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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1095/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
BA IO, RE
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 488/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati - Piazza Municipio 3 84018 Scafati SA
Difeso da
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2886/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 12 e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 241/2023 TARI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in Atti.
Resistente/Appellato: Come in Atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti del Comune di Scafati avverso l'avviso di accertamento TARI n. 241 del 28/12/2023, relativo all'anno 2017 notificato in data 10/01/2024 di €. 2.022,00. Eccepiva la
Prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria. Chiedeva in accoglimento del ricorso di dichiarare l'illegittimità e l'inesistenza dell'impugnato atto e per effetto annullarlo, con condanna al pagamento delle spese e competenze ai difensori antistatari.
Il Comune di Scafati si costituiva in giudizio e con controdeduzioni replicava alle eccezioni del ricorrente e faceva presente che l'avviso di accertamento era per omessa o infedele dichiarazione e che l'emergenza da pandemia Covid-19, ai sensi dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, disponeva la sospensione “dei termini dell'attività degli uffici impositori” di 85 giorni da aggiungere ai termini di notificazione previsti dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006. Chiedeva in via preliminare di dichiarare inammissibile il ricorso e nel merito di rigettarlo, con vittoria delle spese di lite.
La CGT di 1° grado di Salerno con sentenza monocratica n. 2886/12/2024, resa il 22/06/2024 e depositata il 01/07/2024, accoglieva il ricorso per prescrizione del tributo e compensava le spese con la seguente motivazione ”Le spese si compensano ex art. 92 c.p.c., ravvisandone straordinari ed eccezionali motivi in ordine alla vicenda tributaria di causa, segnatamente per l'esistenza di contrasti giurisprudenziali a riguardo”.
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva atto di appello in data 17/01/2025 avverso la sentenza nella parte in cui dispone la compensazione delle spese di giudizio. Eccepiva l'erronea motivazione delle spese non liquidate in sentenza - Violazione art. 342 c.p.c., n.
2. Chiedeva, in parziale riforma della sentenza, l'accoglimento dell'appello con condanna al pagamento delle spese e competenze professionali del I e II grado di giudizio a favore dei difensori antistatari.
Il Comune di Scafati non si costituiva in giudizio.
All'udienza odierna, la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione e le controdeduzioni dell'Agenzia, all'esito della camera di consiglio, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello non merita accoglimento.
L'appellante censura la sentenza di primo grado, limitatamente alla pronuncia di compensazione delle spese, in quanto errata nella motivazione.
Va premesso che la norma, art. 15, del D.lgs. n. 546/1992, la quale trova applicazione nel giudizio tributario, richiama al comma 1 il principio generale secondo cui: ”La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giudizio che sono liquidate con la sentenza”. Nel successivo comma 2, è testualmente disposto che: “Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.
La compensazione alle spese processuali, così come liquidate dal giudicante in sentenza è espressamente prevista dall'art. 92 c.p.c. e dall'art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992. Nella giurisprudenza della Suprema
Corte, è consolidato l'orientamento secondo il quale la compensazione delle spese di giudizio costituisce una vera e propria deroga al principio generale, che richiede anche nel processo tributario, l'applicazione del principio di soccombenza processuale per le spese giudiziali. L'eccezione rispetto alla regola è rappresenta dalla evidente coesistenza nel giudizio tributario di ragioni che connotano i caratteri della “gravità e della eccezionalità”, le quali dovranno essere “espressamente motivate”, secondo la formula legislativa già adottata dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma
11. La Corte di legittimità ha anche chiarito che, "nell'ipotesi in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione, sia comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere sussistente il vizio di violazione di legge nell'ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee" (Cass. n. 2883/2014 citata, conforme a Cass. n. 12893/2011).
Nel merito la Corte rileva che, nel caso in esame, il giudice di prime cure ha espressamente indicato le ragioni per cui ha ritenuto la sussistenza dei presupposti necessari per disporre la compensazione delle spese di lite, “l'esistenza di contrasti giurisprudenziali sulla proroga dei termini di decadenza/prescrizione COCID 19”.
Va precisato che in merito alla prescrizione e decadenza Tributi Locali, la Cassazione, con l'Ordinanza n.
960 depositata il 15 gennaio 2025, successivamente consacrato dal Decreto n. 1630 reso a Sezioni Unite del 23/01/2025, ha riconosciuto l'efficacia generalizzata della sospensione di 85 giorni, ed ha ritenuto che la disposizione dell'articolo 67 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale previsto dalla norma, ossia, nel caso dei termini di prescrizione e decadenza, di quelli scadenti nel periodo 8 marzo –
31 maggio 2020, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Tale tesi trova fondamento non solo per il dato testuale dell'articolo 67 citato, ma anche dal richiamo all'articolo 12 del Dlgs 159/2015. Tale sospensione si applica anche ai tributi comunali, poiché la previsione riguarda tutti gli uffici degli enti impositori, compresi gli enti locali.
Con l'Ordinanza n. 21765/2025, la Sezione Tributaria della Cassazione ribadisce la posizione secondo cui i termini “prorogati” riguardano anche gli accertamenti dei tributi locali (IMU, TARI, ecc.) relativi agli anni di imposta per i quali, alla data dell'8 marzo 2020, erano “pendenti” i termini di esercizio dei poteri degli enti impositori e confermato che tale sospensione determina uno “spostamento in avanti” del decorso dei predetti termini di sospensione e decadenza, posticipandone il perfezionamento per un periodo pari alla stessa durata della sospensione.
La Corte rileva, pertanto, che la scadenza per omessa/infedele denuncia di tributi locali per l'anno 2017 è il 26/03/2024 e che la notifica avvenuta in data 10/01/2024 è nei termini, pertanto nessuna decadenza e/o prescrizione è maturata.
Precisato ciò, a parere del Collegio emergono nella fattispecie concreta, le ragioni per la compensazione delle spese.
Per i motivi richiamati, l'appello deve essere rigettato e disposta la compensazione delle spese anche per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio.
Salerno li 28/01/2026
Il RE Il Presidente
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
BA IO, RE
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 488/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati - Piazza Municipio 3 84018 Scafati SA
Difeso da
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2886/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 12 e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 241/2023 TARI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in Atti.
Resistente/Appellato: Come in Atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti del Comune di Scafati avverso l'avviso di accertamento TARI n. 241 del 28/12/2023, relativo all'anno 2017 notificato in data 10/01/2024 di €. 2.022,00. Eccepiva la
Prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria. Chiedeva in accoglimento del ricorso di dichiarare l'illegittimità e l'inesistenza dell'impugnato atto e per effetto annullarlo, con condanna al pagamento delle spese e competenze ai difensori antistatari.
Il Comune di Scafati si costituiva in giudizio e con controdeduzioni replicava alle eccezioni del ricorrente e faceva presente che l'avviso di accertamento era per omessa o infedele dichiarazione e che l'emergenza da pandemia Covid-19, ai sensi dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, disponeva la sospensione “dei termini dell'attività degli uffici impositori” di 85 giorni da aggiungere ai termini di notificazione previsti dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006. Chiedeva in via preliminare di dichiarare inammissibile il ricorso e nel merito di rigettarlo, con vittoria delle spese di lite.
La CGT di 1° grado di Salerno con sentenza monocratica n. 2886/12/2024, resa il 22/06/2024 e depositata il 01/07/2024, accoglieva il ricorso per prescrizione del tributo e compensava le spese con la seguente motivazione ”Le spese si compensano ex art. 92 c.p.c., ravvisandone straordinari ed eccezionali motivi in ordine alla vicenda tributaria di causa, segnatamente per l'esistenza di contrasti giurisprudenziali a riguardo”.
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva atto di appello in data 17/01/2025 avverso la sentenza nella parte in cui dispone la compensazione delle spese di giudizio. Eccepiva l'erronea motivazione delle spese non liquidate in sentenza - Violazione art. 342 c.p.c., n.
2. Chiedeva, in parziale riforma della sentenza, l'accoglimento dell'appello con condanna al pagamento delle spese e competenze professionali del I e II grado di giudizio a favore dei difensori antistatari.
Il Comune di Scafati non si costituiva in giudizio.
All'udienza odierna, la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione e le controdeduzioni dell'Agenzia, all'esito della camera di consiglio, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello non merita accoglimento.
L'appellante censura la sentenza di primo grado, limitatamente alla pronuncia di compensazione delle spese, in quanto errata nella motivazione.
Va premesso che la norma, art. 15, del D.lgs. n. 546/1992, la quale trova applicazione nel giudizio tributario, richiama al comma 1 il principio generale secondo cui: ”La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giudizio che sono liquidate con la sentenza”. Nel successivo comma 2, è testualmente disposto che: “Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.
La compensazione alle spese processuali, così come liquidate dal giudicante in sentenza è espressamente prevista dall'art. 92 c.p.c. e dall'art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992. Nella giurisprudenza della Suprema
Corte, è consolidato l'orientamento secondo il quale la compensazione delle spese di giudizio costituisce una vera e propria deroga al principio generale, che richiede anche nel processo tributario, l'applicazione del principio di soccombenza processuale per le spese giudiziali. L'eccezione rispetto alla regola è rappresenta dalla evidente coesistenza nel giudizio tributario di ragioni che connotano i caratteri della “gravità e della eccezionalità”, le quali dovranno essere “espressamente motivate”, secondo la formula legislativa già adottata dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma
11. La Corte di legittimità ha anche chiarito che, "nell'ipotesi in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione, sia comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere sussistente il vizio di violazione di legge nell'ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee" (Cass. n. 2883/2014 citata, conforme a Cass. n. 12893/2011).
Nel merito la Corte rileva che, nel caso in esame, il giudice di prime cure ha espressamente indicato le ragioni per cui ha ritenuto la sussistenza dei presupposti necessari per disporre la compensazione delle spese di lite, “l'esistenza di contrasti giurisprudenziali sulla proroga dei termini di decadenza/prescrizione COCID 19”.
Va precisato che in merito alla prescrizione e decadenza Tributi Locali, la Cassazione, con l'Ordinanza n.
960 depositata il 15 gennaio 2025, successivamente consacrato dal Decreto n. 1630 reso a Sezioni Unite del 23/01/2025, ha riconosciuto l'efficacia generalizzata della sospensione di 85 giorni, ed ha ritenuto che la disposizione dell'articolo 67 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale previsto dalla norma, ossia, nel caso dei termini di prescrizione e decadenza, di quelli scadenti nel periodo 8 marzo –
31 maggio 2020, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Tale tesi trova fondamento non solo per il dato testuale dell'articolo 67 citato, ma anche dal richiamo all'articolo 12 del Dlgs 159/2015. Tale sospensione si applica anche ai tributi comunali, poiché la previsione riguarda tutti gli uffici degli enti impositori, compresi gli enti locali.
Con l'Ordinanza n. 21765/2025, la Sezione Tributaria della Cassazione ribadisce la posizione secondo cui i termini “prorogati” riguardano anche gli accertamenti dei tributi locali (IMU, TARI, ecc.) relativi agli anni di imposta per i quali, alla data dell'8 marzo 2020, erano “pendenti” i termini di esercizio dei poteri degli enti impositori e confermato che tale sospensione determina uno “spostamento in avanti” del decorso dei predetti termini di sospensione e decadenza, posticipandone il perfezionamento per un periodo pari alla stessa durata della sospensione.
La Corte rileva, pertanto, che la scadenza per omessa/infedele denuncia di tributi locali per l'anno 2017 è il 26/03/2024 e che la notifica avvenuta in data 10/01/2024 è nei termini, pertanto nessuna decadenza e/o prescrizione è maturata.
Precisato ciò, a parere del Collegio emergono nella fattispecie concreta, le ragioni per la compensazione delle spese.
Per i motivi richiamati, l'appello deve essere rigettato e disposta la compensazione delle spese anche per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio.
Salerno li 28/01/2026
Il RE Il Presidente