Articolo 57 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 56Articolo 58
Versione
20 febbraio 1963
Art. 57. Provvedimenti disciplinari: notificazione

I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.
Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
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