Articolo 8 della Legge 12 aprile 1990, n. 74
Articolo 7Articolo 9
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13 aprile 1990
Art. 8. 1. In occasione delle prime votazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le elezioni dei magistrati di merito si effettuano in quattro collegi territoriali costituiti secondo la tabella allegata alla presente legge.
2. Ai collegi nord e centro-nord sono assegnati quattro seggi ciascuno; ai collegi Roma e isole e sud sono assegnati cinque seggi ciascuno.
Entrata in vigore il 13 aprile 1990