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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/12/2024, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2783/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. INGHIRAMI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. INGHIRAMI CP_1 C.F._2
FRANCESCA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio civile in Cascina in data 29.08.2020 trascritto nel registro degli atti dello Stato Civile del Comune di Cascina al n. 25 parte 1, Serie - dell'anno 2020 adottando il regime della separazione dei beni dalla cui unione nasceva la figlia in data 04/05/2017. Persona_1
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano
1 profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario della figlia concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Dalla documentazione reddituale- economico e patrimoniale depositata dalle parti emerge un'equivalenza economica tra i genitori, con adeguatezza del regime di mantenimento diretto concordato tra le parti, anche in virtù dell'egualitaria frequentazione figlia/ciascun genitore.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi, le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
giorno 12.09.1992 c.f.: , e , nato a [...] C.F._1 CP_1
il 09.12.1977, c.f.: che hanno contratto matrimonio civile in C.F._2
Cascina (PI) in data 29.08.2020 trascritto nel registro degli atti dello Stato Civile del
Comune di Cascina al n. 25 parte 1, Serie -, dell'anno 2020;
2) AFFIDA la figlia ad entrambi i genitori che esercitano detto affidamento in Persona_1 modo condiviso secondo le norme e lo spirito della legge 54/2006. L'amministrazione ordinaria nell'interesse della minore è esercitata dal genitore presso cui la stessa si troverà al momento dell'atto di gestione, mentre le decisioni di maggior rilievo relative alla salute, all'istruzione e all'educazione sono assunte insieme da entrambi i genitori. Con particolare riferimento alla collocazione del minore, i coniugi hanno concordato per l'affidamento
2 condiviso paritetico, pertanto sta con la madre dal lunedì all'uscita da scuola fino Per_1 al mercoledì all'uscita da scuola. Il padre va a prenderla da scuola il mercoledì e la tiene con sé fino al venerdì quando l'accompagna a scuola. La Sig.ra la va a prendere Pt_1
a scuola il venerdì e trascorre con lei il fine settimana. Operando poi la regola dell'alternanza. Resta in ogni caso salva la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente da quanto previsto nel piano genitoriale, in base ai rispettivi impegni lavorativi, alle esigenze della figlia e nei limiti delle rispettive possibilità. trascorre Per_1
il giorno di Natale con il padre e il giorno di Santo Stefano con la madre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari, lo stesso fa durante le vacanze pasquali, operando il padre e la madre la regola dell'alternanza, in modo che la minore trascorra i detti periodi rispettivamente un anno con il padre ed un anno con la madre. Le festività di San Silvestro
e dell'Epifania, così come le vacanze pasquali e le festività di calendario, sono trascorse dalla minore un anno con il padre ed un anno con la madre (con il padre negli anni pari e la madre negli anni dispari, alternativamente). E' fatto salvo ai coniugi, comunque ed in ogni caso, concordare di volta in volta modalità e termini diversi rispetto a quelle sopra riportate, in considerazione delle esigenze lavorative di entrambi, e soprattutto dei desideri della figlia. Quanto alle vacanze estive, la minore trascorre un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore. Le parti devono reciprocamente comunicare, entro il termine del 1° giugno antecedente allo svolgimento delle stesse, le settimane di ferie che trascorreranno con la figlia al fine di evitare sovrapposizioni.
3) DISPONE che, a titolo di contributo al mantenimento della minore, ciascun genitore si obbliga a provvedere al mantenimento diretto della figlia nei rispettivi tempi di permanenza. L'assegno unico per la figlia viene percepito al 50% dalla Sig.ra e Pt_1
al 50% dal Sig. Le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, le spese CP_1
scolastiche, sportive, ludiche e ricreative, preventivamente concordate e documentate sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. In ordine alle suddette spese le parti si riportano a quanto previsto dal Protocollo sulle spese straordinarie redatto dal
CNF. I coniugi si sono date il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo di ogni documento valido per l'espatrio. Le parti hanno convenute quale canale di comunicazione sia quello di scambio di e- mail, messaggi, WhatsApp e telefonate.
4) DISPONE che la Sig.ra continua ad abitare, unitamente alla figlia Parte_1 Per_1
presso la casa coniugale, sita in Via Antonio Gramsci n. 4 in loc. Navacchio, Cascina (PI).
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
3 - I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto. Il Sig. CP_1
si è già trasferito presso altro immobile sito in Via Gaber n 7 Cascina dove si impegna
[...]
a trasferire la propria residenza;
- Il sig. si impegna a vendere entro la data del 31.12.2024, alla Sig.ra CP_1 Parte_1
, con impegno di quest'ultima ad acquistare, con rogito notarile, salvo approvazione
[...]
mutuo, la proprietà dell'immobile sito in Cascina, via di Antonio Gramsci n. 4 il tutto, censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue: Foglio 20 particella 512, Sub 13
Categoria A/2 classe 2 vani 2,5 rendita catastale € 200,13 mq. 56. Si dà atto che l' immobile
è stato acquistato dal ricorrente con atto di compravendita del 06.11.2012 Notaio Dott.
Repertorio n. 40020. La vendita viene effettuata al prezzo di Euro Persona_2
100.000,00 (centomila/00); I coniugi hanno dichiarato che i beni mobili presenti nella proprietà immobiliare sono già stati ripartiti equamente;
I Sigg.ri e Parte_1 CP_1
hanno dichiarato che i predetti trasferimenti immobiliari non integrano donazione,
[...]
stante la loro funzione risolutoria della crisi familiare a regolamentazione dunque dei reciproci rapporti economici. Agli effetti fiscali il predetto trasferimento di proprietà del predetto immobile viene dichiarato esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/1987. -
L'autovettura Opel Astra Targata FV132ER, intestata al Sig. e in uso al medesimo CP_1 rimane a lui assegnata. Le spese del suddetto mezzo quali assicurazione, bolli e quant'altro occorrer possa, sono ad esclusivo carico del proprietario/intestatario.
- I coniugi hanno dichiarato di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi con “adeguati redditi propri”. I coniugi hanno dichiarato che con l'accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto hanno dichiarato che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
5. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
6. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cascina (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 12/12/2024
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2783/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. INGHIRAMI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. INGHIRAMI CP_1 C.F._2
FRANCESCA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio civile in Cascina in data 29.08.2020 trascritto nel registro degli atti dello Stato Civile del Comune di Cascina al n. 25 parte 1, Serie - dell'anno 2020 adottando il regime della separazione dei beni dalla cui unione nasceva la figlia in data 04/05/2017. Persona_1
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano
1 profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario della figlia concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Dalla documentazione reddituale- economico e patrimoniale depositata dalle parti emerge un'equivalenza economica tra i genitori, con adeguatezza del regime di mantenimento diretto concordato tra le parti, anche in virtù dell'egualitaria frequentazione figlia/ciascun genitore.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi, le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
giorno 12.09.1992 c.f.: , e , nato a [...] C.F._1 CP_1
il 09.12.1977, c.f.: che hanno contratto matrimonio civile in C.F._2
Cascina (PI) in data 29.08.2020 trascritto nel registro degli atti dello Stato Civile del
Comune di Cascina al n. 25 parte 1, Serie -, dell'anno 2020;
2) AFFIDA la figlia ad entrambi i genitori che esercitano detto affidamento in Persona_1 modo condiviso secondo le norme e lo spirito della legge 54/2006. L'amministrazione ordinaria nell'interesse della minore è esercitata dal genitore presso cui la stessa si troverà al momento dell'atto di gestione, mentre le decisioni di maggior rilievo relative alla salute, all'istruzione e all'educazione sono assunte insieme da entrambi i genitori. Con particolare riferimento alla collocazione del minore, i coniugi hanno concordato per l'affidamento
2 condiviso paritetico, pertanto sta con la madre dal lunedì all'uscita da scuola fino Per_1 al mercoledì all'uscita da scuola. Il padre va a prenderla da scuola il mercoledì e la tiene con sé fino al venerdì quando l'accompagna a scuola. La Sig.ra la va a prendere Pt_1
a scuola il venerdì e trascorre con lei il fine settimana. Operando poi la regola dell'alternanza. Resta in ogni caso salva la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente da quanto previsto nel piano genitoriale, in base ai rispettivi impegni lavorativi, alle esigenze della figlia e nei limiti delle rispettive possibilità. trascorre Per_1
il giorno di Natale con il padre e il giorno di Santo Stefano con la madre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari, lo stesso fa durante le vacanze pasquali, operando il padre e la madre la regola dell'alternanza, in modo che la minore trascorra i detti periodi rispettivamente un anno con il padre ed un anno con la madre. Le festività di San Silvestro
e dell'Epifania, così come le vacanze pasquali e le festività di calendario, sono trascorse dalla minore un anno con il padre ed un anno con la madre (con il padre negli anni pari e la madre negli anni dispari, alternativamente). E' fatto salvo ai coniugi, comunque ed in ogni caso, concordare di volta in volta modalità e termini diversi rispetto a quelle sopra riportate, in considerazione delle esigenze lavorative di entrambi, e soprattutto dei desideri della figlia. Quanto alle vacanze estive, la minore trascorre un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore. Le parti devono reciprocamente comunicare, entro il termine del 1° giugno antecedente allo svolgimento delle stesse, le settimane di ferie che trascorreranno con la figlia al fine di evitare sovrapposizioni.
3) DISPONE che, a titolo di contributo al mantenimento della minore, ciascun genitore si obbliga a provvedere al mantenimento diretto della figlia nei rispettivi tempi di permanenza. L'assegno unico per la figlia viene percepito al 50% dalla Sig.ra e Pt_1
al 50% dal Sig. Le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, le spese CP_1
scolastiche, sportive, ludiche e ricreative, preventivamente concordate e documentate sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. In ordine alle suddette spese le parti si riportano a quanto previsto dal Protocollo sulle spese straordinarie redatto dal
CNF. I coniugi si sono date il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo di ogni documento valido per l'espatrio. Le parti hanno convenute quale canale di comunicazione sia quello di scambio di e- mail, messaggi, WhatsApp e telefonate.
4) DISPONE che la Sig.ra continua ad abitare, unitamente alla figlia Parte_1 Per_1
presso la casa coniugale, sita in Via Antonio Gramsci n. 4 in loc. Navacchio, Cascina (PI).
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
3 - I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto. Il Sig. CP_1
si è già trasferito presso altro immobile sito in Via Gaber n 7 Cascina dove si impegna
[...]
a trasferire la propria residenza;
- Il sig. si impegna a vendere entro la data del 31.12.2024, alla Sig.ra CP_1 Parte_1
, con impegno di quest'ultima ad acquistare, con rogito notarile, salvo approvazione
[...]
mutuo, la proprietà dell'immobile sito in Cascina, via di Antonio Gramsci n. 4 il tutto, censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue: Foglio 20 particella 512, Sub 13
Categoria A/2 classe 2 vani 2,5 rendita catastale € 200,13 mq. 56. Si dà atto che l' immobile
è stato acquistato dal ricorrente con atto di compravendita del 06.11.2012 Notaio Dott.
Repertorio n. 40020. La vendita viene effettuata al prezzo di Euro Persona_2
100.000,00 (centomila/00); I coniugi hanno dichiarato che i beni mobili presenti nella proprietà immobiliare sono già stati ripartiti equamente;
I Sigg.ri e Parte_1 CP_1
hanno dichiarato che i predetti trasferimenti immobiliari non integrano donazione,
[...]
stante la loro funzione risolutoria della crisi familiare a regolamentazione dunque dei reciproci rapporti economici. Agli effetti fiscali il predetto trasferimento di proprietà del predetto immobile viene dichiarato esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/1987. -
L'autovettura Opel Astra Targata FV132ER, intestata al Sig. e in uso al medesimo CP_1 rimane a lui assegnata. Le spese del suddetto mezzo quali assicurazione, bolli e quant'altro occorrer possa, sono ad esclusivo carico del proprietario/intestatario.
- I coniugi hanno dichiarato di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi con “adeguati redditi propri”. I coniugi hanno dichiarato che con l'accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto hanno dichiarato che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
5. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
6. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cascina (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 12/12/2024
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
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