CASS
Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2024, n. 27419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27419 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GA TO AU nato a [...]( GERMANIA) il 27/07/1982 avverso l'ordinanza del 20/09/2023 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY Il PG conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore E' presente l'avvocato CIACCIA MICHELE del foro di FERRARA in difesa di: DI GA TO AU che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 27419 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 28/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 settembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IT AU Di AE, ritenuto raggiunto, in presenza di esigenze cautelari, da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati, commessi in Ferrara il 1° settembre 2023 in concorso con il padre EP Di AE, di omicidio di DA ZZ e di tentato omicidio di EN CC. 2. IT AU Di AE proponeva, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., richiesta di riesame rivolta al Tribunale di Bologna, che la rigettava con provvedimento del 20 settembre 2023, confermando l'ordinanza applicativa della misura. Secondo la ricostruzione indiziaria recepita dal Tribunale e basata sulle risultanze investigative (riprese di videosorveglianza e dichiarazioni di persone informate), il 2 settembre 2023, IT AU Di AE, in concorso con il padre EP Di AE, commise l'omicidio di ZZ e il tentato omicidio di CC nel corso di una colluttazione avvenuta nel locale in cui IT AU Di AE gestiva un bar, ove ZZ si era recato tenendo in mano una tanica di benzina, insieme a CC. In precedenza, IT AU di AE aveva sporto denuncia a carico di ZZ, affermando che costui, il 25 agosto 2023, aveva minacciato di incendiare il locale qualora l'esercente non avesse pagato la somma di euro tremila, pretesa da ZZ a titolo di risarcimento per i danni conseguenti alla morte, avvenuta il 13 agosto 2023, del figlio della compagna di ZZ, AR NI, a seguito di un malore riportato proprio in quel locale. 3. La difesa di IT AU Di AE ha proposto ricorso per cassazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) ed e), cod. proc. pen. e deducendo vizi di motivazione in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), 274, comma 1, lett. c), 275, commi 1, 3 e 3-bis, cod. proc. pen., con riguardo al giudizio di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere. La difesa segnala l'insufficienza degli elementi rilevati dai giudici nel giudizio di adeguatezza della misura in concreto disposta, nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, con riguardo alla necessità di adottare la misura cautelare più afflittiva. La difesa rileva che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è di natura relativa, tale da imporre un obbligo motivazionale in capo al giudice sull'an e sul quomodo della misura cautelare, e il giudizio in proposito deve essere condotto in conformità con 2 il principio di extrema ratio della custodia cautelare e di applicazione della misura meno afflittiva. La difesa afferma l'illegittimità dell'ordinanza del Tribunale, notando che la valutazione di adeguatezza della misura cautelare disposta è stata ricavata dalla mera descrizione del fatto di reato e dalle modalità dell'azione, ritenute efferate e, conseguentemente, sintomatiche della scarsa capacità di autocontrollo dell'indagato, tutto ciò in assenza di un autonomo giudizio in ordine alla possibilità di disporre gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico. Peraltro, la difesa segnala il travisamento, nella motivazione, degli accadimenti e delle azioni compiute dai due Di AE. Il primo elemento che ad avviso della difesa sarebbe stato considerato nel significato contrario a quanto potrebbe ricavarsi dallo stesso sarebbe rappresentato dal pregresso contesto e dallo spessore criminale delle vittime, valutato dal giudice del riesame per affermare che IT AU Di AE non abbia capacità di autocontrollo. Piuttosto, il Tribunale avrebbe dovuto evincere, proprio dalla qualità delle vittime, che i due Di AE erano intimoriti e preoccupati per quanto potesse avvenire, anche alla luce delle pregresse aggressioni e della tentata estorsione. Secondo la difesa, il fatto che i due Di AE ebbero prevalenza nella colluttazione non può assurgere ad indice di pericolosità degli stessi. Al contrario, tale dato sarebbe collegato a fattori casuali, come lo stato psicofisico delle vittime, la condizione di disperazione e di terrore in cui versavano gli indagati e il timore che ZZ e CC dessero fuoco al locale. Il giudice del riesame, ad avviso della difesa, avrebbe dovuto valorizzare il contesto in cui i fatti si svilupparono. I due indagati conducevano vita normale, in completa estraneità ad ambienti criminali. Quindi, il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare la straordinarietà degli eventi, tenendo conto che IT AU Di AE si trovava dietro il bancone e non aveva alcune via di fuga. Un ulteriore argomento privo di logica, ad avviso della difesa, sarebbe la ritenuta conflittualità con la famiglia di ZZ, quale elemento ostativo al giudizio prognostico finalizzato alla concessione degli arresti domiciliari, e il rischio che l'indagato possa cedere ad intemperanze. Per la difesa, tali argomenti sarebbero del tutto inconferenti rispetto alla realtà dei fatti, perché le vittime aggredirono i due Di AE e minacciarono di dare fuoco al locale. Il giudice del riesame avrebbe dovuto valorizzare, invece, le condotte degli indagati, tese ad evitare il confronto diretto con ZZ, posto che IT AU Di AE aveva immediatamente fatto ricorso alla Forze dell'ordine. D'altra parte, proprio i due indagati erano stati minacciati dai parenti di ZZ. La difesa lamenta, inoltre, la carenza assoluta di motivazione in ordine alla possibilità di superare la presunzione di adeguatezza della misura carceraria, in mancanza di una valutazione in concreto sulla possibilità di adozione di una misura 3 meno afflittiva, anche con l'utilizzo del braccialetto elettronico. Il giudice del riesame avrebbe dovuto esaminare la possibilità di applicare una misura meno afflittiva, tenendo conto anche del fatto che IT AU potrebbe essere sottoposto alla misura in un'abitazione posta a trenta chilometri da Ferrara, luogo in cui i fatti accaddero. Peraltro, la difesa afferma che è irragionevole la scelta di applicare a CC, unico interlocutore dell'eventuale conflittualità, la misura degli arresti domiciliari, senza neppure l'adozione del braccialetto elettronico, nonostante costui sia pluripregiudicato ed abbia tradito più volte le cautele penali. Da tale circostanza, per la difesa, può ricavarsi che la misura cautelare è stata disposta nei confronti di IT AU Di AE solo per la gravità del reato commesso, prescindendo dalla necessaria valutazione inerente alla sua persona. 4. La difesa di IT AU Di AE ha depositato memoria con la quale rende noto che, successivamente al deposito del ricorso per cassazione, ha rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara istanza di modifica della misura cautelare in corso di esecuzione, e il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. L'istanza è stata rigettata ma non si è formato il giudicato cautelare, perché l'indagato ha proposto istanza per il riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che il controllo del giudice di legittimità si dispiega in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione e alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, mentre è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata nonché l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482). 1.2. In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, è stato precisato che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884 - 01). 4 1.3. Con riferimento alle valutazioni sulla scelta della misura cautelare, è stato spiegato che, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, Sentenza n. 20769 del 28/04/2016, Rv. 266651 - 01). È stato precisato che il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762 - 01). È stato chiarito che la formulazione del giudizio relativo alla scelta della misura cautelare postula una prognosi fondata su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni che ne hanno determinato la commissione e alla personalità dell'indagato, sicché la valutazione di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, quando sia associata all'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen., non può essere fondata su fattori - come l'impossibilità per la polizia giudiziaria di eseguire verifiche continuative - indipendenti dal comportamento della persona attinta dalla misura e che, comunque, esulino dalla sua volontà (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Rv. 281047 - 05). 2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che l'ordinanza del Tribunale impugnata è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il giudice del riesame, tenuto conto che il reato in discussione è quello di omicidio, per il quale opera la doppia presunzione relativa di adeguatezza e proporzionalità della misura carceraria, ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha ragionevolmente ritenuto che essa non sia superata, perché non si ravvisa alcun elemento idoneo a giungere ad un contrario giudizio. Sicché, il Tribunale del riesame ha coerentemente escluso la possibilità di applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il provvedimento è immune da vizi giuridici ed è sorretto da motivazione logicamente adeguata, anche in ordine agli elementi evidenziati nell'atto di ricorso. Nei limiti propri di un giudizio inerente alle questioni cautelari, le deduzioni difensive sono inidonee a superare la coerente ricostruzione fornita dal giudice del riesame, che illustra elementi significativi in modo privo di errori logici ed espone con chiarezza le ragioni poste alla base del provvedimento. 5 Il Tribunale ha compiutamente motivato in ordine alle censure esposte dalla difesa, e ha osservato, sulla base di congruo ragionamento, le ragioni del rigetto. L'ordinanza tiene conto dell'incensuratezza di IT AU Di AE, ma rileva la presenza di altri elementi, ritenendoli impeditivi di un giudizio positivo in ordine alla possibilità di concedere una misura cautelare meno afflittiva. Il giudice del riesame ha osservato, sulla base di convincente esposizione, che la misura della custodia in carcere non può essere sostituita con gli arresti domiciliari, avuto riguardo, fra l'altro, alla mancanza della capacità di autocontrollo dell'indagato ed all'assenza di manifestazioni di resipiscenza o di una qualche revisione critica del proprio agire. In ordine a tali elementi, le censure difensive non si confrontano in modo pertinente con le congrue argomentazioni rese nella decisione, ma propongono una rilettura degli elementi di fatto, mirando a un diverso giudizio di compatibilità della misura in concreto disposta con i fatti di causa e richiedendo valutazioni non ammesse in sede di giudizio di legittimità, ove la motivazione del provvedimento è sindacabile secondo i canoni legali della logicità e non contraddittorietà, che - nel caso di specie - sono stati rispettati. Le doglianze formulate dal ricorrente versano in fatto, trasmodando nella richiesta di un ulteriore giudizio sul merito che, come notato, è inammissibile in sede di legittimità, ove la valutazione della motivazione del provvedimento impugnato deve arrestarsi alla verifica del rispetto dei canoni della logica. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato è ristretto, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 6
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2024.
lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY Il PG conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore E' presente l'avvocato CIACCIA MICHELE del foro di FERRARA in difesa di: DI GA TO AU che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 27419 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 28/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 settembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IT AU Di AE, ritenuto raggiunto, in presenza di esigenze cautelari, da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati, commessi in Ferrara il 1° settembre 2023 in concorso con il padre EP Di AE, di omicidio di DA ZZ e di tentato omicidio di EN CC. 2. IT AU Di AE proponeva, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., richiesta di riesame rivolta al Tribunale di Bologna, che la rigettava con provvedimento del 20 settembre 2023, confermando l'ordinanza applicativa della misura. Secondo la ricostruzione indiziaria recepita dal Tribunale e basata sulle risultanze investigative (riprese di videosorveglianza e dichiarazioni di persone informate), il 2 settembre 2023, IT AU Di AE, in concorso con il padre EP Di AE, commise l'omicidio di ZZ e il tentato omicidio di CC nel corso di una colluttazione avvenuta nel locale in cui IT AU Di AE gestiva un bar, ove ZZ si era recato tenendo in mano una tanica di benzina, insieme a CC. In precedenza, IT AU di AE aveva sporto denuncia a carico di ZZ, affermando che costui, il 25 agosto 2023, aveva minacciato di incendiare il locale qualora l'esercente non avesse pagato la somma di euro tremila, pretesa da ZZ a titolo di risarcimento per i danni conseguenti alla morte, avvenuta il 13 agosto 2023, del figlio della compagna di ZZ, AR NI, a seguito di un malore riportato proprio in quel locale. 3. La difesa di IT AU Di AE ha proposto ricorso per cassazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) ed e), cod. proc. pen. e deducendo vizi di motivazione in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), 274, comma 1, lett. c), 275, commi 1, 3 e 3-bis, cod. proc. pen., con riguardo al giudizio di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere. La difesa segnala l'insufficienza degli elementi rilevati dai giudici nel giudizio di adeguatezza della misura in concreto disposta, nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, con riguardo alla necessità di adottare la misura cautelare più afflittiva. La difesa rileva che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è di natura relativa, tale da imporre un obbligo motivazionale in capo al giudice sull'an e sul quomodo della misura cautelare, e il giudizio in proposito deve essere condotto in conformità con 2 il principio di extrema ratio della custodia cautelare e di applicazione della misura meno afflittiva. La difesa afferma l'illegittimità dell'ordinanza del Tribunale, notando che la valutazione di adeguatezza della misura cautelare disposta è stata ricavata dalla mera descrizione del fatto di reato e dalle modalità dell'azione, ritenute efferate e, conseguentemente, sintomatiche della scarsa capacità di autocontrollo dell'indagato, tutto ciò in assenza di un autonomo giudizio in ordine alla possibilità di disporre gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico. Peraltro, la difesa segnala il travisamento, nella motivazione, degli accadimenti e delle azioni compiute dai due Di AE. Il primo elemento che ad avviso della difesa sarebbe stato considerato nel significato contrario a quanto potrebbe ricavarsi dallo stesso sarebbe rappresentato dal pregresso contesto e dallo spessore criminale delle vittime, valutato dal giudice del riesame per affermare che IT AU Di AE non abbia capacità di autocontrollo. Piuttosto, il Tribunale avrebbe dovuto evincere, proprio dalla qualità delle vittime, che i due Di AE erano intimoriti e preoccupati per quanto potesse avvenire, anche alla luce delle pregresse aggressioni e della tentata estorsione. Secondo la difesa, il fatto che i due Di AE ebbero prevalenza nella colluttazione non può assurgere ad indice di pericolosità degli stessi. Al contrario, tale dato sarebbe collegato a fattori casuali, come lo stato psicofisico delle vittime, la condizione di disperazione e di terrore in cui versavano gli indagati e il timore che ZZ e CC dessero fuoco al locale. Il giudice del riesame, ad avviso della difesa, avrebbe dovuto valorizzare il contesto in cui i fatti si svilupparono. I due indagati conducevano vita normale, in completa estraneità ad ambienti criminali. Quindi, il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare la straordinarietà degli eventi, tenendo conto che IT AU Di AE si trovava dietro il bancone e non aveva alcune via di fuga. Un ulteriore argomento privo di logica, ad avviso della difesa, sarebbe la ritenuta conflittualità con la famiglia di ZZ, quale elemento ostativo al giudizio prognostico finalizzato alla concessione degli arresti domiciliari, e il rischio che l'indagato possa cedere ad intemperanze. Per la difesa, tali argomenti sarebbero del tutto inconferenti rispetto alla realtà dei fatti, perché le vittime aggredirono i due Di AE e minacciarono di dare fuoco al locale. Il giudice del riesame avrebbe dovuto valorizzare, invece, le condotte degli indagati, tese ad evitare il confronto diretto con ZZ, posto che IT AU Di AE aveva immediatamente fatto ricorso alla Forze dell'ordine. D'altra parte, proprio i due indagati erano stati minacciati dai parenti di ZZ. La difesa lamenta, inoltre, la carenza assoluta di motivazione in ordine alla possibilità di superare la presunzione di adeguatezza della misura carceraria, in mancanza di una valutazione in concreto sulla possibilità di adozione di una misura 3 meno afflittiva, anche con l'utilizzo del braccialetto elettronico. Il giudice del riesame avrebbe dovuto esaminare la possibilità di applicare una misura meno afflittiva, tenendo conto anche del fatto che IT AU potrebbe essere sottoposto alla misura in un'abitazione posta a trenta chilometri da Ferrara, luogo in cui i fatti accaddero. Peraltro, la difesa afferma che è irragionevole la scelta di applicare a CC, unico interlocutore dell'eventuale conflittualità, la misura degli arresti domiciliari, senza neppure l'adozione del braccialetto elettronico, nonostante costui sia pluripregiudicato ed abbia tradito più volte le cautele penali. Da tale circostanza, per la difesa, può ricavarsi che la misura cautelare è stata disposta nei confronti di IT AU Di AE solo per la gravità del reato commesso, prescindendo dalla necessaria valutazione inerente alla sua persona. 4. La difesa di IT AU Di AE ha depositato memoria con la quale rende noto che, successivamente al deposito del ricorso per cassazione, ha rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara istanza di modifica della misura cautelare in corso di esecuzione, e il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. L'istanza è stata rigettata ma non si è formato il giudicato cautelare, perché l'indagato ha proposto istanza per il riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che il controllo del giudice di legittimità si dispiega in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione e alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, mentre è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata nonché l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482). 1.2. In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, è stato precisato che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884 - 01). 4 1.3. Con riferimento alle valutazioni sulla scelta della misura cautelare, è stato spiegato che, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, Sentenza n. 20769 del 28/04/2016, Rv. 266651 - 01). È stato precisato che il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762 - 01). È stato chiarito che la formulazione del giudizio relativo alla scelta della misura cautelare postula una prognosi fondata su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni che ne hanno determinato la commissione e alla personalità dell'indagato, sicché la valutazione di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, quando sia associata all'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen., non può essere fondata su fattori - come l'impossibilità per la polizia giudiziaria di eseguire verifiche continuative - indipendenti dal comportamento della persona attinta dalla misura e che, comunque, esulino dalla sua volontà (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Rv. 281047 - 05). 2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che l'ordinanza del Tribunale impugnata è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il giudice del riesame, tenuto conto che il reato in discussione è quello di omicidio, per il quale opera la doppia presunzione relativa di adeguatezza e proporzionalità della misura carceraria, ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha ragionevolmente ritenuto che essa non sia superata, perché non si ravvisa alcun elemento idoneo a giungere ad un contrario giudizio. Sicché, il Tribunale del riesame ha coerentemente escluso la possibilità di applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il provvedimento è immune da vizi giuridici ed è sorretto da motivazione logicamente adeguata, anche in ordine agli elementi evidenziati nell'atto di ricorso. Nei limiti propri di un giudizio inerente alle questioni cautelari, le deduzioni difensive sono inidonee a superare la coerente ricostruzione fornita dal giudice del riesame, che illustra elementi significativi in modo privo di errori logici ed espone con chiarezza le ragioni poste alla base del provvedimento. 5 Il Tribunale ha compiutamente motivato in ordine alle censure esposte dalla difesa, e ha osservato, sulla base di congruo ragionamento, le ragioni del rigetto. L'ordinanza tiene conto dell'incensuratezza di IT AU Di AE, ma rileva la presenza di altri elementi, ritenendoli impeditivi di un giudizio positivo in ordine alla possibilità di concedere una misura cautelare meno afflittiva. Il giudice del riesame ha osservato, sulla base di convincente esposizione, che la misura della custodia in carcere non può essere sostituita con gli arresti domiciliari, avuto riguardo, fra l'altro, alla mancanza della capacità di autocontrollo dell'indagato ed all'assenza di manifestazioni di resipiscenza o di una qualche revisione critica del proprio agire. In ordine a tali elementi, le censure difensive non si confrontano in modo pertinente con le congrue argomentazioni rese nella decisione, ma propongono una rilettura degli elementi di fatto, mirando a un diverso giudizio di compatibilità della misura in concreto disposta con i fatti di causa e richiedendo valutazioni non ammesse in sede di giudizio di legittimità, ove la motivazione del provvedimento è sindacabile secondo i canoni legali della logicità e non contraddittorietà, che - nel caso di specie - sono stati rispettati. Le doglianze formulate dal ricorrente versano in fatto, trasmodando nella richiesta di un ulteriore giudizio sul merito che, come notato, è inammissibile in sede di legittimità, ove la valutazione della motivazione del provvedimento impugnato deve arrestarsi alla verifica del rispetto dei canoni della logica. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato è ristretto, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 6
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2024.