TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/10/2025, n. 4640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4640 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. DO DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 8332/2024 R.G. promossa da: in persona della legale rappresentante pro tempore, sig.ra Parte_1 Parte_2
(già sig. , attualmente rappresentata e difesa dall'Avv. BONINO Gianpiero ed Parte_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rivarolo Canavese, C.so Torino n. 69, in forza di procura speciale allegata all'atto introduttivo;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
in persona del titolare, sig. , Controparte_1 Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. PIEMONTE Vitantonio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Pietro Bagetti n. 13, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 26
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (nelle memorie ex art. 171 ter .p.c.):
“Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni istanza eccezione e deduzione contraria previe le declaratorie del caso
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE,
Dichiarare e riconoscere il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Torino per le ragioni sopra esposte, all'esito dichiarando e riconoscendo che la competenza per territorio del presente giudizio appartiene al Tribunale di Napoli, e, per l'effetto, rimettere la causa dinanzi al medesimo, con
l'assegnazione di un termine per la riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c. per i motivi illustrati nella precedente narrativa e in atti.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non ricorrendo i requisiti di legge e per i motivi illustrati nella precedente narrativa e in atti.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Voglia il Giudice, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa,
- accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in narrativa e in atti, tanto in fatto quanto in diritto.
Rilevare, anche d'ufficio, la nullità totale o parziale del contratto del 26 giugno 2019, intercorso tra la società e il Controparte_1 Controparte_2
e comunque dichiarare la sua invalidità e inefficacia verso la società
[...] Parte_1 per i motivi di cui in narrativa e in atti.
Dichiarare in ogni caso nullo e di nessun effetto e revocare il Decreto ingiuntivo telematico n.
1886/2024 del 2 aprile 2024, di € 33.741,32 oltre interessi e spese, concesso dal Tribunale di Torino in data 2 aprile 2024 e notificato in data 2 aprile 2024, opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per le ragioni di cui in narrativa e in atti.
Rigettare in ogni caso ogni avversa domanda e istanza.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi che il Decidente ritenga fondata anche parzialmente la domanda della di , limitare la condanna della società CP_1 Controparte_1 Parte_1 alla minore somma tra quella accertata in corso di causa e provata dalla parte convenuta opposta, e pagina 2 di 26 quella decisa dal Giudice in via equitativa, per le ragioni di cui in narrativa e in atti.
IN OGNI CASO
Con vittoria delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge e maggiorazione del 30% per la redazione di atti telematici avanzati ex art. 4 comma 1bis D.M
n.55/2014.”.
“IN VIA ISTRUTTORIA
(Omissis).”
Per la parte convenuta opposta (nelle “note scritte” depositate in data 20.10.2025):
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, previe le opportune declaratorie, respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza,
- dato che il contratto intercorso tra ed il Condominio è senz'altro opponibile ai CP_1 proprietari delle unità immobiliari insistenti nel Condominio stesso, e quindi a Parte_1
- dato atto che le fatture contengono l'ammontare dei metri cubi di ciascun Lotto (dato oggettivo incontroverso) ed il costo dell'energia, applicato secondo comunicazione inoltrata prima dell'inizio della stagione (fatto anch'esso incontroverso);
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare l'avversa opposizione e confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
- dichiarare tenuta a condannare a pagare la predetta somma ingiunta di euro Parte_1
36.978,61 oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 come decorrenti dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
IN OGNI CASO
- condannare ex art. 96 cpc;
Parte_1
- dichiarare tenuta e condannare parte opponente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, ivi comprese le spese del decreto ingiuntivo in caso di revoca, oltre rimborso forfettario ex art. 13, co 10,
L. 247/2012, nella misura massima prevista dal DM 55/2014 e con applicazione anche delle maggiorazioni previste dall'art. 4 commi 2 e 8 DM 55/2014, ovvero, in subordine, come da preventivo prodotto come doc. 18, con liquidazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettersi prove per interpello e testi come dedotte nella memoria ex art. 171ter n 2 cpc.”. pagina 3 di 26 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla in persona del titolare sig. Controparte_1
(d'ora in avanti, per brevità, anche semplicemente ), il Controparte_1 CP_1
Tribunale di Torino, con decreto provvisoriamente esecutivo n. 1886/2024, datato 02.04.2024 e depositato in pari data, ha ingiunto alla di pagare alla ricorrente la somma di Euro Pt_1 Parte_1
33.741,32, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 09.05.2024 ritualmente notificato, la ha convenuto in Parte_1 giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni istanza eccezione e deduzione contraria previe le declaratorie del caso
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE,
Dichiarare e riconoscere il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Torino per le ragioni sopra esposte, all'esito dichiarando e riconoscendo che la competenza per territorio del presente giudizio appartiene al Tribunale di Napoli, e, per l'effetto, rimettere la causa dinanzi al medesimo, con
l'assegnazione di un termine per la riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c. per i motivi illustrati nella pagina 4 di 26 precedente narrativa e in atti.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non ricorrendo i requisiti di legge e per i motivi illustrati nella precedente narrativa e in atti.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Voglia il Giudice, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa,
- accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto.
Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto e revocare il Decreto ingiuntivo telematico n. 1886/2024 del
2 aprile 2024, di € 33.741,32 oltre interessi e spese, concesso dal Tribunale di Torino in data 2 aprile
2024 e notificato in data 2 aprile 2024, opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per le ragioni di cui in narrativa e in atti.
Rigettare in ogni caso ogni avversa domanda e istanza.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi che il Decidente ritenga fondata anche parzialmente la domanda della , limitare la condanna della società alla minore Controparte_1 Parte_1 somma tra quella accertata in corso di causa e provata dalla parte convenuta opposta, e quella decisa dal Giudice in via equitativa, per le ragioni di cui in narrativa e in atti.
IN OGNI CASO
Con vittoria delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge e maggiorazione del 30% per la redazione di atti telematici avanzati ex art. 4 comma 1bis D.M
n.55/2014.”
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. alla data del 06.12.2024, rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.
1.6. Con Ordinanza in data 11.12.2024, il Giudice:
- ha rigettato l'istanza proposta dalla parte attrice opponente intesa ad ottenere la sospensione pagina 5 di 26 dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;
- non ha ammesso le prove dedotte dalle parti;
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di “mediazione demandata” ex art. 5 quater D.Lgs. n.
28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) e fissa udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010, invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 10 aprile 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.7. Detto termine è stato rinviato dal Giudice due volte, con le Ordinanze del 03.04.2025 e del
29.05.2025, su istanza congiunta di rinvio dell'udienza presentata dalle parti. Pertanto, con la predetta
Ordinanza del 29.05.2025, il Giudice:
- ha differito l'udienza successiva alla data sotto indicata, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per i medesimi incombenti;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 10 luglio 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, riservando la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.8. Con nota del 20.06.2025, l'avvocato della parte attrice opponente – Avv. VA DO – ha depositato la dichiarazione di dismissione del mandato difensivo a suo tempo conferito dalla
[...]
CP_3
[...]
[...
. La parte convenuta opposta ha depositato le proprie “note scritte” in data 08.07.2025, dando atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione demandato dal Giudice con Ordinanza 11.12.2024
e insistendo nell'accoglimento delle istanze istruttorie, chiedendo, in subordine, di fissare l'udienza di pagina 6 di 26 precisazione delle conclusioni.
1.10. Con Ordinanza in data 16.07.2025, il Giudice:
- non ha ammesso le prove dedotte dalla parte convenuta opposta;
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio); pagina 7 di 26 - ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 20.10.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
Sul punto, deve aggiungersi che le Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza in data 30/06/2025 n.
17603, hanno confermato l'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione prevista dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 150/2011 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. finanche nel processo del lavoro, tanto in primo grado quanto in appello;
1.11. In data 28.07.2025, l'Avv. BONINO Gianpiero ha depositato una comparsa di costituzione di nuovo difensore nell'interesse della parte attrice opponente, riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione depositata dal precedente difensore della stessa parte – Avv.
VA DO – e precisate nelle successive memorie, da intendersi integralmente richiamate nel presente atto di costituzione.
1.12. La parte convenuta opposta ha depositato le proprie “note scritte” in data 20.10.2025, discutendo la causa e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.13. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 20.10.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
pagina 8 di 26
2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalle parti.
2.1. Nella comparsa di costituzione di nuovo difensore, la parte attrice opponente ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte nelle memorie integrative ex art. 171 ter, c.p.c.
L'istanza non può trovare accoglimento.
Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella succitata Ordinanza dell'11.12.2025 le prove per interrogatorio formale e testi dedotte dalla parte attrice opponente in memoria ex art. 171 ter comma, n. 2), c.p.c. risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo:
• il capo 1) su circostanza in parte documentale ed in parte irrilevante;
• il capo 2) su circostanza in parte documentale ed in parte irrilevante;
• il capo 3) su circostanza in parte documentale ed in parte irrilevante;
• il capo 4) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte generico ed in parte irrilevante;
• il capo 5) su circostanza in parte documentale, in parte irrilevante e, inoltre, non specificamente contestata dalla controparte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, 1° comma, c.p.c. (cfr. anche la memoria integrativa di controparte ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c.);
• il capo 6) su circostanza in parte valutativa, in parte generica e, inoltre, contrastante con i docc. 3a e
3b della parte convenuta opposta;
• il capo 7) su circostanza in parte documentale ed in parte irrilevante;
• il capo 8) su circostanza in parte documentale ed in parte irrilevante;
• il capo 9) su circostanza in parte documentale ed in parte irrilevante;
• il capo 10) su circostanza in parte negativa ed in parte irrilevante;
• il capo 11) su circostanza in parte valutativa, in parte generica, in parte negativa ed in parte irrilevante;
• il capo 12) su circostanza in parte valutativa, in parte generica, in parte negativa ed in parte irrilevante;
• il capo 13) su circostanza in parte documentale ed in parte irrilevante;
• il capo 14) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte irrilevante;
• il capo 15) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte irrilevante;
• il capo 16) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte irrilevante;
• il capo 17) su circostanza in parte generica, in parte valutativa ed in parte irrilevante;
Infine, risultano inammissibili le prove orali dedotte dalla parte attrice opponente in materia contraria, non venendo state ammesse le prove in materia diretta di controparte.
pagina 9 di 26 2.2. A sua volta, nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta opposta ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 2), c.p.c..
L'istanza non può trovare accoglimento.
Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nelle succitate Ordinanze dell'11.12.2025 e del 16.07.2025, le prove per interrogatorio formale e testi dedotte dalla parte convenuta opposta in memoria ex art. 171 ter n. 2), c.p.c. risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo:
• il capo 1) su circostanza documentale;
• il capo 2) su circostanza documentale;
• il capo 3) su circostanza documentale e in parte valutativa;
• il capo 4) su circostanza in parte documentale, in parte generica ed in parte valutativa;
• il capo 5) su circostanza in parte documentale e in parte valutativa;
• il capo 6) su circostanza documentale;
• i capi 7), 8), 9), 10) ed 11) su circostanza in parte da provarsi documentalmente ed in parte valutative;
• il capo 12) su circostanza in parte documentale e in parte valutativa;
• il capo 13) su circostanza in parte documentale e in parte valutativa;
• il capo 14) su circostanza documentale e, inoltre, non specificamente contestata dalla controparte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, 1° comma, c.p.c. (cfr. anche la memoria integrativa di controparte ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c.);
• il capo 15) su circostanza in parte documentale e in parte valutativa.
Infine, risultano inammissibili le prove orali dedotte dalla parte convenuta opposta in materia contraria, non essendo state ammesse le prove in materia diretta di controparte.
Si ribadisce, inoltre, l'irrilevanza dell'ordine di esibizione ad del registro IVA Parte_1 anno 2023 richiesto dalla parte convenuta opposta nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2),
c.p.c., così come l'irrilevanza della CTU richiesta dalla parte attrice nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2), c.p.c. “sull'immobile oggetto della lite, in particolare sui lotti di proprietà della Pt_1
[...
siti in Torino, C.so Unione Sovietica n. 612/15° (lotti 8, 9, 10, 646, 647 al piano 1 e 649, 650 al piano 2, precedentemente 7, 7A, 8,9,10 al piano 1 e 11, 11A al piano 2)”, per “verificare la presenza di ventiloconvettori (fan coil) al momento delle richieste di pagamento delle somme oggetto del ricorso della e in particolare tra il mese di giugno dell'anno 2019 all'anno 2022 la relativa CP_1 capacità riscaldante e il consumo dei predetti immobili, quantificando le debenze effettive della società
e la congruità delle richieste della , stante la natura essenzialmente Pt_1 CP_1 documentale del presente giudizio.
pagina 10 di 26
3. Sull'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla parte attrice opponente Pt_1
[...]
3.1. In via pregiudiziale, la parte attrice opponente ha chiesto che venga dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli, dovendosi avere riguardo, nel caso di specie, al foro presso cui l'opponente ha la propria sede legale, ai sensi dell'art. 19 c.p.c.
L'eccezione risulta infondata.
3.2. E' ben vero che il foro generale delle persone giuridiche è individuato dal legislatore con riguardo al “luogo dove essa ha sede” oppure al “luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda” (cfr. art. 19, 1° comma,
c.p.c.) ma, nel caso di specie, vertendosi in materia relativa a “diritti di obbligazione”, la competenza territoriale del Tribunale di Torino può essere individuata anche attraverso il ricorso al foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c.
Ai sensi dell'articolo citato, infatti, per tali cause è competente “anche” il giudice del luogo «in cui è sorta» (c.d. forum contractus) o «deve eseguirsi l'obbligazione» (c.d. forum destinatae solutionis), prevedendo in tal modo una possibilità di scelta tra più Giudici tutti competenti. La facoltà di scelta spetta all'attore, a differenza dei c.d. «fori esclusivi», nei quali la competenza del foro speciale esclude quella del foro generale.
Con riguardo al forum destinatae solutionis, va rilevato che la parte convenuta opposta ha agito in via monitoria chiedendo al Tribunale di ingiungere alla controparte il pagamento immediato della somma di Euro 33.741,32, oltre interessi.
Sul punto, si deve ritenere, conformemente all'orientamento espresso dalla Cassazione, che, agli effetti dell'art. 20 c.p.c., al fine di determinare l'obbligazione dedotta in giudizio, si debba aver riguardo all'obbligazione originaria rimasta inadempiuta, sia che di essa si chieda direttamente l'adempimento (anche quando si agisca in via monitoria), l'accertamento o la risoluzione, sia che la medesima costituisca la causa petendi di altra obbligazione sostitutiva, quale quella risarcitoria nel caso di inadempimento, oggetto specifico della pretesa giudiziale (cfr. Cass. civile n. 10169 del 1993; Cass. civile 19 luglio 1983 n. 4973; Cass. civile n. 3404 del 1983).
Ora, l'obbligazione originaria che la parte convenuta opposta afferma essere rimasta inadempiuta consiste appunto nel mancato pagamento della predetta somma.
Occorre, dunque, verificare quale fosse il luogo di adempimento della suddetta obbligazione a carico pagina 11 di 26 del convenuto.
Precisato che nel caso di specie non ricorre alcuno dei criteri fissati nel primo comma dell'art. 1182
c.c., deve applicarsi il criterio di cui al terzo comma dell'articolo citato, in forza del quale
«l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza» e, quindi, al domicilio della parte convenuta opposta –
– in TORINO. Controparte_1
Del resto, la Cassazione ha precisato che il suddetto criterio concerne i crediti liquidi ed esigibili, tra i quali possono farsi rientrare anche quelli di ammontare determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti dal titolo convenzionale e giudiziale, restando esclusi soltanto i crediti il cui ammontare debba essere accertato e liquidato mediante indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico, nel qual caso troverà applicazione il quarto comma dell'art. 1182 c.c. (cfr. Cass. civile 11 gennaio 1990 n. 33; Cass. civile 20 marzo 1989 n. 1401).
In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Cassazione, affermando che: “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, terzo comma,
c.c., sono — agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. — esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art.
38, ultimo comma, c.p.c.” (Cass. Civ., Sezioni Unite, 13.09.2016, n 17989; ancora recentemente Cass.
Civ., 20.03.2019, n. 7722).
Secondo l'orientamento della Cassazione, inoltre, sulla determinazione del forum destinatae solutionis, a norma degli artt. 1182 c.c. e 20, seconda parte, c.p.c., non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, perché il principio fissato dall'art. 10 c.p.c. per la determinazione della competenza per valore (secondo il quale il collegamento tra il giudice e la controversia è determinato dalla domanda) è una regola di portata generale e quindi applicabile anche ai criteri stabiliti per individuare la competenza territoriale ai sensi dell'art. 20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione, e su di essi non influisce la fondatezza della domanda prospettata (cfr. in tal senso: Cass. civile 12 ottobre 2004 n. 20177).
Si rileva, infine, che il contratto c.d. di “climatizzazione”, sottoscritto dalla CP_1 con il in persona dell'amministratore pro tempore ( , Controparte_2 CP_4 prevede, all'art. 14, la competenza del Tribunale di Torino per qualunque controversia, precisando che
“chi sottoscrive nella sua qualità di mandatario del e degli Utenti, dichiara di aver letto Parte_4
pagina 12 di 26 tutte le clausole sopra trascritte, di confermarle e di accettarle in ogni suo punto, con impegno a garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni gravanti sul Condominio nonché sui singoli
Condomini ed Utenti impegnandosi in solido con i predetti soggetti”.
3.4. Pertanto, accertata la competenza del Tribunale di Torino, in quanto luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182, 3° comma, c.c., nonché foro convenzionale stabilito dalle parti, dev'essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla parte attrice opponente – Parte_1
4. Sull'eccezione proposta dalla parte attrice opponente di carenza di legittimazione attiva della
e di legittimazione passiva della CP_1 Controparte_5
La parte attrice opponente ha eccepito che le attuali parti in causa non sono legate da alcun
[...] rapporto contrattuale, in quanto il contratto c.d. di “climatizzazione” oggetto del presente giudizio è stato stipulato tra la e il (d'ora CP_1 Controparte_2 in avanti, per brevità, anche semplicemente ), in persona Controparte_2 dell'amministratore pro tempore ( . CP_4
Di conseguenza, la sarebbe sprovvista di legittimazione attiva nei confronti della CP_1 la quale, viceversa, non rappresenterebbe il soggetto passivo dell'azione promossa Parte_1 dalla Quest'ultima – nelle prospettazioni dell'opponente – avrebbe, invece, azione CP_1 unicamente contro il non anche avverso i condòmini e i conduttori. CP_2
L'eccezione non risulta fondata.
4.2. Come già accennato, in data 26.06.2019 la e il in CP_1 Controparte_2 persona dell'amministratore pro tempore ( hanno stipulato il già menzionato contratto CP_4 di “climatizzazione”, all'esito dell'ordinaria Assemblea di condominio del 13.06.2019, la cui delibera– tra le altre cose – ha autorizzato l'amministratore a proseguire i rapporti contrattuali con già in essere dal 2011, per un ulteriore quinquennio (cfr. doc. n. 1b della parte CP_1 convenuta opposta). pagina 13 di 26 È dunque vero che, sotto il profilo formale, il contratto in questione vede, come parti del rapporto, la e il CP_1 Controparte_2
Purtuttavia, è altresì vero che l'amministratore di condominio possiede, proprio in virtù della sua veste formale, la rappresentanza diretta dell'intero Condominio e, quindi, di tutti i condòmini, seppur nei limiti e con i poteri conferiti dall'Assemblea (e dalla Legge).
In altre parole, gli atti che egli compie nell'interesse (del e) dei condòmini hanno effetti CP_2 diretti su questi ultimi, nel senso che essi restano vincolati sul piano giuridico da tali atti, purché – si ribadisce – l'amministratore non ecceda i limiti delle sue attribuzioni.
Fatta questa necessaria premessa, si rileva che l'art. 1130, comma 1, n. 1 c.c. prevede, tra i compiti dell'amministratore, l'onere di “eseguire le deliberazioni dell'assemblea”. Come visto, l'Assemblea dei condòmini, con delibera del 13.06.2019, ha autorizzato la prosecuzione dei rapporti contrattuali con la per i successivi cinque anni (cfr. doc. n. 1b della parte convenuta opposta). CP_1
Detta delibera non è mai stata impugnata e dunque essa è vincolante per tutti i condòmini, con l'ulteriore conseguenza che il contratto di “climatizzazione” sottoscritto sulla base di tale delibera ha efficacia diretta sugli stessi, i quali sono quindi giuridicamente vincolati dagli accordi presi con detto contratto.
Per ciò che rileva in questa sede, detto contratto prevede, all'art. 2, un'obbligazione solidale di pagamento tra “i Condòmini e gli Utenti del Complesso” per i servizi di “climatizzazione” resi dalla precisando, all'art. 6, comma 2, che i “proprietari delle unità immobiliari, in CP_1 locazione a terzi, si impegnano in via solidale con i rispettivi conduttori/utenti ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente contratto ai sensi degli artt. 1292 e 1294 C.C.” (cfr. doc. n. 1a della parte convenuta opposta).
4.3. Alla luce di questa ricostruzione, risulta evidente che la rientrando a pieno titolo Parte_1 nella nozione di condòmino o utente del Condominio, rappresenta il soggetto passivo dell'azione promossa dalla che, di conseguenza, è il soggetto attivamente legittimato ad agire CP_1 contro la 'eccezione sollevata da quest'ultima, pertanto, deve essere respinta. Parte_1
pagina 14 di 26
5. Sul merito della presente causa.
5.1. Ciò chiarito, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Voglia il Giudice, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa,
- accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in narrativa e in atti, tanto in fatto quanto in diritto.
Rilevare, anche d'ufficio, la nullità totale o parziale del contratto del 26 giugno 2019, intercorso tra la società e il Controparte_1 Controparte_2
e comunque dichiarare la sua invalidità e inefficacia verso la società
[...] Parte_1 per i motivi di cui in narrativa e in atti.
Dichiarare in ogni caso nullo e di nessun effetto e revocare il Decreto ingiuntivo telematico n.
1886/2024 del 2 aprile 2024, di € 33.741,32 oltre interessi e spese, concesso dal Tribunale di Torino in data 2 aprile 2024 e notificato in data 2 aprile 2024, opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per le ragioni di cui in narrativa e in atti.
Rigettare in ogni caso ogni avversa domanda e istanza.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi che il Decidente ritenga fondata anche parzialmente la domanda della di , limitare la condanna della società CP_1 Controparte_1 Parte_1 alla minore somma tra quella accertata in corso di causa e provata dalla parte convenuta opposta, e quella decisa dal Giudice in via equitativa, per le ragioni di cui in narrativa e in atti. ”.
L'opposizione e le predette domande ed eccezioni non risultano fondate e, quindi, devono essere rigettate, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5.2. Invero, l'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo:
- che in forza del contratto del 26.06.2019 intercorso con il sito in Torino, Controparte_2
Corso Unione Sovietica n. 612/15 (doc. 1a), la ha acquisito la gestione della CP_1 climatizzazione (rectius, dei servizi di riscaldamento, condizionamento estivo e ricircolo d'aria) negli edifici del complesso de quo;
- che il contratto, tutt'ora in essere tra le parti, prevede espressamente – per quel che maggiormente rileva ai fini del presente giudizio – quanto segue:
➢ ai sensi dell'art. 2, l'obbligazione di pagamento del servizio è a carico solidale dei condomini e pagina 15 di 26 degli utenti (con facoltà per la DOMOSERVICE di fatturare al Condominio o ai singoli utenti);
➢ ai sensi dell'art. 6, i proprietari delle unità immobiliari, in locazione a terzi, si impegnano in via solidale con i rispettivi conduttori/utenti ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto detto (ai sensi degli artt. 1292 e 1293 c.c.) e saranno obbligati al pagamento delle morosità maturate e di tutte le spese accessorie ivi comprese quelle legali;
- che il contratto, con delibera 15.06.2019, è stato prorogato di 5 anni, fino alla stagione 2023/2024;
- che i lotti di proprietà della sono quelli numerati convenzionalmente come Lotti 7, Parte_1
7A, 8, 9, 10, 11 e 11A e sono così catastalmente contraddistinti presso il CEU: Foglio 1477 n. 50 sub;
Foglio 1477 n. 50 sub 9; Foglio 1477 n. 50 sub. 10; Foglio 1477 n. 50 sub. 646; Foglio 1477 n. 50 sub
647; Foglio 1477 n. 50 sub 649; Foglio 1477 n. 50 sub 650;
- che già in passato la si è dovuta attivare contro, tra gli altri, la per CP_1 Parte_1 il pagamento delle forniture e servizi resi, ottenendo il relativo saldo a seguito di una lunga dilazione in sede di conciliazione;
- che attualmente pende giudizio tra le parti per il pagamento dell'annualità relativa alla stagione
2021/2022;
- che l'inadempienza della si è nuovamente manifestata per la stagione 2021/2022 e Parte_1
2022/2023: infatti, la vanta un credito di euro 33.741,32, come da fatture n. 233 del CP_1
29.03.2023 di euro 9.687,65, stornata con nota di credito n. 10 del 30.03.2023; n. 342 del 20.04.2023 di euro 150,00; n. 308 del 17.04.2023 di euro 400,00; n. 866 del 16.10.2023 di euro 30.665,19 e n. 1194 del 22.12.2023 di euro 2.526,13;
- che la con riferimento ad esempio al Lotto 7, occupato sin dall'1.09.2021 dalla CP_1
ASIA PROGETTI, sollecitava la predetta società al pagamento dei consumi, da cui riceveva la risposta di cui al documento 12, dalla quale si evince che la conduttrice regolerebbe direttamente con la
[...] la questione dei consumi;
Parte_1
- che la incassa per conto dei conduttori, ma nulla versa all'avente diritto Pt_1 CP_1 appropriandosi indebitamente di quanto spetterebbe alla ricorrente;
- che, ad oggi, la risulta morosa nei confronti della della somma Parte_1 CP_1 complessiva di Euro 33.741,32;
- che del credito esiste prova scritta nelle fatture sottoscritte per conformità ed assistite dalla presunzione di veridicità di cui all'art. 2710 c.c.;
- che stragiudiziali solleciti attraverso i legali di controparte non hanno sortito esito alcuno, posto che la solo giudiziariamente ha la possibilità di ottenere il pagamento di quanto ad essa CP_1 spettante per forniture pacificamente rese (il conduttore ASIA PROGETTI, ad esempio, non contesta la pagina 16 di 26 mancanza del servizio, ma solo di aver pagato già le spese al proprio locatore-proprietario Pt_1
;
[...]
- che può pertanto provvedersi in via monitoria, con la concessione della clausola della provvisoria esecutività perché sussiste il periculum rappresentato dal fatto che: 1) IMMO 88 incassa direttamente dai propri utilizzatori i corrispettivi;
2) non paga mai spontaneamente, ma solo a seguito di dispendiosa azione giudiziaria.
5.3. Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, sez. I, 20 maggio 2019, n. 1136 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in
Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Prato sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1033 in Redazione Giuffrè 2018;
Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71 in
Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in Redazione Giuffrè 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in Giurisprudenza locale - Modena 2016; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n.
12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II,
29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni
Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte pagina 17 di 26 negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n.
13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; in senso conforme, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: cfr.: Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in Redazione Giuffrè
2019; Tribunale Salerno, 27 marzo 2015 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Salerno sez. II,
31 ottobre 2014 n. 5151 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, pag. 239; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cass.
Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
5.4. Invero, nel caso di specie risultano documentalmente provate le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta:
- con contratto del 26.06.2019 stipulato con il sito in Torino, C.so Unione Controparte_2
Sovietica nn. 612-615, la ha acquistato la gestione dei servizi di riscaldamento, CP_1 condizionamento estivo e ricircolo d'aria del Condominio in questione (cfr. doc. n. 1a della parte convenuta opposta);
- detto contratto prevede, all'art. 2, che i condòmini e gli utenti del Condominio sono obbligati in solido al pagamento del corrispettivo del servizio, precisando, al successivo art. 6, che i proprietari degli immobili del Condominio locati a terzi si impegnano solidalmente con i propri “conduttori/utenti” all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto ex artt. 1292 e 1294 c.c. (cfr. doc. n. 1a della parte convenuta opposta);
- detto contratto è stato prorogato, con delibera del 15.06.2019 (recte 13.06.2019), fino alla stagione
2023/2024 (cfr. doc. n. 1b della parte convenuta opposta);
- i lotti di proprietà della sono quelli numerati convenzionalmente come lotti nn. 7, Parte_5
7A, 8, 9, 10, 11 e 11A, oggi lotti nn. 8, 9, 10, 646, 647, 649 e 650 (circostanza pacifica in causa);
- l'inadempienza all'obbligazione di pagamento della riguarda i servizi di Parte_1
“climatizzazione” resi nelle stagioni 2021/2022 e 2022/2023, relativamente ai quali la ha emesso le seguenti fatture: CP_1
pagina 18 di 26 ➢ n. 342 del 20.04.2023 di Euro 150,00 (cfr. doc. n. 6 della parte convenuta opposta);
➢ n. 308 del 17.04.2023 di Euro 400,00 (cfr. doc. n. 7 della parte convenuta opposta);
➢ n. 866 del 16.10.2023 di Euro 30.665,19 (cfr. doc. n. 8 della parte convenuta opposta);
➢ n. 1194 del 22.12.2023 di Euro 2.526,13 (cfr. doc. n. 9 della parte convenuta opposta);
- pertanto, la vanta, nei confronti della un credito complessivo di CP_1 Parte_1
Euro 33.741,32, di cui Euro 550,00 (la parte convenuta opposta allega Euro 450,00, ma deve trattarsi evidentemente di un errore materiale) per lavori effettuati sull'impianto di condizionamento e i restanti
Euro 33.191,32 per i servizi di c.d. “climatizzazione” (cfr. i precedenti doc. n. 6 – 9 della parte convenuta opposta);
- detto credito riguarda specificamente i lotti nn. 8, 9 e 10 di proprietà della (cfr. doc. Parte_1 nn. 8 e 9 della parte convenuta opposta);
- la prima dell'inizio di ogni stagione di esercizio, ha comunicato all'utenza del CP_1 le relative tariffe, così come previsto dal contratto di “climatizzazione”, Controparte_2 indicando, per la stagione 2021/2022 un costo pari a Euro 0,78 per metrocubo e, per la stagione
2022/2023, un costo pari a Euro 0,85 per metrocubo (cfr. doc. n. 16 della parte convenuta opposta), tariffe effettivamente risultanti dalle fatture di cui ai documenti nn. 7 e 8 della parte convenuta opposta.
5.5. Inoltre, la parte attrice opponente non ha specificamente contestato le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione e risposta (essendosi limitata a sollevare le eccezioni di cui infra):
- la debenza dell'importo di Euro 550,00, di cui alle fatture prodotte dalla parte convenuta opposta come doc. nn. 6 e 7, a titolo di lavori sull'impianto, essendosi la parte attrice opponente soffermata a contestare che, negli immobili di sua proprietà, non siano stati realizzati, nel periodo di riferimento
(stagioni 2021/2022 e 2022/2023), i consumi energetici allegati dalla controparte;
- la quantità di metricubi di metano consumato e attribuito alla come risultante dalle Parte_1 fatture di cui ai documenti nn. 8 e 9 della parte convenuta opposta;
- il costo al metrocubo del metano e il relativo criterio di calcolo, come risultante dal contratto di
“climatizzazione” (cfr. doc. n. 1a della parte convenuta opposta) integrato dall'annesso “avviso stagionale” sui costi energetici di cui al documento n. 16 della parte convenuta opposta.
Ora, ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 45 Legge n. 69/2009), il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
In proposito, si deve osservare che il predetto principio di “non contestazione” consacrato nel novellato pagina 19 di 26 art. 115, 1° comma, c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo 2015
n. 3666 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498 in
GiustiziaCivile.com 2014, 6 novembre;
Tribunale Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in Giur. merito
2012, 3, 590).
5.6. A fronte delle deduzioni e produzioni avversarie, la parte attrice opponente ha eccepito, nel merito,
l'infondatezza nel merito della pretesa avanzata dalla per mancato assolvimento CP_1 dell'onere probatorio.
Nello specifico, l'opponente allega di non aver usufruito di alcun servizio da parte di tra le fine del 2019 e la metà del 2022, non avendo la realizzato CP_1 Parte_1 alcun consumo in tale periodo. Di conseguenza, la avrebbe fatturato alla CP_1 Pt_1 costi che invece avrebbe dovuto ripartire tra gli altri condòmini. In particolare, nelle
[...] prospettazioni dell'opponente, la non avrebbe potuto realizzare alcun consumo in Parte_1 quanto negli immobili di sua proprietà non era presente alcun impianto di climatizzazione nel periodo di riferimento, sicché non era proprio possibile né riscaldare né raffreddare. A sostegno di tale allegazione, l'opponente ha prodotto una lettera indirizzata alla con cui comunicava CP_1 alla stessa che tutti gli immobili del primo piano di proprietà della (lotti 7, 7A, 8, 9 e Parte_1
10) erano in fase di ristrutturazione e i “ventilconvettori” erano scollegati (cfr. doc. n. 8 della parte attrice opponente). Ha, inoltre, prodotto le fatture di acquisto di “ventilconvettori (cfr. doc. n. Pt_6
10 della parte attrice opponente), a riprova della circostanza che gli immobili erano sprovvisti di impianto di climatizzazione.
Ha concluso, pertanto, ritenendo che spetterebbe alla fornire la prova di avere CP_1 effettivamente reso l'asserito servizio di climatizzazione nonché giustificare di avere ignorato le comunicazioni della che indicavano gli spazi occupati e l'assenza di “fancoil” al Parte_1 primo piano.
L'eccezione non risulta fondata.
Invero, contrariamente a quanto afferma la parte attrice opponente, si rileva che la prova del diritto di credito fatto valere in via monitoria dalla sia sufficientemente solida e, CP_1 pertanto, assolva all'onere probatorio previsto dalla Legge per come interpretato dalla Giurisprudenza più su richiamata. In particolare, come si è detto, la CP_1
- ha dato prova della fonte di detto diritto, mediante la produzione del contratto di “climatizzazione” sottoscritto con il nella persona dell'amministratore pro tempore Controparte_2
pagina 20 di 26 ( , con cui si era impegnata, per il quinquennio 2019 – 2024, a fornire i servizi di CP_4 riscaldamento, raffreddamento e ricircolo d'aria negli immobili dello stabile, tra i quali si annoverano anche le unità di proprietà della in particolare i lotti nn. 8, 9, 10, rispetto ai quali la Parte_1 ha maturato il proprio diritto di credito (cfr. doc. n. 1a della parte attrice opponente); CP_1
- ha prodotto le fatture relative al servizio energetico reso per Euro 33.191,32, con il dettaglio dei locali interessati dal servizio, della quantità di metricubi di metano consumata, il costo applicato e il periodo di riferimento (cfr. doc. nn. 8 e 9);
- ha prodotto le fatture relative agli interventi effettuati sugli impianti per Euro 550,00 (non specificamente contestati dalla , con il dettaglio del tipo di lavoro svolto (cfr. doc. nn. Parte_1
6 e 7);
- ha allegato l'inadempimento della Parte_1
Al contrario, si ritiene che la non abbia fornito un'adeguata prova del fatto Parte_1 impeditivo dell'obbligazione di pagamento gravante su di lei, essendosi limitata ad allegare che, per il periodo di riferimento (stagioni 2021/2022 e 2022/2023) non ha realizzato consumi energetici negli immobili interessati (lotti nn. 8, 9, e 10) e a produrre l'avviso di cui al proprio documento 8 unitamente alle fatture di acquisto dei c.d. “ (cfr. doc. 10 della parte attrice opponente). Sul punto si rileva, Pt_6 infatti, che la citata comunicazione di cui documento 8 è una dichiarazione unilaterale di Pt_1 che, da sola, non può costituire un solido sostegno probatorio alle proprie allegazioni, né può
[...] ritenersi che le fatture di acquisto dei “fancoil” (documento 10) siano determinati a tale scopo, non ravvisandosi agli atti una prova univoca del fatto che detti impianti fossero effettivamente destinati ai locali di cui ai lotti nn. 8, 9 e 10 e che siano stati ivi concretamente installati.
Per concludere, valga un'ultima considerazione. Anche laddove si dovesse ritenere che, negli immobili in oggetto, non fosse possibile offrire i servizi di climatizzazione, per assenza dei necessari impianti, tale situazione non avrebbe comunque esonerato la dal corrispondere Parte_1 almeno una quota di corrispettivo per i servizi energetici. Si deve infatti evidenziare che il contratto di climatizzazione prevede, all'art. 2, comma 2, che “per i locali sfitti o non occupati durante l'intera stagione e per i locali speciali, l'Impresa potrà applicare le riduzioni nella misura e nei modi previsti dal regolamento di Condominio…sempre che vengano legittimamente richieste all'Assemblea degli utenti prima della stipula del presente contratto;
le eventuali riduzioni accordate comporteranno automaticamente una variazione del prezzo al mc” e, dalla documentazione prodotta in atti, non risulta una specifica delibera in tal senso dell'Assemblea dei condòmini a favore della né Parte_1 risulta che questa abbia mai fatto una richiesta di riduzione dei costi applicati per le motivazioni previste dalla norma. pagina 21 di 26 5.7. Riepilogando, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre, come si è detto, la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
5.8. In conclusione, l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto – già provvisoriamente esecutivo – integralmente confermato.
5.9. Le eventuali ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116
c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio
2012, n. 2412; Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n.
19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294; Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5762). pagina 22 di 26
6. Sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata proposta dalla parte convenuta opposta, ex art. 96 c.p.c.
6.1. Come si è detto, la parte convenuta opposta – – ha chiesto la condanna di CP_1 controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La domanda non può trovare accoglimento.
6.2. Invero, nel caso di specie non si ravvisano, innanzitutto, i presupposti previsti dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., ai sensi del quale:
“Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.”
Non risulta, infatti, che la parte attrice opponente soccombente – – abbia agito con Parte_1 mala fede o colpa grave.
6.3. Infine, tenuto conto di tutti i rilievi svolti nei paragrafi precedenti, non si ravvisa l'opportunità di applicare il disposto del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., introdotto dalla Legge n. 69/2009, ai sensi del quale:
“In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Come già chiarito in giurisprudenza, “la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. non richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito;
può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, ed anche nei confronti del terzo chiamato o del terzo intervenuto;
introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato;
presuppone il requisito della malafede o della colpa grave, come nel caso dell'art. 96, comma 1, c.p.c.; è teoricamente possibile la coesistenza di una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3
c.p.c.” (cfr. in tal senso: Tribunale Reggio Emilia, 25 settembre 2012, n. 1569 in Redazione Giuffrè
2012).
Anche secondo l'orientamento della Cassazione, “la condanna al pagamento della somma pagina 23 di 26 equitativamente determinata, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009
n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570 in Giust. civ.
Mass. 2012, 11, 1364).
Sulla norma si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, affermando quanto segue:
“La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della 'potestas agendi' con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l'artificiosa evocazione in giudizio di una parte, peraltro senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a 'bloccare' le azioni promosse all'estero, in quanto la pretestuosità sarebbe dovuta essere eccepita dalla stessa parte invece rimasta contumace)” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 13 settembre 2018, n. 22405 in Giust. civ. Mass. 2018).
Nel caso di specie, come si è detto in precedenza, non risulta che la parte attrice opponente soccombente abbia agito con mala fede o colpa grave.
pagina 24 di 26
7. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
7.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014
n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
7.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, della difficoltà –quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta – e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della
Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “ “da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00”, secondo quanto richiesto dalla parte convenuta opposta nell'istanza di liquidazione:
Euro 2.000,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 2.100,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 4.000,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 9.600,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Non può applicarsi, invece, l'art. 4, comma 2, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come richiesto dalla parte convenuta opposta nelle proprie conclusioni definitive, in quanto la norma prevede l'aumento quando nella causa “l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale” e, nel caso di specie, non risulta integrata la fattispecie prevista dalla disposizione in esame.
Infine, non può neppure applicarsi l'art. 4, comma 8, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come richiesto dalla parte convenuta opposta nelle proprie conclusioni definitive, non potendosi ravvisare la
“manifesta” fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa.
7.3. Vista l'esplicita istanza in tal senso avanzata dal difensore della parte convenuta opposta, unitamente alla condanna alle spese devono essere distratti in suo favore i compensi non riscossi e le spese che il difensore stesso ha dichiarato di avere anticipato, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, “In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, pagina 25 di 26 delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa (Cass. n. 21070/2009; n. 6184/2010)” (così, in motivazione, Cass. civile, 26 marzo 2019, n.
8436).
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 8332/2024 R.G. promossa dalla società (parte attrice Parte_1 opponente) contro la in persona del titolare, sig. Controparte_1 [...]
(parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti: CP_1
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente società avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 1886/2024, datato Parte_1
02.04.2024 e depositato in pari data, che conferma integralmente.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 9.600,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3) Rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte convenuta opposta.
4) Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore dell'Avv. PIEMONTE Vitantonio, difensore della parte convenuta opposta dei predetti Controparte_1 compensi non riscossi e delle predette spese che il difensore stesso ha dichiarato di avere anticipato.
Così deciso in Torino, in data 29 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott. DO DI CAPUA
pagina 26 di 26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. DO DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 8332/2024 R.G. promossa da: in persona della legale rappresentante pro tempore, sig.ra Parte_1 Parte_2
(già sig. , attualmente rappresentata e difesa dall'Avv. BONINO Gianpiero ed Parte_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rivarolo Canavese, C.so Torino n. 69, in forza di procura speciale allegata all'atto introduttivo;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
in persona del titolare, sig. , Controparte_1 Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. PIEMONTE Vitantonio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Pietro Bagetti n. 13, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 26
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (nelle memorie ex art. 171 ter .p.c.):
“Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni istanza eccezione e deduzione contraria previe le declaratorie del caso
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE,
Dichiarare e riconoscere il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Torino per le ragioni sopra esposte, all'esito dichiarando e riconoscendo che la competenza per territorio del presente giudizio appartiene al Tribunale di Napoli, e, per l'effetto, rimettere la causa dinanzi al medesimo, con
l'assegnazione di un termine per la riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c. per i motivi illustrati nella precedente narrativa e in atti.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non ricorrendo i requisiti di legge e per i motivi illustrati nella precedente narrativa e in atti.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Voglia il Giudice, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa,
- accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in narrativa e in atti, tanto in fatto quanto in diritto.
Rilevare, anche d'ufficio, la nullità totale o parziale del contratto del 26 giugno 2019, intercorso tra la società e il Controparte_1 Controparte_2
e comunque dichiarare la sua invalidità e inefficacia verso la società
[...] Parte_1 per i motivi di cui in narrativa e in atti.
Dichiarare in ogni caso nullo e di nessun effetto e revocare il Decreto ingiuntivo telematico n.
1886/2024 del 2 aprile 2024, di € 33.741,32 oltre interessi e spese, concesso dal Tribunale di Torino in data 2 aprile 2024 e notificato in data 2 aprile 2024, opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per le ragioni di cui in narrativa e in atti.
Rigettare in ogni caso ogni avversa domanda e istanza.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi che il Decidente ritenga fondata anche parzialmente la domanda della di , limitare la condanna della società CP_1 Controparte_1 Parte_1 alla minore somma tra quella accertata in corso di causa e provata dalla parte convenuta opposta, e pagina 2 di 26 quella decisa dal Giudice in via equitativa, per le ragioni di cui in narrativa e in atti.
IN OGNI CASO
Con vittoria delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge e maggiorazione del 30% per la redazione di atti telematici avanzati ex art. 4 comma 1bis D.M
n.55/2014.”.
“IN VIA ISTRUTTORIA
(Omissis).”
Per la parte convenuta opposta (nelle “note scritte” depositate in data 20.10.2025):
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, previe le opportune declaratorie, respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza,
- dato che il contratto intercorso tra ed il Condominio è senz'altro opponibile ai CP_1 proprietari delle unità immobiliari insistenti nel Condominio stesso, e quindi a Parte_1
- dato atto che le fatture contengono l'ammontare dei metri cubi di ciascun Lotto (dato oggettivo incontroverso) ed il costo dell'energia, applicato secondo comunicazione inoltrata prima dell'inizio della stagione (fatto anch'esso incontroverso);
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare l'avversa opposizione e confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
- dichiarare tenuta a condannare a pagare la predetta somma ingiunta di euro Parte_1
36.978,61 oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 come decorrenti dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
IN OGNI CASO
- condannare ex art. 96 cpc;
Parte_1
- dichiarare tenuta e condannare parte opponente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, ivi comprese le spese del decreto ingiuntivo in caso di revoca, oltre rimborso forfettario ex art. 13, co 10,
L. 247/2012, nella misura massima prevista dal DM 55/2014 e con applicazione anche delle maggiorazioni previste dall'art. 4 commi 2 e 8 DM 55/2014, ovvero, in subordine, come da preventivo prodotto come doc. 18, con liquidazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettersi prove per interpello e testi come dedotte nella memoria ex art. 171ter n 2 cpc.”. pagina 3 di 26 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla in persona del titolare sig. Controparte_1
(d'ora in avanti, per brevità, anche semplicemente ), il Controparte_1 CP_1
Tribunale di Torino, con decreto provvisoriamente esecutivo n. 1886/2024, datato 02.04.2024 e depositato in pari data, ha ingiunto alla di pagare alla ricorrente la somma di Euro Pt_1 Parte_1
33.741,32, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 09.05.2024 ritualmente notificato, la ha convenuto in Parte_1 giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni istanza eccezione e deduzione contraria previe le declaratorie del caso
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE,
Dichiarare e riconoscere il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Torino per le ragioni sopra esposte, all'esito dichiarando e riconoscendo che la competenza per territorio del presente giudizio appartiene al Tribunale di Napoli, e, per l'effetto, rimettere la causa dinanzi al medesimo, con
l'assegnazione di un termine per la riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c. per i motivi illustrati nella pagina 4 di 26 precedente narrativa e in atti.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non ricorrendo i requisiti di legge e per i motivi illustrati nella precedente narrativa e in atti.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Voglia il Giudice, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa,
- accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto.
Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto e revocare il Decreto ingiuntivo telematico n. 1886/2024 del
2 aprile 2024, di € 33.741,32 oltre interessi e spese, concesso dal Tribunale di Torino in data 2 aprile
2024 e notificato in data 2 aprile 2024, opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per le ragioni di cui in narrativa e in atti.
Rigettare in ogni caso ogni avversa domanda e istanza.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi che il Decidente ritenga fondata anche parzialmente la domanda della , limitare la condanna della società alla minore Controparte_1 Parte_1 somma tra quella accertata in corso di causa e provata dalla parte convenuta opposta, e quella decisa dal Giudice in via equitativa, per le ragioni di cui in narrativa e in atti.
IN OGNI CASO
Con vittoria delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge e maggiorazione del 30% per la redazione di atti telematici avanzati ex art. 4 comma 1bis D.M
n.55/2014.”
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. alla data del 06.12.2024, rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.
1.6. Con Ordinanza in data 11.12.2024, il Giudice:
- ha rigettato l'istanza proposta dalla parte attrice opponente intesa ad ottenere la sospensione pagina 5 di 26 dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;
- non ha ammesso le prove dedotte dalle parti;
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di “mediazione demandata” ex art. 5 quater D.Lgs. n.
28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) e fissa udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010, invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 10 aprile 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.7. Detto termine è stato rinviato dal Giudice due volte, con le Ordinanze del 03.04.2025 e del
29.05.2025, su istanza congiunta di rinvio dell'udienza presentata dalle parti. Pertanto, con la predetta
Ordinanza del 29.05.2025, il Giudice:
- ha differito l'udienza successiva alla data sotto indicata, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per i medesimi incombenti;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 10 luglio 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, riservando la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.8. Con nota del 20.06.2025, l'avvocato della parte attrice opponente – Avv. VA DO – ha depositato la dichiarazione di dismissione del mandato difensivo a suo tempo conferito dalla
[...]
CP_3
[...]
[...
. La parte convenuta opposta ha depositato le proprie “note scritte” in data 08.07.2025, dando atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione demandato dal Giudice con Ordinanza 11.12.2024
e insistendo nell'accoglimento delle istanze istruttorie, chiedendo, in subordine, di fissare l'udienza di pagina 6 di 26 precisazione delle conclusioni.
1.10. Con Ordinanza in data 16.07.2025, il Giudice:
- non ha ammesso le prove dedotte dalla parte convenuta opposta;
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio); pagina 7 di 26 - ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 20.10.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
Sul punto, deve aggiungersi che le Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza in data 30/06/2025 n.
17603, hanno confermato l'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione prevista dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 150/2011 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. finanche nel processo del lavoro, tanto in primo grado quanto in appello;
1.11. In data 28.07.2025, l'Avv. BONINO Gianpiero ha depositato una comparsa di costituzione di nuovo difensore nell'interesse della parte attrice opponente, riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione depositata dal precedente difensore della stessa parte – Avv.
VA DO – e precisate nelle successive memorie, da intendersi integralmente richiamate nel presente atto di costituzione.
1.12. La parte convenuta opposta ha depositato le proprie “note scritte” in data 20.10.2025, discutendo la causa e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.13. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 20.10.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
pagina 8 di 26
2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalle parti.
2.1. Nella comparsa di costituzione di nuovo difensore, la parte attrice opponente ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte nelle memorie integrative ex art. 171 ter, c.p.c.
L'istanza non può trovare accoglimento.
Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella succitata Ordinanza dell'11.12.2025 le prove per interrogatorio formale e testi dedotte dalla parte attrice opponente in memoria ex art. 171 ter comma, n. 2), c.p.c. risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo:
• il capo 1) su circostanza in parte documentale ed in parte irrilevante;
• il capo 2) su circostanza in parte documentale ed in parte irrilevante;
• il capo 3) su circostanza in parte documentale ed in parte irrilevante;
• il capo 4) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte generico ed in parte irrilevante;
• il capo 5) su circostanza in parte documentale, in parte irrilevante e, inoltre, non specificamente contestata dalla controparte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, 1° comma, c.p.c. (cfr. anche la memoria integrativa di controparte ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c.);
• il capo 6) su circostanza in parte valutativa, in parte generica e, inoltre, contrastante con i docc. 3a e
3b della parte convenuta opposta;
• il capo 7) su circostanza in parte documentale ed in parte irrilevante;
• il capo 8) su circostanza in parte documentale ed in parte irrilevante;
• il capo 9) su circostanza in parte documentale ed in parte irrilevante;
• il capo 10) su circostanza in parte negativa ed in parte irrilevante;
• il capo 11) su circostanza in parte valutativa, in parte generica, in parte negativa ed in parte irrilevante;
• il capo 12) su circostanza in parte valutativa, in parte generica, in parte negativa ed in parte irrilevante;
• il capo 13) su circostanza in parte documentale ed in parte irrilevante;
• il capo 14) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte irrilevante;
• il capo 15) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte irrilevante;
• il capo 16) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte irrilevante;
• il capo 17) su circostanza in parte generica, in parte valutativa ed in parte irrilevante;
Infine, risultano inammissibili le prove orali dedotte dalla parte attrice opponente in materia contraria, non venendo state ammesse le prove in materia diretta di controparte.
pagina 9 di 26 2.2. A sua volta, nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta opposta ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 2), c.p.c..
L'istanza non può trovare accoglimento.
Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nelle succitate Ordinanze dell'11.12.2025 e del 16.07.2025, le prove per interrogatorio formale e testi dedotte dalla parte convenuta opposta in memoria ex art. 171 ter n. 2), c.p.c. risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo:
• il capo 1) su circostanza documentale;
• il capo 2) su circostanza documentale;
• il capo 3) su circostanza documentale e in parte valutativa;
• il capo 4) su circostanza in parte documentale, in parte generica ed in parte valutativa;
• il capo 5) su circostanza in parte documentale e in parte valutativa;
• il capo 6) su circostanza documentale;
• i capi 7), 8), 9), 10) ed 11) su circostanza in parte da provarsi documentalmente ed in parte valutative;
• il capo 12) su circostanza in parte documentale e in parte valutativa;
• il capo 13) su circostanza in parte documentale e in parte valutativa;
• il capo 14) su circostanza documentale e, inoltre, non specificamente contestata dalla controparte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, 1° comma, c.p.c. (cfr. anche la memoria integrativa di controparte ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c.);
• il capo 15) su circostanza in parte documentale e in parte valutativa.
Infine, risultano inammissibili le prove orali dedotte dalla parte convenuta opposta in materia contraria, non essendo state ammesse le prove in materia diretta di controparte.
Si ribadisce, inoltre, l'irrilevanza dell'ordine di esibizione ad del registro IVA Parte_1 anno 2023 richiesto dalla parte convenuta opposta nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2),
c.p.c., così come l'irrilevanza della CTU richiesta dalla parte attrice nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2), c.p.c. “sull'immobile oggetto della lite, in particolare sui lotti di proprietà della Pt_1
[...
siti in Torino, C.so Unione Sovietica n. 612/15° (lotti 8, 9, 10, 646, 647 al piano 1 e 649, 650 al piano 2, precedentemente 7, 7A, 8,9,10 al piano 1 e 11, 11A al piano 2)”, per “verificare la presenza di ventiloconvettori (fan coil) al momento delle richieste di pagamento delle somme oggetto del ricorso della e in particolare tra il mese di giugno dell'anno 2019 all'anno 2022 la relativa CP_1 capacità riscaldante e il consumo dei predetti immobili, quantificando le debenze effettive della società
e la congruità delle richieste della , stante la natura essenzialmente Pt_1 CP_1 documentale del presente giudizio.
pagina 10 di 26
3. Sull'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla parte attrice opponente Pt_1
[...]
3.1. In via pregiudiziale, la parte attrice opponente ha chiesto che venga dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli, dovendosi avere riguardo, nel caso di specie, al foro presso cui l'opponente ha la propria sede legale, ai sensi dell'art. 19 c.p.c.
L'eccezione risulta infondata.
3.2. E' ben vero che il foro generale delle persone giuridiche è individuato dal legislatore con riguardo al “luogo dove essa ha sede” oppure al “luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda” (cfr. art. 19, 1° comma,
c.p.c.) ma, nel caso di specie, vertendosi in materia relativa a “diritti di obbligazione”, la competenza territoriale del Tribunale di Torino può essere individuata anche attraverso il ricorso al foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c.
Ai sensi dell'articolo citato, infatti, per tali cause è competente “anche” il giudice del luogo «in cui è sorta» (c.d. forum contractus) o «deve eseguirsi l'obbligazione» (c.d. forum destinatae solutionis), prevedendo in tal modo una possibilità di scelta tra più Giudici tutti competenti. La facoltà di scelta spetta all'attore, a differenza dei c.d. «fori esclusivi», nei quali la competenza del foro speciale esclude quella del foro generale.
Con riguardo al forum destinatae solutionis, va rilevato che la parte convenuta opposta ha agito in via monitoria chiedendo al Tribunale di ingiungere alla controparte il pagamento immediato della somma di Euro 33.741,32, oltre interessi.
Sul punto, si deve ritenere, conformemente all'orientamento espresso dalla Cassazione, che, agli effetti dell'art. 20 c.p.c., al fine di determinare l'obbligazione dedotta in giudizio, si debba aver riguardo all'obbligazione originaria rimasta inadempiuta, sia che di essa si chieda direttamente l'adempimento (anche quando si agisca in via monitoria), l'accertamento o la risoluzione, sia che la medesima costituisca la causa petendi di altra obbligazione sostitutiva, quale quella risarcitoria nel caso di inadempimento, oggetto specifico della pretesa giudiziale (cfr. Cass. civile n. 10169 del 1993; Cass. civile 19 luglio 1983 n. 4973; Cass. civile n. 3404 del 1983).
Ora, l'obbligazione originaria che la parte convenuta opposta afferma essere rimasta inadempiuta consiste appunto nel mancato pagamento della predetta somma.
Occorre, dunque, verificare quale fosse il luogo di adempimento della suddetta obbligazione a carico pagina 11 di 26 del convenuto.
Precisato che nel caso di specie non ricorre alcuno dei criteri fissati nel primo comma dell'art. 1182
c.c., deve applicarsi il criterio di cui al terzo comma dell'articolo citato, in forza del quale
«l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza» e, quindi, al domicilio della parte convenuta opposta –
– in TORINO. Controparte_1
Del resto, la Cassazione ha precisato che il suddetto criterio concerne i crediti liquidi ed esigibili, tra i quali possono farsi rientrare anche quelli di ammontare determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti dal titolo convenzionale e giudiziale, restando esclusi soltanto i crediti il cui ammontare debba essere accertato e liquidato mediante indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico, nel qual caso troverà applicazione il quarto comma dell'art. 1182 c.c. (cfr. Cass. civile 11 gennaio 1990 n. 33; Cass. civile 20 marzo 1989 n. 1401).
In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Cassazione, affermando che: “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, terzo comma,
c.c., sono — agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. — esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art.
38, ultimo comma, c.p.c.” (Cass. Civ., Sezioni Unite, 13.09.2016, n 17989; ancora recentemente Cass.
Civ., 20.03.2019, n. 7722).
Secondo l'orientamento della Cassazione, inoltre, sulla determinazione del forum destinatae solutionis, a norma degli artt. 1182 c.c. e 20, seconda parte, c.p.c., non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, perché il principio fissato dall'art. 10 c.p.c. per la determinazione della competenza per valore (secondo il quale il collegamento tra il giudice e la controversia è determinato dalla domanda) è una regola di portata generale e quindi applicabile anche ai criteri stabiliti per individuare la competenza territoriale ai sensi dell'art. 20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione, e su di essi non influisce la fondatezza della domanda prospettata (cfr. in tal senso: Cass. civile 12 ottobre 2004 n. 20177).
Si rileva, infine, che il contratto c.d. di “climatizzazione”, sottoscritto dalla CP_1 con il in persona dell'amministratore pro tempore ( , Controparte_2 CP_4 prevede, all'art. 14, la competenza del Tribunale di Torino per qualunque controversia, precisando che
“chi sottoscrive nella sua qualità di mandatario del e degli Utenti, dichiara di aver letto Parte_4
pagina 12 di 26 tutte le clausole sopra trascritte, di confermarle e di accettarle in ogni suo punto, con impegno a garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni gravanti sul Condominio nonché sui singoli
Condomini ed Utenti impegnandosi in solido con i predetti soggetti”.
3.4. Pertanto, accertata la competenza del Tribunale di Torino, in quanto luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182, 3° comma, c.c., nonché foro convenzionale stabilito dalle parti, dev'essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla parte attrice opponente – Parte_1
4. Sull'eccezione proposta dalla parte attrice opponente di carenza di legittimazione attiva della
e di legittimazione passiva della CP_1 Controparte_5
La parte attrice opponente ha eccepito che le attuali parti in causa non sono legate da alcun
[...] rapporto contrattuale, in quanto il contratto c.d. di “climatizzazione” oggetto del presente giudizio è stato stipulato tra la e il (d'ora CP_1 Controparte_2 in avanti, per brevità, anche semplicemente ), in persona Controparte_2 dell'amministratore pro tempore ( . CP_4
Di conseguenza, la sarebbe sprovvista di legittimazione attiva nei confronti della CP_1 la quale, viceversa, non rappresenterebbe il soggetto passivo dell'azione promossa Parte_1 dalla Quest'ultima – nelle prospettazioni dell'opponente – avrebbe, invece, azione CP_1 unicamente contro il non anche avverso i condòmini e i conduttori. CP_2
L'eccezione non risulta fondata.
4.2. Come già accennato, in data 26.06.2019 la e il in CP_1 Controparte_2 persona dell'amministratore pro tempore ( hanno stipulato il già menzionato contratto CP_4 di “climatizzazione”, all'esito dell'ordinaria Assemblea di condominio del 13.06.2019, la cui delibera– tra le altre cose – ha autorizzato l'amministratore a proseguire i rapporti contrattuali con già in essere dal 2011, per un ulteriore quinquennio (cfr. doc. n. 1b della parte CP_1 convenuta opposta). pagina 13 di 26 È dunque vero che, sotto il profilo formale, il contratto in questione vede, come parti del rapporto, la e il CP_1 Controparte_2
Purtuttavia, è altresì vero che l'amministratore di condominio possiede, proprio in virtù della sua veste formale, la rappresentanza diretta dell'intero Condominio e, quindi, di tutti i condòmini, seppur nei limiti e con i poteri conferiti dall'Assemblea (e dalla Legge).
In altre parole, gli atti che egli compie nell'interesse (del e) dei condòmini hanno effetti CP_2 diretti su questi ultimi, nel senso che essi restano vincolati sul piano giuridico da tali atti, purché – si ribadisce – l'amministratore non ecceda i limiti delle sue attribuzioni.
Fatta questa necessaria premessa, si rileva che l'art. 1130, comma 1, n. 1 c.c. prevede, tra i compiti dell'amministratore, l'onere di “eseguire le deliberazioni dell'assemblea”. Come visto, l'Assemblea dei condòmini, con delibera del 13.06.2019, ha autorizzato la prosecuzione dei rapporti contrattuali con la per i successivi cinque anni (cfr. doc. n. 1b della parte convenuta opposta). CP_1
Detta delibera non è mai stata impugnata e dunque essa è vincolante per tutti i condòmini, con l'ulteriore conseguenza che il contratto di “climatizzazione” sottoscritto sulla base di tale delibera ha efficacia diretta sugli stessi, i quali sono quindi giuridicamente vincolati dagli accordi presi con detto contratto.
Per ciò che rileva in questa sede, detto contratto prevede, all'art. 2, un'obbligazione solidale di pagamento tra “i Condòmini e gli Utenti del Complesso” per i servizi di “climatizzazione” resi dalla precisando, all'art. 6, comma 2, che i “proprietari delle unità immobiliari, in CP_1 locazione a terzi, si impegnano in via solidale con i rispettivi conduttori/utenti ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente contratto ai sensi degli artt. 1292 e 1294 C.C.” (cfr. doc. n. 1a della parte convenuta opposta).
4.3. Alla luce di questa ricostruzione, risulta evidente che la rientrando a pieno titolo Parte_1 nella nozione di condòmino o utente del Condominio, rappresenta il soggetto passivo dell'azione promossa dalla che, di conseguenza, è il soggetto attivamente legittimato ad agire CP_1 contro la 'eccezione sollevata da quest'ultima, pertanto, deve essere respinta. Parte_1
pagina 14 di 26
5. Sul merito della presente causa.
5.1. Ciò chiarito, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Voglia il Giudice, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa,
- accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in narrativa e in atti, tanto in fatto quanto in diritto.
Rilevare, anche d'ufficio, la nullità totale o parziale del contratto del 26 giugno 2019, intercorso tra la società e il Controparte_1 Controparte_2
e comunque dichiarare la sua invalidità e inefficacia verso la società
[...] Parte_1 per i motivi di cui in narrativa e in atti.
Dichiarare in ogni caso nullo e di nessun effetto e revocare il Decreto ingiuntivo telematico n.
1886/2024 del 2 aprile 2024, di € 33.741,32 oltre interessi e spese, concesso dal Tribunale di Torino in data 2 aprile 2024 e notificato in data 2 aprile 2024, opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per le ragioni di cui in narrativa e in atti.
Rigettare in ogni caso ogni avversa domanda e istanza.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi che il Decidente ritenga fondata anche parzialmente la domanda della di , limitare la condanna della società CP_1 Controparte_1 Parte_1 alla minore somma tra quella accertata in corso di causa e provata dalla parte convenuta opposta, e quella decisa dal Giudice in via equitativa, per le ragioni di cui in narrativa e in atti. ”.
L'opposizione e le predette domande ed eccezioni non risultano fondate e, quindi, devono essere rigettate, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5.2. Invero, l'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo:
- che in forza del contratto del 26.06.2019 intercorso con il sito in Torino, Controparte_2
Corso Unione Sovietica n. 612/15 (doc. 1a), la ha acquisito la gestione della CP_1 climatizzazione (rectius, dei servizi di riscaldamento, condizionamento estivo e ricircolo d'aria) negli edifici del complesso de quo;
- che il contratto, tutt'ora in essere tra le parti, prevede espressamente – per quel che maggiormente rileva ai fini del presente giudizio – quanto segue:
➢ ai sensi dell'art. 2, l'obbligazione di pagamento del servizio è a carico solidale dei condomini e pagina 15 di 26 degli utenti (con facoltà per la DOMOSERVICE di fatturare al Condominio o ai singoli utenti);
➢ ai sensi dell'art. 6, i proprietari delle unità immobiliari, in locazione a terzi, si impegnano in via solidale con i rispettivi conduttori/utenti ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto detto (ai sensi degli artt. 1292 e 1293 c.c.) e saranno obbligati al pagamento delle morosità maturate e di tutte le spese accessorie ivi comprese quelle legali;
- che il contratto, con delibera 15.06.2019, è stato prorogato di 5 anni, fino alla stagione 2023/2024;
- che i lotti di proprietà della sono quelli numerati convenzionalmente come Lotti 7, Parte_1
7A, 8, 9, 10, 11 e 11A e sono così catastalmente contraddistinti presso il CEU: Foglio 1477 n. 50 sub;
Foglio 1477 n. 50 sub 9; Foglio 1477 n. 50 sub. 10; Foglio 1477 n. 50 sub. 646; Foglio 1477 n. 50 sub
647; Foglio 1477 n. 50 sub 649; Foglio 1477 n. 50 sub 650;
- che già in passato la si è dovuta attivare contro, tra gli altri, la per CP_1 Parte_1 il pagamento delle forniture e servizi resi, ottenendo il relativo saldo a seguito di una lunga dilazione in sede di conciliazione;
- che attualmente pende giudizio tra le parti per il pagamento dell'annualità relativa alla stagione
2021/2022;
- che l'inadempienza della si è nuovamente manifestata per la stagione 2021/2022 e Parte_1
2022/2023: infatti, la vanta un credito di euro 33.741,32, come da fatture n. 233 del CP_1
29.03.2023 di euro 9.687,65, stornata con nota di credito n. 10 del 30.03.2023; n. 342 del 20.04.2023 di euro 150,00; n. 308 del 17.04.2023 di euro 400,00; n. 866 del 16.10.2023 di euro 30.665,19 e n. 1194 del 22.12.2023 di euro 2.526,13;
- che la con riferimento ad esempio al Lotto 7, occupato sin dall'1.09.2021 dalla CP_1
ASIA PROGETTI, sollecitava la predetta società al pagamento dei consumi, da cui riceveva la risposta di cui al documento 12, dalla quale si evince che la conduttrice regolerebbe direttamente con la
[...] la questione dei consumi;
Parte_1
- che la incassa per conto dei conduttori, ma nulla versa all'avente diritto Pt_1 CP_1 appropriandosi indebitamente di quanto spetterebbe alla ricorrente;
- che, ad oggi, la risulta morosa nei confronti della della somma Parte_1 CP_1 complessiva di Euro 33.741,32;
- che del credito esiste prova scritta nelle fatture sottoscritte per conformità ed assistite dalla presunzione di veridicità di cui all'art. 2710 c.c.;
- che stragiudiziali solleciti attraverso i legali di controparte non hanno sortito esito alcuno, posto che la solo giudiziariamente ha la possibilità di ottenere il pagamento di quanto ad essa CP_1 spettante per forniture pacificamente rese (il conduttore ASIA PROGETTI, ad esempio, non contesta la pagina 16 di 26 mancanza del servizio, ma solo di aver pagato già le spese al proprio locatore-proprietario Pt_1
;
[...]
- che può pertanto provvedersi in via monitoria, con la concessione della clausola della provvisoria esecutività perché sussiste il periculum rappresentato dal fatto che: 1) IMMO 88 incassa direttamente dai propri utilizzatori i corrispettivi;
2) non paga mai spontaneamente, ma solo a seguito di dispendiosa azione giudiziaria.
5.3. Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, sez. I, 20 maggio 2019, n. 1136 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in
Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Prato sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1033 in Redazione Giuffrè 2018;
Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71 in
Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in Redazione Giuffrè 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in Giurisprudenza locale - Modena 2016; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n.
12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II,
29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni
Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte pagina 17 di 26 negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n.
13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; in senso conforme, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: cfr.: Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in Redazione Giuffrè
2019; Tribunale Salerno, 27 marzo 2015 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Salerno sez. II,
31 ottobre 2014 n. 5151 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, pag. 239; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cass.
Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
5.4. Invero, nel caso di specie risultano documentalmente provate le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta:
- con contratto del 26.06.2019 stipulato con il sito in Torino, C.so Unione Controparte_2
Sovietica nn. 612-615, la ha acquistato la gestione dei servizi di riscaldamento, CP_1 condizionamento estivo e ricircolo d'aria del Condominio in questione (cfr. doc. n. 1a della parte convenuta opposta);
- detto contratto prevede, all'art. 2, che i condòmini e gli utenti del Condominio sono obbligati in solido al pagamento del corrispettivo del servizio, precisando, al successivo art. 6, che i proprietari degli immobili del Condominio locati a terzi si impegnano solidalmente con i propri “conduttori/utenti” all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto ex artt. 1292 e 1294 c.c. (cfr. doc. n. 1a della parte convenuta opposta);
- detto contratto è stato prorogato, con delibera del 15.06.2019 (recte 13.06.2019), fino alla stagione
2023/2024 (cfr. doc. n. 1b della parte convenuta opposta);
- i lotti di proprietà della sono quelli numerati convenzionalmente come lotti nn. 7, Parte_5
7A, 8, 9, 10, 11 e 11A, oggi lotti nn. 8, 9, 10, 646, 647, 649 e 650 (circostanza pacifica in causa);
- l'inadempienza all'obbligazione di pagamento della riguarda i servizi di Parte_1
“climatizzazione” resi nelle stagioni 2021/2022 e 2022/2023, relativamente ai quali la ha emesso le seguenti fatture: CP_1
pagina 18 di 26 ➢ n. 342 del 20.04.2023 di Euro 150,00 (cfr. doc. n. 6 della parte convenuta opposta);
➢ n. 308 del 17.04.2023 di Euro 400,00 (cfr. doc. n. 7 della parte convenuta opposta);
➢ n. 866 del 16.10.2023 di Euro 30.665,19 (cfr. doc. n. 8 della parte convenuta opposta);
➢ n. 1194 del 22.12.2023 di Euro 2.526,13 (cfr. doc. n. 9 della parte convenuta opposta);
- pertanto, la vanta, nei confronti della un credito complessivo di CP_1 Parte_1
Euro 33.741,32, di cui Euro 550,00 (la parte convenuta opposta allega Euro 450,00, ma deve trattarsi evidentemente di un errore materiale) per lavori effettuati sull'impianto di condizionamento e i restanti
Euro 33.191,32 per i servizi di c.d. “climatizzazione” (cfr. i precedenti doc. n. 6 – 9 della parte convenuta opposta);
- detto credito riguarda specificamente i lotti nn. 8, 9 e 10 di proprietà della (cfr. doc. Parte_1 nn. 8 e 9 della parte convenuta opposta);
- la prima dell'inizio di ogni stagione di esercizio, ha comunicato all'utenza del CP_1 le relative tariffe, così come previsto dal contratto di “climatizzazione”, Controparte_2 indicando, per la stagione 2021/2022 un costo pari a Euro 0,78 per metrocubo e, per la stagione
2022/2023, un costo pari a Euro 0,85 per metrocubo (cfr. doc. n. 16 della parte convenuta opposta), tariffe effettivamente risultanti dalle fatture di cui ai documenti nn. 7 e 8 della parte convenuta opposta.
5.5. Inoltre, la parte attrice opponente non ha specificamente contestato le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione e risposta (essendosi limitata a sollevare le eccezioni di cui infra):
- la debenza dell'importo di Euro 550,00, di cui alle fatture prodotte dalla parte convenuta opposta come doc. nn. 6 e 7, a titolo di lavori sull'impianto, essendosi la parte attrice opponente soffermata a contestare che, negli immobili di sua proprietà, non siano stati realizzati, nel periodo di riferimento
(stagioni 2021/2022 e 2022/2023), i consumi energetici allegati dalla controparte;
- la quantità di metricubi di metano consumato e attribuito alla come risultante dalle Parte_1 fatture di cui ai documenti nn. 8 e 9 della parte convenuta opposta;
- il costo al metrocubo del metano e il relativo criterio di calcolo, come risultante dal contratto di
“climatizzazione” (cfr. doc. n. 1a della parte convenuta opposta) integrato dall'annesso “avviso stagionale” sui costi energetici di cui al documento n. 16 della parte convenuta opposta.
Ora, ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 45 Legge n. 69/2009), il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
In proposito, si deve osservare che il predetto principio di “non contestazione” consacrato nel novellato pagina 19 di 26 art. 115, 1° comma, c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo 2015
n. 3666 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498 in
GiustiziaCivile.com 2014, 6 novembre;
Tribunale Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in Giur. merito
2012, 3, 590).
5.6. A fronte delle deduzioni e produzioni avversarie, la parte attrice opponente ha eccepito, nel merito,
l'infondatezza nel merito della pretesa avanzata dalla per mancato assolvimento CP_1 dell'onere probatorio.
Nello specifico, l'opponente allega di non aver usufruito di alcun servizio da parte di tra le fine del 2019 e la metà del 2022, non avendo la realizzato CP_1 Parte_1 alcun consumo in tale periodo. Di conseguenza, la avrebbe fatturato alla CP_1 Pt_1 costi che invece avrebbe dovuto ripartire tra gli altri condòmini. In particolare, nelle
[...] prospettazioni dell'opponente, la non avrebbe potuto realizzare alcun consumo in Parte_1 quanto negli immobili di sua proprietà non era presente alcun impianto di climatizzazione nel periodo di riferimento, sicché non era proprio possibile né riscaldare né raffreddare. A sostegno di tale allegazione, l'opponente ha prodotto una lettera indirizzata alla con cui comunicava CP_1 alla stessa che tutti gli immobili del primo piano di proprietà della (lotti 7, 7A, 8, 9 e Parte_1
10) erano in fase di ristrutturazione e i “ventilconvettori” erano scollegati (cfr. doc. n. 8 della parte attrice opponente). Ha, inoltre, prodotto le fatture di acquisto di “ventilconvettori (cfr. doc. n. Pt_6
10 della parte attrice opponente), a riprova della circostanza che gli immobili erano sprovvisti di impianto di climatizzazione.
Ha concluso, pertanto, ritenendo che spetterebbe alla fornire la prova di avere CP_1 effettivamente reso l'asserito servizio di climatizzazione nonché giustificare di avere ignorato le comunicazioni della che indicavano gli spazi occupati e l'assenza di “fancoil” al Parte_1 primo piano.
L'eccezione non risulta fondata.
Invero, contrariamente a quanto afferma la parte attrice opponente, si rileva che la prova del diritto di credito fatto valere in via monitoria dalla sia sufficientemente solida e, CP_1 pertanto, assolva all'onere probatorio previsto dalla Legge per come interpretato dalla Giurisprudenza più su richiamata. In particolare, come si è detto, la CP_1
- ha dato prova della fonte di detto diritto, mediante la produzione del contratto di “climatizzazione” sottoscritto con il nella persona dell'amministratore pro tempore Controparte_2
pagina 20 di 26 ( , con cui si era impegnata, per il quinquennio 2019 – 2024, a fornire i servizi di CP_4 riscaldamento, raffreddamento e ricircolo d'aria negli immobili dello stabile, tra i quali si annoverano anche le unità di proprietà della in particolare i lotti nn. 8, 9, 10, rispetto ai quali la Parte_1 ha maturato il proprio diritto di credito (cfr. doc. n. 1a della parte attrice opponente); CP_1
- ha prodotto le fatture relative al servizio energetico reso per Euro 33.191,32, con il dettaglio dei locali interessati dal servizio, della quantità di metricubi di metano consumata, il costo applicato e il periodo di riferimento (cfr. doc. nn. 8 e 9);
- ha prodotto le fatture relative agli interventi effettuati sugli impianti per Euro 550,00 (non specificamente contestati dalla , con il dettaglio del tipo di lavoro svolto (cfr. doc. nn. Parte_1
6 e 7);
- ha allegato l'inadempimento della Parte_1
Al contrario, si ritiene che la non abbia fornito un'adeguata prova del fatto Parte_1 impeditivo dell'obbligazione di pagamento gravante su di lei, essendosi limitata ad allegare che, per il periodo di riferimento (stagioni 2021/2022 e 2022/2023) non ha realizzato consumi energetici negli immobili interessati (lotti nn. 8, 9, e 10) e a produrre l'avviso di cui al proprio documento 8 unitamente alle fatture di acquisto dei c.d. “ (cfr. doc. 10 della parte attrice opponente). Sul punto si rileva, Pt_6 infatti, che la citata comunicazione di cui documento 8 è una dichiarazione unilaterale di Pt_1 che, da sola, non può costituire un solido sostegno probatorio alle proprie allegazioni, né può
[...] ritenersi che le fatture di acquisto dei “fancoil” (documento 10) siano determinati a tale scopo, non ravvisandosi agli atti una prova univoca del fatto che detti impianti fossero effettivamente destinati ai locali di cui ai lotti nn. 8, 9 e 10 e che siano stati ivi concretamente installati.
Per concludere, valga un'ultima considerazione. Anche laddove si dovesse ritenere che, negli immobili in oggetto, non fosse possibile offrire i servizi di climatizzazione, per assenza dei necessari impianti, tale situazione non avrebbe comunque esonerato la dal corrispondere Parte_1 almeno una quota di corrispettivo per i servizi energetici. Si deve infatti evidenziare che il contratto di climatizzazione prevede, all'art. 2, comma 2, che “per i locali sfitti o non occupati durante l'intera stagione e per i locali speciali, l'Impresa potrà applicare le riduzioni nella misura e nei modi previsti dal regolamento di Condominio…sempre che vengano legittimamente richieste all'Assemblea degli utenti prima della stipula del presente contratto;
le eventuali riduzioni accordate comporteranno automaticamente una variazione del prezzo al mc” e, dalla documentazione prodotta in atti, non risulta una specifica delibera in tal senso dell'Assemblea dei condòmini a favore della né Parte_1 risulta che questa abbia mai fatto una richiesta di riduzione dei costi applicati per le motivazioni previste dalla norma. pagina 21 di 26 5.7. Riepilogando, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre, come si è detto, la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
5.8. In conclusione, l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto – già provvisoriamente esecutivo – integralmente confermato.
5.9. Le eventuali ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116
c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio
2012, n. 2412; Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n.
19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294; Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5762). pagina 22 di 26
6. Sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata proposta dalla parte convenuta opposta, ex art. 96 c.p.c.
6.1. Come si è detto, la parte convenuta opposta – – ha chiesto la condanna di CP_1 controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La domanda non può trovare accoglimento.
6.2. Invero, nel caso di specie non si ravvisano, innanzitutto, i presupposti previsti dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., ai sensi del quale:
“Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.”
Non risulta, infatti, che la parte attrice opponente soccombente – – abbia agito con Parte_1 mala fede o colpa grave.
6.3. Infine, tenuto conto di tutti i rilievi svolti nei paragrafi precedenti, non si ravvisa l'opportunità di applicare il disposto del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., introdotto dalla Legge n. 69/2009, ai sensi del quale:
“In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Come già chiarito in giurisprudenza, “la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. non richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito;
può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, ed anche nei confronti del terzo chiamato o del terzo intervenuto;
introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato;
presuppone il requisito della malafede o della colpa grave, come nel caso dell'art. 96, comma 1, c.p.c.; è teoricamente possibile la coesistenza di una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3
c.p.c.” (cfr. in tal senso: Tribunale Reggio Emilia, 25 settembre 2012, n. 1569 in Redazione Giuffrè
2012).
Anche secondo l'orientamento della Cassazione, “la condanna al pagamento della somma pagina 23 di 26 equitativamente determinata, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009
n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570 in Giust. civ.
Mass. 2012, 11, 1364).
Sulla norma si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, affermando quanto segue:
“La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della 'potestas agendi' con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l'artificiosa evocazione in giudizio di una parte, peraltro senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a 'bloccare' le azioni promosse all'estero, in quanto la pretestuosità sarebbe dovuta essere eccepita dalla stessa parte invece rimasta contumace)” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 13 settembre 2018, n. 22405 in Giust. civ. Mass. 2018).
Nel caso di specie, come si è detto in precedenza, non risulta che la parte attrice opponente soccombente abbia agito con mala fede o colpa grave.
pagina 24 di 26
7. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
7.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014
n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
7.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, della difficoltà –quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta – e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della
Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “ “da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00”, secondo quanto richiesto dalla parte convenuta opposta nell'istanza di liquidazione:
Euro 2.000,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 2.100,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 4.000,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 9.600,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Non può applicarsi, invece, l'art. 4, comma 2, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come richiesto dalla parte convenuta opposta nelle proprie conclusioni definitive, in quanto la norma prevede l'aumento quando nella causa “l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale” e, nel caso di specie, non risulta integrata la fattispecie prevista dalla disposizione in esame.
Infine, non può neppure applicarsi l'art. 4, comma 8, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come richiesto dalla parte convenuta opposta nelle proprie conclusioni definitive, non potendosi ravvisare la
“manifesta” fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa.
7.3. Vista l'esplicita istanza in tal senso avanzata dal difensore della parte convenuta opposta, unitamente alla condanna alle spese devono essere distratti in suo favore i compensi non riscossi e le spese che il difensore stesso ha dichiarato di avere anticipato, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, “In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, pagina 25 di 26 delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa (Cass. n. 21070/2009; n. 6184/2010)” (così, in motivazione, Cass. civile, 26 marzo 2019, n.
8436).
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 8332/2024 R.G. promossa dalla società (parte attrice Parte_1 opponente) contro la in persona del titolare, sig. Controparte_1 [...]
(parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti: CP_1
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente società avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 1886/2024, datato Parte_1
02.04.2024 e depositato in pari data, che conferma integralmente.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 9.600,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3) Rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte convenuta opposta.
4) Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore dell'Avv. PIEMONTE Vitantonio, difensore della parte convenuta opposta dei predetti Controparte_1 compensi non riscossi e delle predette spese che il difensore stesso ha dichiarato di avere anticipato.
Così deciso in Torino, in data 29 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott. DO DI CAPUA
pagina 26 di 26