Articolo 4 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66
Articolo 3Articolo 5
Versione
22 marzo 1962
Art. 4.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Opera al cui funzionamento sovrintende esercitando tutti i poteri non spettanti al Consiglio di amministrazione e vigilando sull'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio stesso.
Il presidente convoca il Consiglio di amministrazione in via ordinaria ogni due mesi ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno e ne facciano richiesta scritta almeno quattro consiglieri e propone gli argomenti da sottoporre alla discussione.
In casi di urgenza il presidente puo' prendere deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, limitatamente alle materie previste ai numeri 1) e 3) dell'articolo 3, salvo sottoporre le deliberazioni stesse al Consiglio nella prima adunanza successiva per ottenerne la ratifica.
Entrata in vigore il 22 marzo 1962