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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. Un. n. 466/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: Dott. Enrico ST Presidente Dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 466/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F. e P.IVA ), con Parte_1 P.IVA_1 sede in Moncalieri (TO), via Einaudi 44, in persona del liquidatore . Parte_2
* * * * *
§1. Sintesi del procedimento Con ricorso depositato in data 4/8/2025, ha Parte_3 domandato l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
. Controparte_1 Con decreto dell'11/8/2025, il Giudice relatore ha fissato udienza ai sensi dell'art. 41 CCII per sentire la parte ricorrente e la Società convenuta in merito all'esistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, mandando alla Cancelleria di acquisire le informative ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII. In data 22/9/2025 la parte convenuta ha depositato telematicamente alcuni documenti
– tra cui la visura camerale della Società al 20/1/2025, i bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023 e il bilancio finale di liquidazione – mentre in data 26/9/2025 ha depositato una comparsa di costituzione e risposta, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare l'istanza di liquidazione giudiziale proposta nei confronti della SSD, in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto;
in subordine, disporre ogni opportuno accertamento in ordine alla reale natura e attività svolta dalla SSD, al fine di accertare lo svolgimento di attività commerciale in via prevalente. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
1 La Società convenuta si è, quindi, opposta all'apertura della propria liquidazione giudiziale, sostenendo di non essere assoggettabile a tale procedura concorsuale, essendo priva della qualità di imprenditore commerciale prevista dall'art. 121 CCII. Più precisamente, nella comparsa di costituzione e risposta si legge che:
- “la ha operato secondo quanto previsto dall'art. 90 della Controparte_2
Legge 289/2002 e successive modificazioni, perseguendo esclusivamente finalità sportive, dilettantistiche e senza scopo di lucro. L'eventuale esercizio di attività commerciale è stato svolto esclusivamente in via marginale, ai soli fini del perseguimento degli scopi istituzionali e nel rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari del settore sportivo” (cfr. la pag. 1);
- “nel caso di specie, la SSD non svolge attività commerciale in via prevalente, come risulta dalla documentazione contabile e dai bilanci allegati. Le entrate derivano in via principale da quote associative, sponsorizzazioni e contributi pubblici/privati, nel rispetto della normativa fiscale e sportiva di settore” (cfr. la pag. 2). La parte ricorrente e quella resistente sono state sentite dal Giudice all'udienza del 2/10/2025: la parte ricorrente ha contestato la comparsa di costituzione avversaria, insistendo nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, rilevando in particolare che “l'entità del debito fiscale appare incompatibile con lo svolgimento in forma residuale e limitata dell'attività commerciale”; la parte resistente si è opposta, sottolineando che la Società non ha mai svolto attività commerciale, sovvenzionandosi con l'apporto dei soci e gli sponsor. Il Liquidatore della Società ha inoltre dichiarato quanto segue: “più della metà del debito erariale è costituito da interessi e sanzioni e che molti debiti si sono formati nel periodo COVID, in cui non è stato possibile svolgere l'attività sportiva e non vi è stato il sostegno dei soci e degli sponsor, né gli incassi dalla biglietteria. La Società è stata posta in liquidazione tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, in seguito alla definitività dell'accertamento fiscale (a causa di problemi tecnici nell'apertura degli allegati della PEC è decorso inutilmente il termine per impugnare l'accertamento) e all'impossibilità di pagare le rate della cd Rottamazione- quater, dopo aver pagato le prime due rate. Al di là del debito nei confronti dell' Parte_3 vi erano pochissimi debiti, relativi a conto correnti passivi” (cfr. il verbale dell'udienza). La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e il Giudice relatore è stato ascoltato nella camera di consiglio del 6/11/2025.
§2. Sulla competenza territoriale del Tribunale di Torino Il Tribunale ritiene la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo la Società convenuta sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva.
§3 Sulla legittimazione attiva della ricorrente Il Tribunale ritiene sussistente la legittimazione attiva dell' Parte_3
, la quale risulta creditrice, in forza dei ruoli, degli avvisi di addebito e degli
[...] avvisi di accertamento, della somma complessiva di € 1.367.966,35.
§4. Sulla condizione di procedibilità di cui all'art. 49, comma 5, CCII Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, comma 5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulta complessivamente superiore ad € 30.000,00, considerato che il credito indicato nel
2 ricorso ammonta ad € 1.367.966,35 e che, dalle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII, risulta un debito complessivo nei confronti dell'Erario di € 2.720.572,35.
§5. Sui presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale
§5.1 Appare opportuno premettere che, nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, grava sulla parte ricorrente l'onere di provare gli elementi integranti il fatto costitutivo, ovvero la qualità di imprenditore commerciale dell'impresa convenuta (cfr. infra §5.2) e lo stato di insolvenza (cfr. infra §5.3), mentre grava sulla parte resistente la prova degli elementi impeditivi, estintivi e modificativi, quali la sussistenza delle esclusioni legate al possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore (cfr. infra §5.4).
§5.2 La Società sportiva dilettantistica convenuta – avente ad oggetto le molteplici attività che risultano elencate alla pag. 4 della visura CCIAA in atti, che qui si intendono integralmente richiamate – risulta costituita come società a responsabilità limitata, inquadrandosi nell'ambito della disciplina di cui al D. lgs. 36/2021. Tale disciplina prevede, infatti, che gli enti sportivi dilettantistici possano costituirsi (anche) nelle forme di società di capitali di cui al libro V, titolo V, del Codice civile, con conseguente applicazione delle disposizioni codicistiche riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata, ad eccezione delle disposizioni riguardanti: i) la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'art. 8, commi 3 e 4-bis; ii) la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento (cfr. artt. 6, comma 1, lett. c) e 7, comma 1-ter). L'art. 2, comma 1, lett. a) del D. lgs. 36/2021 definisce l'associazione sportiva dilettantistica (di seguito ASD) e la società sportiva dilettantistica (di seguito SSD) come
“il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, anche paraolimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”. Le SSD – così come le ASD – si configurano, quindi, come enti senza scopo di lucro che esercitano, “in via stabile e principale”, attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, potendo esercitare
“attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali […]” secondo i criteri e i limiti da definirsi con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 9, comma 1). Più precisamente, sebbene, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d), lo statuto dell'ente dilettantistico (ASD o SSD) debba espressamente prevedere l'assenza di fini di lucro – con conseguente divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, i quali devono, di regola, essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'ente (cfr. art. 8, commi 1 e 2) – l'art. 8, comma 3 prevede, per le SSD, la possibilità di destinare una quota degli utili e degli avanzi di gestione, non eccedente i limiti indicati dallo stesso comma 3
3 nonché dal successivo comma 4-bis, all'aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci ovvero alla distribuzione di dividendi ai soci (c.d. principio della c.d. lucratività attenuata). Così sinteticamente inquadrata la figura della società sportiva dilettantistica e la disciplina ad essa applicabile, al fine di accertare se la SSD resistente sia sottoponibile a liquidazione giudiziale viene in considerazione l'art. 121 CCII, che identifica i soggetti assoggettabili a detta procedura negli “imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d)”, ossia gli imprenditori commerciali c.d. sopra soglia o non minori. A tal proposito deve osservarsi che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità risulta consolidato nell'affermare che lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale ex art. 2195 c.c.: la Corte di Cassazione ha infatti affermato che, “per la qualificazione di un'impresa come commerciale, ciò che rileva, accanto all'autonomia gestionale, finanziaria e contabile, è invero il perseguimento di un c.d. lucro oggettivo, ossia il rispetto del criterio di economicità della gestione, quale tendenziale proporzionalità di costi e ricavi, in quanto questi ultimi tendano a coprire i primi (almeno nel medio-lungo periodo)”; ha inoltre precisato che “persino il fine altruistico […] non pregiudica il carattere dell'imprenditorialità dei servizi resi, qualora quest'ultimi vengano organizzati in modo che i compensi per essi percepiti siano adeguati ai relativi costi” (cfr. in tal senso Cass. 6835/2014, la quale si è pronunciata non già, come sostenuto dalla parte resistente nella comparsa di costituzione e risposta, circa la non fallibilità delle “società sportive dilettantistiche, prive di finalità lucrative e regolarmente riconosciute dal
, bensì circa la fallibilità delle società cooperative con finalità mutualistiche;
da CP_3 ultimo, in senso conforme, cfr. anche Cass. 25478/2019). Venendo all'esame del caso di specie, il Tribunale, condividendo i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, non ritiene dirimente – ai fini della decisione circa la sussistenza del requisito soggettivo di assoggettabilità a liquidazione giudiziale – che nell'oggetto sociale della SSD convenuta sia previsto che “la Società non ha scopo di lucro e non potranno essere in ogni caso distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestone nonché fondi, riserve o capitali” (cfr. la visura CCIAA in atti, alla voce
“oggetto sociale”). La finalità istituzionale sportiva senza scopo di lucro, infatti, non esclude in sé la natura di imprenditore commerciale di una SSD, rilevando unicamente, in tale prospettiva, la circostanza che l'attività venga esercitata secondo criteri di obiettiva economicità della gestione. Come si è detto (cfr. supra §1), la parte resistente nella comparsa di costituzione e risposta – muovendo dalla premessa secondo cui le società sportive dilettantistiche, “in quanto associazioni senza scopo di lucro”, non esercitano attività commerciale in via prevalente – sostiene che “l'eventuale esercizio di attività commerciale è stato svolto esclusivamente in via marginale, ai soli fini del perseguimento degli scopi istituzionali”. Tale impostazione non appare condivisibile atteso che, sulla scorta del citato orientamento giurisprudenziale, possono avere natura commerciale non soltanto le attività secondarie e strumentali, ma anche la stessa attività istituzionale esercitata in via principale e principale dall'ente, laddove tale attività risulti svolta secondo criteri obiettivamente economici, ossia in modo che i relativi costi non eccedano i ricavi.
4 La natura commerciale dell'attività svolta dalla Controparte_4 deve quindi essere accertata dal Tribunale attraverso l'individuazione di positivi
[...] indici che risultino spia di detta natura. In questa prospettiva, vengono in considerazione, da un lato, la forma giuridica scelta dell'ente e, d'altro lato, le modalità di gestione delle attività concretamente esercitate dallo stesso. Sotto il primo profilo, è opportuno ribadire che la Società convenuta risulta costituita non già come associazione o ente del terzo settore – possibilità invero prevista dall'art. 6, comma 1, D. lgs. 36/2021 – bensì come società a responsabilità limitata iscritta nel registro delle imprese, e risulta altresì titolare di una partita IVA. Sotto il secondo dei due profili segnalati, dalla lettura della visura camerale in atti risulta che “la Società ha per oggetto la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo, l'esercizio e la gestione di attività sportive dilettantistiche, sia a livello agonistico che mediante l'attività didattica […]. La Società, mediante l'uso di attrezzatura e impianti sul territorio (in affitto, in uso, in concessione o in proprietà) intende contribuire allo sviluppo, alla diffusione ed alla promozione dello sport dilettantistico in ogni sua forma agonistica, amatoriale, ricreativa e didattica […]”. La ha, Controparte_5 quindi, esercitato in modo abituale e sistematico attività di promozione e organizzazione di corsi e spettacoli sportivi non gratuiti, con una gestione che appare improntata quantomeno a coprire, mediante le entrate, i costi dei servizi offerti: tale circostanza emerge con evidenza anche dalle dichiarazioni rese all'udienza del 2/10/2025 dal Liquidatore della Società resistente, il quale ha precisato che “molti debiti si sono formati nel periodo COVID, in cui non è stato possibile svolgere l'attività sportiva e non vi è stato il sostegno dei soci e degli sponsor, né gli incassi dalla biglietteria” (cfr. il verbale dell'udienza). A sostegno della natura di imprenditore commerciale della SSD convenuta appare inoltre condivisibile il rilievo formulato dalla parte ricorrente, che sostiene che
“l'entità del debito fiscale” accumulato dalla convenuta “appare incompatibile con lo svolgimento in forma residuale e limitata dell'attività commerciale”. Il Tribunale ritiene pertanto che la Controparte_6
, esercitando un'attività commerciale, presenti il requisito
[...] soggettivo per l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII.
§5.3 Il Tribunale – rilevato che la Società convenuta risulta cancellata dal Registro delle imprese in data 20/1/2025 a seguito di chiusura della liquidazione volontaria (cfr. la visura CCIAA in atti) – ritiene di condividere l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove una società sia stata posta in liquidazione, la valutazione ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza ai sensi degli artt. 2, lett. b) e 121 CCII “deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. 03/08/2017, n. 19414; Cass. 07/12/2016, n. 25167)” (cfr. tra le tante Cass., Sez. I, n. 6658/2018); inoltre, “la valutazione del giudice […] non
5 può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito” (Cass., Sez. I, n. 24948/2019). Facendo applicazione di tali principi, il Tribunale ritiene quindi che, nel caso di specie, lo stato di insolvenza della Società convenuta sussista e sia desumibile dalle seguenti circostanze:
- la cancellazione della Società dal Registro delle imprese in data 20/1/2025;
- la presenza di un ingente indebitamento nei confronti dell'Erario;
- la decadenza della Società dal beneficio della definizione agevolata del proprio debito (c.d. Rottamazione quater) per mancato pagamento delle rate previste (cfr. il verbale dell'udienza del 2/10/2025);
- l'assenza – a quanto consta - di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte al notevole stock debitorio maturato.
§5.4 Ritiene inoltre il Tribunale che la Società debitrice non sia qualificabile come impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, in quanto dalla lettura del bilancio relativo all'esercizio 2023, depositato presso il Registro delle imprese, e dalla lettura del “bilancio finale di liquidazione abbreviato al 22/04/2024”, depositato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, risultano superate le soglie relative all'indebitamento complessivo previste dalla legge (€ 765.707 per il 2023 ed € 681.242 per il 2024); peraltro, il solo debito di € 2.720.572,35 nei confronti dell'
[...]
, risultante dall'informativa acquisita in sede di istruttoria, risulta di Controparte_7 per sé superiore alla soglia di € 500.000,00. Dalla lettura della documentazione della documentazione contabile depositata telematicamente dalla la Società debitrice non emergono spiegazioni alternative rispetto al quadro fattuale emergente – nei termini sopra descritti – dagli atti dell'istruttoria.
§6. Conclusioni Sulla base delle considerazioni precedentemente esposte deve quindi dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della Società convenuta. Il Professionista designato a svolgere le funzioni di Curatore è iscritto all'Albo dei Gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII, risulta possedere i requisiti richiesti dall'art. 358, comma 1, CCII e non appare rientrare tra i soggetti indicati dall'art. 358, comma 2, CCII. Nella scelta del Curatore si è tenuto conto dei degli elementi di valutazione previsti dall'art. 358, comma 3, CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale di
Parte_1
(C.F. e P.IVA ), con sede in
[...] P.IVA_1
Moncalieri (TO), via Einaudi 44, in persona del liquidatore;
Parte_2 nomina Giudice delegato per la procedura il Dott. Stefano Miglietta; nomina Curatore la dott.ssa Persona_1
6 invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125, co. 3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la Società debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la Società debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 26 marzo 2026, alle ore 15:30, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCII;
invita il Curatore ad avvertire il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, dell'onere di indicargli l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive
7 verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico (art. 10, commi 2 bis e 3, CCII); autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII. Torino, 6/12/2025
Il Presidente Il Giudice est.
(dott Enrico ST) (dott. Stefano Miglietta)
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: Dott. Enrico ST Presidente Dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 466/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F. e P.IVA ), con Parte_1 P.IVA_1 sede in Moncalieri (TO), via Einaudi 44, in persona del liquidatore . Parte_2
* * * * *
§1. Sintesi del procedimento Con ricorso depositato in data 4/8/2025, ha Parte_3 domandato l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
. Controparte_1 Con decreto dell'11/8/2025, il Giudice relatore ha fissato udienza ai sensi dell'art. 41 CCII per sentire la parte ricorrente e la Società convenuta in merito all'esistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, mandando alla Cancelleria di acquisire le informative ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII. In data 22/9/2025 la parte convenuta ha depositato telematicamente alcuni documenti
– tra cui la visura camerale della Società al 20/1/2025, i bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023 e il bilancio finale di liquidazione – mentre in data 26/9/2025 ha depositato una comparsa di costituzione e risposta, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare l'istanza di liquidazione giudiziale proposta nei confronti della SSD, in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto;
in subordine, disporre ogni opportuno accertamento in ordine alla reale natura e attività svolta dalla SSD, al fine di accertare lo svolgimento di attività commerciale in via prevalente. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
1 La Società convenuta si è, quindi, opposta all'apertura della propria liquidazione giudiziale, sostenendo di non essere assoggettabile a tale procedura concorsuale, essendo priva della qualità di imprenditore commerciale prevista dall'art. 121 CCII. Più precisamente, nella comparsa di costituzione e risposta si legge che:
- “la ha operato secondo quanto previsto dall'art. 90 della Controparte_2
Legge 289/2002 e successive modificazioni, perseguendo esclusivamente finalità sportive, dilettantistiche e senza scopo di lucro. L'eventuale esercizio di attività commerciale è stato svolto esclusivamente in via marginale, ai soli fini del perseguimento degli scopi istituzionali e nel rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari del settore sportivo” (cfr. la pag. 1);
- “nel caso di specie, la SSD non svolge attività commerciale in via prevalente, come risulta dalla documentazione contabile e dai bilanci allegati. Le entrate derivano in via principale da quote associative, sponsorizzazioni e contributi pubblici/privati, nel rispetto della normativa fiscale e sportiva di settore” (cfr. la pag. 2). La parte ricorrente e quella resistente sono state sentite dal Giudice all'udienza del 2/10/2025: la parte ricorrente ha contestato la comparsa di costituzione avversaria, insistendo nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, rilevando in particolare che “l'entità del debito fiscale appare incompatibile con lo svolgimento in forma residuale e limitata dell'attività commerciale”; la parte resistente si è opposta, sottolineando che la Società non ha mai svolto attività commerciale, sovvenzionandosi con l'apporto dei soci e gli sponsor. Il Liquidatore della Società ha inoltre dichiarato quanto segue: “più della metà del debito erariale è costituito da interessi e sanzioni e che molti debiti si sono formati nel periodo COVID, in cui non è stato possibile svolgere l'attività sportiva e non vi è stato il sostegno dei soci e degli sponsor, né gli incassi dalla biglietteria. La Società è stata posta in liquidazione tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, in seguito alla definitività dell'accertamento fiscale (a causa di problemi tecnici nell'apertura degli allegati della PEC è decorso inutilmente il termine per impugnare l'accertamento) e all'impossibilità di pagare le rate della cd Rottamazione- quater, dopo aver pagato le prime due rate. Al di là del debito nei confronti dell' Parte_3 vi erano pochissimi debiti, relativi a conto correnti passivi” (cfr. il verbale dell'udienza). La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e il Giudice relatore è stato ascoltato nella camera di consiglio del 6/11/2025.
§2. Sulla competenza territoriale del Tribunale di Torino Il Tribunale ritiene la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo la Società convenuta sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva.
§3 Sulla legittimazione attiva della ricorrente Il Tribunale ritiene sussistente la legittimazione attiva dell' Parte_3
, la quale risulta creditrice, in forza dei ruoli, degli avvisi di addebito e degli
[...] avvisi di accertamento, della somma complessiva di € 1.367.966,35.
§4. Sulla condizione di procedibilità di cui all'art. 49, comma 5, CCII Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, comma 5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulta complessivamente superiore ad € 30.000,00, considerato che il credito indicato nel
2 ricorso ammonta ad € 1.367.966,35 e che, dalle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII, risulta un debito complessivo nei confronti dell'Erario di € 2.720.572,35.
§5. Sui presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale
§5.1 Appare opportuno premettere che, nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, grava sulla parte ricorrente l'onere di provare gli elementi integranti il fatto costitutivo, ovvero la qualità di imprenditore commerciale dell'impresa convenuta (cfr. infra §5.2) e lo stato di insolvenza (cfr. infra §5.3), mentre grava sulla parte resistente la prova degli elementi impeditivi, estintivi e modificativi, quali la sussistenza delle esclusioni legate al possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore (cfr. infra §5.4).
§5.2 La Società sportiva dilettantistica convenuta – avente ad oggetto le molteplici attività che risultano elencate alla pag. 4 della visura CCIAA in atti, che qui si intendono integralmente richiamate – risulta costituita come società a responsabilità limitata, inquadrandosi nell'ambito della disciplina di cui al D. lgs. 36/2021. Tale disciplina prevede, infatti, che gli enti sportivi dilettantistici possano costituirsi (anche) nelle forme di società di capitali di cui al libro V, titolo V, del Codice civile, con conseguente applicazione delle disposizioni codicistiche riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata, ad eccezione delle disposizioni riguardanti: i) la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'art. 8, commi 3 e 4-bis; ii) la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento (cfr. artt. 6, comma 1, lett. c) e 7, comma 1-ter). L'art. 2, comma 1, lett. a) del D. lgs. 36/2021 definisce l'associazione sportiva dilettantistica (di seguito ASD) e la società sportiva dilettantistica (di seguito SSD) come
“il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, anche paraolimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”. Le SSD – così come le ASD – si configurano, quindi, come enti senza scopo di lucro che esercitano, “in via stabile e principale”, attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, potendo esercitare
“attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali […]” secondo i criteri e i limiti da definirsi con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 9, comma 1). Più precisamente, sebbene, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d), lo statuto dell'ente dilettantistico (ASD o SSD) debba espressamente prevedere l'assenza di fini di lucro – con conseguente divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, i quali devono, di regola, essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'ente (cfr. art. 8, commi 1 e 2) – l'art. 8, comma 3 prevede, per le SSD, la possibilità di destinare una quota degli utili e degli avanzi di gestione, non eccedente i limiti indicati dallo stesso comma 3
3 nonché dal successivo comma 4-bis, all'aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci ovvero alla distribuzione di dividendi ai soci (c.d. principio della c.d. lucratività attenuata). Così sinteticamente inquadrata la figura della società sportiva dilettantistica e la disciplina ad essa applicabile, al fine di accertare se la SSD resistente sia sottoponibile a liquidazione giudiziale viene in considerazione l'art. 121 CCII, che identifica i soggetti assoggettabili a detta procedura negli “imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d)”, ossia gli imprenditori commerciali c.d. sopra soglia o non minori. A tal proposito deve osservarsi che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità risulta consolidato nell'affermare che lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale ex art. 2195 c.c.: la Corte di Cassazione ha infatti affermato che, “per la qualificazione di un'impresa come commerciale, ciò che rileva, accanto all'autonomia gestionale, finanziaria e contabile, è invero il perseguimento di un c.d. lucro oggettivo, ossia il rispetto del criterio di economicità della gestione, quale tendenziale proporzionalità di costi e ricavi, in quanto questi ultimi tendano a coprire i primi (almeno nel medio-lungo periodo)”; ha inoltre precisato che “persino il fine altruistico […] non pregiudica il carattere dell'imprenditorialità dei servizi resi, qualora quest'ultimi vengano organizzati in modo che i compensi per essi percepiti siano adeguati ai relativi costi” (cfr. in tal senso Cass. 6835/2014, la quale si è pronunciata non già, come sostenuto dalla parte resistente nella comparsa di costituzione e risposta, circa la non fallibilità delle “società sportive dilettantistiche, prive di finalità lucrative e regolarmente riconosciute dal
, bensì circa la fallibilità delle società cooperative con finalità mutualistiche;
da CP_3 ultimo, in senso conforme, cfr. anche Cass. 25478/2019). Venendo all'esame del caso di specie, il Tribunale, condividendo i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, non ritiene dirimente – ai fini della decisione circa la sussistenza del requisito soggettivo di assoggettabilità a liquidazione giudiziale – che nell'oggetto sociale della SSD convenuta sia previsto che “la Società non ha scopo di lucro e non potranno essere in ogni caso distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestone nonché fondi, riserve o capitali” (cfr. la visura CCIAA in atti, alla voce
“oggetto sociale”). La finalità istituzionale sportiva senza scopo di lucro, infatti, non esclude in sé la natura di imprenditore commerciale di una SSD, rilevando unicamente, in tale prospettiva, la circostanza che l'attività venga esercitata secondo criteri di obiettiva economicità della gestione. Come si è detto (cfr. supra §1), la parte resistente nella comparsa di costituzione e risposta – muovendo dalla premessa secondo cui le società sportive dilettantistiche, “in quanto associazioni senza scopo di lucro”, non esercitano attività commerciale in via prevalente – sostiene che “l'eventuale esercizio di attività commerciale è stato svolto esclusivamente in via marginale, ai soli fini del perseguimento degli scopi istituzionali”. Tale impostazione non appare condivisibile atteso che, sulla scorta del citato orientamento giurisprudenziale, possono avere natura commerciale non soltanto le attività secondarie e strumentali, ma anche la stessa attività istituzionale esercitata in via principale e principale dall'ente, laddove tale attività risulti svolta secondo criteri obiettivamente economici, ossia in modo che i relativi costi non eccedano i ricavi.
4 La natura commerciale dell'attività svolta dalla Controparte_4 deve quindi essere accertata dal Tribunale attraverso l'individuazione di positivi
[...] indici che risultino spia di detta natura. In questa prospettiva, vengono in considerazione, da un lato, la forma giuridica scelta dell'ente e, d'altro lato, le modalità di gestione delle attività concretamente esercitate dallo stesso. Sotto il primo profilo, è opportuno ribadire che la Società convenuta risulta costituita non già come associazione o ente del terzo settore – possibilità invero prevista dall'art. 6, comma 1, D. lgs. 36/2021 – bensì come società a responsabilità limitata iscritta nel registro delle imprese, e risulta altresì titolare di una partita IVA. Sotto il secondo dei due profili segnalati, dalla lettura della visura camerale in atti risulta che “la Società ha per oggetto la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo, l'esercizio e la gestione di attività sportive dilettantistiche, sia a livello agonistico che mediante l'attività didattica […]. La Società, mediante l'uso di attrezzatura e impianti sul territorio (in affitto, in uso, in concessione o in proprietà) intende contribuire allo sviluppo, alla diffusione ed alla promozione dello sport dilettantistico in ogni sua forma agonistica, amatoriale, ricreativa e didattica […]”. La ha, Controparte_5 quindi, esercitato in modo abituale e sistematico attività di promozione e organizzazione di corsi e spettacoli sportivi non gratuiti, con una gestione che appare improntata quantomeno a coprire, mediante le entrate, i costi dei servizi offerti: tale circostanza emerge con evidenza anche dalle dichiarazioni rese all'udienza del 2/10/2025 dal Liquidatore della Società resistente, il quale ha precisato che “molti debiti si sono formati nel periodo COVID, in cui non è stato possibile svolgere l'attività sportiva e non vi è stato il sostegno dei soci e degli sponsor, né gli incassi dalla biglietteria” (cfr. il verbale dell'udienza). A sostegno della natura di imprenditore commerciale della SSD convenuta appare inoltre condivisibile il rilievo formulato dalla parte ricorrente, che sostiene che
“l'entità del debito fiscale” accumulato dalla convenuta “appare incompatibile con lo svolgimento in forma residuale e limitata dell'attività commerciale”. Il Tribunale ritiene pertanto che la Controparte_6
, esercitando un'attività commerciale, presenti il requisito
[...] soggettivo per l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII.
§5.3 Il Tribunale – rilevato che la Società convenuta risulta cancellata dal Registro delle imprese in data 20/1/2025 a seguito di chiusura della liquidazione volontaria (cfr. la visura CCIAA in atti) – ritiene di condividere l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove una società sia stata posta in liquidazione, la valutazione ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza ai sensi degli artt. 2, lett. b) e 121 CCII “deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. 03/08/2017, n. 19414; Cass. 07/12/2016, n. 25167)” (cfr. tra le tante Cass., Sez. I, n. 6658/2018); inoltre, “la valutazione del giudice […] non
5 può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito” (Cass., Sez. I, n. 24948/2019). Facendo applicazione di tali principi, il Tribunale ritiene quindi che, nel caso di specie, lo stato di insolvenza della Società convenuta sussista e sia desumibile dalle seguenti circostanze:
- la cancellazione della Società dal Registro delle imprese in data 20/1/2025;
- la presenza di un ingente indebitamento nei confronti dell'Erario;
- la decadenza della Società dal beneficio della definizione agevolata del proprio debito (c.d. Rottamazione quater) per mancato pagamento delle rate previste (cfr. il verbale dell'udienza del 2/10/2025);
- l'assenza – a quanto consta - di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte al notevole stock debitorio maturato.
§5.4 Ritiene inoltre il Tribunale che la Società debitrice non sia qualificabile come impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, in quanto dalla lettura del bilancio relativo all'esercizio 2023, depositato presso il Registro delle imprese, e dalla lettura del “bilancio finale di liquidazione abbreviato al 22/04/2024”, depositato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, risultano superate le soglie relative all'indebitamento complessivo previste dalla legge (€ 765.707 per il 2023 ed € 681.242 per il 2024); peraltro, il solo debito di € 2.720.572,35 nei confronti dell'
[...]
, risultante dall'informativa acquisita in sede di istruttoria, risulta di Controparte_7 per sé superiore alla soglia di € 500.000,00. Dalla lettura della documentazione della documentazione contabile depositata telematicamente dalla la Società debitrice non emergono spiegazioni alternative rispetto al quadro fattuale emergente – nei termini sopra descritti – dagli atti dell'istruttoria.
§6. Conclusioni Sulla base delle considerazioni precedentemente esposte deve quindi dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della Società convenuta. Il Professionista designato a svolgere le funzioni di Curatore è iscritto all'Albo dei Gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII, risulta possedere i requisiti richiesti dall'art. 358, comma 1, CCII e non appare rientrare tra i soggetti indicati dall'art. 358, comma 2, CCII. Nella scelta del Curatore si è tenuto conto dei degli elementi di valutazione previsti dall'art. 358, comma 3, CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale di
Parte_1
(C.F. e P.IVA ), con sede in
[...] P.IVA_1
Moncalieri (TO), via Einaudi 44, in persona del liquidatore;
Parte_2 nomina Giudice delegato per la procedura il Dott. Stefano Miglietta; nomina Curatore la dott.ssa Persona_1
6 invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125, co. 3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la Società debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la Società debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 26 marzo 2026, alle ore 15:30, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCII;
invita il Curatore ad avvertire il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, dell'onere di indicargli l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive
7 verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico (art. 10, commi 2 bis e 3, CCII); autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII. Torino, 6/12/2025
Il Presidente Il Giudice est.
(dott Enrico ST) (dott. Stefano Miglietta)
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