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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
- XIV SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Balletti,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4753 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
c.f. , in persona legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da mandato depositato in atti, dall'Avv. Virginia Paone (C.F.
con studio in Napoli, al Centro Direzionale isola E 4, presso cui è C.F._1 elettivamente domiciliata;
la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti il presente giudizio all'indirizzo P.E.C. Email_1
- Appellante –
E
c.f. , in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica in Napoli, Controparte_1 P.IVA_2 presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura
Municipale, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, a mezzo dell'Avv. E Giulia Di Fiore ( ) PEC: apoli. e dell'Avv. C.F._2 Emai_2 Email_3 CP_1 E AL Madonna ( PEC: apoli. e C.F._3 Email_5 Email_6 CP_1
Emai_ dall'avv. Silvia Fusco (C.F.: ), p.e.c.: apoli.it CodiceFiscale_4 Email_8 CP_1 giusta procura depositata in atti.
- Appellato –
NONCHE'
, nato il [...] a [...], C.F. CP_2 C.F._5
- Appellato contumace –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1037/2023 resa dal Giudice di Pace di Procida in persona del dott. Pasquale Ammendola, depositata in data 21/12/2023 e non notificata.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 29 gennaio 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 20.12.2022 il sig. conveniva in giudizio dinanzi al CP_2
Giudice di Pace di Procida, nel procedimento iscritto al n. R.G. 248/2023, l Controparte_3
(quale soggetto incaricato della riscossione ai sensi del DPR n. 602/1973) ed il
[...] [...]
(quale ente impositore), al fine di ottenere la declaratoria di nullità ed inefficacia dalla CP_1 cartella n.07120130120470988000 (ruolo n. 11955/13), relativa a sanzioni amministrative risalenti all'anno 2009 dell'importo complessivo di euro 1.643,34.
Nel giudizio di opposizione ex art. 615 cpc avverso l'estratto di ruolo relativo alla predetta cartella,
l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. Concludeva dunque per l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, annullare e dichiarare prescritti ed inefficaci i titoli esecutivi portati dalla domanda, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo: 1) l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto CP_4 di ruolo per carenza di interesse ad agire in conseguenza della prova della notificazione della cartella e della mancanza di atti di riscossione;
2) il mancato decorso del termine di prescrizione, stante la notifica di atti interruttivi (intimazione di pagamento e preavviso di fermo), nonché della sospensione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto
Sostegni); l'infondatezza della richiesta di condanna alle spese del concessionario della riscossione.
Concludeva per il rigetto della domanda per l'inammissibilità della stessa, nonché, nel merito per il rigetto di ogni domanda formulata dalla parte attrice in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata e per la carenza di legittimazione passiva della convenuta, con condanna alle spese di lite esclusivamente dell'Ente Impositore o, in subordine, con compensazione delle spese di lite.
Si costituiva altresì il Controparte_1
Con sentenza n. 1037 depositata il 21.12.2023 il Giudice di Pace di Procida qualificava la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, cpc e ne dichiarava l'ammissibilità in ragione dell'interesse alla rimozione di una situazione giuridica illegittima e dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo in virtù dell'arresto della Cassazione a S.U. n. 19704/2015.
Ciò premesso, accoglieva l'opposizione deducendone la fondatezza in ragione del fatto che il credito vantato dalla P.A. dovesse dichiararsi prescritto e, pertanto disponeva l'annullamento della cartella n. 07120130120470988000 e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec in data 01.03.2024, l' impugnava la CP_4 sentenza sopra indicata, individuando le parti e le motivazioni erronee, e ne chiedeva l'integrale riforma, anche con riguardo al governo delle spese.
L'Agente della Riscossione deduceva, in primo luogo, alla luce della sopravvenuta modifica legislativa intervenuta con il d.l. n. 146/2021 (convertito, con modif., in l. n. 215/2021) e della conseguente interpretazione resa dalla giurisprudenza della Cassazione (Sez. Un., sentenza n.
26283/2022), la declaratoria di inammissibilità della domanda fondata sull'estratto di ruolo, non vertendo nel caso di specie alcune delle casistiche tassative declinate dal nuovo comma IV-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973; in secondo luogo, censurava la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo per far valere la prescrizione del credito sotteso alla cartella n.071202130120470988000 ancorché, come da ammissione dello stesso opponente, la cartella fosse stata regolarmente notificata in data
28/10/2013. Eccepiva altresì il mancato decorso del termine di prescrizione, stante la regolare notifica di atti interruttivi, quali il preavviso di fermo n. 07180201500004434000 notificato in data
30/04/2015 l'avviso di intimazione n. 07120179001523005000 notificato in data 02/10/2017.
Pertanto, in accoglimento del gravame, l'appellante chiedeva dichiararsi l'inammissibilità ovvero rigettarsi l'opposizione, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con restituzione delle eventuali somme già percepite per competenze del primo grado.
Si costituiva nel presente giudizio di appello il eccependo, Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. alla luce della sentenza a SS. UU. della Cass. n.26283/2022.
Non si costituiva l'appellato nonostante la rituale vocatio in ius. CP_2
All'udienza del 29.01.2025 la causa veniva discussa oralmente dalle parti ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e, all'esito della discussione, durante la quale i difensori illustravano le ragioni poste a fondamento delle proprie conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del sig. , il quale, sebbene CP_2 regolarmente.
§ 2. Nel merito, passando alla disamina dell'impugnazione, l'appello è fondato e va accolto con riforma della sentenza appellata.
Innanzitutto, va detto che la domanda proposta dall'opponente deve correttamente qualificarsi come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n.07120130120470988000 deducendo l'omessa notifica della stessa e degli atti prodromici, al solo fine di far dichiarare la prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione, maturata anche successivamente alla formazione del titolo esecutivo, ancorché in assenza di qualsivoglia azione posta in essere dal Concessionario per il recupero coattivo delle somme. Ciò posto, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi e/o eccezioni formulati, la scrivente ritiene fondato il motivo addotto da in ordine all'inammissibilità CP_4 dell'opposizione avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cpc.
Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma
4-bis all'art. 12 del DPR n. 602/1973, il quale conseguentemente prevede che “L'estratto di ruolo non
è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Orbene, ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione (che ha introdotto tale previsione) la disposizione in esame è in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al DPR n.
602/1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del Codice della strada).
Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D.lgs. n.
46/1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.lgs. n. 285/1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al C.d.S.), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il DPR n.
602/1973).
Ciò posto, la disposizione sopra citata dell'art. 12, comma 4-bis, del DPR n. 602/1973 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore. Invero, le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui
“in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”
(Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero l'originario opponente assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) il pregiudizio derivategli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal più volte citato art. 12, comma 4 bis, del DPR n. 602/1973.
L'accoglimento del gravame sotto tale profilo riveste carattere assorbente rispetto a ogni altra questione prospettata nell'atto di impugnazione.
§ 5. Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, deve pertanto concludersi circa la carenza di interesse ad agire del sig. ad impugnare l'estratto di ruolo. CP_2
Nondimeno ritiene questo Giudicante di disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Com'è noto, l'art. 92 cpc, comma 2, ultima versione (introdotta dall'art. 13, I comma, del decreto-legge D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162,) prevede che il giudice possa compensare le spese “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti”.
Con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto II comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle espressamente menzionate.
Ebbene, nella presente controversia, non può certamente disconoscersi la pregressa esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa la ammissibilità o meno della domanda spiegata nella forma dell'opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale, che ha segnato il panorama giuridico negli ultimi anni e che può dirsi appianato soltanto a seguito della novella normativa di cui all'art. 12, co. IV-bis, del DPR 602/1973 e della pronuncia a SS.UU. della S.C. di Cassazione n. 26283/2022, sopra citate.
Dunque, sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Ne discende il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei confronti del difensore antistatario (tra le tante, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile 2013, n. 8215).
P.Q.M.
Il Tribunale, in grado di appello definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e del iscritta Controparte_3 CP_2 Controparte_1 al n. R.G. 4753/2024, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza del Giudice di Pace di
Procida n. 1037/2023, pubblicata in data 21.12.2023, nel giudizio instaurato da , CP_2 dichiara inammissibile l'opposizione avverso la cartella di pagamento n.07120130120470988000, revocando la statuizione di annullamento, nonché la statuizione sulle spese.
2. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli 06/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti