Trib. Palmi, sentenza 03/01/2025, n. 3
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Sentenza 3 gennaio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Palmi, nella persona del giudice Luca Coppola, riguarda una controversia tra una docente e il Ministero dell'Istruzione e del Merito. La ricorrente ha chiesto l'annullamento di un decreto del dirigente scolastico che negava la validità del periodo di aspettativa per motivi di studio ai fini della progressione di carriera e del trattamento previdenziale. La docente sosteneva che tale decisione violasse specifiche disposizioni contrattuali e normative, in particolare gli articoli del CCNL e del D.Lgs. 297/1994.

Il Ministero, costituendosi, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che l'aspettativa per motivi familiari non fosse computabile ai fini richiesti. Il giudice ha accolto le argomentazioni del Ministero, evidenziando che la normativa vigente esclude esplicitamente l'utilità del periodo di aspettativa per motivi familiari ai fini della progressione di carriera e del trattamento previdenziale. Inoltre, ha sottolineato che la ricorrente non poteva ottenere una nuova autorizzazione per motivi di studio prima di tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, confermando così la legittimità del provvedimento impugnato. La sentenza si conclude con il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Palmi, sentenza 03/01/2025, n. 3
    Giurisdizione : Trib. Palmi
    Numero : 3
    Data del deposito : 3 gennaio 2025

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