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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10950 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice est.
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 16158 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili presentato da nata a [...] il [...] , rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura in atti, dll' avv. GALLITELLI LUCIA presso il cui studio è elettivamente domiciliata
-RICORRENTE-
CONTRO
Nato a NAPOLI (NA) il 26/02/1990 -, rappresentato e CP_1
difeso giusta procura in atti dall'avv. LUCARELLI MAURIZIO presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE- Con l'intervento del P.M., il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.07.2023 la ricorrente in epigrafe generalizzata esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in Sorrento il 29.06.2019, dalla cui unione nasceva il figlio ( nato a [...] il [...]), che con decreto di Persona_1
omologa del 04.05.2022 del Tribunale di Napoli era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, che il resistente nell'ottobre 2021 aveva lasciato la casa coniugale andando a vivere presso la madre in Napoli al Vico Acitillo n.106, che i coniugi avevano sempre vissuto separatamente sin dalla data di udienza presidenziale e che non si era ricostituita alcuna forma di comunione materiale e spirituale;
che il resistente era ingegnere e lavorava con qualifica di sales manager presso la “ 3DnA
s.r.l” e continuava a convivere con la propria madre, di essere socia della “ Italmatic
Group s.r.l” ove risultava impiegava come amministrativa con retribuzione mensile di
2500,00€ di essere socia di “ Fares di EM RA s.a.s” e di vivere presso un immobile condotto in locazione sito in Napoli alla Via Stanzio n.84 già casa coniugale alla stessa assegnata in sede di separazione e si sostenere la spesa mensile di 2000,00€ per il pagamento del canone di locazione, di essere infine nuda proprietaria al 50% di un immobile sito in Itri.
Ciò posto la ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale con domiciliazione del figlio la Per_1
conferma dell'affido condiviso del minore, la determinazione di un calendario di visita paterno, la determinazione di un contributo per il mantenimento del minore a carico del resistente di 887,20€ mensili con adeguamento ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli. In data 27.11.2023 si costituiva il resistente il quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, impugnava le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto. In particolare il resistente esponeva che la ricorrente dopo la pronuncia di separazione personale non aveva consentito alcuna modifica del calendario di visita paterno, che ella poneva in essere una forma di condizionamento del minore utilizzando anche linguaggi inopportuni in occasione delle videochiamate padre figlio, di essere sempre stato un padre presente ed attento e di aver puntualmente esercitato il proprio diritto di visita, di essere dipendente presso la 3DNA s.r.l con reddito mensile di 2550,00€ cui dovevano essere decurtati 800,00€ mensili per il mantenimento del minore nonché 850,00€ mensili per il canone di locazione dell'immobile ove stabilmente viveva, che la ricorrente aveva redditi superiori a quelli dichiarati avendo modo di far ricadere sui costi delle società a lei intestate le spese sostenute per l'ordinaria amministrazione, che la società della ricorrente risultava proprietaria di tre barche e di un gommone, e che sulla medesima società ricadevano come spese di rappresentanza spese in realtà personali.
Ciò posto il resistente concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio, la conferma dell'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre e la determinazione di un calendario di visita paterno, la determinazione di un contributo per il mantenimento del minore di 600,00€ mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli.
Le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice Istruttore all'udienza ex art. 473 bis n.21 c.p.c. del 18.01.2024
All'esito del libero interrogatorio delle stesse, il Giudice Istruttore adottava il seguente calendario di visita paterno “
Il padre terrà con sé il minore due pomeriggi alla settimana, il lunedì ed il mercoledì dalle 18,30 alle 21 nelle settimane in cui è previsto il pernottamento (dalle 18,30 del venerdì alla domenica sera dopo la cena); nelle settimane in cui non è previsto invece il pernottamento, ilo bambino starà con il padre il lunedì ed il mercoledì, ed in questo secondo giorno pernotterà dallo stesso, che ne curerà la mattina del giovedì
l'accompagnamento a scuola”, rideterminava il quantum posto a carico del ricorrente per il mantenimento del minore in 650,00€ mensili.
La causa veniva rinviata per la decisione ex art. 473 bis n.28 c.p.c.
All'udienza cartolare del 16.10.2025 le parti depositavano un accordo a totale componimento della controversia che chiedevano recepirsi.
La causa veniva riservata al Collegio per la decisione previa acquisizione del parere del Pm.
- Sulla domanda di divorzio
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli n.4939/2022 del
29/04/2022 previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale in data
27.04.2022.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata, l'interruzione della separazione, eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett.b l n.
898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n.55/2015, d' altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti chiedevano recepirsi i patti che di seguito si riportano: “- 1) Confermare l'assegnazione della già casa coniugale sita in
Napoli alla Via Stanzio n.84 ad unitamente ai beni mobili nella Parte_1
stessa contenuti;
- 2) confermare l'affidamento ad entrambi i genitori del figlio minore , nato a [...] il [...], con residenza abituale presso la madre, con Per_1
la quale già convive;
3) a parziale modifica di quanto disposto nell'ordinanza emessa all'udienza del 18 gennaio 2024, disporre che possa tenere con sé il CP_1
figlio secondo il seguente calendario: - a settimane alterne dal venerdì alle ore 18,30 alla domenica alle ore 20,30; - il lunedì pomeriggio dalle ore 18 alle ore 20,30 nella settimana in cui trascorre il week end con lui;
il mercoledì dalle ore 18 al Per_1
giorno successivo, quando lo riaccompagnerà a scuola o casa della madre nei periodi di vacanza scolastica, nella settimana in cui non trascorre il week end con Per_1
lui; - durante le festività natalizie, ad anni alterni: il 24 dicembre e dalle ore 10 del 1 gennaio alle ore 20 del 6 gennaio, ovvero dal 25 dicembre al 1 gennaio alle ore 10; - quindici giorni nel periodo estivo, da suddividere anche in due settimane non consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ciascun anno;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni la S.Pasqua o il Lunedì in Albis (o ad anni alterni dal Venerdì
Santo al Lunedì in Albis); - ad anni alterni il pranzo o la cena in occasione del compleanno di;
- ad anni alterni i ponti e le festività infrannuali;
- la festa Per_1
del papà ed il di lui compleanno, così come trascorrerà con la mamma la Per_1
festa della mamma ed il di lei compleanno;
4) a parziale modifica di quanto disposto nell'ordinanza emessa all'udienza del 18 gennaio 2024, porre a carico di CP_1
, quale contributo al mantenimento del figlio , un assegno mensile di
[...] Per_1
euro 550,00 da corrispondere ad il primo giorno di ciascun mese Parte_1
a mezzo bonifico bancario;
5) disporre la rivalutazione, annuale, automatica del suddetto assegno;
6) porre a carico di , nella misura del 50%, le spese CP_1
straordinarie del figlio , come individuate e con le modalità previste dal Per_1
Protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli, sottoscritto in data 7 marzo 2018; 7) compensare le spese di causa.”
Preso atto di quanto sopra, recepito il parere del PM, il Tribunale può integralmente ratificare l'accordo raggiunto in uno alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattandosi di pattuizioni non contrarie a norme imperative ed aventi ad oggetto diritti disponibili, nonché conformi all'interesse della minore che, in ragione dei patti e della tenera età, non è stato ritenuto necessario sentire.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto , pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sorrento il 29/06/2019 tra e (atto n. 54 parte II, s.A , reg. atti Parte_1 CP_1
matrimonio anno 2019);
• Adotta le statuizioni di cui in parte motiva;
• Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sorrento , per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp att c.p.c,;
• Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 07/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice est.
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 16158 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili presentato da nata a [...] il [...] , rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura in atti, dll' avv. GALLITELLI LUCIA presso il cui studio è elettivamente domiciliata
-RICORRENTE-
CONTRO
Nato a NAPOLI (NA) il 26/02/1990 -, rappresentato e CP_1
difeso giusta procura in atti dall'avv. LUCARELLI MAURIZIO presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE- Con l'intervento del P.M., il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.07.2023 la ricorrente in epigrafe generalizzata esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in Sorrento il 29.06.2019, dalla cui unione nasceva il figlio ( nato a [...] il [...]), che con decreto di Persona_1
omologa del 04.05.2022 del Tribunale di Napoli era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, che il resistente nell'ottobre 2021 aveva lasciato la casa coniugale andando a vivere presso la madre in Napoli al Vico Acitillo n.106, che i coniugi avevano sempre vissuto separatamente sin dalla data di udienza presidenziale e che non si era ricostituita alcuna forma di comunione materiale e spirituale;
che il resistente era ingegnere e lavorava con qualifica di sales manager presso la “ 3DnA
s.r.l” e continuava a convivere con la propria madre, di essere socia della “ Italmatic
Group s.r.l” ove risultava impiegava come amministrativa con retribuzione mensile di
2500,00€ di essere socia di “ Fares di EM RA s.a.s” e di vivere presso un immobile condotto in locazione sito in Napoli alla Via Stanzio n.84 già casa coniugale alla stessa assegnata in sede di separazione e si sostenere la spesa mensile di 2000,00€ per il pagamento del canone di locazione, di essere infine nuda proprietaria al 50% di un immobile sito in Itri.
Ciò posto la ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale con domiciliazione del figlio la Per_1
conferma dell'affido condiviso del minore, la determinazione di un calendario di visita paterno, la determinazione di un contributo per il mantenimento del minore a carico del resistente di 887,20€ mensili con adeguamento ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli. In data 27.11.2023 si costituiva il resistente il quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, impugnava le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto. In particolare il resistente esponeva che la ricorrente dopo la pronuncia di separazione personale non aveva consentito alcuna modifica del calendario di visita paterno, che ella poneva in essere una forma di condizionamento del minore utilizzando anche linguaggi inopportuni in occasione delle videochiamate padre figlio, di essere sempre stato un padre presente ed attento e di aver puntualmente esercitato il proprio diritto di visita, di essere dipendente presso la 3DNA s.r.l con reddito mensile di 2550,00€ cui dovevano essere decurtati 800,00€ mensili per il mantenimento del minore nonché 850,00€ mensili per il canone di locazione dell'immobile ove stabilmente viveva, che la ricorrente aveva redditi superiori a quelli dichiarati avendo modo di far ricadere sui costi delle società a lei intestate le spese sostenute per l'ordinaria amministrazione, che la società della ricorrente risultava proprietaria di tre barche e di un gommone, e che sulla medesima società ricadevano come spese di rappresentanza spese in realtà personali.
Ciò posto il resistente concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio, la conferma dell'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre e la determinazione di un calendario di visita paterno, la determinazione di un contributo per il mantenimento del minore di 600,00€ mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli.
Le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice Istruttore all'udienza ex art. 473 bis n.21 c.p.c. del 18.01.2024
All'esito del libero interrogatorio delle stesse, il Giudice Istruttore adottava il seguente calendario di visita paterno “
Il padre terrà con sé il minore due pomeriggi alla settimana, il lunedì ed il mercoledì dalle 18,30 alle 21 nelle settimane in cui è previsto il pernottamento (dalle 18,30 del venerdì alla domenica sera dopo la cena); nelle settimane in cui non è previsto invece il pernottamento, ilo bambino starà con il padre il lunedì ed il mercoledì, ed in questo secondo giorno pernotterà dallo stesso, che ne curerà la mattina del giovedì
l'accompagnamento a scuola”, rideterminava il quantum posto a carico del ricorrente per il mantenimento del minore in 650,00€ mensili.
La causa veniva rinviata per la decisione ex art. 473 bis n.28 c.p.c.
All'udienza cartolare del 16.10.2025 le parti depositavano un accordo a totale componimento della controversia che chiedevano recepirsi.
La causa veniva riservata al Collegio per la decisione previa acquisizione del parere del Pm.
- Sulla domanda di divorzio
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli n.4939/2022 del
29/04/2022 previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale in data
27.04.2022.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata, l'interruzione della separazione, eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett.b l n.
898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n.55/2015, d' altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti chiedevano recepirsi i patti che di seguito si riportano: “- 1) Confermare l'assegnazione della già casa coniugale sita in
Napoli alla Via Stanzio n.84 ad unitamente ai beni mobili nella Parte_1
stessa contenuti;
- 2) confermare l'affidamento ad entrambi i genitori del figlio minore , nato a [...] il [...], con residenza abituale presso la madre, con Per_1
la quale già convive;
3) a parziale modifica di quanto disposto nell'ordinanza emessa all'udienza del 18 gennaio 2024, disporre che possa tenere con sé il CP_1
figlio secondo il seguente calendario: - a settimane alterne dal venerdì alle ore 18,30 alla domenica alle ore 20,30; - il lunedì pomeriggio dalle ore 18 alle ore 20,30 nella settimana in cui trascorre il week end con lui;
il mercoledì dalle ore 18 al Per_1
giorno successivo, quando lo riaccompagnerà a scuola o casa della madre nei periodi di vacanza scolastica, nella settimana in cui non trascorre il week end con Per_1
lui; - durante le festività natalizie, ad anni alterni: il 24 dicembre e dalle ore 10 del 1 gennaio alle ore 20 del 6 gennaio, ovvero dal 25 dicembre al 1 gennaio alle ore 10; - quindici giorni nel periodo estivo, da suddividere anche in due settimane non consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ciascun anno;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni la S.Pasqua o il Lunedì in Albis (o ad anni alterni dal Venerdì
Santo al Lunedì in Albis); - ad anni alterni il pranzo o la cena in occasione del compleanno di;
- ad anni alterni i ponti e le festività infrannuali;
- la festa Per_1
del papà ed il di lui compleanno, così come trascorrerà con la mamma la Per_1
festa della mamma ed il di lei compleanno;
4) a parziale modifica di quanto disposto nell'ordinanza emessa all'udienza del 18 gennaio 2024, porre a carico di CP_1
, quale contributo al mantenimento del figlio , un assegno mensile di
[...] Per_1
euro 550,00 da corrispondere ad il primo giorno di ciascun mese Parte_1
a mezzo bonifico bancario;
5) disporre la rivalutazione, annuale, automatica del suddetto assegno;
6) porre a carico di , nella misura del 50%, le spese CP_1
straordinarie del figlio , come individuate e con le modalità previste dal Per_1
Protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli, sottoscritto in data 7 marzo 2018; 7) compensare le spese di causa.”
Preso atto di quanto sopra, recepito il parere del PM, il Tribunale può integralmente ratificare l'accordo raggiunto in uno alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattandosi di pattuizioni non contrarie a norme imperative ed aventi ad oggetto diritti disponibili, nonché conformi all'interesse della minore che, in ragione dei patti e della tenera età, non è stato ritenuto necessario sentire.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto , pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sorrento il 29/06/2019 tra e (atto n. 54 parte II, s.A , reg. atti Parte_1 CP_1
matrimonio anno 2019);
• Adotta le statuizioni di cui in parte motiva;
• Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sorrento , per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp att c.p.c,;
• Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 07/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino