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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2025, n. 15916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15916 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di AR avverso la sentenza del 04/07/2024 della Corte d'appello di AR resa nel procedimento a carico di: TO AR nato a [...] il [...] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CRISTINA ZA che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. udito il difensore dell'imputato, avvocato CO Carratelli che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Tratto a giudizio per più fatti di peculato commessi tra il mese di maggio del 2013 e quello di maggio del 2017, AR TO è stato giudicato con le forme del rito abbreviato ed assolto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cosenza per non avere commesso il fatto quanto alle accuse ipotizzate ai capi A) e B) dell'imputazione e perché il fatto non sussiste, per quelle descritte ai capi C) e D). 2. Proposto appello dalla Procura competente, la Corte di appello di AR, con la sentenza descritta in epigraf e, ha rigettato il gravame. Penale Sent. Sez. 6 Num. 15916 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 04/03/2025 3. Interpone ricorso per cassazione la Procura generale presso la Corte di Appello di AR e lamenta le gravi lacune che affliggono la motivazione resa in appello, meramente apparente perché pedissequamente reiterativa delle argomentazioni spese a sostegno dell'assoluzione dal primo giudice senza offrire risposte effettive ai dubbi critici proposti con l'appello. Ciò in primo luogo con riguardo alle ragioni di avvenuta esclusione della rinnovazione istruttoria sollecitata nel Corso dell'appello dalla stessa parte pubblica appellante l'escussione diretta di US RÒ e di CO MO malgrado la centralità del rilievo ascritto dai giudici del merito alla ritenuta inattendibilità del RÒ e del suo narrato e l'affermato astio nutrito dal dichiarante rispetto all'imputato, aspetti che avrebbero potuto essere chiariti e valutati diversamente sentendo direttamente i detti soggetti. Ma la sentenza gravata da ricorso sarebbe affetta da vizio di motivazione per avere la Corte del merito pretermesso i rilievi critici prospettati con l'appello avuto riguardo: -alle missioni del sindaco TO (elencate ai punti a, b, c dell'appello) rispetto alle quali la documentazione giustificativa allegata non dava conto della ragione istituzionale della relativa trasferta nonché la durata che ebbe a connotarle;
-agli accertamenti richiamati alle pagine 14 e 15 dell'appello in forza dei quali sarebbe emersa l'assenza dell'imputato agli eventi istituzionali indicati a giustificazione delle spese rimborsate, la non corrispondenza tra le date indicate dalla difesa e la sussistenza di eventi giustificativi dell'impegno di spesa;
-all'assenza, nel buono economale dell'8/8/2013, di qualsivoglia riferimento ai motivi istituzionali giustificativi della spesa rimborsata;
-alla documentazione, allegata alle richieste di rimborso, che in alcuni casi si è rilevata falsa. Aspetti probatori, questi, che, ad avviso della parte ricorrente, darebbero luogo a quelle situazioni processuali "altamente significative" dell'integrale assenza di valide giustificazioni istituzionali sottese ai rimborsi indebitamente ottenuti dall'TO che la stessa giurisprudenza di legittimità valorizzata a sostegno dell'assoluzione avrebbe, di contro, finito per ritenere funzionali ad un giudizio di responsabilità dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTTO 1. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, per le ragioni precisate di seguito. 2. All'imputato, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Cosenza, è stato addebitato di aver ottenuto anticipazioni e rimborsi per spese inerenti ad attività estranee ad attività istituzionali, comunque non comprovate, attesa la carenza della relativa documentazione giustificativa, non idonea a dare adeguato conto della durata e della finalità della missione giustificativa perché prodotta in copia, in alcuni casi contraffatta e 2 non raramente prima della necessaria indicazione della durata della trasferta, in spregio agli obblighi di forma imposti dal D.M. 4 agosto 2011 (inerente alla disciplina generale dettata per i rimborsi dovuti agli amministratori locali per le relative spese di missione) e dalla delibera comunale n. 48 del 2013, che al detto decreto faceva riferimento. 3. Secondo la ricostruzione operata in primo grado, alla quale fa pedissequamente riferimento la sentenza di appello, senza che sul punto il ricorso nuHa obietti, le condotte di peculato ascritte al ricorrente andrebbero ripartite in due diversi gruppi. 3.1. Un primo gruppo di condotte coinvolge i fatti di appropriazione descritti ai capi A) e B) della rubrica, realizzati in concorso con gli economi IC e BR e con il suo capo segreteria, US RÒ, rispetto ai quali si prospetta la falsa predisposizione della documentazione giustificativa sottesa alle relative richieste di rimborso, peraltro materialmente mai ascritta all'imputato ma essenzialmente riferita al RÒ (separatamente giudicato). 3.2. Un secondo gruppo di agiti illeciti riguarda i fatti di asserita appropriazione descritti ai capi C) e D), contestati in concorso con i soli funzionari dell'ufficio di economato del Comune di Cosenza, fondati su formali inefficienze della documentazione giustificativa allegata a supporto delle erogazioni indebitamente percepite. 4. Rispetto a queste ultime, l'assoluzione ha trovato fondamento nella giurisprudenza di questa Corte in forza della quale la prova del reato di peculato non può desumersi dalla mera irregolare tenuta della documentazione contabile, essendo necessario l'accertamento dell'illecita appropriazione delle somme in forza di elementi di prova circostanziati, attestanti la distanza tra la spessa affrontata e i compiti istituzionali che dovrebbero giustificarne il rimborso. Prova nel caso non acquisita, ad avviso dei giudici del merito con duplice valutazione conforme. 5. Quanto al primo gruppo di condotte illecite, di contro, ferma la mancanza di elementi per poter materialmente ascrivere ad TO l'alterazione del dato documentale versato a giustificazione dei rispettivi impegni di spesa rimborsati, l'assunto accusatorio farebbe essenzialmente leva sulle dichiarazioni, auto ed etero accusatorie rese dal coimputato RÒ. Quest'ultimo, con le sue dichiarazioni, per un verso, si sarebbe assunto la responsabilità di aver materialmente provveduto in più occasioni alla falsificazione della documentazione allegata a supporto delle richieste di anticipazione e rimborso, così da ottenere somme maggiori per spese in realtà mai sostenute che provvedeva anche materialmente ad incassare per conto del Sindaco;
per altro verso, ha sostenuto che tali importi venivano riversati al Sindaco in ossequio ad un accordo in tal senso raggiunto 3 con l'odierno ricorrente, che dunque era consapevole dell'operato in tali termini del suo capo segreteria. 5.1.Rispetto a tali condotte, i Giudici del merito, nel pervenire all'esito assolutorio, hanno messo in evidenza che il narrato di RÒ, afferente alla falsificazione della documentazione giustificativa, avrebbe trovato puntuali riscontri oggettivi;
ciò tuttavia non valeva a sostenere l'affermato coinvolgimento dell'odierno ricorrente perché, quanto alla chiamata operata dall'asserito concorrente, il chiamante non poteva ritenersi attendibile mentre il suo narrato sarebbe stato smentito da oggettive acquisizioni di segno contrario, attestanti l'estraneità di TO rispetto all'ordito criminale messo in atto dal suo capo segreteria. 5.2. In particolare, il giudizio di inattendibilità soggettiva avrebbe trovato conferma nelle ragioni di astio che il chiamante nutriva nei confronti di TO per pregressi dissapori che lo avrebbero portato a pensare di volersi dimettere dal ruolo per causa li diverse da quelle poi determinate dalla vicenda a giudizio (si vedano le ragioni esposte dalla pagina 17); ma anche in valutazioni immediatamente correlate alla personalità del chiamante ( si veda l'argomentare svolto da fine pagina 18), tutti fattori diretti a mettere fortemente in crisi la genuinità del racconto operato. Per altro verso, ad avviso del Tribunale, il racconto di RÒ sarebbe stato smentito in termini di marcata oggettività dal dichiarato dei testi NA, De OS, Ranieri, all'evidenza non compatibili con il dichiarato mentre l'unico elemento valorizzabile a riscontro (alcuni messaggi telefonici scambiati tra i due) è stato svalutato sul piano logico. Da qui la assoluzione di TO per non aver commesso questi fatti. 6.Questa, in sintesi, la struttura portante dell'assoluzione decretata dai giudici del merito, ritiene questa Corte che la stessa non venga puntualmente attinta e posta in crisi dai motivi di ricorso. 7.11 vizio di motivazione prospettato dalla parte pubblica ricorrente riguardo alla denegata rinnovazione istruttoria è manifestamente infondato, perché la portata esplorativa e disfunzionale della relativa deduzione, stigmatizzata dalla Corte territoriale, trova conforto e sostegno anche nella genericità del rilievo critico prospettato con il ricorso che occupa. La sollecitazione istruttoria pretermessa mirava a contrastare il giudizio di attendibilità riferito a RÒ e al suo narrato: è tutta evidenza, tuttavia, che le prove da escutere in appello avrebbero avuto solo il fine di permettere un diverso giudizio quanto alla credibilità soggettiva del chiamante perché, secondo l'assunto tracciato dal ricorso- invero aprioristico perché non altrimenti argomentato-, dirette a mettere in crisi il giudizio reso in relazione all'acredine provata nei confronti di TO;
non valevano ( in sede di gravame) e non valgono oggi a mettere in discussione, di contro, le altre assorbenti 4 considerazioni svolte dai giudici del merito in relazione alla presenza di elementi di segno contrario diretti a smentirne la credibilità intrinseca e al contempo l'assenza di elementi esterni a conforto. Fattori, questi, comunque tali da neutralizzare il portato probatorio offerto dalle citate propalazioni accusatorie, imprescindibili riguardo alla possibilità di pervenire ad un diverso assetto di responsabilità in riferimento ai fatti di cui ai capi A) e B) della rubrica. 8.Rispetto ai capi C)„ e D), le sentenze 'di merito riposano su una corretta applicazione della regola afferente alla ripartizione del relativo onere probatorio da rendere alla luce delle più recenti indicazioni di principio offerte da questa Corte nella materia che occupa;
indicazioni, condivise dal Collegio, in forza delle quali la prova della non inerenza delle spese affrontate alle finalità istituzionali che giustificano l'anticipazione o il rimborso, dando sostanza alla condotta appropriativa posta al centro della ipotesi di reato contestata, grava sulla parte pubblica che promuove l'accusa e non può essere tratta unicamente dalla insufficienza della giustificazione contabile allegata dall'imputato, eventualmente foriera di responsabilità diverse da quelle sottese alla violazione del precetto penale contestato nell'occasione. 8.1. Si è infatti puntualmente segnalato che il reato di peculato consiste nella appropriazione del denaro di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per motivi di ufficio e non nella irregolarità della tenuta della documentazione contabile inerente alla gestione dello stesso. Quest'ultima circostanza può certamente essere un sintomo della condotta di appropriazione, ma non potrà costituire prova incontrovertibile della appropriazione né, tantomeno, costituirà l'appropriazione in sé. E' erroneo quindi ritenere appagante per la condanna il semplice dato della insufficiente giustificazione offerta dalla documentazione contabile: la incompletezza, la inadeguatezza formale della rendicontazione delle spese operate dal pubblico ufficiale potrebbero servire a ritenere configurabile una responsabilità di natura amministrativa e contabile del pubblico ufficiale, ma non possono valere, da sole, ad integrare una responsabilità penale dell'agente per peculato, che necessita della prova della concreta appropriazione del denaro, cioè della sua destinazione a finalità privatistiche (Cassazione, Sezione 6, n. 16765 del 18/11/2019, Rv. 279418; Sez. 6, n. 29887 del 27/03/2019, Rv. 277408; Sez. 6, Sentenza n. 21166 de109/04/2019,Rv.276067;Sez. 6, Sentenza n. 3664 del 26/11/2021, dep. 01/02/202, Rv. 282879). 8.2. Nel caso, la lettura delle complessive emergenze in fatto messe in risalto dalla sentenza impugnata, che il ricorso non contrasta se non in modo generico e apodittico, porta a ritenere che nella sostanza sia stata fatta una applicazione corretta di tali indicazioni interpretative. 5 L'impugnazione, infatti, soffre di evidente genericità là dove si richiama ad elementi probatori assertivamente pretermessi dalla Corte del merito, descritti, tuttavia, in termini: -di marcata inadeguatezza (attraverso richiami al tenore dell'appello non supportati da adeguati sviluppi argomentativi); -di evidente irritualità nella relativa allegazione (il riferimento operato al buono economale dell'8 agosto 2013 darebbe corpo ad un travisamento per omissione malamente addotto perché non supportato documentalmente né integrato dagli opportuni riferimenti che consentano alla Corte di rintracciare la relativa allegazione); -di palese eccentricità rispetto alla valutazione da rendere (quanto alla documentazione artefatta, atteso che anche con riguardo ai capi a) e b), gli unici per i quali è stata considerata la presenza di documentazione falsificata, mai è stato fatto riferimento ad una riferibilità materiale del dato falsificato all'imputato). 9.Da qui la inammissibilità anche delle censure prospettate riguardo ai capi C), D, della rubrica, cui consegue la decisione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 04/03/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CRISTINA ZA che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. udito il difensore dell'imputato, avvocato CO Carratelli che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Tratto a giudizio per più fatti di peculato commessi tra il mese di maggio del 2013 e quello di maggio del 2017, AR TO è stato giudicato con le forme del rito abbreviato ed assolto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cosenza per non avere commesso il fatto quanto alle accuse ipotizzate ai capi A) e B) dell'imputazione e perché il fatto non sussiste, per quelle descritte ai capi C) e D). 2. Proposto appello dalla Procura competente, la Corte di appello di AR, con la sentenza descritta in epigraf e, ha rigettato il gravame. Penale Sent. Sez. 6 Num. 15916 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 04/03/2025 3. Interpone ricorso per cassazione la Procura generale presso la Corte di Appello di AR e lamenta le gravi lacune che affliggono la motivazione resa in appello, meramente apparente perché pedissequamente reiterativa delle argomentazioni spese a sostegno dell'assoluzione dal primo giudice senza offrire risposte effettive ai dubbi critici proposti con l'appello. Ciò in primo luogo con riguardo alle ragioni di avvenuta esclusione della rinnovazione istruttoria sollecitata nel Corso dell'appello dalla stessa parte pubblica appellante l'escussione diretta di US RÒ e di CO MO malgrado la centralità del rilievo ascritto dai giudici del merito alla ritenuta inattendibilità del RÒ e del suo narrato e l'affermato astio nutrito dal dichiarante rispetto all'imputato, aspetti che avrebbero potuto essere chiariti e valutati diversamente sentendo direttamente i detti soggetti. Ma la sentenza gravata da ricorso sarebbe affetta da vizio di motivazione per avere la Corte del merito pretermesso i rilievi critici prospettati con l'appello avuto riguardo: -alle missioni del sindaco TO (elencate ai punti a, b, c dell'appello) rispetto alle quali la documentazione giustificativa allegata non dava conto della ragione istituzionale della relativa trasferta nonché la durata che ebbe a connotarle;
-agli accertamenti richiamati alle pagine 14 e 15 dell'appello in forza dei quali sarebbe emersa l'assenza dell'imputato agli eventi istituzionali indicati a giustificazione delle spese rimborsate, la non corrispondenza tra le date indicate dalla difesa e la sussistenza di eventi giustificativi dell'impegno di spesa;
-all'assenza, nel buono economale dell'8/8/2013, di qualsivoglia riferimento ai motivi istituzionali giustificativi della spesa rimborsata;
-alla documentazione, allegata alle richieste di rimborso, che in alcuni casi si è rilevata falsa. Aspetti probatori, questi, che, ad avviso della parte ricorrente, darebbero luogo a quelle situazioni processuali "altamente significative" dell'integrale assenza di valide giustificazioni istituzionali sottese ai rimborsi indebitamente ottenuti dall'TO che la stessa giurisprudenza di legittimità valorizzata a sostegno dell'assoluzione avrebbe, di contro, finito per ritenere funzionali ad un giudizio di responsabilità dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTTO 1. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, per le ragioni precisate di seguito. 2. All'imputato, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Cosenza, è stato addebitato di aver ottenuto anticipazioni e rimborsi per spese inerenti ad attività estranee ad attività istituzionali, comunque non comprovate, attesa la carenza della relativa documentazione giustificativa, non idonea a dare adeguato conto della durata e della finalità della missione giustificativa perché prodotta in copia, in alcuni casi contraffatta e 2 non raramente prima della necessaria indicazione della durata della trasferta, in spregio agli obblighi di forma imposti dal D.M. 4 agosto 2011 (inerente alla disciplina generale dettata per i rimborsi dovuti agli amministratori locali per le relative spese di missione) e dalla delibera comunale n. 48 del 2013, che al detto decreto faceva riferimento. 3. Secondo la ricostruzione operata in primo grado, alla quale fa pedissequamente riferimento la sentenza di appello, senza che sul punto il ricorso nuHa obietti, le condotte di peculato ascritte al ricorrente andrebbero ripartite in due diversi gruppi. 3.1. Un primo gruppo di condotte coinvolge i fatti di appropriazione descritti ai capi A) e B) della rubrica, realizzati in concorso con gli economi IC e BR e con il suo capo segreteria, US RÒ, rispetto ai quali si prospetta la falsa predisposizione della documentazione giustificativa sottesa alle relative richieste di rimborso, peraltro materialmente mai ascritta all'imputato ma essenzialmente riferita al RÒ (separatamente giudicato). 3.2. Un secondo gruppo di agiti illeciti riguarda i fatti di asserita appropriazione descritti ai capi C) e D), contestati in concorso con i soli funzionari dell'ufficio di economato del Comune di Cosenza, fondati su formali inefficienze della documentazione giustificativa allegata a supporto delle erogazioni indebitamente percepite. 4. Rispetto a queste ultime, l'assoluzione ha trovato fondamento nella giurisprudenza di questa Corte in forza della quale la prova del reato di peculato non può desumersi dalla mera irregolare tenuta della documentazione contabile, essendo necessario l'accertamento dell'illecita appropriazione delle somme in forza di elementi di prova circostanziati, attestanti la distanza tra la spessa affrontata e i compiti istituzionali che dovrebbero giustificarne il rimborso. Prova nel caso non acquisita, ad avviso dei giudici del merito con duplice valutazione conforme. 5. Quanto al primo gruppo di condotte illecite, di contro, ferma la mancanza di elementi per poter materialmente ascrivere ad TO l'alterazione del dato documentale versato a giustificazione dei rispettivi impegni di spesa rimborsati, l'assunto accusatorio farebbe essenzialmente leva sulle dichiarazioni, auto ed etero accusatorie rese dal coimputato RÒ. Quest'ultimo, con le sue dichiarazioni, per un verso, si sarebbe assunto la responsabilità di aver materialmente provveduto in più occasioni alla falsificazione della documentazione allegata a supporto delle richieste di anticipazione e rimborso, così da ottenere somme maggiori per spese in realtà mai sostenute che provvedeva anche materialmente ad incassare per conto del Sindaco;
per altro verso, ha sostenuto che tali importi venivano riversati al Sindaco in ossequio ad un accordo in tal senso raggiunto 3 con l'odierno ricorrente, che dunque era consapevole dell'operato in tali termini del suo capo segreteria. 5.1.Rispetto a tali condotte, i Giudici del merito, nel pervenire all'esito assolutorio, hanno messo in evidenza che il narrato di RÒ, afferente alla falsificazione della documentazione giustificativa, avrebbe trovato puntuali riscontri oggettivi;
ciò tuttavia non valeva a sostenere l'affermato coinvolgimento dell'odierno ricorrente perché, quanto alla chiamata operata dall'asserito concorrente, il chiamante non poteva ritenersi attendibile mentre il suo narrato sarebbe stato smentito da oggettive acquisizioni di segno contrario, attestanti l'estraneità di TO rispetto all'ordito criminale messo in atto dal suo capo segreteria. 5.2. In particolare, il giudizio di inattendibilità soggettiva avrebbe trovato conferma nelle ragioni di astio che il chiamante nutriva nei confronti di TO per pregressi dissapori che lo avrebbero portato a pensare di volersi dimettere dal ruolo per causa li diverse da quelle poi determinate dalla vicenda a giudizio (si vedano le ragioni esposte dalla pagina 17); ma anche in valutazioni immediatamente correlate alla personalità del chiamante ( si veda l'argomentare svolto da fine pagina 18), tutti fattori diretti a mettere fortemente in crisi la genuinità del racconto operato. Per altro verso, ad avviso del Tribunale, il racconto di RÒ sarebbe stato smentito in termini di marcata oggettività dal dichiarato dei testi NA, De OS, Ranieri, all'evidenza non compatibili con il dichiarato mentre l'unico elemento valorizzabile a riscontro (alcuni messaggi telefonici scambiati tra i due) è stato svalutato sul piano logico. Da qui la assoluzione di TO per non aver commesso questi fatti. 6.Questa, in sintesi, la struttura portante dell'assoluzione decretata dai giudici del merito, ritiene questa Corte che la stessa non venga puntualmente attinta e posta in crisi dai motivi di ricorso. 7.11 vizio di motivazione prospettato dalla parte pubblica ricorrente riguardo alla denegata rinnovazione istruttoria è manifestamente infondato, perché la portata esplorativa e disfunzionale della relativa deduzione, stigmatizzata dalla Corte territoriale, trova conforto e sostegno anche nella genericità del rilievo critico prospettato con il ricorso che occupa. La sollecitazione istruttoria pretermessa mirava a contrastare il giudizio di attendibilità riferito a RÒ e al suo narrato: è tutta evidenza, tuttavia, che le prove da escutere in appello avrebbero avuto solo il fine di permettere un diverso giudizio quanto alla credibilità soggettiva del chiamante perché, secondo l'assunto tracciato dal ricorso- invero aprioristico perché non altrimenti argomentato-, dirette a mettere in crisi il giudizio reso in relazione all'acredine provata nei confronti di TO;
non valevano ( in sede di gravame) e non valgono oggi a mettere in discussione, di contro, le altre assorbenti 4 considerazioni svolte dai giudici del merito in relazione alla presenza di elementi di segno contrario diretti a smentirne la credibilità intrinseca e al contempo l'assenza di elementi esterni a conforto. Fattori, questi, comunque tali da neutralizzare il portato probatorio offerto dalle citate propalazioni accusatorie, imprescindibili riguardo alla possibilità di pervenire ad un diverso assetto di responsabilità in riferimento ai fatti di cui ai capi A) e B) della rubrica. 8.Rispetto ai capi C)„ e D), le sentenze 'di merito riposano su una corretta applicazione della regola afferente alla ripartizione del relativo onere probatorio da rendere alla luce delle più recenti indicazioni di principio offerte da questa Corte nella materia che occupa;
indicazioni, condivise dal Collegio, in forza delle quali la prova della non inerenza delle spese affrontate alle finalità istituzionali che giustificano l'anticipazione o il rimborso, dando sostanza alla condotta appropriativa posta al centro della ipotesi di reato contestata, grava sulla parte pubblica che promuove l'accusa e non può essere tratta unicamente dalla insufficienza della giustificazione contabile allegata dall'imputato, eventualmente foriera di responsabilità diverse da quelle sottese alla violazione del precetto penale contestato nell'occasione. 8.1. Si è infatti puntualmente segnalato che il reato di peculato consiste nella appropriazione del denaro di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per motivi di ufficio e non nella irregolarità della tenuta della documentazione contabile inerente alla gestione dello stesso. Quest'ultima circostanza può certamente essere un sintomo della condotta di appropriazione, ma non potrà costituire prova incontrovertibile della appropriazione né, tantomeno, costituirà l'appropriazione in sé. E' erroneo quindi ritenere appagante per la condanna il semplice dato della insufficiente giustificazione offerta dalla documentazione contabile: la incompletezza, la inadeguatezza formale della rendicontazione delle spese operate dal pubblico ufficiale potrebbero servire a ritenere configurabile una responsabilità di natura amministrativa e contabile del pubblico ufficiale, ma non possono valere, da sole, ad integrare una responsabilità penale dell'agente per peculato, che necessita della prova della concreta appropriazione del denaro, cioè della sua destinazione a finalità privatistiche (Cassazione, Sezione 6, n. 16765 del 18/11/2019, Rv. 279418; Sez. 6, n. 29887 del 27/03/2019, Rv. 277408; Sez. 6, Sentenza n. 21166 de109/04/2019,Rv.276067;Sez. 6, Sentenza n. 3664 del 26/11/2021, dep. 01/02/202, Rv. 282879). 8.2. Nel caso, la lettura delle complessive emergenze in fatto messe in risalto dalla sentenza impugnata, che il ricorso non contrasta se non in modo generico e apodittico, porta a ritenere che nella sostanza sia stata fatta una applicazione corretta di tali indicazioni interpretative. 5 L'impugnazione, infatti, soffre di evidente genericità là dove si richiama ad elementi probatori assertivamente pretermessi dalla Corte del merito, descritti, tuttavia, in termini: -di marcata inadeguatezza (attraverso richiami al tenore dell'appello non supportati da adeguati sviluppi argomentativi); -di evidente irritualità nella relativa allegazione (il riferimento operato al buono economale dell'8 agosto 2013 darebbe corpo ad un travisamento per omissione malamente addotto perché non supportato documentalmente né integrato dagli opportuni riferimenti che consentano alla Corte di rintracciare la relativa allegazione); -di palese eccentricità rispetto alla valutazione da rendere (quanto alla documentazione artefatta, atteso che anche con riguardo ai capi a) e b), gli unici per i quali è stata considerata la presenza di documentazione falsificata, mai è stato fatto riferimento ad una riferibilità materiale del dato falsificato all'imputato). 9.Da qui la inammissibilità anche delle censure prospettate riguardo ai capi C), D, della rubrica, cui consegue la decisione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 04/03/2025.