Art. 58. (Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide) 1. All' articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai quali puo' desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali puo' essere individuata la persona fisica interessata»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per fini di cui al comma 1, le generalita' e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalita' che non consentono la loro diretta visibilita' se non in caso di richiesta di esibizione o di necessita' di accertamento».
Note all'articolo 58.
Si riporta il testo dell' articolo 74 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , come modificato dalla presente legge:
"74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici.
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali puo' essere individuata la persona fisica interessata.
2. Per fini di cui al comma 1, le generalita' e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalita' che non consentono la loro diretta visibilita' se non in caso di richiesta di esibizione o di necessita' di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresi', ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250 .".
a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai quali puo' desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali puo' essere individuata la persona fisica interessata»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per fini di cui al comma 1, le generalita' e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalita' che non consentono la loro diretta visibilita' se non in caso di richiesta di esibizione o di necessita' di accertamento».
Note all'articolo 58.
Si riporta il testo dell' articolo 74 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , come modificato dalla presente legge:
"74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici.
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali puo' essere individuata la persona fisica interessata.
2. Per fini di cui al comma 1, le generalita' e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalita' che non consentono la loro diretta visibilita' se non in caso di richiesta di esibizione o di necessita' di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresi', ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250 .".