Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 4893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4893 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli all'udienza del
18.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14724/2024 Ruolo Generale Lavoro e previdenza.
TRA
Parte_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Cipollaro. ricorrente e
, in persona dell'Amministratore Unico Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Conny Scalzi. resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto ad inquadramento superiore e relativa azione di condanna.
CONCLUSIONI: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 24.06.2024 l'epigrafata ricorrente ha agito nei confronti della società convenuta, suo datore di lavoro e ha dedotto che a far data dal 01.01.2015, a seguito di acquisizione da parte della del ramo di presso cui lavorava, il rapporto Controparte_1 CP_2 di lavoro della ricorrente è proseguito alle dipendenze della odierna convenuta con inquadramento al 5° livello retributivo del CCNL Pulizia e Servizi integrati/multiservizi, per 40 ore settimanali distribuite su cinque giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 16.00; di essere stata inquadrata nel corso del rapporto nel 6° livello a far dal data dal 01.02.2019; che nonostante risulti, quindi, inquadrata nel livello 6° ella, dalla data del 15.12.2020 ha sempre svolto mansioni individuabili nel livello 7° del CCNL Pulizia e servizi integrati/multiservizi, applicato dalla società a tutti suoi dipendenti, allorquando le è stato assegnato l'ulteriore incarico di Responsabile della
[...]
ad interim, con delega alla cura e alle relazioni con le organizzazioni sindacali Parte_2
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Organizzativo gestionale) redatto dalla società. Ella, descritte le attività disimpegnate nel periodo di causa, ha rassegnato le seguenti conclusioni “1) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 7° livello del CCNL per le imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi a far tempo dal 15.12.2020 in poi ovvero dalla diversa data che il Giudice dovesse ritenere;
2) Ordinare all in persona del suo legale rapp.te e/o p.t., ad inquadrare Controparte_1 la ricorrente nel livello accertato e dal momento pure risultante con il conseguente adeguamento economico;
3) Condannare la convenuta società al pagamento di tutte le differenze retributive conseguenti all'effettivo riconoscimento dell'inquadramento superiore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuire al sottoscritto difensore unico anticipatario delle spese di lite per effetto della convenzione con l'organizzazione , presso cui la ricorrente è iscritta, che garantisce allo stesso un patrocinio CP_3 gratuito;
5) In via ulteriormente gradata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, manlevare in caso di soccombenza, la lavoratrice dal pagamento delle spese processuali anche alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale (n 77/18) trattandosi di un lavoratore che agisce in giudizio per l'accertamento di un diritto ancorché controverso”.
La società convenuta ha dedotto la sua natura di società in house providing per cui nessun diritto al superiore inquadramento può essere legittimamente rivendicato, in ragione della materia dello svolgimento delle mansioni superiori disciplinata dall'art. 52 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; non ha contestato l'incarico conferito alla ricorrente di Responsabile di Struttura ma ha escluso lo svolgimento delle funzioni direttive proprie del VII livello e ha precisato che all'interno dell in Pt_2 parola non v'è mai stato alcun dipendente da coordinare e/o dirigere in quanto l'unico dipendente incardinato all'interno della stessa è sempre stata soltanto la IG.ra ; ha dedotto che lo Pt_1 svolgimento delle mansioni nei limiti delle direttive impartite vale solo per i dipendenti inquadrati nei livelli inferiori al VII mentre i dipendenti appartenenti al VII livello sono destinatari esclusivamente degli obiettivi annuali e mai delle “direttive circa i compiti da svolgere” cui fa riferimento controparte;
che i dipendenti con funzioni direttive non sono sottoposti al controllo dei diretti superiori né durante né dopo lo svolgimento delle attività, ma solo a valutazione periodica da parte degli organismi di valutazione e controllo interni ed esterni nominati dalla società; che trattandosi di incarico ad interim, ossia in via provvisoria ed in sostituzione fino alla nomina dell'effettivo Responsabile - alla ricorrente, per l'espletamento delle funzioni di Responsabile dell oggetto di giudizio, non spetta alcuna Pt_2 differenza retributiva, bensì un compenso a titolo di risultato limitatamente al periodo di sostituzione.
Essa ha quindi chiesto di “a) rigettare il ricorso per le motivazioni espresse in comparsa;
b) condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa”.
Dopo il libero interrogatorio della ricorrente, il Giudicante, ritenuta la decidibilità senza istruttoria, ha deciso la causa all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio con sentenza letta in udienza.
2 In via preliminare, va osservato che è pacifica oltre che documentata, la natura di società in house providing della e l'essere essa una società interamente posseduta da un socio CP_1 unico appartenente al novero delle pubbliche amministrazioni, non preclude in sé il diritto alla qualifica superiore. Ed invero, il rapporto di lavoro che si instaura con una società “pubblica” ha natura privatistica, con la conseguenza che ad esso trova applicazione la disciplina dettata dal codice civile e dalle leggi sul rapporto subordinato di lavoro alle dipendenze delle imprese private;
l'assegnazione a mansioni superiori è, quindi, disciplinata dall'art. 2103 c.c. La S.C. - in relazione a vicenda nella quale un farmacista collaboratore aveva agito per il riconoscimento di un superiore inquadramento per avere egli ricoperto per un determinato arco temporale il ruolo di direttore - ha escluso che la regola concorsuale imposta dall'art. 10 della l. n. 475 del 1968 per l'assunzione del farmacista direttore, così come quella fissata dall'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 per l'instaurazione del rapporto di lavoro con la società a controllo pubblico, potesse indurre quali conseguenze l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. e la giuridica impossibilità di attribuzione della qualifica di direttore al collaboratore già in servizio, in possesso dei necessari titoli, assegnato dal datore all'espletamento delle mansioni superiori) (cfr. Cassazione civile sez. lav., 01/09/2023, n.25590).
Quanto al merito, la soluzione della controversia può essere adottata allo stato degli atti.
Ed invero, è documentato e non contestato che la ricorrente ha ricevuto l'ordine di servizio n. 75704/2020 con cui le è stato affidato -in aggiunta ai compiti svolti- l'incarico ad interim di
Responsabile dell'UOS Relazioni industriali e che tale UOS (in acronimo Unità Operativa Semplice per distinguerla da UOC unità operativa complessa) è considerata nell'organigramma aziendale una
Struttura. È allegato e non contestato che tale incarico è durato da tale data. Non è invece dirimente quanto riferito dalla ricorrente in sede di libero interrogatorio ovvero che ella ha preso il posto del collega inquadrato nel 7° livello. Persona_1
La natura ad interim dell'incarico ha la finalità di rendere temporaneo l'incarico stesso ma non già di escluderne la rilevanza a fini inquadramentali nel livello professionale corrispondente, se del livello auspicato sussistono le caratteriste fondamentali.
Orbene, la ricorrente è incorsa in un insanabile difetto di allegazione laddove si è limitata a descrivere i compiti svolti, in ordine ai quali vi è una specifica contestazione da parte della società, senza introdurre elementi idonei a qualificare tali compiti come prevalenti rispetto al profilo di appartenenza. A tale riguardo, ella ammette di avere conservato le mansioni precedentemente svolte per le quali il livello attribuito e non contestato è il 6°. Laddove ella riferisce che l'incarico ad interim si è aggiunto ai precedenti compiti, non introduce specifiche allegazioni volte a connaturare tale incarico come prevalente rispetto alle attività ulteriormente svolte. La valutazione in ordine alla prevalenza anche solo in termini qualitativi delle attività svolte al fine di riconoscere il livello superiore richiede necessariamente e imprescindibilmente che esse siano idonee a connotare la prestazione sì
3 da rendere inadeguato il livello posseduto. A tale riguardo, la ricorrente nel descrivere ai capi 13 e
13b, la soggezione al potere disciplinare ed organizzativo dei superiori gerarchici, risulta adombrare una specifica e puntuale eterodirezione, incompatibile con la prestazione lavorativa del dipendente di 7° livello ove sono prefissati obiettivi più che essere impartite disposizioni di servizio. A tale livello infatti appartengono “i lavoratori che svolgono funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa (nell'ambito del processo di competenza) nonché la responsabilizzazione sui risultati attesi/obiettivi da conseguire”. Sarebbe stato quindi onere della ricorrente allegare e chiedere di provare che le attività svolte per quantità e qualità delle stesse hanno ecceduto le attività confacenti al 6° livello e che le sono stati assegnati obiettivi di cui ha dovuto rispondere.
Del resto nel profilo di appartenenza rientrano “gli impiegati di concetto con adeguata conoscenza/esperienza/poteri di iniziativa…i lavoratori che svolgono funzioni di concetto inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità professionale e gestionale nonché adeguata esperienza… i lavoratori con mansioni che richiedono specifiche specializzazioni ed un elevato livello di qualificazione e requisiti professionali/abilitativi. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziative nei limiti delle direttive generali loro impartite. Esempi:
1.1 Impiegato di concetto tecnico/amministrativo.
1.2 Specialista di controllo qualità, sicurezza ed ambiente.
1.3 Analista programmatore, tecnico programmatore.
1.4 Approvvigionatore.
1.5 Assistente di Direzione .
1.7 Coordinatore di CP_4 servizi.
1.8 Ispettore.
1.9 Operatore responsabile conduzione di impianti complessi.
1.10 Responsabile di gruppi operativi autonomi di medie dimensioni nei settori ambientale, pulizie, manutenzione e installazione, logistica.”) e tra i profili vi è anche il responsabile di gruppi operativi autonomi, ove la preposizione a tali gruppi avviene nell'ambito delle riferite direttive generali impartite.
Tali riscontri consentono di rigettare la domanda allo stato degli atti, rendendo evitabile l'istruttoria che anche laddove svolta in ordine alle attività svolte, non avrebbe condotto a risultati utili non potendo essa supplire alle carenze assertive e alle allegazioni formulate. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento in favore della società convenuta delle spese di lite liquidate in € 1.508,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA.
Napoli, 18.06.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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