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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5201/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 5201/2024 del Ruolo Generale promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in [...], rappresento e difeso, dall'avv. Silvia Gavioli del Foro di Bologna con studio in Via Petrarca n.2 – 40136 Bologna ove è elettivamente domiciliato ricorrente contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata in Bologna, via Altabella n. 15, presso e nello studio degli avv. ti Michele Angelo Lupoi e Tiziana Falvo resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte telematicamente depositato il 16/06/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/04/2024 che fosse modificata l'entità Parte_1 dell'assegno di mantenimento che il sig. era tenuto a versare per il figlio , e Pt_1 Per_1 Per_2
. Parte_2 pagina 1 di 3 A fondamento della richiesta di cui sopra il ricorrente riportava delle mutate condizioni economiche dei figli rispetto a quelle esistenti all'epoca dell'emissione della sentenza di divorzio n.1755\20 pubblicata il 4 dicembre 2020, dato che, a seguito del decesso della nonna paterna, i tre figli avevano ricevuto un'ingente somma di denaro che non avrebbe più reso giustificabile l'esborso mensile cui era tenuto il ricorrente.
Il 06/09/2024, si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale contestando tutto quanto CP_1 dichiarato dal ricorrente, chiedeva venisse respinta ogni sua richiesta e chiedeva al Tribunale che fosse aumentato l'importo a titolo di mantenimento che il sig. avrebbe dovuto mensilmente versare, Pt_3 quantificandolo nella misura di 6.000 euro mensili (2.000 euro per ogni figlio).
All'udienza del 18/06/2025 sono state sentite le parti che hanno raggiunto un accordo e i rispettivi difensori hanno concordemente invocato la ratifica dello stesso.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Le richieste di cui al in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1755/2020 del 04/12/2020 del Tribunale di Bologna:
1) conferma l'obbligo del sig. di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della prole, la somma di € 1.250 per ciascun figlio, ad oggi rivalutata alla somma pari a € 1.460,10 per ciascun figlio;
2) prende atto che la sig.ra rinuncia all'assoggettamento di predetto assegno di CP_1 mantenimento alla rivalutazione Istat fino al 1° gennaio 2032, con ciò intendendosi che la somma di euro 1460,10 verrà assoggettata a rivalutazione a far data dal mese di gennaio 2032, base gennaio 2031;
3) prende atto che la sig.ra rinuncia alla richiesta di eventuali differenze o arretrati Istat CP_1 fino a predetta data;
4) dispone che, salvo diversi accordi intercorrenti esclusivamente fra le parti e da comprovarsi solo per iscritto, l'importo delle spese straordinarie verrà definito con un tetto massimo annuo a carico del sig.
di € 10.000,00 (diecimila\00) complessivi per i tre figli, da pagare a fronte della consegna Parte_1 delle ricevute delle spese anticipatamente sostenute dalla sig.ra . Si dà atto, inoltre, che in CP_1 merito a tali esborsi vige il Protocollo del Tribunale di Bologna e che tra le dette spese sono comprese pagina 2 di 3 anche quelle relative ai viaggi all'estero per studi universitari e comunque senza contestazione in merito alla natura delle stesse;
5) prende atto che per spese mediche relative a ricovero con o senza intervento chirurgico, aventi carattere d'urgenza o non coperte dal SSN e per cure oncologiche, il dott. si impegna a Pt_1 mantenere attiva la polizza sanitaria UnipolSai Salute Spese Mediche Sanicard, a copertura del rischio per i tre figli e già in essere, con obbligo della anticipataria sig.ra di fornire la documentazione CP_1 per la copertura di polizza;
6) prende atto che la corresponsione del rimborso a favore della sig.ra avverrà, per gli CP_1 importi sino ad allora maturati, in due tranches all'anno: la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre di ogni anno;
7) prende atto che le parti hanno concordato che la sig.ra anticiperà sempre le spese CP_1 straordinarie e che, per qualsivoglia motivo di necessità od urgenza, le spese anticipatamente sostenute dal sig. - spese mediche e universitarie che dovranno essere previamente concordate per Parte_1 iscritto con la sig.ra saranno calcolate nella somma complessiva di € 10.000,00 come già definita;
CP_1
8) prende atto che le parti hanno concordato, considerata la differenza di età dei figli, che al raggiungimento dell'autosufficienza economica di uno di essi, l'importo del tetto massimo delle spese straordinarie si riproporzionerà con una decurtazione di 1/3, mantenendo invariato l'accordo. Qualora resti un solo figlio economicamente non autosufficiente, l'importo del tetto massimo verrà decurtato proporzionalmente di 2/3 di € 10.000,00 (importo tetto massimo € 3.333,33);
9) dispone che l'accordo abbia decorrenza dalla data di deposito dello stesso, salvo quanto previsto per le spese straordinarie, e che le parti si obbligano a riportarlo nel testo della transazione in seno alla
Consulente Tecnica d'Ufficio, Dott.ssa ; Persona_3
10) prende atto che le parti hanno precisato che fino al 30 giugno 2025, sarebbero rimaste in vigore le statuizioni della sentenza n. 1755/2020 del Tribunale di Bologna per quanto concerne le spese straordinarie;
mentre dal 1° luglio 2025 avrebbe iniziato a decorrere il primo semestre e, di conseguenza, il primo termine per la liquidazione delle spese straordinarie (dicembre 2025);
11) prende atto della rinuncia e accettazione reciproca della rinuncia delle domande rassegnate in atti;
12) dispone che le spese del presente giudizio compensate tra le parti e le spese di CTU siano suddivise tra le parti in parti uguali fra loro.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 15.10.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 5201/2024 del Ruolo Generale promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in [...], rappresento e difeso, dall'avv. Silvia Gavioli del Foro di Bologna con studio in Via Petrarca n.2 – 40136 Bologna ove è elettivamente domiciliato ricorrente contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata in Bologna, via Altabella n. 15, presso e nello studio degli avv. ti Michele Angelo Lupoi e Tiziana Falvo resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte telematicamente depositato il 16/06/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/04/2024 che fosse modificata l'entità Parte_1 dell'assegno di mantenimento che il sig. era tenuto a versare per il figlio , e Pt_1 Per_1 Per_2
. Parte_2 pagina 1 di 3 A fondamento della richiesta di cui sopra il ricorrente riportava delle mutate condizioni economiche dei figli rispetto a quelle esistenti all'epoca dell'emissione della sentenza di divorzio n.1755\20 pubblicata il 4 dicembre 2020, dato che, a seguito del decesso della nonna paterna, i tre figli avevano ricevuto un'ingente somma di denaro che non avrebbe più reso giustificabile l'esborso mensile cui era tenuto il ricorrente.
Il 06/09/2024, si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale contestando tutto quanto CP_1 dichiarato dal ricorrente, chiedeva venisse respinta ogni sua richiesta e chiedeva al Tribunale che fosse aumentato l'importo a titolo di mantenimento che il sig. avrebbe dovuto mensilmente versare, Pt_3 quantificandolo nella misura di 6.000 euro mensili (2.000 euro per ogni figlio).
All'udienza del 18/06/2025 sono state sentite le parti che hanno raggiunto un accordo e i rispettivi difensori hanno concordemente invocato la ratifica dello stesso.
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Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Le richieste di cui al in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1755/2020 del 04/12/2020 del Tribunale di Bologna:
1) conferma l'obbligo del sig. di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della prole, la somma di € 1.250 per ciascun figlio, ad oggi rivalutata alla somma pari a € 1.460,10 per ciascun figlio;
2) prende atto che la sig.ra rinuncia all'assoggettamento di predetto assegno di CP_1 mantenimento alla rivalutazione Istat fino al 1° gennaio 2032, con ciò intendendosi che la somma di euro 1460,10 verrà assoggettata a rivalutazione a far data dal mese di gennaio 2032, base gennaio 2031;
3) prende atto che la sig.ra rinuncia alla richiesta di eventuali differenze o arretrati Istat CP_1 fino a predetta data;
4) dispone che, salvo diversi accordi intercorrenti esclusivamente fra le parti e da comprovarsi solo per iscritto, l'importo delle spese straordinarie verrà definito con un tetto massimo annuo a carico del sig.
di € 10.000,00 (diecimila\00) complessivi per i tre figli, da pagare a fronte della consegna Parte_1 delle ricevute delle spese anticipatamente sostenute dalla sig.ra . Si dà atto, inoltre, che in CP_1 merito a tali esborsi vige il Protocollo del Tribunale di Bologna e che tra le dette spese sono comprese pagina 2 di 3 anche quelle relative ai viaggi all'estero per studi universitari e comunque senza contestazione in merito alla natura delle stesse;
5) prende atto che per spese mediche relative a ricovero con o senza intervento chirurgico, aventi carattere d'urgenza o non coperte dal SSN e per cure oncologiche, il dott. si impegna a Pt_1 mantenere attiva la polizza sanitaria UnipolSai Salute Spese Mediche Sanicard, a copertura del rischio per i tre figli e già in essere, con obbligo della anticipataria sig.ra di fornire la documentazione CP_1 per la copertura di polizza;
6) prende atto che la corresponsione del rimborso a favore della sig.ra avverrà, per gli CP_1 importi sino ad allora maturati, in due tranches all'anno: la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre di ogni anno;
7) prende atto che le parti hanno concordato che la sig.ra anticiperà sempre le spese CP_1 straordinarie e che, per qualsivoglia motivo di necessità od urgenza, le spese anticipatamente sostenute dal sig. - spese mediche e universitarie che dovranno essere previamente concordate per Parte_1 iscritto con la sig.ra saranno calcolate nella somma complessiva di € 10.000,00 come già definita;
CP_1
8) prende atto che le parti hanno concordato, considerata la differenza di età dei figli, che al raggiungimento dell'autosufficienza economica di uno di essi, l'importo del tetto massimo delle spese straordinarie si riproporzionerà con una decurtazione di 1/3, mantenendo invariato l'accordo. Qualora resti un solo figlio economicamente non autosufficiente, l'importo del tetto massimo verrà decurtato proporzionalmente di 2/3 di € 10.000,00 (importo tetto massimo € 3.333,33);
9) dispone che l'accordo abbia decorrenza dalla data di deposito dello stesso, salvo quanto previsto per le spese straordinarie, e che le parti si obbligano a riportarlo nel testo della transazione in seno alla
Consulente Tecnica d'Ufficio, Dott.ssa ; Persona_3
10) prende atto che le parti hanno precisato che fino al 30 giugno 2025, sarebbero rimaste in vigore le statuizioni della sentenza n. 1755/2020 del Tribunale di Bologna per quanto concerne le spese straordinarie;
mentre dal 1° luglio 2025 avrebbe iniziato a decorrere il primo semestre e, di conseguenza, il primo termine per la liquidazione delle spese straordinarie (dicembre 2025);
11) prende atto della rinuncia e accettazione reciproca della rinuncia delle domande rassegnate in atti;
12) dispone che le spese del presente giudizio compensate tra le parti e le spese di CTU siano suddivise tra le parti in parti uguali fra loro.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 15.10.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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