Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/05/2025, n. 10404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10404 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10404/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08342/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8342 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo De Vizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della graduatoria di merito relativa all''immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell''Esercito, per il 2023, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, pubblicata in data 2.02.2024 dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, recante prot. N. M_D AB05933 REG2024 0067421 01-02-2024, nella parte in cui, non contemplando il ricorrente nell''elenco degli idonei vincitori, a causa del giudizio di non idoneità espresso nei suoi confronti, nonostante il punteggio conseguito pari a -OMISSIS-, a causa dei provvedimenti impugnati nel ricorso introduttivo ed in violazione dell''art. 930, comma 1 bis.1. lettere A) e B) del d.lgs. 66/2010, e dell''art. 1 lettera t del d.lgs. 173/2019, gli ha precluso il diritto di transitare nelle aree funzionali del Personale civile del Ministero della Difesa;
della graduatoria di merito relativa all''immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell''Esercito, per il 2023, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, pubblicata in data 11.12.2023 dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, recante prot. N. M_D AB05933 REG2023 0731877 11-12-2023, nella parte in cui, non contemplando il ricorrente nell''elenco degli idonei vincitori, a causa del giudizio di non idoneità espresso nei suoi confronti, nonostante il punteggio conseguito pari a -OMISSIS-, a causa dei provvedimenti impugnati nel ricorso introduttivo ed in violazione dell''art. 930, comma 1 bis.1. lettere A) e B) del d.lgs. 66/2010, e dell''art. 1 lettera t del d.lgs. 173/2019, gli ha precluso il diritto di transitare nelle aree funzionali del Personale civile del Ministero della Difesa;
dell''atto notificato al ricorrente in data 8.8.2023 con cui la Direzione Generale per il Personale Militare Civile – 1° Reparto – 1^ Divisione – 1^ Sezione del Ministero della Difesa, preso atto di quanto contenuto nella nota recante prot. n. M_D AB05933 REG2023 -OMISSIS-del 1° agosto 2023 della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa (trasmessa al ricorrente in pari data) ha comunicato al ricorrente il mancato accoglimento della domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa presentata dal ricorrente in data 24.05.2023 in quanto ha ritenuto non sussistenti al momento della presentazione della domanda i presupposti di cui all''art. 930, comma 1 bis 1. Lett. B) del Codice dell''Ordinamento Militare, e nella parte in cui ha aggiunto che qualora, successivamente, dovesse verificarsi la condizione di cui all''art. 930, comma 1 – bis 1. Lett. B) del C.O.M. il ricorrente potrà rinnovare la presentazione dell''istanza di transito nell''impiego civile;
della nota recante prot. n. M_D AB05933 REG2023 -OMISSIS-del 1° agosto 2023, acclusa al precedente provvedimento, con cui la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha ritenuto che la legittimazione attiva al transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa sia legata al ricorrere dei presupposti di cui all''art. 930, comma 1bis, lett. B);
dell''atto notificato al ricorrente in data 20.7.2023 con cui il Ministero della Difesa ha comunicato che la domanda di partecipazione del ricorrente all''immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell''Esercito, per il 2023, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Circolare n. M_D AB05933 REG2022 0744856 del 14 dicembre 2022) non può essere accolta in quanto il ricorrente non è più in servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale a decorrere dal 23.2.2023 ed in quanto il ricorrente non è in possesso dell''idoneità psico – fisica e attitudinale per l''impiego nelle Forze Armate in qualità di VSP, nonché nella parte in cui ha comunicato al ricorrente l''esclusione dalla predetta procedura concorsuale ai sensi del paragrafo 3, sottopar. b, della predetta Circolare;
del punto n. 6 della Circolare n. M_AB05933 REG2023 0217762 datata 11 aprile 2023 – integrativa della Direttiva di Stato giuridico dei Volontari in Ferma Prefissata n. M_D GMIL 0487885 del 4 agosto 2015 nell''interpretazione resa dall''Amministrazione per violazione dell''art. 930, comma 1bis. 1 lett. A) del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell''Ordinamento Militare), dell''art. 1 lettera t del d.lgs. n. 173/2019, nonché per violazione degli artt. 1, 4 e 32 della Costituzione (violazione del diritto al lavoro e violazione del diritto alla tutela della salute), nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame, all’esito dell’operata riassunzione ex art. 15 c.p.a. innanzi a questo Tribunale a fronte dell’ordinanza resa dal TAR Campania, Napoli – sez. VII, n. -OMISSIS- – originariamente adito, l’odierno ricorrente premette di aver partecipato, in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, alla procedura per l'immissione in servizio permanente relativamente all’anno 2023 e di essere stato poi escluso dall’anzidetta procedura a causa dell’intervenuto giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato per perdita dei requisiti psico-fisici; rappresenta di aver quindi presentato istanza di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile ai sensi dell’art. 930 d.lgs. n. 66/2010 (recante Codice dell’ordinamento militare).
1.1. Parte ricorrente, secondo quanto riportato nell’atto di riassunzione, ha nello specifico impugnato: i) con il ricorso introduttivo del giudizio, il provvedimento in epigrafe reso dal Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale civile, recante il mancato accoglimento della sua istanza di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile, motivato sulla base della ritenuta insussistenza, al momento della presentazione della domanda, dei presupposti individuati dall’art. 930, comma 1 bis.1, lett. b), d.lgs. n. 66/2010, unitamente agli atti presupposti; ii) con due ricorsi per motivi aggiunti, la graduatoria di merito relativa all’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, per il medesimo anno 2023, nonché l’anzidetta graduatoria nella versione successivamente rettificata, sostenendo che in virtù del punteggio comunicato dalla stessa Amministrazione – in riscontro all’avanzata istanza di accesso documentale – il medesimo ricorrente sarebbe risultato vincitore nell’ambito dell’anzidetta graduatoria di merito ove vi fosse stato inserito, ai fini della rivendicata pretesa al transito nelle qualifiche funzionali del personale civile alla stregua dell’invocato dell’art. 930, comma 1 bis.1, lett. a), d.lgs. n. 66/2010 a fronte dell’apposita domanda rivolta all’intimata Amministrazione, viceversa oggetto dell’assunto provvedimento di diniego specificamente gravato con il ricorso introduttivo.
1.2. Il proposto gravame, recante la conclusiva domanda di annullamento degli atti nel complesso impugnati, è affidato alla prospettazione di plurimi profili di violazione normativa e di eccesso di potere, articolati nell’atto introduttivo del giudizio e riprodotti nelle successive impugnative per motivi aggiunti, rubricati nei seguenti termini: “ illegittimità per violazione e/o omessa applicazione dell’art. 930, comma 1 bis.1. lettera A) del D. Lgs. 66/2010. Illegittimità per violazione e/o omessa applicazione dell’art. 1 lettera t del D. Lgs. 173/2019. Illegittimità per erronea applicazione dell’art. 930, 1 bis.1. lettera b) del D. Lgs. 66/2010. Illegittimità e/o eccesso di potere del punto n. 6 della Circolare n. M_AB05933 REG2023 0217762 datata 11 aprile 2023 – integrativa della Direttiva di Stato giuridico dei Volontari in Ferma Prefissata n. M_D GMIL 0487885 del 4 agosto 2015 nell’interpretazione resa dall’Amministrazione per violazione dell’art. 930, comma 1bis. 1 lett. A) del D. Lgs. N. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), dell’art. 1 lettera t del D. Lgs. 173/2019, nonché per violazione degli artt. 1, 4 e 32 della Costituzione Italiana (violazione del diritto al lavoro e violazione del diritto alla tutela della salute). Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento ”.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando memoria difensiva recante l’articolazione delle ragioni addotte a sostegno della ritenuta infondatezza delle censure mosse.
3. Con ordinanza 5 settembre 2024, n. -OMISSIS-la Sezione ha fissato, ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a., l’udienza di trattazione nel merito del ricorso “… ai fini della più approfondita trattazione della questione controversa ”.
4. In vista dell’udienza di merito, le parti in causa non hanno prodotto memorie ex art. 73, co. 1, c.p.a.
5. All’udienza del 12 marzo 2025, all’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso introduttivo e le successive impugnative per motivi aggiunti non sono meritevoli di accoglimento, per le ragioni nel prosieguo illustrate.
6.1. La questione sottoposta all’esame del Collegio investe la configurabilità nel caso di specie dell’ipotesi contemplata dal comma 1bis.1 lett. a) dell’art. 930 d.lgs. n. 66/2010 (recante “Codice dell’ordinamento militare” - COM) sulla base dei presupposti ivi individuati ai fini dell’accertamento in concreto della rivendicata legittimazione al transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
Le censure mosse, articolate con l’unico motivo di doglianza formulato nel ricorso introduttivo e sostanzialmente riproposte nelle due successive impugnative per motivi aggiunti, risultano infatti focalizzate sulla denuncia di omessa applicazione, ad opera dell’intimata Amministrazione nell’ambito dell’apposita valutazione condotta a fronte della domanda di transito nell’impiego civile avanzata dall’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 930 COM, della fattispecie normativa di cui al comma 1bis.1 lett. a) del medesimo articolo 930, sull’assunto della ricorrenza nella specie di tutte le condizioni richieste dalla disciplina di riferimento.
7. Ciò premesso quanto alla delimitazione del thema ID , il Collegio ravvisa l’infondatezza del proposto gravame – i cui profili di censura possono essere esaminati congiuntamente in quanto accomunati dalle medesime argomentazioni sul piano logico-giuridico – alla luce del quadro normativo di riferimento e della relativa interpretazione elaborata in sede giurisprudenziale, avuto riguardo al tenore degli atti di causa e al contenuto delle allegazioni documentali prodotte in giudizio.
7.1. Al riguardo, giova innanzitutto riportare il dettato normativo relativo all’istituto del transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, quale beneficio disciplinato dall’art. 930 COM in favore del “ personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato ” (cfr. il relativo comma 1), limitatamente alla parte di interesse, nella specie corrispondente all’invocata fattispecie correlata alla dedotta categoria di appartenenza del ricorrente, riconducibile in particolare alla qualifica di volontario in ferma prefissata quadriennale.
In proposito, va rilevato come l’anzidetto articolo 930 COM, al comma 1 bis.1 – introdotto per effetto della novella legislativa di cui all’art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173 – nell’individuare le ulteriori categorie soggettive di militari legittimate ad avvalersi dell’istituto del transito nell’impiego civile ove ricorrano le specifiche circostanze ivi contemplate, prevede espressamente che “ La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale militare di seguito specificato, il quale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente: a) volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l’immissione in servizio permanente e successivamente esclusi dall’immissione a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato … ”.
7.2. Come evidenziato in sede giurisprudenziale, dal tenore della menzionata previsione emerge in termini inequivoci come la qualifica di volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) di per sé sola non legittimi il militare al transito nell’impiego civile, occorrendo che lo stesso versi altresì nella specifica condizione di “ (già) vincitore del concorso per V.S.P. ” (ossia, per volontario in servizio permanente), secondo una scansione temporale – ai fini della prevista legittimazione ad avvalersi del beneficio del transito nell’impiego civile – postulante la preventiva acquisizione dell’idoneità concorsuale rispetto alla sopraggiunta esclusione dall’immissione nel relativo ruolo in ragione dell’intervenuto giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 17 giugno 2024, 5435, in specie punti 14.3 e 13).
La novella di cui al citato d.lgs. n. 173/2019 – che ha fatto seguito alla modifica di cui al d.lgs. n. 94/2017 con la quale è stato introdotto nel corpo dell’art. 930 COM, tra l’altro, il comma 1 bis, poi integrato nel 2019 con l’aggiunta del comma 1 bis.1 in parola al fine di “… colmare una palese lacuna ordinamentale che finiva per favorire i non vincitori rispetto ai vincitori ” all’esito delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 11 ottobre 2021, n. 6794, in specie punto 7) – se da un lato “… risulta espressivo del principio di progressiva estensione di benefici e tutele del personale militare in SPE ai volontari in ferma periodica … ” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 15 aprile 2024, n. 7429), dall’altro nondimeno richiede la ricorrenza delle “… circostanze qualificate contemplate dai commi sopra trascritti ” – individuate nel corpo complessivo del comma 1 bis – “ le quali debbono aggiungersi al possesso della qualifica di VFP4 per consentire all’interessato di avvalersi dell’istituto del transito nei ruoli civili ” (cfr. Cons. St., sez. II, sent. n. 5435/2024, cit., punto 13).
Tale ricostruzione risulta coerente alla stessa ratio della novella legislativa del 2019, intesa a ricomprendere – con l’aggiunta, per quanto di interesse, del comma 1-bis.1, lettera a) – nel novero delle categorie soggettive legittimate al transito nei ruoli civili quella dei “ volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l'immissione in servizio permanente ” laddove versanti nella medesima condizione di “ sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato ” contemplata nella superiore parte di cui al comma 1-bis (in termini analoghi, cfr. altresì Cons. St., sez. I, parere 24 agosto 2020, n. 1428).
In conformità alla delineata ricostruzione, è stato affermato in sede giurisprudenziale che “ Tale ultimo comma 1 bis.1 ha, dunque, riconosciuto anche a siffatti volontari in ferma prefissata quadriennale vincitori del concorso e poi divenuti inidonei al servizio attivo … un vero e proprio diritto al transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa … ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. n. 6794/2021, cit.), evocando il comune presupposto – individuato, per la rispettiva parte, dalla pertinente disciplina di riferimento – rappresentato dalla sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato rispetto all’utile collocamento nella graduatoria di merito per l’immissione nel servizio permanente.
8. Ciò posto, le deduzioni svolte in ricorso a fondamento delle contestazioni mosse, nella specie incentrate sulla rivendicata legittimazione al transito nel ruolo civile fondata sulla sostenuta ricorrenza nella specie dei presupposti individuati dall’invocata fattispecie normativa di cui al comma 1 bis.1, lettera a) dell’art. 930 COM, non trovano supporto nel quadro normativo di riferimento e nei correlati principi interpretativi declinati in sede giurisprudenziale, per l’assorbente considerazione che le circostanze sul punto allegate non risultano idonee ad integrare le specifiche condizioni richieste in via normativa.
Dal tenore dell’atto di riassunzione (recante il proposto ricorso introduttivo e le due successive impugnative tramite motivi aggiunti) emerge infatti la specifica circostanza, espressamente dichiarata nell’articolazione delle deduzioni sul punto svolte nell’atto di parte, rappresentata dall’intervenuta esclusione di parte ricorrente dalla procedura concorsuale per l’immissione nel servizio permanente – a causa del giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato reso nei suoi confronti – successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione all’anzidetta procedura e in particolare, per quanto rileva ai fini della dedotta fattispecie controversa, in un momento antecedente alla formazione della graduatoria finale di merito (cfr. atto di riassunzione, pagine 18, 26 s. e 29).
L’evidenziata circostanza, altresì emergente dalla documentazione versata in atti (cfr. allegati nn. 3 e 5 uniti alla memoria difensiva della resistente Amministrazione depositata il 1° agosto 2024, nonché doc. n. 8 incluso nella produzione documentale di parte ricorrente del 30 luglio 2024), non consente pertanto di ravvisare nella specie la condizione richiesta in via normativa, ai sensi del richiamato comma 1 bis.1, lettera a) dell’art. 930 COM, costituita dalla sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato rispetto al collocamento in posizione utile all’immissione in servizio effettivo nell’ambito della graduatoria formata all’esito della relativa procedura.
Nella delineata prospettiva, non può assumere rilievo la circostanza dedotta in ricorso rappresentata dall’espresso giudizio di idoneità al transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa (di cui al doc. n. 5 unito all’atto di riassunzione, secondo la numerazione indicata da parte ricorrente, corrispondente all’allegato n. 9 della produzione documentale), in quanto di per sé insufficiente ad integrare l’invocata fattispecie normativa di cui al comma 1bis.1 lett. a) del medesimo articolo 930 COM, in assenza delle ulteriori condizioni richieste dalla medesima disciplina di riferimento.
In tale ottica, l’operato richiamo al precedente giurisprudenziale invocato in ricorso (di cui al Cons. St., sez. II, sent. 11 ottobre 2021, n. 6794, sopra citato) risulta inconferente, in ragione della mancata coincidenza tra le fattispecie in considerazione, venendo in rilievo nel (diverso) caso evocato l’ipotesi di un militare versante nella condizione di “… volontari in ferma prefissata quadriennale vincitori del concorso e poi divenuti inidonei al servizio attivo … ” (cfr. Cons. St., sent. n. 6794/2021, cit., in specie il relativo punto 7).
9. Per le esposte ragioni, il ricorso come integrato dai successivi atti di motivi aggiunti va respinto in quanto infondato.
10. Si ravvisano giustificati motivi, alla luce della peculiarità della fattispecie esaminata, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dai successivi atti di motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Chiara Cavallari | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.