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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 09/02/2026, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1348/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI IS MARCO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, RE
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3279/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caivano - Via Albalunga 80023 Caivano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13728/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
2 e pubblicata il 09/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3038 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 195/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3279/2025 la società Ricorrente_1 srl ha appellato la sentenza n. 13728/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha respinto il ricorso proposto dalla stessa avverso l'avviso di accertamento n. 3038 - IMU 2019.
A sostegno del ricorso di primo grado, la società ricorrente ha proposto i seguenti motivi: inesistenza del presupposto impositivo in quanto gli immobili oggetto di imposizione tributaria sono tutti in corso di costruzione;
in via subordinata, illegittimità dell'atto impugnato in quanto gli immobili sarebero, comunque, soggetti all'esenzione del 50%, essendo sottoposti a vincolo storico o artistico ex art. 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004).
2.- La Corte di primo grado ha ritenuto il ricorso infondato poiché l'accertamento IMU 2019 è stato emesso esclusivamente per fabbricati soggetti a tassazione (categoria catastale D/1 f.24 p.lla 313 sub.3/6/7/9), e non per i fabbricati in corso di costruzione (categoria F/3).
Ha, inoltre, ritenuto non accoglibile la doglianza della società relativa al censurato errore di classificazione catastale ricordando che “le rettifiche di rendita finalizzate a correggere errori hanno effetto retroattivo e la nuova rendita si va a sostituire alla precedente solo allorquando la correzione riguarda un errore dell'Ufficio; se invece l'errore viene compiuto dal contribuente la nuova rendita rettificata esplica efficacia ex nunc e quindi dalla data in cui questa viene notificata al contribuente”.
Per quanto riguarda il vincolo storico o artistico, ha evidenziato che non risulta dimostrata tale caratteristica da parte del contribuente per cui non può essere applicata l'esenzione prevista.
3.- Ha proposto appello la società contribuente per i seguenti motivi:
.- errata interpretazione della normativa sulla classificazione catastale e sull'esenzione per immobili in costruzione.
.- mancata considerazione della documentazione sul vincolo archeologico e storico degli immobili.
.- invalidità dell'avviso di accertamento per errore di fatto e di diritto e per inesistenza del presupposto tributario.
.- applicazione errata dell'imposta prima dell'ultimazione dei lavori, in violazione dei principi di legge e giurisprudenza.
.- mancata valutazione della riduzione del 50% dell'IMU prevista per immobili vincolati ex art. 10 del D.Lgs.
42/2004.
Si è costituito in giudizio il Comune di Caivano, chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato
1.- Con il primo motivo l'appellante reitera la tesi già disattesa in prime cure, secondo cui gli immobili oggetto di accertamento sarebbero integralmente esenti da IMU perché in corso di costruzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992.
Il motivo non merita accoglimento.
Come correttamente accertato dal giudice di primo grado, l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2019 non ha riguardato indistintamente tutti i cespiti della contribuente, bensì esclusivamente le unità immobiliari censite in categoria catastale D/1, segnatamente quelle identificate al foglio Indirizzo_1
per le quali risultava attribuita una rendita catastale efficace per l'anno d'imposta oggetto di accertamento.
È principio consolidato che, ai fini IMU, il presupposto impositivo è costituito dal dato catastale, salvo che il contribuente dimostri, con elementi oggettivi e giuridicamente rilevanti, la radicale insussistenza del presupposto stesso (Cass. civ., sez. V, n. 17038/2013; Cass. civ., sez. trib., n. 8197/2021).
Nel caso di specie, tale prova non risulta fornita.
La documentazione tecnica prodotta dall'appellante, pur attestando uno stato di incompleta funzionalità o di mancato utilizzo produttivo dei fabbricati, non è sufficiente a dimostrare l'inesistenza del fabbricato ai fini tributari, laddove l'immobile risulti iscritto in catasto, dotato di autonoma individuazione catastale, non riclassificato con efficacia retroattiva per l'anno di imposta considerato.
Come affermato dalla Suprema Corte, la nozione di “fabbricato in corso di costruzione” rilevante ai fini IMU non coincide con una generica incompletezza materiale dell'opera ma presuppone che l'immobile non abbia ancora acquisito autonoma rilevanza catastale e reddituale (Cass. civ., sez. trib., n. 13793/2021).
Nel caso in esame, per le unità D/1 accertate tale autonoma rilevanza risultava sussistente per l'anno 2019.
2.- Parimenti infondato è il motivo con cui l'appellante invoca la retroattività della successiva variazione catastale, sostenendo che l'originario classamento fosse frutto di errore materiale.
Va ribadito il principio, correttamente richiamato dal giudice di prime cure, secondo cui laa rettifica catastale ha effetto retroattivo solo quando l'errore sia imputabile all'Ufficio; quando invece la variazione derivi da un'iniziativa del contribuente (DOCFA), la nuova rendita esplica efficacia ex nunc, dalla data di notificazione o di annotazione (Cass. civ., sez. trib., n. 21310/2010; n. 11844/2017; n. 27024/2017).
Nel caso di specie, la variazione catastale è intervenuta solo a seguito di istanza del contribuente;
non risulta un provvedimento formale di annullamento o rettifica d'ufficio con efficacia retroattiva per l'anno 2019; la nota dell'Agenzia del Territorio del 2013, invocata dall'appellante, ha natura interlocutoria e non costituisce riconoscimento definitivo dell'errore ai fini tributari.
Ne consegue che per l'anno d'imposta 2019 l'Amministrazione comunale ha legittimamente applicato l'IMU sulla base delle risultanze catastali allora vigenti.
In tal senso si è recentemente espressa anche la Cassazione, sezione tributaria, con sentenza 7 dicembre
2024, n. 31482, la quale ha ribadito che l'IMU resta dovuta sino a quando la variazione catastale non acquisti efficacia giuridica, non essendo sufficiente la mera allegazione di una difformità fattuale non ancora recepita dall'ordinamento catastale.
3.- È infondato anche il motivo con cui l'appellante lamenta il mancato riconoscimento della riduzione del
50% della base imponibile per asserito vincolo archeologico.
La riduzione di cui all'art. 13, comma 3, D.L. n. 201/2011 (oggi art. 1, comma 747, L. n. 160/2019) presuppone la prova rigorosa:
.- dell'esistenza del vincolo,
.- della sua riferibilità specifica alle unità immobiliari oggetto di imposizione,
.- e della sua incidenza effettiva sulla capacità reddituale del bene.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta non consente di accertare con certezza che il vincolo archeologico incida direttamente sui singoli cespiti D/1 oggetto di accertamento, né che lo stesso comporti una limitazione tale da giustificare la riduzione invocata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il beneficio fiscale non opera automaticamente, ma richiede una puntuale dimostrazione del nesso tra vincolo e immobile tassato (Cass. civ., sez. trib., n. 14043/2020;
n. 39907/2021).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 1700.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI IS MARCO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, RE
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3279/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caivano - Via Albalunga 80023 Caivano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13728/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
2 e pubblicata il 09/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3038 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 195/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3279/2025 la società Ricorrente_1 srl ha appellato la sentenza n. 13728/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha respinto il ricorso proposto dalla stessa avverso l'avviso di accertamento n. 3038 - IMU 2019.
A sostegno del ricorso di primo grado, la società ricorrente ha proposto i seguenti motivi: inesistenza del presupposto impositivo in quanto gli immobili oggetto di imposizione tributaria sono tutti in corso di costruzione;
in via subordinata, illegittimità dell'atto impugnato in quanto gli immobili sarebero, comunque, soggetti all'esenzione del 50%, essendo sottoposti a vincolo storico o artistico ex art. 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004).
2.- La Corte di primo grado ha ritenuto il ricorso infondato poiché l'accertamento IMU 2019 è stato emesso esclusivamente per fabbricati soggetti a tassazione (categoria catastale D/1 f.24 p.lla 313 sub.3/6/7/9), e non per i fabbricati in corso di costruzione (categoria F/3).
Ha, inoltre, ritenuto non accoglibile la doglianza della società relativa al censurato errore di classificazione catastale ricordando che “le rettifiche di rendita finalizzate a correggere errori hanno effetto retroattivo e la nuova rendita si va a sostituire alla precedente solo allorquando la correzione riguarda un errore dell'Ufficio; se invece l'errore viene compiuto dal contribuente la nuova rendita rettificata esplica efficacia ex nunc e quindi dalla data in cui questa viene notificata al contribuente”.
Per quanto riguarda il vincolo storico o artistico, ha evidenziato che non risulta dimostrata tale caratteristica da parte del contribuente per cui non può essere applicata l'esenzione prevista.
3.- Ha proposto appello la società contribuente per i seguenti motivi:
.- errata interpretazione della normativa sulla classificazione catastale e sull'esenzione per immobili in costruzione.
.- mancata considerazione della documentazione sul vincolo archeologico e storico degli immobili.
.- invalidità dell'avviso di accertamento per errore di fatto e di diritto e per inesistenza del presupposto tributario.
.- applicazione errata dell'imposta prima dell'ultimazione dei lavori, in violazione dei principi di legge e giurisprudenza.
.- mancata valutazione della riduzione del 50% dell'IMU prevista per immobili vincolati ex art. 10 del D.Lgs.
42/2004.
Si è costituito in giudizio il Comune di Caivano, chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato
1.- Con il primo motivo l'appellante reitera la tesi già disattesa in prime cure, secondo cui gli immobili oggetto di accertamento sarebbero integralmente esenti da IMU perché in corso di costruzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992.
Il motivo non merita accoglimento.
Come correttamente accertato dal giudice di primo grado, l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2019 non ha riguardato indistintamente tutti i cespiti della contribuente, bensì esclusivamente le unità immobiliari censite in categoria catastale D/1, segnatamente quelle identificate al foglio Indirizzo_1
per le quali risultava attribuita una rendita catastale efficace per l'anno d'imposta oggetto di accertamento.
È principio consolidato che, ai fini IMU, il presupposto impositivo è costituito dal dato catastale, salvo che il contribuente dimostri, con elementi oggettivi e giuridicamente rilevanti, la radicale insussistenza del presupposto stesso (Cass. civ., sez. V, n. 17038/2013; Cass. civ., sez. trib., n. 8197/2021).
Nel caso di specie, tale prova non risulta fornita.
La documentazione tecnica prodotta dall'appellante, pur attestando uno stato di incompleta funzionalità o di mancato utilizzo produttivo dei fabbricati, non è sufficiente a dimostrare l'inesistenza del fabbricato ai fini tributari, laddove l'immobile risulti iscritto in catasto, dotato di autonoma individuazione catastale, non riclassificato con efficacia retroattiva per l'anno di imposta considerato.
Come affermato dalla Suprema Corte, la nozione di “fabbricato in corso di costruzione” rilevante ai fini IMU non coincide con una generica incompletezza materiale dell'opera ma presuppone che l'immobile non abbia ancora acquisito autonoma rilevanza catastale e reddituale (Cass. civ., sez. trib., n. 13793/2021).
Nel caso in esame, per le unità D/1 accertate tale autonoma rilevanza risultava sussistente per l'anno 2019.
2.- Parimenti infondato è il motivo con cui l'appellante invoca la retroattività della successiva variazione catastale, sostenendo che l'originario classamento fosse frutto di errore materiale.
Va ribadito il principio, correttamente richiamato dal giudice di prime cure, secondo cui laa rettifica catastale ha effetto retroattivo solo quando l'errore sia imputabile all'Ufficio; quando invece la variazione derivi da un'iniziativa del contribuente (DOCFA), la nuova rendita esplica efficacia ex nunc, dalla data di notificazione o di annotazione (Cass. civ., sez. trib., n. 21310/2010; n. 11844/2017; n. 27024/2017).
Nel caso di specie, la variazione catastale è intervenuta solo a seguito di istanza del contribuente;
non risulta un provvedimento formale di annullamento o rettifica d'ufficio con efficacia retroattiva per l'anno 2019; la nota dell'Agenzia del Territorio del 2013, invocata dall'appellante, ha natura interlocutoria e non costituisce riconoscimento definitivo dell'errore ai fini tributari.
Ne consegue che per l'anno d'imposta 2019 l'Amministrazione comunale ha legittimamente applicato l'IMU sulla base delle risultanze catastali allora vigenti.
In tal senso si è recentemente espressa anche la Cassazione, sezione tributaria, con sentenza 7 dicembre
2024, n. 31482, la quale ha ribadito che l'IMU resta dovuta sino a quando la variazione catastale non acquisti efficacia giuridica, non essendo sufficiente la mera allegazione di una difformità fattuale non ancora recepita dall'ordinamento catastale.
3.- È infondato anche il motivo con cui l'appellante lamenta il mancato riconoscimento della riduzione del
50% della base imponibile per asserito vincolo archeologico.
La riduzione di cui all'art. 13, comma 3, D.L. n. 201/2011 (oggi art. 1, comma 747, L. n. 160/2019) presuppone la prova rigorosa:
.- dell'esistenza del vincolo,
.- della sua riferibilità specifica alle unità immobiliari oggetto di imposizione,
.- e della sua incidenza effettiva sulla capacità reddituale del bene.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta non consente di accertare con certezza che il vincolo archeologico incida direttamente sui singoli cespiti D/1 oggetto di accertamento, né che lo stesso comporti una limitazione tale da giustificare la riduzione invocata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il beneficio fiscale non opera automaticamente, ma richiede una puntuale dimostrazione del nesso tra vincolo e immobile tassato (Cass. civ., sez. trib., n. 14043/2020;
n. 39907/2021).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 1700.