Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/04/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 322/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DESCOVICH MARCATO GREGORIO,
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PAGLIANI GIUSEPPE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
28/01/2025 dai coniugi predetti;
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- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data di udienza,
sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, di comparizione dei coniugi,
innanzi al presidente del Tribunale di Modena nella procedura di separazione consensuale RG.N. 3827/2023, definita con sentenza n. 1419/2023 ;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri nata a [...] il [...] e nato anch'esso a Parte_1 Controparte_1
LO il 19/8/1962, celebrato in LO (Mo) il 25 luglio 1998 annotato nel Registro
degli atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 49, P.2S A anno 1998;
2) Il Signor , si impegna ed obbliga a corrispondere alla signora Controparte_1
a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, genitore presso cui Parte_1
pagina 2 di 5 queste hanno la loro residenza ed ivi vivono, un assegno mensile di € 1.000,00 (mille/00
Euro) ca-dauna e, quindi, l'importo mensile complessivo di € 2.000,00 (duemila//00); tale importo ver-rà versato entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, sul c/c di cui è titolare la Signor (UNICREDIT AG OL BA - IT Parte_1
60 D 02008 67015 000003156966) e dovrà essere annualmente rivalutato sulla base delle variazioni de-gli indice ISTAT. La prima rivalutazione sarà dovuta decorso un anno dalla data di deposito del presente ricorso. Ogni genitore quando starà seco i figli si farà
integralmente e direttamen-te carico delle relative spese ordinarie.
3) Il sig. inoltre, si obbliga a concorrere nella misura del 50% alle Controparte_1
spese straordinarie necessarie per le figlie, secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche e farmaci prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tic-ket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) sani-tarie,
odontoiatriche, ortodontiche, psicoterapiche e oculistiche, non prescritte dal medico d) farmaci non prescritti dal medico curante;
spese universitarie (da documentare) che non richiedono il preventivo accor-do: a) rette,
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) corsi di specializzazione;
d) trasporto pubblico;
e)
eventuale alloggio ed utenze presso la sede universitaria frequentata da cia-scun figlio;
f)
mensa universitaria se ed in quanto esistente.
pagina 3 di 5 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche anche universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi e programmi di studio all'estero e connesse spese di vitto, alloggio e trasporti.
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) acquisto automobile;
b) manutenzione, assicurazione e bollo delle auto già in uso alle figlie;
c) varie ed eventuali.
A tal fine i ricorrenti si impegnano a trasmettere all'altro genitore, anche tramite
WhatsApp e/o mail, i documenti comprovanti tali spese entro i dieci giorni dalla spesa sostenuta.
Il pagamento delle spese non concordate (con la sola eccezione delle spese mediche urgenti e di quelle scolastiche comprovate da scelte didattiche) sarà integralmente a carico del genitore che avrà unilateralmente deciso dette spese.
Tutti i documenti fiscali relativi alle spese mediche, scolastiche e sportive dovranno essere intestati al minore affinché ciascun genitore possa esercitare il diritto di detrarli fiscalmente pro quota parte del 50%.
5) I ricorrenti si dichiarano economicamente indipendenti, rinunciando così ad ogni do-
manda di reciproco mantenimento.
6) La casa coniugale sita a LO (Mo), Viale Domenico Maria Giacobazzi n. 120, int.
8, in comproprietà in ragione al 50% indivisa tra i ricorrenti, non essendo più utilizzata dalle figlie maggiorenni rimane a disposizione del sig. il quale si im- Controparte_1
pegna ed obbliga, quindi, a sostenerne integralmente le spese di ordinaria manutenzione,
quelle condominiali, nonché delle relative utenze, sino a diverso accordo con la sig.r
[...]
impegnandosi rilasciare tale immobile libero da persone e cose a fronte di Parte_2
semplice richiesta scritta della sig.r con preavviso di 120 giorni. ” Parte_1
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P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in OL il
25/07/1998 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di OL di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1998 Atto n. 49 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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