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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2438/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2438/2021 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE Parte_1
MARAFIOTI;
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dai Controparte_1 funzionari, dott.ri SALVATORE NUCERA, TIZIANA LAFACE e DANIELA
PIRROTTINA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.09.2024
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
chiedendo l'annullamento del decreto n. Controparte_1
7997 dell'01.10.2020 del dirigente scolastico dell'IIS Einaudi-Alvaro, nella parte in cui veniva stabilito che il periodo di aspettativa concessa ad essa ricorrente non fosse valido ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, in quanto pagina1 di 6
adottato in violazione degli artt. 18 CCNL, 453 D.Lgs. 297/1994, 22 L.
240/2010.
1.1.- Costituendosi in giudizio, il Controparte_1
ha chiesto il rigetto della domanda, contestando specificamente
[...] le motivazioni poste a sostegno del ricorso.
2.- Il ricorso è infondato.
3.- Si premette che l'art. 18, punto 1, CCNL relativo al personale del
Comparto Scuola (2006 – 2009) disciplina l'ipotesi di aspettativa per motivi di famiglia o personali, disponendo che la stessa “continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n.
3 del 10 gennaio 1957 e delle leggi speciali che a tale istituto si richiamano”.
L'art. 69, comma 6, DPR 3/1957 prevede che “Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.”
Al contrario, nell'ipotesi di aspettativa per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca è espressamente prevista l'utilità del periodo trascorso in aspettativa ai fini della progressione di carriera, del trattamento previdenziale e di quiescenza.
Infatti, l'art. 18, punto 2, CCNL relativo al personale del Comparto
Scuola (2006 – 2009) prevede che “il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art.
453 del D.P.R. n. 297 del 1994”.
Quest'ultima disposizione al comma 1 consente al personale docente, previa autorizzazione del ministero, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, di “accettare incarichi temporanei … per
l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali”, disponendo al successivo comma 6 che “Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività
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previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola”.
Ai sensi del comma 7, dette disposizioni operano anche “allorché il personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali”, in tal caso trovando applicazione, ai sensi del successivo comma 9, il disposto di cui all'art. 2, comma
1, L. 476/1984, che prevede che “Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro”, aggiungendo all'ultimo comma che “Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.”
Pertanto, sia nell'ipotesi di dottorato con borsa di studio sia nei casi di dottorato senza borsa o di rinuncia alla stessa, la predetta disposizione garantisce l'utilità del periodo di congedo straordinario ai fini della progressione di carriera, nonché la conservazione del trattamento previdenziale e di quiescenza (sul punto, si veda C.
14456/2024).
4.- In punto di fatto, è incontroverso (oltre ad essere documentato) che l'odierna ricorrente in data 23.09.2019 abbia presentato al dirigente scolastico dell'Istituto “Einaudi-Alvaro” di Palmi, presso il quale è in servizio quale docente di storia e filosofia, una prima domanda, con la quale aveva chiesto, ai sensi dell'art. 453, comma 7,
D.lgs. 297/1994, di essere collocata in aspettativa senza assegni per il periodo compreso tra il 03.02.2020 ed il 03.04.2020 per la realizzazione di un progetto di ricerca presso l'archivio di Marbach
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in Germania, poi autorizzato per motivi di studio dal dirigente scolastico in data 24.10.2019 con espressa previsione dell'utilità del periodo di congedo ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenziale.
E', altresì, pacifico fra le parti, nonché documentato, che con richiesta del 06.08.2010, rettificata da ultimo in data 24.09.2020, la ricorrente abbia chiesto per il periodo intercorrente tra il 06.10.2020 ed il 25.06.2021 analoga aspettativa ex art. 453, comma 7, D.Lgs.
297/1994 per la realizzazione di un diverso progetto di ricerca presso l'Università ELTE di Budapest, alla quale seguiva, visti gli artt. 69
e 70 DPR 3/1957, autorizzazione per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio del dirigente scolastico in data 01.10.2020 con espressa esclusione dell'utilità del periodo di congedo ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenziale.
E', altresì, pacifico che, a seguito di richiesta di modifica del decreto autorizzativo nella parte in cui negava l'utilità del periodo di congedo ai predetti fini, il dirigente rigettava l'istanza, evidenziando che risultava ostativo all'autorizzazione per motivi di studio e ricerca il disposto di cui al comma 5 dell'art. 453 D.Lgs.
297/1994, che non consentiva nuove autorizzazioni, se non decorsi almeno tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito, potendo l'aspettativa essere autorizzata unicamente per motivi di famiglia o personali, senza, però, alcun riconoscimento ai fini della progressione di carriera o del trattamento di quiescenza e previdenziale.
La ricorrente ha allegato che, pur in disaccordo con le motivazioni contenute in detto ultimo provvedimento del dirigente scolastico, non aveva avuto il tempo materiale per presentare ricorso in via amministrativa, stante l'imminente partenza per l'Ungheria.
Cont 5.- Costituendosi in giudizio, il ha ribadito le motivazioni, che avevano determinato il rifiuto del dirigente scolastico all'accoglimento dell'istanza ex art. 18, punto 2, CCNL e la pagina4 di 6
conseguente autorizzazione ai sensi del precedente punto 1, implicante, però, ex art. 69, comma 6, DPR 3/1957 l'inutilità, a predetti fini, del periodo di aspettativa. Al contrario, la ricorrente ha biasimato la decisione, evidenziando che, ai sensi dell'art. 22 L 240/2010, poi aggiornato con DL 192/2014, è riconosciuto un diritto al collocamento in aspettativa per sei anni consecutivi anche nell'ipotesi di differenti contratti, non avendo il dirigente alcun margine di valutazione discrezionale sul punto.
L'interpretazione dell'art. 22, offerta dalla ricorrente, non può ritenersi corretta.
Detta disposizione, secondo la formulazione ratione temporis applicabile, disponeva al comma 3 che “Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. I soggetti di cui al comma 1, possono rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni”. Tale ultimo termine è stato prorogato di due anni in conseguenza dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 2 bis, DL
192/2014.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la disposizione in questione, nella parte in cui fissa in 4 anni la durata degli assegni, non può che riferirsi al singolo contratto, eventualmente rinnovato, altrimenti non trovando giustificazione l'inciso “compresi gli eventuali rinnovi”, inutile nell'ipotesi in cui la durata complessiva dei rapporti fosse riferita anche ad una pluralità di incarichi, affidati con distinti negozi.
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Nell'ipotesi di specie, la ricorrente ha ottenuto una prima autorizzazione per la realizzazione di un progetto di ricerca presso l'archivio di Marbach in Germania, cessato in data 03.04.2020, non potendo, pertanto, ottenere una nuova autorizzazione ex art. 453, comma
7, D.Lgs. 297/1994 sino al 03.04.2023, giusto il disposto di cui al precedente comma 5, che esclude espressamente la facoltà di autorizzazione di incarichi allorché “non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito”.
Pertanto, deve ritenersi corretta la decisione del dirigente scolastico di non concedere l'autorizzazione ai sensi della predetta disposizione, ma solo per motivi familiari e personali, per i quali non vige detta limitazione temporale, con conseguente applicazione, però, dell'art. 69, comma 6, DPR 3/1957 ed inutilità del tempo trascorso in aspettativa
“ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza”.
6.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM
55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessiva attività svolta, della circostanza che alcuna attività istruttoria è stata compiuta, nonché dell'art. 152 bis disp. att.
c.p.c., attesa l'assistenza della pubblica amministrazione resistente ad opera di propri dipendenti.
P Q M
RIGETTA il ricorso;
PONE in capo alla ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.687,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palmi, 03/01/2025
Il giudice
Luca Coppola
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