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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/06/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2589/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2589/2024 R.G., avente ad oggetto:
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da
, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Concetta Guerrieri
RICORRENTE contro
, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Daniela Seminara
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 20/05/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 18/07/2024, premetteva di aver Parte_1 intrattenuto una convivenza con , nel corso della quale è nato il Controparte_1 figlio (il 12/02/2016), da entrambi riconosciuto. Esponeva che, in Per_1 seguito, i rapporti tra le parti si incrinavano fino alla rottura definitiva.
In particolare, la ricorrente chiedeva di:
- disporre l'affido condiviso del figlio con collocamento presso la madre;
1 - disporre, in capo al resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- regolare i tempi di frequentazione tra il minore ed il padre nelle seguenti modalità:
“il padre potra' incontrare e tenere con se' il piccolo , due pomeriggi alla Per_1 settimana, dalle ore 16,00 alle 21,00 e due fine settimane al mese , dalle ore 14,00 del sabato alle ore 21 della domenica;
che il padre possa tenere presso di se' il piccolo durante le festivita' principali , quale pasqua, pasquetta, 25 aprile Per_1
, primo maggio e ferragosto in alternanza con la madre , nonche' una settimana consecutiva durante le festivita' natalizie e 15 giorni anche non consecutivi l'anno durante il periodo estivo e dopo l'adempimento scolastico”.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla Controparte_2 domanda di affido condiviso del minore con collocamento presso la madre. Si opponeva, invece, alle ulteriori domande avanzate dalla ricorrente e, in particolare, chiedeva a questo Tribunale di:
-Disporre, a proprio carico, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
-regolare i tempi di frequentazione tra il minore ed il padre nelle seguenti modalità:
“il padre potrà incontrare e tenere con sé il piccolo due pomeriggi alla Per_1 settimana, dalle ore 17:30 alle ore 21:00 e due fine settimana al mese, dalle ore 09 del sabato alle ore 21 della domenica;
che il padre possa tenere presso di sé il piccolo durante le festività principali, quali Natale, Pasqua, pasquetta, 25 aprile, Per_1 primo maggio e ferragosto in alternanza con la madre, nonché 15 giorni l'anno, anche non consecutivi, durante il periodo natalizio e quello estivo e dopo l'adempimento scolastico”.
All'udienza del 01/04/2025, fissata per la comparizione delle parti, i procuratori delle parti davano atto del raggiungimento di un accordo tra le parti e chiedevano di rinviare la causa al fine di depositare lo stesso. Il Giudice, pertanto, rinviava l'udienza.
Con note scritte in vista dell'udienza del 20/05/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, i difensori delle parti chiedevano la rimessione della casa in decisione in conformità al seguente accordo, siglato anche dalle parti, che provvedevano a depositare:
“1) Affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento presso
l'abitazione della madre con la quale già convive in Siracusa Via Re Parte_1
Ierone n. 86;
2) Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra l'assegno Controparte_1 Parte_2 mensile di euro 300,00 per il mantenimento del figlio minore entro il 5 di Per_1 ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
2 3) Entrambi i genitori si obbligano, altresì, a contribuire nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie per la crescita del figlio tenendo presente le “Linee guida sul mantenimento dei figli” elaborate dal Tribunale di
Siracusa di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa. Il sig.
rinuncia a percepire al 50% dell'Assegno Unico che per effetto di tale CP_1 rinuncia, verrà percepito per intero dalla IG.ra ; Parte_1
4) Quanto all'esercizio del diritto di visita del IG. nei confronti del Controparte_1 figlio, le parti concordano quanto segue: Il IG. potrà incontrare e tenere CP_1 con sé il piccolo due pomeriggi alla settimana, dalle ore 16,00 alle 21,00 Per_1
e due fine settimane al mese, dalle ore 14,00 del sabato alle ore 21 della domenica.
Per quanto riguarda le festività principali come pasqua, pasquetta, 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, ferragosto, 24 e 25 dicembre, nonché 31 dicembre e primo dell'anno, le parti convengono che il piccolo le possa trascorrere con Per_1 ciascun genitore in alternanza tra di loro. Così, se un anno il figlio trascorrerà la vigilia di Natale ed il 31 dicembre con la madre, lo stesso trascorrerà il giorno di
Natale ed il primo dell'anno con il padre, viceversa l'anno successivo. Le parti convengono, altresì, che il piccolo trascorra una settimana, anche non Per_1 consecutiva, con il padre durante le festività natalizie e 15 giorni anche non consecuitivi l'anno durante il periodo estivo e dopo l'adempimento scolastivo;
5) Gli odierni comparenti si impegnano a rispettare i superiori accordi senza arrecarsi reciproche molestie. Gli stessi si impegnano a far sì che il piccolo Per_1 possa coltivare i legami affettivi con le famiglie di origine di entrambi i genitori.
6) Spese di lite compensate”.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
3 Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2589/2024
R.G.: omologa le condizioni concordate dalle parti di cui in parte motiva;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 5.6.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2589/2024 R.G., avente ad oggetto:
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da
, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Concetta Guerrieri
RICORRENTE contro
, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Daniela Seminara
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 20/05/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 18/07/2024, premetteva di aver Parte_1 intrattenuto una convivenza con , nel corso della quale è nato il Controparte_1 figlio (il 12/02/2016), da entrambi riconosciuto. Esponeva che, in Per_1 seguito, i rapporti tra le parti si incrinavano fino alla rottura definitiva.
In particolare, la ricorrente chiedeva di:
- disporre l'affido condiviso del figlio con collocamento presso la madre;
1 - disporre, in capo al resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- regolare i tempi di frequentazione tra il minore ed il padre nelle seguenti modalità:
“il padre potra' incontrare e tenere con se' il piccolo , due pomeriggi alla Per_1 settimana, dalle ore 16,00 alle 21,00 e due fine settimane al mese , dalle ore 14,00 del sabato alle ore 21 della domenica;
che il padre possa tenere presso di se' il piccolo durante le festivita' principali , quale pasqua, pasquetta, 25 aprile Per_1
, primo maggio e ferragosto in alternanza con la madre , nonche' una settimana consecutiva durante le festivita' natalizie e 15 giorni anche non consecutivi l'anno durante il periodo estivo e dopo l'adempimento scolastico”.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla Controparte_2 domanda di affido condiviso del minore con collocamento presso la madre. Si opponeva, invece, alle ulteriori domande avanzate dalla ricorrente e, in particolare, chiedeva a questo Tribunale di:
-Disporre, a proprio carico, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
-regolare i tempi di frequentazione tra il minore ed il padre nelle seguenti modalità:
“il padre potrà incontrare e tenere con sé il piccolo due pomeriggi alla Per_1 settimana, dalle ore 17:30 alle ore 21:00 e due fine settimana al mese, dalle ore 09 del sabato alle ore 21 della domenica;
che il padre possa tenere presso di sé il piccolo durante le festività principali, quali Natale, Pasqua, pasquetta, 25 aprile, Per_1 primo maggio e ferragosto in alternanza con la madre, nonché 15 giorni l'anno, anche non consecutivi, durante il periodo natalizio e quello estivo e dopo l'adempimento scolastico”.
All'udienza del 01/04/2025, fissata per la comparizione delle parti, i procuratori delle parti davano atto del raggiungimento di un accordo tra le parti e chiedevano di rinviare la causa al fine di depositare lo stesso. Il Giudice, pertanto, rinviava l'udienza.
Con note scritte in vista dell'udienza del 20/05/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, i difensori delle parti chiedevano la rimessione della casa in decisione in conformità al seguente accordo, siglato anche dalle parti, che provvedevano a depositare:
“1) Affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento presso
l'abitazione della madre con la quale già convive in Siracusa Via Re Parte_1
Ierone n. 86;
2) Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra l'assegno Controparte_1 Parte_2 mensile di euro 300,00 per il mantenimento del figlio minore entro il 5 di Per_1 ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
2 3) Entrambi i genitori si obbligano, altresì, a contribuire nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie per la crescita del figlio tenendo presente le “Linee guida sul mantenimento dei figli” elaborate dal Tribunale di
Siracusa di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa. Il sig.
rinuncia a percepire al 50% dell'Assegno Unico che per effetto di tale CP_1 rinuncia, verrà percepito per intero dalla IG.ra ; Parte_1
4) Quanto all'esercizio del diritto di visita del IG. nei confronti del Controparte_1 figlio, le parti concordano quanto segue: Il IG. potrà incontrare e tenere CP_1 con sé il piccolo due pomeriggi alla settimana, dalle ore 16,00 alle 21,00 Per_1
e due fine settimane al mese, dalle ore 14,00 del sabato alle ore 21 della domenica.
Per quanto riguarda le festività principali come pasqua, pasquetta, 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, ferragosto, 24 e 25 dicembre, nonché 31 dicembre e primo dell'anno, le parti convengono che il piccolo le possa trascorrere con Per_1 ciascun genitore in alternanza tra di loro. Così, se un anno il figlio trascorrerà la vigilia di Natale ed il 31 dicembre con la madre, lo stesso trascorrerà il giorno di
Natale ed il primo dell'anno con il padre, viceversa l'anno successivo. Le parti convengono, altresì, che il piccolo trascorra una settimana, anche non Per_1 consecutiva, con il padre durante le festività natalizie e 15 giorni anche non consecuitivi l'anno durante il periodo estivo e dopo l'adempimento scolastivo;
5) Gli odierni comparenti si impegnano a rispettare i superiori accordi senza arrecarsi reciproche molestie. Gli stessi si impegnano a far sì che il piccolo Per_1 possa coltivare i legami affettivi con le famiglie di origine di entrambi i genitori.
6) Spese di lite compensate”.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
3 Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2589/2024
R.G.: omologa le condizioni concordate dalle parti di cui in parte motiva;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 5.6.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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