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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/04/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1680/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto “Divorzio congiunto
- Cessazione effetti civili”, congiuntamente promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente nella C.le Cava Gucciardo Pirato 18/D,
e
(c.f. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
16/12/1974 ed ivi residente nella via Vanella 89 n. 1 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Borrometi
e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) –
*****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 28/9/2024 e Parte_1 chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la pronuncia Parte_2 della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto con rito concordatario a
Modica (RG) il 5/4/1995.
La domanda è fondata e merita accoglimento. La legge 898/70, all'art. 3, siccome modificato dalla L. 55/2015 (in vigore dal 26.5.2015), prescrive che, per la proposizione della domanda, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dalla comparizione delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, anche quando il procedimento inizialmente contenzioso sia stato trasformato in consensuale, ovvero per dodici mesi in caso di separazione giudiziale.
Nel caso di specie, emerge ex actis che i coniugi sono separati consensualmente dal
5/7/2016 (data dell'udienza presidenziale) e la loro separazione consensuale è stata omologata con decreto del Tribunale di Ragusa in data 1/9/2016.
pagina 1 di 2 Le parti hanno rappresentato che dalla loro unione sono nati due figli, _1
(24/5/1999) e (30/09/2004), entrambi maggiorenni ma dei quali solo il Persona_2 primo economicamente indipendente;
hanno dichiarato di non essersi riconciliate e di non volersi riconciliare, nonché di rinunciare a presenziare fisicamente all'udienza all'uopo fissata, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni che di seguito si riportano:
“CONDIZIONI inerenti alla prole:
In quanto maggiorenni, i figli e saranno liberi di fissare ove _1 Persona_2 vorranno la loro residenza;
CONDIZIONI inerenti ai rapporti economici:
Poiché entrambi i genitori sono economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno divorzile di uno in favore dell'altro. Il figlio ha oramai raggiunto l'indipendenza economica mentre la figlia _1 Per_2 sta completando gli studi;
a tal fine la sig.ra corrisponderà direttamente
[...] Pt_2 alla figlia, che continuerà a vivere presso la residenza del padre, la somma mensile di €
200,00, e tale somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat come per legge”.
Le superiori condizioni di divorzio, concordate dalle parti ed inerenti alla prole ed ai rapporti economici, possono – anche alla luce delle risultanze documentali in atti - essere omologate da questo Tribunale, in quanto non contrarie agli interessi della figlia, né alla legge.
Il Tribunale, altresì, prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti.
Nulla sulle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1680/2024 R.G.V.G. sulla domanda congiunta presentata da e , Parte_1 Parte_2
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto con rito concordatario a Modica
(RG), il 5/4/1995 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del predetto
Comune al n. 6, parte II, Serie A, anno 1995, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune.
Omologa le condizioni di divorzio, inerenti alla prole ed ai rapporti economici, siccome concordate dalle parti e riportate in motivazione.
Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del Tribunale, in data 28.3.2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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