Decreto cautelare 16 novembre 2016
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2017
Decreto decisorio 13 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 12/01/2017, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/01/2017
N. 12512/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 12512 del 2016, proposto da:
DE AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Lagrotta, Paolo Clemente, elettivamente domiciliata in Roma, via Lovanio 16, presso lo studio dell’avv. Ignazio Lagrotta;
contro
Il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per l'annullamento
del decreto del Direttore Generale, Dipartimento per Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia del 19.10.2016, notificato il 28.10.2016, con cui è stata decretata l'esclusione della ricorrente dal concorso per esame posti a 500 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 21.04.2016, per il seguente motivo: per essere stato dichiarato non idoneo in tre precedenti concorsi per esami a posti di notaio e della decisione della P.A. resistente di escluderla dal predetto concorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con dichiarazione depositata in atti il 4 gennaio 2017, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare;
Ritenuto che di ciò debba darsi atto con il presente provvedimento;
Ritenuto di compensare tra le parti le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), dà atto della rinuncia alla domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Cicchese | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO