Versione
20 febbraio 1963
20 febbraio 1963
Art. 57. Provvedimenti disciplinari: notificazione
I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.
Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.
I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.
Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.
Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Palermo, ordinanza 13/07/2023Provvedimento: […] Disciplina Territoriale aveva violato il principio del contraddittorio, in quanto non aveva ricevuto né l'atto di incolpazione né la convocazione per l'audizione, in violazione dell'alt. 56 della legge n. 69/1963; la violazione dell'art. 57 della legge n. 69/1963, posto che il provvedimento disciplinare non le era stato notificato entro trenta giorni dalla deliberazione e a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario;Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- violazione doveri giornalista·
- giurisdizione disciplinare·
- principio del contraddittorio·
- abuso professione giornalistica·
- art. 60 L. 63/1969·
- decadenza ricorso·
- notifica via PEC·
- violazione principio collaborazione colleghi·
- art. 57 L. 63/1969