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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/12/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 138/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 138/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento matrimonio”, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tania Bilancioni, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in RV (RA), c.so Mazzini n. 42 int. 4, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“Voglia l'intestato Tribunale pronunciare lo SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO contratto in
RV (RA) ) il 20/11/2010 con atto regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di RV dell'anno 2010 atto n. 36, Parte I alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di RV di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
C O N D I Z I O N I 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto come di fatto già accade. 2) La figlia minore è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collazione pagina 1 di 4 prevalente presso la madre 3) Disporre che entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla figlia e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per lei, in particolare in merito all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto esclusivamente delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore secondo un progetto educativo condiviso e coerente 4) Disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé la figlia minore Parte_2 liberamente mettendosi previamente in accordo con la madre, compatibilmente con il consenso della minore, con gli impegni scolastici, sportivi, sociali di . 5) Disporre che il sig. Per_1 Parte_2
versi alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento per la figlia,
[...] Parte_1 anche oltre il raggiungimento della maggiore età e sino alla autosufficienza economica, la somma mensile di euro 200,00 (euro duecento/00) che verrà corrisposta, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese Tali somme verranno annualmente rivalutate, secondo gli indici ISTAT del mese precedente, a decorrere dal mese di gennaio 2026 6) Stante l'attuale stato di disoccupazione del sig. i Parte_2 coniugi sono concordi nel far decorrere la corresponsione del mantenimento per la figlia dal reperimento di una occupazione da parte del padre. 7) Disporre che le spese straordinarie sostenute per la figlia siano ripartite fra i due genitori nella misura del 50%, che nel caso in cui siano state sostenute per intero da un genitore, l'altro esegua il rimborso alla parte che le ha anticipate, entro e non oltre 5 giorni dalla presa visione della documentazione fiscale relativa a detta spesa. Si intendono quali spese straordinarie, che necessitano o non necessitano di preventivo accordo, quelle individuate dal “Protocollo per i procedimenti in materia familiare” del 2015 in vigore presso il Tribunale di
Ravenna al quale si rimanda, secondo quanto ivi indicato. In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta e comunque in un tempo non superiore a 10 gg), sempre per iscritto e con esplicita motivazione l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. 8) Dare atto che l'assegno unico per i figli e/o assegni familiari e/o equipollenti siano riconosciuti al 100% a favore della sig.ra . Parte_1
9) Le parti dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti e di non avere diritto ad assegni di mantenimento ai quali rinunciano nonché di avere già definito ogni altro rapporto patrimoniale/economico fra loro in essere, pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per la pregressa convivenza matrimoniale e, comunque, per ogni titolo e/o ragione. 10) Dare atto che i ricorrenti prestano, sin a ora, reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità per la figlia minore, validi anche per l'espatrio, nonché per documenti personali. 11) Dare atto che i coniugi espressamente prestano piena e totale acquiescenza alla sentenza e rinunciano all'impugnazione del provvedimento che verrà emesso da pagina 2 di 4 codesto Tribunale se corrispondente alle condizioni di cui al presente ricorso congiunto. 12) Le spese tutte della presente procedura sono interamente a carico della sig.ra 13) Ordinare Parte_1 all'Ufficiale di Stato civile del Comune di RV di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 227/2025, pubblicata il 24.04.2025, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e , e con separata ordinanza, Parte_1 Parte_2 visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
3.12.2025.
1. Tanto premesso, la domanda scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 227/2025, pubblicata il 24.04.2025, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico o agli interessi tutelati della figlia minore.
Infine, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 138/2025 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1 pagina 3 di 4 ), nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...], celebrato con rito civile in RV (RA) il C.F._2
20.11.2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010, atto n.
36, p. 1;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RV (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti;
d) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti in punto spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 16.12.2025..
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Poli, GOP addetta all'UPP.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 138/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento matrimonio”, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tania Bilancioni, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in RV (RA), c.so Mazzini n. 42 int. 4, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“Voglia l'intestato Tribunale pronunciare lo SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO contratto in
RV (RA) ) il 20/11/2010 con atto regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di RV dell'anno 2010 atto n. 36, Parte I alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di RV di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
C O N D I Z I O N I 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto come di fatto già accade. 2) La figlia minore è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collazione pagina 1 di 4 prevalente presso la madre 3) Disporre che entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla figlia e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per lei, in particolare in merito all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto esclusivamente delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore secondo un progetto educativo condiviso e coerente 4) Disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé la figlia minore Parte_2 liberamente mettendosi previamente in accordo con la madre, compatibilmente con il consenso della minore, con gli impegni scolastici, sportivi, sociali di . 5) Disporre che il sig. Per_1 Parte_2
versi alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento per la figlia,
[...] Parte_1 anche oltre il raggiungimento della maggiore età e sino alla autosufficienza economica, la somma mensile di euro 200,00 (euro duecento/00) che verrà corrisposta, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese Tali somme verranno annualmente rivalutate, secondo gli indici ISTAT del mese precedente, a decorrere dal mese di gennaio 2026 6) Stante l'attuale stato di disoccupazione del sig. i Parte_2 coniugi sono concordi nel far decorrere la corresponsione del mantenimento per la figlia dal reperimento di una occupazione da parte del padre. 7) Disporre che le spese straordinarie sostenute per la figlia siano ripartite fra i due genitori nella misura del 50%, che nel caso in cui siano state sostenute per intero da un genitore, l'altro esegua il rimborso alla parte che le ha anticipate, entro e non oltre 5 giorni dalla presa visione della documentazione fiscale relativa a detta spesa. Si intendono quali spese straordinarie, che necessitano o non necessitano di preventivo accordo, quelle individuate dal “Protocollo per i procedimenti in materia familiare” del 2015 in vigore presso il Tribunale di
Ravenna al quale si rimanda, secondo quanto ivi indicato. In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta e comunque in un tempo non superiore a 10 gg), sempre per iscritto e con esplicita motivazione l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. 8) Dare atto che l'assegno unico per i figli e/o assegni familiari e/o equipollenti siano riconosciuti al 100% a favore della sig.ra . Parte_1
9) Le parti dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti e di non avere diritto ad assegni di mantenimento ai quali rinunciano nonché di avere già definito ogni altro rapporto patrimoniale/economico fra loro in essere, pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per la pregressa convivenza matrimoniale e, comunque, per ogni titolo e/o ragione. 10) Dare atto che i ricorrenti prestano, sin a ora, reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità per la figlia minore, validi anche per l'espatrio, nonché per documenti personali. 11) Dare atto che i coniugi espressamente prestano piena e totale acquiescenza alla sentenza e rinunciano all'impugnazione del provvedimento che verrà emesso da pagina 2 di 4 codesto Tribunale se corrispondente alle condizioni di cui al presente ricorso congiunto. 12) Le spese tutte della presente procedura sono interamente a carico della sig.ra 13) Ordinare Parte_1 all'Ufficiale di Stato civile del Comune di RV di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 227/2025, pubblicata il 24.04.2025, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e , e con separata ordinanza, Parte_1 Parte_2 visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
3.12.2025.
1. Tanto premesso, la domanda scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 227/2025, pubblicata il 24.04.2025, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico o agli interessi tutelati della figlia minore.
Infine, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 138/2025 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1 pagina 3 di 4 ), nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...], celebrato con rito civile in RV (RA) il C.F._2
20.11.2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010, atto n.
36, p. 1;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RV (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti;
d) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti in punto spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 16.12.2025..
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Poli, GOP addetta all'UPP.
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