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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 3015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3015 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile R.G. 3039/2023 All'udienza collegiale del giorno 14/05/2025 ore 10:00
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
109 ROMA Parte_1 CP_1
Avv. PIETROVANNI ENZO presente
Appellato/i
Controparte_2
Avv. VITTUCCI ANTONIO presente
115 VIA Parte_1 CP_3 CP_1
Avv. SIMONE ROBERTA presente
*** La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario pagina 1 di 33
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 14 maggio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3039 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. , in persona della Parte_2 P.IVA_1
rappresentante legale p.t., P. IVA , con sede legale in Parte_3 P.IVA_2
Via Furio Camillo n. 44, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Pietrovanni (C.F.: CP_3
– PEC: ) ed elettivamente domiciliato C.F._1 Email_1
presso il suo studio in Via Antonio Baiamonti n. 10, giusta procura in atti. CP_3
- APPELLANTE –
E
(Codice Fiscale: ), rappresentata e difesa Controparte_2 CodiceFiscale_2 dall'avv. Antonio Vittucci (C.F. – PEC: ed C.F._3 Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Via Gualtiero Serafino n. 8, CP_3
giusta procura in atti
- APPELLATA - E
pagina 2 di 33 (C.F. ), in persona Controparte_4 P.IVA_3 dell'Amministratore pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Controparte_5
Simone (C.F. - PEC: ) ed C.F._4 Email_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Via Ennio Quirino Visconti n. 11, giusta CP_3
procura in atti
-APPELLANTE INCIDENTALE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 26/6/2023, il Parte_4
, in persona dell'amministratore pro-tempore ha proposto appello avverso la
[...] Parte_3
sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale Ordinario di Roma n. 8643/2023, pubblicata in data
31/5/2023, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.12483/2018, promosso dall'odierna appellata nei confronti del e, Controparte_2 TR successivamente all'autorizzazione ottenuta dal giudice, nei confronti del terzo chiamato
[...]
. Controparte_7
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Controparte_2
, in persona dell'amministratore p.t., esponendo che il locale TR
cantina ad uso laboratorio, facente parte del fabbricato sito in via Luigi Gaetano Marini n. 12, CP_3
confinante con , in data 27 maggio 2015, in concomitanza con le abbondanti Parte_2 precipitazioni atmosferiche registrate nel periodo, veniva interessato dall'esondazione di una grande quantità di liquame che inondava tutti i vani del predetto immobile sino ad un'altezza di 80 cm. circa dal pavimento;
che l'esponente, non appena venuta a conoscenza del fatto, alcuni giorni dopo dall'accadimento in quanto residente altrove, recatasi sul posto, verificava che i liquami solidi ed il fango, trasportati dall'acqua tracimata dall'anzidetto tombino, avevano danneggiato le pareti, il pavimento, nonché tutto il materiale fotografico accuratamente repertato ed archiviato negli appositi scaffali, frutto di anni di attività di fotoreporter svolti dall'esponente a decorrere dal 1979 e sino al
2010 in ordine agli accadimenti del mondo dell'economia e della politica;
che il tecnico incaricato alcuni mesi prima, nel febbraio 2015, dal , nel realizzare un TR tombino per l'accesso alla fogna condominiale, con la rimozione della copertura a massetto del pozzetto interno al locale oggetto di causa fino a quel giorno rimasto interrato e non ispezionabile, non aveva eseguito l'intervento a regola d'arte in quanto il tombino veniva richiuso con un chiusino precario in plastica, in tal modo facilitando la sua asportazione a seguito dell'esondazione per cui era pagina 3 di 33 causa;
che soltanto per eliminare i danni subiti dall'immobile era stata preventivata una spesa complessiva di €. 16.874,00; che, in considerazione dell'inerzia del Condominio, l'esponente aveva introdotto un procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al N.R.G. 15953/2016, in esito al quale erano stati accertati danni al locale per l'importo complessivo di €. 38.881,89, iva inclusa;
che l'esponente commissionava una perizia estimativa per i danni subiti dalle diapositive, in esito alla quale gli stessi venivano stimati, in riferimento a 200.000 diapositive, in €. 195.000,00, indicato come valore medio;
che nell'ambito della procedura per accertamento tecnico preventivo l'esponente anticipava spese complessive per €. 7.577,42, di cui €. 5.015,42 come spese per la c.t.u., €. 915,00 per la videoispezione ed €. 1.647,00 per la perizia estimativa sulle diapositive. Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse accertata la responsabilità del convenuto in ordine all'evento CP_6 dannoso denunciato e che, per l'effetto, lo stesso venisse condannato al pagamento della complessiva somma, a titolo di risarcimento dei danni, di €. 241.459,31, per le causali sopra indicate, oltre rivalutazione ed interessi decorrenti dal giorno dell'evento sino al saldo effettivo, con vittoria delle Co spese di lite. Si costituiva in giudizio il convenuto di , in CP_6 TR persona dell'amministratore p.t., il quale deduceva, in via pregiudiziale, la necessità di integrare il contraddittorio anche nei confronti del , considerato che Controparte_8
l'area del locale di proprietà dell'attrice, ubicato nel seminterrato, si estendeva anche a quest'ultimo
Condominio; nel merito, contestava la fondatezza della domanda, deducendo che il locale di proprietà dell'attrice si trovava a 3,50 metri al di sotto rispetto al sedime stradale, motivo per il quale si era già precedentemente allagato, circostanza che avrebbe dovuto indurre l'attrice a non collocare all'interno dello stesso materiale ritenuto di così alto valore;
che, tra l'altro, il esponente già nel CP_6
2011, a seguito della segnalazione di un allagamento di acqua proveniente dal cortile esterno subito dal locale dell'attrice, aveva sollecitato la stessa a provvedere a porre in sicurezza gli oggetti ed i materiali di valore;
che, comunque, in concomitanza con l'evento dannoso denunciato dall'attrice la zona era stata interessata da un rovescio improvviso di notevole entità che aveva generato una colonna d'acqua all'interno dei pluviali verticali e delle tubazioni fognarie. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, che venissero accertati i profili di corresponsabilità del , di cui chiedeva la chiamata in causa Controparte_8
per essere manlevato dalle pretese di parte attrice ovvero, in via subordinata, al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo a rimborsare all'esponente quanto eventualmente condannato a pagare in favore dell'attrice. Si costituiva in giudizio, in persona dell'amministratore p.t., il
[...]
chiamato in causa, il quale, in via pregiudiziale, eccepiva la nullità dell'atto di Controparte_8 chiamata in causa per violazione degli artt. 163 bis e 164 c.p.c., in quanto l'atto di citazione, che non pagina 4 di 33 rivestiva neanche quella forma, era stato notificato in violazione dei termini a comparire e mancava dell'avvertimento previsto dall'art. 163 n. 7 c.p.c., oltre al fatto che risultava del tutto incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, considerato peraltro che il deducente CP_6
era rimasto estraneo al procedimento per accertamento tecnico preventivo, sicchè le risultanze dello stesso non potevano essere utilizzate nei confronti dello stesso;
eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, considerato che l'attrice non risultava proprietaria di alcuna porzione immobiliare posta all'interno del Condominio deducente, nonchè il difetto di legittimazione attiva per omessa delibera autorizzativa alla chiamata in causa;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “in parziale accoglimento della domanda proposta da dichiara il , in Controparte_2 TR persona dell'amministratore p.t., responsabile dell'evento dannoso denunciato dall'attrice nell'atto di citazione;
condanna il , in persona dell'amministratore p.t., TR al risarcimento dei danni determinati nella complessiva somma di €. 116.881,89, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal momento del fatto sino all'effettivo pagamento sulla somma di €.
38.881,89, ed oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino all'effettivo pagamento in riferimento alla somma di €. 78.000,00; condanna il TR
in persona dell'amministratore p.t., alla refusione in favore di delle spese
[...] Controparte_2
sostenute per la c.t.u. espletata in sede di accertamento tecnico preventivo iscritto al N.R.G.
15953/2016 pari ad €. 3.952,89, oltre oneri sulla somma di €. 3.065,16, nonché alla refusione in favore della stessa dell'ulteriore complessiva somma di €. 2.562,00 per le causali di cui in motivazione, oltre agli interessi legali dal momento della domanda sino all'effettivo saldo;
rigetta la domanda proposta dal , in persona dell'amministratore p.t., nei confronti del TR
, in persona dell'amministratore p.t.; condanna il Controparte_8
, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle TR spese processuali in favore di , che liquida in €. 850,00 per spese vive ed in €. Controparte_2
7.500,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge;
condanna il , in persona dell'amministratore p.t., al TR
pagamento delle spese processuali in favore del , in persona Controparte_8 dell'amministratore p.t., che liquida in €. 5.500,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge”.
§ 4.— Con l'atto di appello il , in persona del suo Parte_4 amministratore pro-tempore, ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma pagina 5 di 33 Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta così provvedere, in riforma della sentenza impugnata nr. 8643/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di
Roma, Sez. VII Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Letizia Tricoli, in data 30.5.23 e pubblicata il 31.5.23 – Notificata Via PEC in data 1.6.23. In via preliminare, sospendere immediatamente, inaudita altera parte, sussistendo giusti motivi di urgenza, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della Sentenza nr. 8643/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sez. VII Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Letizia Tricoli, in data 30.5.23, pubblicata il 31.5.23 – Notificata
Via PEC in data 1.6.23; Accertare e dichiarare che l'evento dannoso verificatosi nel locale di proprietà della IG.ra non è causalmente ricollegabile alla responsabilità del Controparte_2
, in persona amm.re p.t., e, per l'effetto, disporre che nulla è TR
dovuto a titolo di risarcimento danni dal predetto Condominio ponendo, altresì, tutte le spese per la c.t.u. a carico della IG.ra ; Accertare e dichiarare che l'evento dannoso lamentato Controparte_2 dalla IG.ra si è verificato per esclusiva sussistenza del “caso fortuito”, e, per Controparte_2
l'effetto, disporre che nulla è dovuto a titolo di risarcimento danni dal TR [...]
[...] CP_6 Controparte_2
subordine, e nel caso di mancato accoglimento delle suddette domande, accertare e dichiarare la corresponsabilità, ex art. 2051 c.c., del , in persona legale Controparte_8
r.p.t., per i danni derivati dall'evento dannoso verificatosi nell'immobile di proprietà della IG.ra
, e per l'effetto, Voglia condannare il , in Controparte_2 Controparte_8
persona del legale r.p.t., al risarcimento danni in favore della IG.ra nella misura e Controparte_2 nell'importo che verrà determinato da questa Ill.ma Corte;
Accertare e dichiarare che i danni alle diapositive di proprietà della IG.ra non sono causalmente ricollegabili all'evento Controparte_2 verificatosi nel locale di proprietà della sig.ra e, per l'effetto, disporre che nulla è Controparte_2
dovuto a titolo di risarcimento danni dal;
Voglia, comunque, TR ridurre secondo equità la somma liquidata e pari ad € 78.000, a titolo di risarcimento danni delle diapositive, perché manifestamente eccessiva e priva di adeguata prova. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
§ 5.— L'appellata , costituitosi con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 depositata in data 8/10/2023, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare revocare il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata perché emessa in assenza dei requisiti di legge;
dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal pagina 6 di 33 avverso la sentenza n. 8643/2023 emessa dal TR
Tribunale di Roma - Giudice Dr.ssa Tricoli e non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto, ex art. 348 bis c.p.c. dichiarare con ordinanza l'inammissibilità dell'appello con condanna dell' appellante alla refusione delle spese di lite, anche per temerarietà. Nel merito: laddove la Corte non ravvisi i presupposti di legge per la declaratoria di inammissibilità come richiesta, rigettare in ogni caso l'appello perché del tutto infondato in fatto e diritto, non essendo più possibile per Il
già dal primo grado di giudizio far valere un diritto non TR
dimostrato, confermare la sentenza n. 8643/2023 emessa dal tribunale di Roma - Giudice Dr.ssa
Tricoli, perché Esente da vizi di qualsivoglia fattura. Con vittoria di spese diritti ed onorari per il doppio grado di giudizio e per temerarietà”.
§ 6.— L'appellato , costituitosi con comparsa di Controparte_7
costituzione e risposta depositata in data 28/9/2023, ha spiegato appello incidentale condizionato ed ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello Adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello promosso dal , in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in Parte_4
diritto per le regioni sopra esposte, confermando la sentenza n. 8643 del 31.05.2023 emessa dalla
Dott. Tricoli della Sez. VII del Tribunale Civile di Roma;
In via incidentale e condizionata: nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi dell'appello principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello incidentale condizionato proposto dal Controparte_9
e per l'effetto accogliere le eccezioni pregiudiziali e preliminari di cui sopra per i suesposti
[...]
motivi, quindi rigettare le domande proposte dal nei confronti del Parte_5
. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi Controparte_9 CP_8 di giudizio”.
§ 7.— L'appellante , depositava in data 20/6/2023, Parte_4 istanza di immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado ex art. 351 commi 2 e 3 c.p.c. e 283 c.p.c..
§ 8.— Con decreto del 12/7/2023, veniva dichiarata la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado n. 8643/2023 del Tribunale Ordinario di Roma, in accoglimento dell'istanza del . Parte_4
§ 9. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
pagina 7 di 33 § 10. —In via preliminare, la Corte disattende l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c, in quanto la trattazione nel Controparte_2 merito dell'appello esclude la fondatezza dell'eccezione in questione.
Sempre in via preliminare, in risposta all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dal con riferimento all'appello incidentale formulato dal TR
, si evidenzia che i motivi in cui si articola la suddetta Controparte_7
impugnazione, pur se ribaditi più volte e non espressi in maniera concisa, siano dotati di sufficiente specificità, essendo stato raggiunto lo scopo tutelato dall'art. 342 c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla L. n. 134/2012) ovvero la conoscenza, da parte dell'appellato, dell'oggetto e delle ragioni del gravame per consentirle il completo svolgimento di adeguate difese.
§ 11. — L'appello principale formulato dal si articola TR
in cinque motivi:
§ 11.1. — Con il primo motivo: “Si impugna il capo della sentenza ove il primo Giudice ha ritenuto provato il danno e la sua derivazione causale dal tratto fognario ricadente sotto il potere di controllo del : Violazione dell'art. 2051 c.c. ed illogicità della TR motivazione. Erronea/omessa valutazione delle prove in atti”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “..alla luce delle conclusioni formulate dal c.t.u., cui questo giudice pienamente aderisce in quanto fondate su puntuali verifiche e su argomentazioni esenti da vizi logici, risulta evidente la responsabilità del convenuto, ai CP_6 sensi dell'art. 2051 c.c., in ordine all'evento dannoso verificatosi nel locale di proprietà dell'attrice, considerato che il è tenuto, ai sensi della richiamata previsione normativa ed in CP_6
considerazione della qualità di custode dei beni comuni allo stesso attribuita, ad adottare tutti gli interventi necessari affinché dagli stessi non derivino danni a terzi ovvero ai singoli condomini. Ed invero, come noto (Cass., sez. III, sentenza n. 20427 del 25/07/2008), la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta. Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito, circostanza non ravvisabile nel caso di specie”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo: “…diversamente da quanto illogicamente affermato in sentenza, è doveroso evidenziare che, all'esito dell'istruttoria di primo grado, la non ha dimostrato che l'allagamento subito in data 27.5.15 nel locale di sua Controparte_2 proprietà fosse causalmente riconducibile ad un'omessa vigilanza e/o custodia, ovvero ad un vizio,
pagina 8 di 33 dello specifico tratto fognario appartenente al . È noto a tal TR fine che, pur costituendo l'art. 2051 c.c. di fatto un'ipotesi di responsabilità oggettiva (pertanto, il custode, per andare esente da responsabilità, ha l'onere di dimostrare la sussistenza del caso fortuito)
è, altrettanto vero che, il danneggiato deve innanzitutto e preliminarmente dimostrare, in quanto non vi può essere una aprioristica inversione dell'onere della prova, che, nel caso di specie, l'allagamento subito nel locale di sua proprietà era causalmente riconducibile al malfunzionamento e/o alla scarsa manutenzione dello specifico tratto fognario posto sotto l'effettiva disponibilità e potere di controllo del (infatti, solo su detto tratto fognario sussiste il dovere di TR manutenzione in capo al , quale custode, avendone l'effettivo potere sulla cosa). Più CP_6 esattamente la Suprema Corte ha precisato: “Spetta all'attore la prova della derivazione del danno dalla cosa, nonché quello dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa stessa;
solamente ove sia assolto dal danneggiato tale onere della prova, spetterà poi al convenuto la prova liberatoria del caso fortuito, ovverosia la prova di un fattore interruttivo del nesso di causa” (cfr. tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761, Cass. n. 2488/2018). Ed ancora la Suprema Corte sul punto afferma chiaramente quanto segue: “Il potere sulla cosa, per assurgere ad idoneo fondamento di responsabilità, deve manifestarsi come effetto di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res, tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa stessa, di cui se ne abbia la disponibilità materiale” (Cass. 29/09/2017, n. 22839).
Premesso, dunque, che l'art. 2051 c.c. non dispensa in alcun modo il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno si evidenzia che, contrariamente da quanto apoditticamente asserito in sentenza, tale prova non è stata in alcun modo fornita da parte attrice nel giudizio di primo grado, come era suo onere (sic!). A tal fine si evidenzia che la IG.ra CP_2
si è limitata sul punto unicamente a richiamare acriticamente nei propri atti dei “brevi stralci
[...] della C.T.U.”, del tutto decontestualizzati, nella parte in cui quest'ultima afferma che il sovraccarico fognario si era verificato a causa sia dell'evento piovoso fuori dal comune ed anche per “l'evidente inadeguatezza dell'impianto fognario e per i bruschi cambi del canale con salti di quota ed una grande quantità di detriti e solidi. Insomma, il sovraccarico della fogna avvenne anche per una scarsa manutenzione (pulizia) e per la sua geometria (sezioni quadrate e curve) che tende a rallentare il flusso dell'acqua in scorrimento” (cfr. pag. 18 Relazione di C.T.U. in atti). Sennonché il C.T.U., nelle stesse conclusioni, ha evidenziato la seguente rilevante circostanza, ovvero: “Nel corso della videoispezione condotta alla presenza del sottoscritto C.T.U. il giorno 15.6.2016 si è appurato che nel tratto di fogna posto sotto la sagoma dei vari fabbricati contigui vi erano bruschi cambi di sezione nel canale (sezioni quadrate) con salti di quota ed una grande quantità di detriti e solidi…” (cfr. pag. 18
pagina 9 di 33 della C.T.U. in atti). Il C.T.U. ha evidenziato, inoltre, che l'impianto fognario che corre nell'immobile di proprietà della IG.ra non era posto ad esclusivo servizio del Controparte_2 TR
, affermando chiaramente sul punto che: “la fogna che corre all'interno
[...] dell'immobile in oggetto (n.d.r. cantina di proprietà della IG.ra ) raccoglie sia le Controparte_2 acque piovane, sia quelle reflue (cosiddette “nere”) di più fabbricati e proprietà”; infatti, i pozzetti raccordati al tratto fognario posto sotto il calpestio del locale raccolgono le acque del CP_6
convenuto, nonché quelle del cortile antistante il locale in esame, nonché quelle di un altro corpo di fabbrica (ovvero, quelle del , contiguo ed adiacente al CP_6 Controparte_8
, come a breve si vedrà). Il C.T.U. ha poi precisato che: “Il TR condotto fognario poi, dopo avere attraversato i vani dell'immobile della ricorrente, si introduce sotto l'impronta a terra degli altri edifici e condomini contigui. Per impossibilità nell'avanzamento del robot, lo scrivente non ha potuto visionare bene gli ulteriori tratti esterni all'area di impronta del
Condominio convenuto (n.d.r. ), se non di quello immediatamente Controparte_10 contiguo” (cfr. pag. 15 della C.T.U.). Il tratto fognario esterno visionato dal C.T.U. ed immediatamente contiguo è risultato essere quello appartenente al Controparte_8
, come emerso chiaramente dalla Videoispezione fognaria del 15.6.16 (cfr. All. 1) alla C.T.U. pag.
[...]
53 e 54 del file denominato “28958976_doc 7. pdf” - acquisito d'ufficio dal primo Giudice in data
22.4.22). Nel predetto Allegato al Verbale del 15.6.16 di ripresa delle operazioni peritali, il C.T.U., non essendo mai pervenuti i filmati della predetta videoispezione, ha riportato di “suo pugno” (come riferito nel suddetto Verbale, nonché a pag. 4 e 5 della C.T.U.), gli esiti della predetta videoispezione fognaria dove è emerso (si osservi nella parte in alto a sinistra del grafico), che nel tratto fognario immediatamente contiguo, ovvero quello appartenente al , vi Controparte_8 era addirittura “un foro con fuoriuscita di acqua e tana roditore” (che dimostra la scarsa/omessa manutenzione fognaria da parte del ) ed, inoltre, la sezione del Controparte_8 canale risultava: “quadrata” (grave difetto nella geometria del canale). Ebbene, il C.T.U. ha specificato che il vizio fognario sussisteva proprio nel “Tratto di fogna posto sotto la sagoma dei vari fabbricati contigui” (che, come emerso dalla suddetta videoispezione fognaria del 15.6.16, era proprio quello appartenente al ) affermando, per l'appunto, che: “Il Controparte_11
sovraccarico della fogna avvenne anche per una sua scarsa manutenzione (pulizia) e per la sua geometria (sezioni quadrate) che tende a rallentare il flusso dell'acqua in scorrimento” (cfr. pag. 18
C.T.U.). Pertanto, alla luce di quanto sopra documentalmente emerso dal predetto Allegato al Verbale del 15.6.16 (in atti, mai contestato ed utilizzabile ai fini della decisione) e all'esito di una corretta, organica e complessiva lettura della C.T.U., risulta evidente che la non abbia in alcun modo CP_2
pagina 10 di 33 dimostrato quanto da Lei apoditticamente affermato, ovvero, che nello specifico tratto fognario del sussisteva un vizio tale da causare, in via esclusiva, il danno TR TR
dalla stessa lamentato. Il primo Giudice ha, pertanto, errato nel ritenere apoditticamente fondata la responsabilità, ex art. 2051 c.c., del convenuto limitandosi unicamente ad effettuare in CP_6 sentenza dei richiami “acritici e per relationem” con il contenuto di brevi stralci (del tutto decontestualizzati) della C.T.U. e, sulla base di questi, a ritenere automaticamente dimostrato (pur in assenza di specifica prova sul punto da parte attrice) il danno lamentato dalla IG.ra e la CP_2
sua derivazione causale dal tratto fognario appartenente al . Parte_4
Sennonché il Giudice di prime cure ha del tutto omesso di valutare correttamente le “complessive ed integrali risultanze probatorie della C.T.U.” (e relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante!) alla luce di quanto sopra chiaramente emerso nel corso della suddetta rilevante videoispezione fognaria del 15.6.16. Il Giudice di prime cure ha, altresì, errato nell'avere omesso qualsiasi valutazione critica in ordine alla rilevanza probatoria dell'importante documento denominato “Copia relazione tecnica Arch. e copie fotostatiche”) (cfr. All. 3) Atto di Citazione), dal quale, è Per_1
chiaramente emerso che nello specifico tratto fognario (colonna e rete fognaria) appartenente al
, contrariamente da quanto apoditticamente asserito in sentenza, CP_6 Controparte_10 non sussisteva alcun vizio. A tal fine si osserva che, nell'Allegato n. 3) (denominato “Copia relazione tecnica Arch. Mirigliano e copie fotostatiche”) all'Atto di Citazione in atti, vi è una “Relazione
Tecnica/Ricerca Guasti/Videoispezione” datata 11.3.15 (ovvero, circa due mesi prima del verificarsi dell'evento per cui è causa) a firma e su carta intestata della Ditta MG Cooperativa (Carbotti Marco) intestata “all'Amm.ne ” dove si legge chiaramente che il TR
Condominio ha effettuato un “Intervento di Automezzo Canal/jet combinato Fiat Controparte_10
Iveco, con ausilio di n. 2 operatori specializzati in materia, per pulizia idrodinamica e disostruzione tratto della rete fognaria…”. Ed ancora si legge: “In corso dell'opera si è provveduto alla pulizia idrodinamica sia della colonna che della rete fognaria…”, all'esito della quale, (“rapporto ispezione”), è emerso che il tratto fognario di competenza del TR CP_6
risultava: “pulito” (“pulito: si”) e che non erano stati rivenuti difetti (“no defects detected” che,
[...] tradotto letteralmente dall'inglese, significa “nessun difetto rilevato”) nel tratto fognario di competenza del di , ebbene, il giudice di primo grado ha omesso CP_6 Controparte_10
qualsiasi valutazione critica in ordine alla sicura rilevanza probatoria del suddetto documento (mai contestato e depositato in giudizio dalla stessa parte attrice!) che costituisce una “prova documentale”
(anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) della “mancanza di vizi” nel tratto fognario appartenente al
. Inoltre, il suddetto documento dimostra e conferma ulteriormente Controparte_10
pagina 11 di 33 quanto sopra emerso dalla predetta videoispezione fognaria del 15.6.16, ovvero, che il lamentato vizio fognario non riguardava lo specifico tratto fognario (che, infatti, risultava “pulito” e “senza difetti”) appartenente al . Parimenti il Giudice di prime cure non ha TR minimamente valutato un'altra rilevante circostanza (che esclude la riconducibilità causale del danno lamentato al tratto fognario appartenente al contenuta Controparte_10 nell'Integrazione alla C.T.U. datata 2.11.16, in atti, nella parte in cui il C.T.P. (Ing. ) Persona_2 del proponeva le seguenti osservazioni: “Egli (n.d.r. Ing. TR
) concorda con le descrizioni dell'allagamento fornite dal C.T.U. ed aggiunge che Persona_2
l'inadeguatezza e la scarsa manutenzione del condotto fognario non possono essere attribuite ad una inadempienza del convenuto (n.d.r. ). Il C.T.U. CP_6 TR alle predette osservazioni replicava rispondendo testualmente quanto segue: “il c.t.u. prende atto delle osservazioni riguardanti le cause dell'allagamento in quanto esse concordano con le conclusioni del sottoscritto. Per quanto riguarda le finalità dell'intervento con cui operò l'Arch. (su Per_1
incarico del ), esse appaiono logiche e condivisibili, poiché non vi sarebbero state altre CP_6
ragioni per eseguire una videoispezione fognaria… Alla luce di quanto sopra, lo scrivente C.T.U. ha condiviso le osservazioni, che, essendo in linea con le conclusioni già raggiunte nella relazione preliminare, non hanno richiesto che venisse apportata alcuna integrazione o correzione al predetto elaborato preliminare, che viene qui nuovamente confermato in ogni sua parte” (Cfr. pag. 3, 4 e 5
dell'Integrazione alla Relazione di C.T.U. in atti). Ebbene, il Giudice di prime cure non ha minimamente sottoposto a vaglio critico le suddette rilevanti dichiarazioni del C.T.U. (in atti e mai contestate) che, di fatto, escludono chiaramente la sussistenza del nesso causale (e, dunque, ogni responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.) tra il danno lamentato da parte CP_6 attrice e la sua derivazione causale dall'inadeguatezza e dall'omessa e/o scarsa manutenzione del tratto fognario ricadente sotto il potere di custodia del convenuto”. CP_6
Con il secondo motivo: “Si impugna il Capo della Sentenza relativo all'affermazione della responsabilità, ex art. 2051 c.c., del convenuto in ordine all'evento dannoso: illogicità e CP_6 contraddittorietà della motivazione. Omessa Valutazione delle prove in atti.”
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “…risulta evidente la responsabilità del convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ordine all'evento dannoso verificatosi nel locale CP_6 di proprietà dell'attrice, considerato che il è tenuto, ai sensi della richiamata previsione CP_6
normativa ed in considerazione della qualità di custode dei beni comuni allo stesso attribuita, ad adottare tutti gli interventi necessari affinché dagli stessi non derivino danni a terzi ovvero ai singoli condomini.”.
pagina 12 di 33 Sostiene parte appellante a fondamento del motivo: “Sembra evidente come la suddetta motivazione sia meramente apparente atteso che il primo Giudice si è unicamente limitato ad effettuare, del tutto acriticamente, un mero richiamo per relationem riportando (soltanto una parte) degli esiti peritali dai quali, tuttavia, diversamente da quanto apoditticamente affermato in sentenza, non risulta in alcun modo “evidente” la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. CP_6
2051 c.c. Infatti il C.T.U. nelle stesse conclusioni alle quali, il primo Giudice ha dichiarato in sentenza di aderire, ha evidenziato (alla luce anche delle risultanze, annotate a mano dal C.T.U., della predetta videoispezione fognaria del 15.6.16) che il danno in questione è stato provocato da un improvviso sovraccarico fognario determinato da un vizio esistente nel tratto fognario “posto sotto la sagoma dei vari fabbricati contigui”, che come sopra già ben evidenziato, risulta essere quello appartenente al
“contiguo” (cfr. pag. 18 C.T.U.). Pertanto, la motivazione sul Controparte_8
punto è del tutto illogica, contraddittoria ed in aperta violazione delle prove in atti (mai contestate dalle parti in causa) che, contrariamente da quanto affermato in sentenza, escludono la suddetta responsabilità, ex art. 2051 c.c., del in ordine all'evento dannoso. Controparte_10
Inoltre, contrariamente da quanto fumosamente affermato in sentenza, non risulta che il CP_10
non abbia adottato tutti gli interventi necessari per impedire danni a terzi,
[...] CP_6
ovvero ai singoli condomini, atteso che è pacificamente emerso che prima del 9.3.15 (quando poi il
, previa autorizzazione di parte attrice, diede incarico TR all'Arch. di procedere a videoispezione fognaria per verificare lo stato della rete Persona_3 fognaria) il sistema fognario in questione era rimasto per anni completamente “sigillato” (in quanto la aveva “cementificato”, e dunque, “reso non ispezionabile”, il pozzetto di ispezione sito CP_2 all'interno del suo locale) e, pertanto, non era materialmente possibile procedere al controllo saltuario e alla manutenzione ordinaria. Il convenuto ha certamente posto in essere tutti gli CP_6 interventi possibili, tramite l'Arch. , proprio per impedire danni a terzi rendendo Per_1
“finalmente ispezionabile” (tramite videoispezione fognaria del 9.3.15 con successiva pulizia idrodinamica dell'11.3.15 della colonna e rete fognaria) la fogna e, così, consentire l'ordinaria manutenzione ed i necessari e saltuari controlli tecnici della stessa (cfr. pag. 13, 17 e 18 della C.T.U. in atti)”.
Con il terzo motivo: “Si impugna il Capo della Sentenza relativo all'esclusione del c.d. “Caso
Fortuito”, quale causa determinante l'evento dannoso: Illogicità e Contraddittorietà della
Motivazione. Omessa/erronea valutazione delle prove in atti.”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “La configurabilità di un'ipotesi di caso fortuito deve, nella specie, vieppiù del tutto escludersi ove si consideri che, come ben evidenziato dal pagina 13 di 33 c.t.u., il sovraccarico della fogna è avvenuto anche per una scarsa manutenzione della stessa, con accumulo di detriti e solidi al suo interno, e per la conformazione, dovuta a sezioni di tipo diverso, circostanze che hanno determinato un rallentamento del flusso dell'acqua in scorrimento, determinando le condizioni affinché si determinasse una pressione tale da espellere il coperchio posto a copertura del pozzetto interno”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo: “…la motivazione sul punto è illogica ed in netto contrasto con le prove in atti, in relazione alle quali il primo Giudice, ancora una volta, ha omesso qualsiasi vaglio critico. Si evidenzia, innanzitutto, che, la Suprema Corte è pacifica nel ritenere che: “Un temporale di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni di meteorologia, integra il caso fortuito (o la forza maggiore) laddove non vi siano condotte idonee a configurare una corresponsabilità del soggetto che invoca l'esimente”
(cfr. Cass., 24.3.2016 n. 5877). Infatti, il custode è “tenuto a dimostrare di aver mantenuto la condotta diligente nel caso concreto dovuta e che le piogge sono state talmente intense che gli allagamenti si sono ciononostante, e nella stessa misura, verificati” (cfr. Cass., 9.3.2010, n. 5658). Ebbene, contrariamente da quanto apoditticamente affermato in sentenza, è pacificamente emerso che il aveva adottato tutti gli interventi necessari finalizzati alla corretta Controparte_10 manutenzione del proprio impianto fognario (proprio per evitare danni a terzi), tramite l'Arch.
, procedendo a videoispezione fognaria in data 9.3.15 ed in data 11.3.15 (cfr. all. 3) Atto di Per_1
Citazione) a pulizia idrodinamica, sia della colonna che della rete fognaria, di competenza del
, all'esito della quale, e per stessa ammissione della Controparte_10 CP_2
, il suddetto tratto di competenza del convenuto risultava “pulito e senza difetti”.
[...] CP_6
Inoltre, nella stessa Integrazione alla C.T.U. in atti è pacificamente emerso che la “Scarsa manutenzione e l'inadeguatezza dell'impianto fognario non erano imputabili ad una inadempienza del
” (cfr. pag. 3, 4 e 5 dell'Integrazione alla C.T.U. in atti). Su TR CP_6 tali rilevanti circostanze che dimostrano “documentalmente” l'assenza di qualsiasi corresponsabilità del , il primo Giudice ha incredibilmente omesso qualsiasi vaglio Controparte_10
critico sul punto, limitandosi ad affermare, del tutto apoditticamente ed in violazione delle prove in atti, che il sovraccarico della fogna sarebbe avvenuto anche “per una scarsa manutenzione della stessa con accumulo di detriti e solidi al suo interno, e per la conformazione, dovuta a sezioni di tipo diverso…”. Sennonché sembra evidente come la suddetta motivazione sia del tutto illogica ed il frutto di una omessa ed equivoca lettura da parte del primo Giudice della C.T.U. in atti, atteso che, diversamente da quanto illogicamente affermato in sentenza, a pag. 18 della C.T.U. si afferma chiaramente che la problematica relativa alla scarsa/omessa manutenzione fognaria (causa pagina 14 di 33 dell'evento dannoso in questione), alla luce anche della videoispezione fognaria del 15.6.16, era unicamente ricollegabile al “Tratto di fogna posto sotto la sagoma dei vari fabbricati contigui”
(ovvero, nel tratto fognario appartenente al “contiguo” ) e, Controparte_8 dunque, non in quello del . Pertanto, stante l'assenza di TR
corresponsabilità del nella causazione del danno denunciato, è Controparte_10 evidente come l'evento dannoso in questione si sia esclusivamente verificato per “caso fortuito” essendo documentalmente emerso dalla C.T.U. in atti che: “…In data 27.5.15 si abbatté sulla città di una grandissima precipitazione…non tanto l'altezza di pioggia misurata in millimetri, quanto la CP_3 rapidità con cui essa si abbatté sul suolo, fu la causa degli estesi allagamenti nell'intera città, anche nella zona in cui è situato l'immobile della ricorrente” (cfr. pag. 15 della C.T.U. in atti). Ed ancora il
C.T.U. sul punto evidenzia, a dimostrazione dell'eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento, che:
“…il rovescio improvviso che si verificò il giorno 27.5.15 generò una colonna d'acqua all'interno dei pluviali verticali e delle tubazioni fognarie…Tale afflusso improvviso d'acqua condusse la fognatura in pressione e generò il suo rigurgito dal pozzetto che era stato scoperto e reso finalmente ispezionabile nel corso della videoispezione del 9.3.15” (cfr. pag. 16 della C.T.U.). Il Giudice di primo grado ha, inoltre, omesso di valutare la rilevante circostanza che il Controparte_10 ha, comunque, dimostrato di avere “adottato tutte le condotte idonee” rientranti nei suoi poteri per evitare danni a terzi, o a singoli condomini, e, ciononostante, l'evento dannoso in questione si è parimenti verificato a totale conferma dell'assoluta eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento atmosferico in questione che, per tali motivi, integra in pieno il c.d. “caso fortuito” con conseguente esclusione, ex art. 2051 c.c., della responsabilità del . Il primo Controparte_10
Giudice ha parimenti omesso di valutare l'ulteriore rilevante circostanza (emersa a pag. 12 dalla
C.T.U. in atti) che all'interno dell'immobile di parte attrice erano state installate (prima dell'allagamento del 27.5.15) n. 4 pilette di scarico (griglie con bocchettone) per evitare allagamenti e, ciononostante, l'evento dannoso in questione si è parimenti verificato (e l'acqua ha raggiunto un'altezza di 66/67 cm dal calpestio) ad ulteriore piena dimostrazione dell'assoluta eccezionalità dell'evento che, pertanto, integra certamente il caso fortuito”.
Con il quarto motivo: “Si impugna il capo della Sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha escluso la ricollegabilità dell'evento dannoso alla concorrente responsabilità del Controparte_8
, terzo chiamato in causa: Illogicità della motivazione ed omessa/erronea
[...] valutazione delle prove in atti.”
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “in riferimento alla domanda formulata dal convenuto di accertamento della concorrente responsabilità del CP_6 Controparte_10
pagina 15 di 33 , appare dirimente la considerazione che la circostanza allegata secondo cui Controparte_8
l'immobile di proprietà dell'attrice farebbe parte anche del fabbricato del terzo chiamato, CP_6 non è circostanza di per sé idonea a fondare in capo a quest'ultimo un titolo di corresponsabilità, con la conseguenza che, considerato che l'evento dannoso è causalmente ricollegabile all'impianto fognario facente capo al convenuto, in difetto di diverse allegazioni idonee a prospettare CP_6 la riferibilità dell'evento in considerazione anche al chiamato in causa, la domanda CP_6
rivolta nei confronti dello stesso da parte del convenuto, siccome infondata, deve essere CP_6 rigettata”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo: “…è necessario evidenziare che nella
Comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo, il Controparte_10
, richiamando quanto emerso sul punto a pag. 15 e 16 della C.T.U. in atti e relativa videoispezione
[...] fognaria del 15.6.16, ha evidenziato quanto segue: “La fogna che si sviluppa all'interno del locale
(n.d.r. è di tipo misto perché raccoglie sia le acque piovane, sia quelle reflue, o nere, di più CP_2
fabbricati o proprietà; i pozzetti raccordati al tratto di fogna interessato dalla C.T.U. raccolgono le
Co acque del Condominio di , nonché quelle del cortile antistante il locale in TR questione e quelle del di Via Cesare Baronio 115…” (cfr. pag. 7 Comparsa). Ebbene, CP_6
nella C.T.U., richiamata sul punto dal , è pacificamente emerso che Controparte_10
l'unico tratto fognario visionabile esterno all'area di impronta del TR
era proprio quello “immediatamente contiguo”, ovverosia, quello appartenente al
[...] [...]
(indicato nella Comparsa di costituzione) come emerso inconfutabilmente Controparte_8
dalla richiamata Videoispezione fognaria (e relativo Verbale con allegato in atti) del 15.6.16, il cui contenuto non è mai stato contestato dal (cfr. pag. 15 e 16 Controparte_8
della C.T.U. e relativo Allegato n. 1) a pag. 53 e 54 in atti). Infatti, nella suddetta videoispezione fognaria è documentalmente emerso che nel tratto fognario immediatamente contiguo (che risulta essere chiaramente quello dell'adiacente ) a quello del Controparte_8
, vi era addirittura “un foro con fuoriuscita di acqua e tana TR roditore” (che dimostra la scarsa/omessa manutenzione fognaria da parte del Controparte_8
) inoltre, la sezione del canale risultava: “quadrata” (grave difetto nella
[...]
geometria del canale). Per tali motivi e sulla base delle risultanze della C.T.U. in atti, il
[...]
ha legittimamente esteso il contraddittorio anche nei confronti dell'adiacente TR
e contiguo , chiedendo nelle stesse Conclusioni della Controparte_8
Comparsa di costituzione e risposta l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo, Controparte_9
: “al fine di escludere qualsiasi responsabilità del
[...] Controparte_8
pagina 16 di 33 109, dovendosi ritenere determinante anche in relazione ai danni lamentati da parte attrice, la condotta omissiva del predetto Condominio” (n.d.r. di ) - cfr. pag. 9 Comparsa Controparte_8 di Costituzione e risposta. Infatti, la “condotta omissiva” (e, dunque, l'omessa/scarsa manutenzione fognaria) del predetto è inconfutabilmente emersa alla luce Controparte_8
della suddetta videoispezione fognaria del 15.6.16, in base alla quale il C.T.U. ha potuto accertare che il vizio fognario sussisteva, per l'appunto: “Nel tratto di fogna posto sotto la sagoma dei vari fabbricati contigui (ovvero al tratto fognario appartenente al “contiguo” Controparte_8
) vi erano dei bruschi cambi di sezione nel canale
[...]
(sezioni quadrate) ed una grande quantità di detriti e solidi” (cfr. pag. 18 della C.T.U.) Si evidenzia che il terzo chiamato in causa non ha mai contestato quanto sopra pacificamente e documentalmente emerso, limitandosi nel corso dell'intero giudizio ad effettuare delle mere eccezioni processuali
(puntualmente contestate dal ) senza, tuttavia, fornire la “prova Controparte_10 contraria” di quanto chiaramente emerso dalla incontestata videoispezione fognaria del 15.6.16 in atti. Per tali ragioni, la motivazione del primo Giudice sul punto (in base alla quale, l'evento dannoso sarebbe causalmente ricollegabile all'impianto fognario facente capo al Controparte_10
) è del tutto illogica, apodittica ed in netto contrasto con le prove presenti in atti, atteso
[...]
che, diversamente da quanto affermato in sentenza, il nella Controparte_10
Comparsa di costituzione e risposta e, comunque, all'esito dell'istruttoria ha dimostrato (considerata anche l'assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte del terzo chiamato in causa) la, quantomeno, “concorrente” responsabilità del “contiguo” nella Controparte_11 causazione dell'evento per cui è causa.”.
I quattro motivi possono esaminarsi congiuntamente attesa la loro stretta connessione.
Il Collegio, esaminando gli atti del primo grado, al quale sono stati ritualmente allegati gli atti del procedimento per ATP incardinato da nei confronti del Controparte_2 [...]
, liberamente apprezzabili e utilizzabili, quali elementi di prova idonei a fondare Parte_4
il convincimento del giudice, anche nei confronti delle parti del giudizio di merito che non hanno partecipato al procedimento di istruzione preventiva (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8496 del
24/03/2023) - e quindi, nel caso concreto, nei confronti del -, Controparte_8
in parziale accoglimento dei suddetti motivi di appello, ravvisa una corresponsabilità di entrambi i suddetti Condomini nella determinazione dello sversamento di liquami e conseguente allagamento del locale cantina di proprietà della avvenuto in data 27/5/2015. CP_2
Va innanzitutto evidenziato che dalla ctu redatta in sede di Atp, emerge che:
pagina 17 di 33 1) il locale cantina di , oggetto dello sversamento di liquami rigurgitati, è Controparte_2
collocato a una quota inferiore rispetto a quella del piano strada, pari a circa -3,50 ed è situato sotto l'area d'impronta del fabbricato costituente il e di un CP_8 CP_10 CP_6
Condominio adiacente;
2) all'interno dell'immobile, vi sono n. 2 pozzetti fognari e n. 4 pilette di scarico (griglie con bocchettone); uno dei due pozzetti fognari, e in particolare quello posto all'interno della rampa di accesso, risulta essere stato scoperchiato, in data 9/03/2015, ad opera dell'arch. che agiva su Per_1
incarico del , per consentire la videoispezione del condotto Parte_6
fognario e la conseguente manutenzione, come anche confermato dal rapporto di ispezione redatto dalla
Cooperativa MG allegato al fascicolo di parte attrice, e al termine della suddetta attività, risulta essere stato rinchiuso con un coperchio di plastica;
3) tramite la videoispezione condotta dal consulente in data 15/6/2016 è stato possibile accertare che l'impianto fognario rigurgitato che corre nel predetto locale cantina smaltisce (sia nel tratto a monte e sia in quello a valle) le acque di vari corpi di fabbrica e, precisamente, oltre quelle del
, anche quelle del adiacente, oltre ad altri Parte_6 CP_6
(successivi) che non è stato possibile individuare;
il tratto di fogna posto sotto la sagoma dei vari fabbricati contigui, è caratterizzato da bruschi cambi di sezione nel canale (sezioni rotonde confluenti in sezioni quadrate, ecc.), con salti di quota e una grande quantità di detriti e solidi;
4) in data 27/05/2015, si abbatté sulla città di una grandissima precipitazione;
la stazione CP_3
più prossima al locale in questione, tra quelle esistenti, è quella di Roma Est, la cui rilevazione, alla data del 27/05/2015, ha fatto registrare il valore di 18,2 mm di pioggia;
la rapidità con cui essa si abbatté sul suolo, fu la causa di estesi allagamenti nell'intera città e, per come documentato in atti, anche nella zona in cui è situato l'immobile per cui è causa;
5) il suddetto rovescio improvviso che si verificò il giorno 27/05/2015 generò una colonna d'acqua all'interno dei pluviali verticali e delle tubazioni fognarie dell'impianto in questione che, nel caso minore, fu pari almeno al dislivello esistente con la quota della strada (circa 4,50 m), nel caso peggiore e cioè con tutti i discendenti pluviali in pieno carico, fu pari, invece, all'intera altezza da terra degli edifici (25+4,80 = 30 m circa); il forte battente creatosi nella fogna generò una pressione tale da espellere il coperchio in plastica posto a ricopertura del pozzetto posto all'interno dell'immobile;
6) la causa dell'allagamento è stata individuata nel sovraccarico improvviso che subì l'intero impianto fognario che corre nel locale della a causa sia dell'evento piovoso fuori dal CP_2 comune, sia per l'evidente inadeguatezza dello stesso e, ancora, per la sua scarsa manutenzione
(pulizia).
pagina 18 di 33 Va aggiunto che, dallo schema planimetrico dell'impianto di smaltimento in questione redatto a seguito della citata videoispezione del 15/6/2016, allegato alla ctu (come allegato al verbale effettuato in occasione del suddetto accertamento: cfr. all. 1 alla ctu) e ritualmente acquisito agli atti, nulla opponendo sul punto le parti in primo grado, si evince che il adiacente al quale fa CP_6
riferimento il consulente nella sua relazione è il , in quanto TR Controparte_7
l'impianto fognario che corre nei locali di cui si compone la cantina della passa dapprima in CP_2
corrispondenza del e poi in corrispondenza del Controparte_10 CP_6 CP_6
; dal citato schema planimetrico emerge, inoltre, che nel tratto fognario in
[...] Controparte_7 corrispondenza di quest'ultimo è stata rinvenuta una tana di un roditore oltre a un foro con CP_6
fuoriuscita di acqua e terra.
Occorre infine evidenziare che il consulente si è spinto ad affermare che, anche qualora il coperchio del pozzetto posto all'interno della cantina fosse stato di c.l.s. o di ferro, l'elevata pressione generatasi nella fogna avrebbe comunque causato la sua espulsione e il conseguente pari danno dei locali;
in sede di risposta alle osservazioni del ctp di parte attrice, ha modificato la sua previsione, sostenendo, invece, che si sarebbe verificato comunque il rigurgito del pozzetto posto al centro del cortile (che è esterno alla cantina) e che l'acqua, dopo avere inondato il cortile, sarebbe poi fluita sotto le porte di accesso al locale per cui è causa, allagandolo ugualmente.
Passando all'esame delle suddette risultanze deve in primo luogo rilevarsi che il CP_6 appellante, pur invocando l'esimente del caso fortuito, non ha dimostrato l'imprevedibilità e l'inevitabilità delle abbondanti precipitazioni, verificatesi il 27/05/2015, in quanto, solo in presenza dei suddetti requisiti, tale evento meteorico sarebbe stato idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 14861 del 31/05/2019; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018).
Invero, gli estratti di giornale prodotti in primo grado dal e gli accertamenti CP_6 eseguiti sul punto dal ctu si limitano a descrivere l'evento meteorico ma non danno contezza della necessaria sua imprevedibilità ed eccezionalità.
Inoltre, le suddette intense precipitazioni non sono state indicate dalla ctu come causa esclusiva ed autonoma nella produzione dei danni, che, invece, secondo quanto emerge dalla stessa, devono essere imputati alla mancata manutenzione del tratto fognario corrente nella cantina della CP_2
oltre che alla sua inadeguatezza.
Va premesso, in diritto, che rispetto ad un impianto fognario posto in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici costituiti in distinti condomini, giacché oggettivamente e stabilmente destinato all'uso od al godimento di tutti i fabbricati, trova applicazione la disciplina specifica del pagina 19 di 33 condominio, anziché quella generale della comunione, e perciò opera la presunzione legale di condominialità, ma solo sino al punto in cui è possibile stabilire a quale degli edifici la conduttura si riferisca, per poi considerare cessata la comunione dal punto in cui le diramazioni siano inequivocabilmente destinate a ciascun edificio;
da ciò consegue che, ove i danni subìti da un terzo siano connessi ad un tratto del detto impianto posto ad esclusivo servizio di uno dei condomìni, la relativa responsabilità (nella specie, di natura extracontrattuale, ex art. 2051 c.c.) è addebitabile esclusivamente a quest'ultimo e non all'intero supercondominio, non potendosi estendere agli altri condomìni del complesso gli obblighi di custodia e di manutenzione gravanti sull'amministratore e sull'assemblea del singolo edificio (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 2623 del 4/02/2021).
Ne deriva che, risultando il tratto fognario interessato dallo sversamento, posto in rapporto di accessorietà con entrambi i Condomini, secondo quanto emerge dalla ctu e dallo schema planimetrico dell'impianto elaborati a seguito di videoispezione, deve ritenersi che su entrambi gli enti si estenda l'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. e il conseguente obbligo di manutenzione.
Va tuttavia evidenziato che dal rapporto di ispezione redatto dalla Cooperativa MG allegato al fascicolo di parte attrice - che appare attendibile in quanto redatto da un ente terzo e riscontrato dalle foto ad esso allegate - si evince che, in data 9/3/2015, e quindi meno di 3 mesi prima rispetto all'evento per cui è causa, era stata effettuata la pulizia idrodinamica e la disostruzione del tratto fognario servente il (cfr. allegato n. 3 al fascicolo di primo grado dell'attrice). Parte_6
Occorre inoltre rilevare che, dal citato schema planimetrico dell'impianto, risulta che il tratto carente di manutenzione era quello servente il . TR Controparte_7
Ciò posto, deve tuttavia precisarsi che il Condominio appellante non possa andare esente da responsabilità.
Invero, non può condividersi la presunzione del ctu in ordine alla irrilevanza causale, nella determinazione dell'evento, della avvenuta chiusura del pozzetto situato all'interno del locale della con un coperchio in plastica. CP_2
È evidente, infatti, che la suddetta copertura non abbia offerto alcuna resistenza al sovraccarico improvviso che subì l'impianto fognario a seguito dell'evento piovoso sopra indicato.
Va aggiunto che lo stesso consulente ha evidenziato nella propria relazione che le due porte di accesso della cantina (una delle quali dotata anche di un baggiolo di sbarramento), aderiscono quasi perfettamente ai traversi inferiori delle imbotti e, inoltre, che nel suddetto locale sono presenti ben quattro pilette di scarico, destinate proprio a prevenire le conseguenze delle invasioni d'acqua piovana che il locale subiva saltuariamente nel passato.
pagina 20 di 33 E' dunque ben arduo sostenere, alla luce dell'id quod plerumque accidit, che il citato sovraccarico improvviso avrebbe determinato non solo la rottura del pozzetto posto al centro del cortile e il conseguente rigurgito della fogna ma anche l'allagamento della cantina della CP_2
Si è quindi avuto un concorso di colpa nella causazione del sinistro, che, non ravvisandosi una causalità prevalente in alcuna delle sopra indicate condotte, può essere determinato in misura paritaria.
Pertanto, in parziale accoglimento dei suddetti motivi di appello, il Collegio ritiene i
[...]
corresponsabili al 50 %, in ordine alla determinazione Parte_7 dell'evento dannoso subito nel locale della e obbligati in solido al risarcimento dei danni CP_2
patiti dalla stessa.
§ 10. - Con il quinto motivo: “Si impugna il Capo della Sentenza nella parte in cui il primo
Giudice ha ritenuto provata l'esistenza del danno alle diapositive in conseguenza dell'evento dannoso e relativa quantificazione: motivazione illogica ed apodittica. Omessa/erronea valutazione delle prove in atti”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “quanto al risarcimento richiesto per il danno subito dalle diapositive custodite dall'attrice nel locale oggetto dell'allagamento, occorre rilevare che in esito alla prova testimoniale è rimasto provato che in conseguenza dell'evento dannoso per cui è causa sono rimaste danneggiate circa 200.000 diapositive, su un numero complessivo di circa 850.000, inerenti a fatti e personaggi dell'economia e della politica sia italiana che estera, relative ad un arco temporale che va dal 1973 al 2011 circa, diapositive che l'attrice custodiva in faldoni sistemati su 26 scaffalature poste all'interno del locale di cui si tratta e che a seguito dell'allagamento sono rimaste irrimediabilmente danneggiate (cfr. dichiarazioni testimoniali rese da e da Testimone_1 Tes_2
)”.
[...]
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo: “…il C.T.U. nel precedente giudizio di
A.T.P. ha unicamente effettuato la stima dei danni materiali (€ 38.881,89) all'immobile in CP_2 conseguenza dell'allagamento, omettendo, tuttavia, qualsiasi valutazione economica in ordine alle suddette diapositive. Il Giudice di primo grado ha del tutto apoditticamente ritenuta dimostrata la prova del danno alle predette diapositive sulla base di un generico richiamo in sentenza (“cfr. dichiarazioni testimoniali rese da e da ”??) a delle dichiarazioni Testimone_1 Testimone_2
testimoniali (rese da testi indicati dalla ), senza minimamente indicare o riportare Controparte_2 brevemente il contenuto di tali dichiarazioni dalle quali, per l'appunto, sarebbe emersa la prova certa dell'esistenza del danno alle diapositive in conseguenza dell'evento dannoso! Ad ulteriore conferma dell'assoluta illogicità ed erroneità della suddetta motivazione nella parte in cui il primo Giudice ha apoditticamente ritenuto dimostrato il danno alle diapositive, si evidenzia che il teste di parte attrice,
pagina 21 di 33 , escusso all'udienza del 1.10.20 si è limitato sul punto a riferire genericamente quanto Testimone_2 segue: “All'interno dei contenitori c'era materiale fotografico, non so però a cosa fosse riferito” (cfr.
Verbale udienza 1.10.20). L'altra teste, nonché C.T.P. di parte, all'udienza del 20.5.21 Testimone_1 ha affermato quanto segue: “Sul cap. 5) Mi risulta la circostanza di cui al capitolo. Precisamente mi sono recata sul posto (n.d.r., ovvero, nel locale cantina di proprietà della ) circa 2 Controparte_2 anni dopo, l'11.1.2017, in quanto la Fondazione presso cui lavoravo, era stata incaricata di valutare i danni subiti dall'archivio fotografico della In tale occasione ho constatato che sul muro CP_2
c'erano ancora i segni dell'allagamento che arrivavano a circa 80 cm dal pavimento”. Ebbene, le suddette dichiarazioni testimoniali non dimostrano che le diapositive si fossero ammalorate in conseguenza diretta dell'evento in questione atteso che, per stessa ammissione della teste
[...]
ha riferito di essersi recata nel locale per effettuare la C.T.P. solamente a Tes_1 CP_2
distanza di ben 2 anni dai fatti e, dunque, appare evidente come la stessa non abbia avuto cognizione diretta dell'evento! Inoltre, la suddetta teste ha reso dichiarazioni non conformi al vero nella parte in cui ha dichiarato di avere visto segni di allagamento sulle mura dell'immobile che arrivavano a circa
80 cm (n.b. tutti i testi indicati da parte attrice hanno confermato la medesima circostanza rendendo dichiarazioni non conformi al vero) quando, invece, dalla C.T.U. in atti risultava che detta altezza aveva raggiunto un massimo di 66/67 cm (cfr. pag. 10 C.T.U. in atti). Parimenti la teste
[...]
ha reso dichiarazioni non conformi al vero confermando (“Mi risulta la circostanza”) il Tes_1
Capitolo di prova n. 5) della memoria istruttoria, ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., di parte attrice
(“Vero che in data 27.5.15, in concomitanza con le abbondanti precipitazioni atmosferiche registrate nel periodo, dal tombino sito nel locale per cui è causa, di proprietà dell'odierna ricorrente, è esondata una grande quantità di liquame che ha inondato tutti i vani del predetto immobile fino ad un'altezza di 80 cm circa dal pavimento”). Sennonché, quanto affermato dalla sul Testimone_1
punto non risulta credibile in quanto la suddetta teste ha poi precisato di essersi recata sul posto solamente a distanza di due anni dai fatti e, pertanto, ella non può avere avuto conoscenza diretta (ma, semmai, unicamente de relato ex parte actoris con conseguente nullità della suddetta testimonianza!) delle circostanze indicate nel suddetto capitolo di prova. Pertanto, alla luce di tutte le summenzionate circostanze, il primo Giudice ha errato nell'aver ritenuto raggiunta la prova del danno alle predette diapositive, ponendo alla base della sua decisone (tra l'altro, senza nemmeno riportarne il contenuto) le inattendibili e contraddittorie dichiarazioni testimoniali rese dai suddetti testi di parte attrice
( e ). Il Giudice di prime cure ha, altresì, del tutto illogicamente Testimone_2 Testimone_1
quantificato il numero delle diapositive (presuntivamente andate ammalorate) ed il danno alle stesse nella misura complessiva di € 78.000,00, “calcolata considerando il costo di 0,30 per diapositiva per pagina 22 di 33 un totale di € 60.000,00 (€ 0,30 x 200.000,00 diapositive), con la maggiorazione del 30% sul totale in considerazione del valore immateriale rappresentato dal contenuto delle diapositive evidentemente non riproducibile” (cfr. pag. 6 sentenza). Sul punto la teste, , sul cap. 7) di prova, ha Testimone_1 riferito di avere “constatato direttamente la presenza di molte diapositive danneggiate a causa del bagnamento nel muro di circa 200.000…”, ma anche tali affermazioni sono prive di qualsiasi valenza probatoria (costituendo, tutt'al più, una mera ed irrilevante testimonianza de relato ex parte actoris) atteso che, come chiaramente emerso, la suddetta teste si è recata sul posto solamente dopo due anni dai fatti (cfr. Verbale udienza del 20.5.21). Pertanto, il Giudice di prime cure ha errato nell'aver ritenuta, automaticamente, raggiunta la prova in ordine al numero delle predette diapositive che sarebbero andate ammalorate, fondando la propria decisone unicamente sulla base delle suddette dichiarazioni testimoniali rese dalla , che tuttavia, risultano essere del tutto Testimone_1 inattendibili e non conformi al vero. Il Giudice di prime cure ha, altresì, errato nell'avere ritenuta raggiunta la prova anche in ordine al presunto contenuto “storico/culturale” delle suddette diapositive che sarebbero andate ammalorate. A tal fine si evidenzia che la suddetta teste, , ha sul Testimone_1 punto riferito testualmente quanto segue: “In riferimento alle diapositive ammalorate non era possibile verificare il contenuto delle diapositive in quanto danneggiato. Per alcune diapositive non era possibile leggere neanche l'indicazione apposta sul telaietto in quanto danneggiata. Non so dire quante delle diapositive danneggiate lo erano a tal punto da non rendere leggibile neanche l'indicazione riportata sul telaietto” (cfr. Verbale udienza del 20.5.21 in atti). Come risulta evidente, alla luce delle suddette dichiarazioni e, diversamente da quanto apoditticamente affermato in sentenza, non è stata in alcun modo raggiunta la prova in ordine al “contenuto dal presunto valore immateriale” delle predette diapositive che sarebbero andate ammalorate, in quanto, per stessa ammissione della C.T.P., , non è stato possibile visionare il contenuto delle diapositive Testimone_1
ammalorate (oggetto della richiesta di risarcimento danni).
Per tali motivi, l'importo quantificato in sentenza a titolo di risarcimento danni per le suddette diapositive (presuntivamente andate ammalorate) deve ritenersi illogico, privo di prova e, comunque, manifestamente eccessivo anche alla luce del fatto che la , tra l'altro, non ha in Controparte_2
alcun modo dimostrato, come era suo onere, il buono stato di conservazione delle suddette diapositive
“antecedentemente all'evento” per cui è causa.”
Il motivo riferimento al danno da deterioramnto delle diapositive è parzialmente fondato.
Si osserva, al riguardo, che, dall'istruttoria espletata in primo grado è emerso quanto segue.
Il teste , conoscente della e da questa autorizzato a conservare dei Testimone_2 CP_2 mobili nella cantina in questione, ha riferito di aver effettuato un primo sopralluogo nell'immobile, nel pagina 23 di 33 corso del quale aveva visto l'allagamento e verificato i danni alle sue cose ivi riposte, e di aver eseguito con l'attrice un altro sopralluogo, dichiarando: “Con la abbiamo constatato che il materiale CP_2
dalla stessa conservato sugli scaffali era rimasto danneggiato. Non ricordo a che altezza si trovassero gli scaffali, ricordo però che i contenitori posti sugli scaffali erano tutti bagnati di acqua lurida. I contenitori erano stati disposti in 5 scaffali della lunghezza di 3 m circa per ogni scaffale. All'interno dei contenitori c'era materiale fotografico non so però a cosa fosse inerente” (verbale d'udienza dell'1/10/2020).
Il teste , titolare di una impresa edile incaricata di preparare un preventivo relativo Tes_3 ai lavori di messa in ripristino del locale della ha riferito dell'esito di un sopralluogo CP_2 effettuato qualche giorno dopo l'allagamento e, in particolare, ha affermato: “ho verificato di persona che lungo il perimetro delle pareti del locale erano sistemate delle scaffalature che contenevano scatoloni. Ho constatato che detti scatoloni, sino all'altezza di 80 cm dal pavimento, si sono tutti bagnati e danneggiati. Non ho verificato direttamente il contenuto degli scatoloni ma ricordo che la mi riferì che contenevano fotografie raccolte durante lo svolgimento della sua attività di CP_2 reporter” (verbale d'udienza del 23/3/2021).
La teste ha dichiarato di essersi recata presso il locale presso il locale della Testimone_1 circa due anni dopo, l'11/1/2017, essendo stata incaricata dalla Fondazione per la quale CP_2 lavorava di valutare i danni subiti dall'archivio fotografico della ha riferito, tra l'altro, di CP_2
aver constatato direttamente la presenza di molte diapositive danneggiate a causa del bagnamento, nel numero di circa 200.000 rispetto a un totale di circa 850.000, di averle controllate a campione, verificando che riguardavano politica italiana ed estera e che partivano dal 1973 per arrivare al 2011; ha precisato che le diapositive erano contenute in “plasticoni” posti all'interno di faldoni a loro volta riposti in scaffalature metalliche che erano presenti in numero di “11 anzi 23” e che comunque il tutto risultava dalla propria relazione (verbale d'udienza del 20/5/2021).
Dalla citata ctu redatta in sede di ATP (sopralluogo effettuato in data 19/05/2016) si evince che:
“In particolare, gli intonaci indicavano con precisione il livello raggiunto dall'acqua, che è stato misurato essere pari a circa 66/67 cm di altezza dal calpestio. All'interno del locale erano ancora presenti gli scaffali su cui erano archiviate le diapositive frutto dell'attività della ricorrente, nonché varie suppellettili ed altri arredi (biciclette, tavolo, sedie, scaffali, ecc. All'esame visivo, si è riscontrato come tutto ciò che era contenuto nel locale fosse ormai completamente inservibile e la cui unica destinazione può oggi essere solo l'avvio alla discarica”.
Nella relazione dell'11/1/2017, eseguita dalla Fondazione per la Storia della Fotografia e in particolare dalla teste (avendo la stessa dichiarato di essere l'autrice della stessa), si Testimone_1
pagina 24 di 33 legge che le diapositive danneggiate nel locale della sarebbero circa 200.000 e che CP_2 dovrebbero avere un valore medio di € 195.000,00 (cfr. doc. n. 10 allegato al fascicolo di primo grado di parte attrice).
La sintesi di tali elementi, ad avviso della Corte, porta a ritenere che certamente vi fu un danno al materiale fotografico della riposto nella cantina ma che la valutazione quantitativa della CP_2
teste (che ha parlato di ben 200.000 diapositive danneggiate), riportata anche nella Testimone_1
suddetta relazione, sulla quale si è basato il Tribunale per formulare la sua valutazione equitativa, sia del tutto inattendibile.
Invero la relazione risulta essere stata effettuata, come confermato dalla teste Testimone_1 solo due anni dopo l'evento ed è assolutamente discordante rispetto a quanto emerge dalla deposizione del teste , in quanto quest'ultimo, intervenuto nell'immediatezza, riferisce che i Testimone_2
contenitori del materiale fotografico erano stati disposti in soli 5 scaffali mentre nella relazione si legge che il locale conteneva ben 26 scaffalature, tutte contenente materiale fotografico almeno in parte danneggiato. La stessa inoltre, contraddice la sua stessa relazione parlando di “11 anzi 23” Tes_1
scaffalature.
Deve dunque concludersi sulla base della dichiarazione del teste che appare ben più Tes_2
credibile della teste non apparendo peraltro significativa in termini di inattendibilità la tenue Tes_1 discordanza tra gli 80 cm dichiarati dal medesimo con riferimento all'altezza da terra del materiale danneggiato e i 66/67 cm rilevati dal consulente, riformando la valutazione equitativa effettuata dal
Tribunale, che, prendendo come base n. 5 scaffalature della lunghezza di 3 m circa, considerando inoltre che ogni piano della scaffalatura potrebbe contenere circa 30 contenitori secondo quanto si ricava dalle foto in atti delle scaffalature, che sono stati interessati due piani per ogni scaffalatura
(tenendo conto dell'altezza dell'allagamento verificata dal ctu) e che appare verosimile che ogni contenitore potrebbe conservare circa 400 diapositive danneggiate, se ne ricava che il numero di queste ultime dovrebbe essere pari a circa 120.000,00 (30 x 2 x 5 x 400).
Ne deriva che utilizzando il valore di € 0,30 per diapositiva del quale si è avvalso il Tribunale – che non è stato censurato – e, tuttavia, non applicando la maggiorazione del 30% sul totale da questo riconosciuta, non essendo stata in alcun modo raggiunta la prova in ordine al “valore immateriale rappresentato dal contenuto delle diapositive”, se ne ricava un danno quantificato equitativamente in €
36.000,00.
Sulla somma sopra indicata, calcolata in via equitativa al valore attuale, sono dovuti gli interessi legali dal giorno della presente decisione sino all'effettivo saldo.
pagina 25 di 33 § 11 — il ha proposto appello incidentale condizionato, TR CP_8
articolandolo in sette motivi.
§ 11.1 Con il primo motivo, viene eccepita: l'“Invalidità della chiamata in causa per intervenuta decadenza”.
Sostiene parte appellata a fondamento del motivo: “…intervenuta decadenza del
[...]
dal diritto di chiamare in causa il e la assenza di Controparte_10 Controparte_9 tempestività della notifica alla terza chiamata. Come già rilevato più volte, nonostante l'udienza in citazione fosse quella del 18.05.2018 (differita poi d'ufficio al 20.11.2018 ai sensi dell'art. 168 bis. Co.
V c.p.c.) in data 10.5.2018, solo 8 giorni precedenti l'udienza di prima comparizione in luogo dei prescritti 20, si costituiva tardivamente il convenuto chiedendo essere autorizzato alla chiamata in giudizio del terzo . Nonostante l'intervenuta decadenza per essere CP_6 Controparte_11 spirato il termine di cui all'art. 166 c.p.c., con ordinanza del 17.5.2018 veniva ammessa la chiamata in causa del con rinvio al 20.11.2018 e con assegnazione del termine per Controparte_9 la notifica al terzo dell'atto di citazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis CPC. Si ripropone sul punto la pronuncia della Corte di Cassazione n. 2394 del 3 febbraio 2020 che ha enunciato il principio secondo cui «nel caso in cui il differimento della prima udienza di comparizione da parte del giudice istruttore, ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, c.p.c., intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico, ai sensi dell'art. 167 c.p.c.».
Ebbene, poiché nel caso di specie il Giudicante ha provveduto con decreto del 17.5.2018, quando il termine di 20 gg. precedenti l'udienza era spirato, la chiamata del in Controparte_9
quanto tardiva è invalida, inammissibile così come rilevato ed eccepito sia dallo scrivente procuratore che dal procuratore dell'attrice”.
Con il secondo motivo di appello incidentale condizionato, viene eccepita: la“nullità dell'atto di chiamata in causa per violazione degli artt. 163 bis e 164 c.p.c. poiché l'atto di chiamata in causa non rivestiva la forma dell'atto di citazione, era mancante della vocatio in ius, era stato notificato in violazione dei termini a comparire, mancante dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c., oltre a risultare del tutto incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda”.
Sostiene parte appellata a fondamento del motivo: “La chiamata in causa del CP_6 odierno deducente è stata proposta inoltre in violazione degli artt. 163 bis e 164 c.p.c. Infatti, l'atto di chiamata in causa, consistito in una “Comparsa di costituzione e risposta con proposizione di chiamata in causa”, oltre ad essere stato depositato tardivamente è nullo poiché: a) non riveste la pagina 26 di 33 forma dell'atto di citazione;
b) risulta mancante dell'avvertimento di cui al numero 7 dell'articolo 163
c.p.c, nonostante l'espresso richiamo del decreto di differimento d'udienza per la chiamata in causa disposta dalla Dott. Tricoli il 17.05.2018; c) l'atto è stato notificato tardivamente il 9.08.2018, in spregio al decreto di fissazione del 17.5.18 che imponeva la notifica “nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.”; d) L'atto di chiamata sopra ogni altra cosa viola l'art. 164 c.p.c. per essere stata omessa o comunque risultare incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, atteso che si fonda su circostanze relative ad una consulenza tecnica preventiva che, al momento della costituzione della terza chiamata non risultava neppure acquisita agli atti. Infatti, il fascicolo relativo alla precedente fase d'istruttoria preventiva veniva acquisito a più riprese nel corso del giudizio, come confermato proprio dal tenore dei verbali di causa e dall'esame del fascicolo telematico. Con la conseguenza che l'oggetto della domanda non avrebbe potuto evincersi né dal tenore letterale dell'atto, ma neppure per relationem, con evidente nullità della stessa per violazione dell'art. 164
c.p.c. e conseguente impossibilità del terzo chiamato di difendersi compiutamente, ignorando su cosa vertesse il giudizio fondato su una CTU sconosciuta. e) Ulteriore circostanza che avrebbe dovuto considerarsi è l'inopponibilità della CTU al atteso che la domanda Controparte_9
attorea si fonda sulle risultanze di un procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo svoltosi dinanzi al Tribunale Civile di Roma, recante RG. n. 15953/2016 cui il CP_8 CP_8 non è mai stato chiamato a partecipare;
g) da ultimo si eccepisce la nullità della “procura alle liti” allegata all'atto con cui si è inteso chiamare in causa il in quanto Controparte_9 priva sia di data del conferimento, sia della sottoscrizione per autentica dell'allora legale, Avv.
Aurelio Giansiracusa allegata all'atto di costituzione e chiamata in causa del terzo, con ogni conseguenza sull'invalidità non solo del medesimo atto ma degli ulteriori.
Con il terzo motivo di appello incidentale condizionato, viene eccepita: la“inopponibilità delle risultanze dell'Accertamento Tecnico Preventivo RG. recante RG. n. 15953/2016”.
Sostiene parte appellata a fondamento del motivo: “…la CTU su cui si fonda il convincimento del Giudice di Primo Grado, è inopponibile al , atteso che le relative Controparte_9 risultanze sono state acquisite nell'ambito di un procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo cui il non è mai stato chiamato a partecipare e di cui mai ha avuto Controparte_8 notizia. A detta conclusione giunge la Corte di Cassazione con l'Ordinanza del 9 novembre 2020, n.
24981 secondo cui è inopponibile l'accertamento tecnico preventivo nei confronti di chi non sia stato formalmente chiamato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam.
L'opponibilità del risultato probatorio presuppone che il soggetto nei cui confronti è utilizzato venga validamente evocato nel procedimento cautelare mediante comunicazione del provvedimento di pagina 27 di 33 fissazione dell'udienza, in modo che il chiamato possa presentarsi per addurre argomenti a proprio favore. Per tornare al caso di specie il non ha mai neppure ricevuto Controparte_9
alcuna notizia a mezzo di raccomandata della pendenza di detto procedimento.
Con il quarto motivo di appello incidentale condizionato, viene eccepito: il“Difetto di legittimazione ad processum- omessa delibera autorizzativa alla chiamata in causa”.
Sostiene parte appellata a fondamento del motivo: “Si torna ad eccepire il difetto di legittimazione ad processum del . Anche ove volesse ammettersi la Controparte_10 validità della procura alle liti allegata all'atto di chiamata in causa, la stessa sarebbe in ogni caso invalida poiché effettuata senza la delibera autorizzativa da parte dell'assemblea condominiale. Sul punto si rileva che l'eccezione non può dirsi superata dal documento 4 prodotto ex adverso nel primo grado, che vorrebbe ricondurre al deliberato assembleare del 12.02.2018 l'autorizzazione a chiamare in causa terzi. In realtà dal tenore del citato documento emerge che i condomini non hanno conferito alcun mandato limitandosi a verbalizzare: “Si suggerisce all'Avvocato di valutare la possibile eventuale chiamata in causa di tutti i Condomini limitrofi ed altri interessati, senza dimenticare l'assicurazione”. Come noto, in materia di condominio, perché la chiamata in causa del terzo sia validamente proposta necessita di un apposito deliberato assembleare. Pertanto, in difetto di tale conferimento, la domanda volta a chiamare in causa il è da Controparte_9 respingersi per difetto di “ius postulandi” in capo al difensore che si traduce in un difetto di legitimatio ad causam e ad processum che, come è noto, costituisce un presupposto indefettibile per la valida costituzione del contraddittorio e per tale ragione il relativo difetto è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Con il quinto motivo di appello incidentale condizionato, viene eccepita: la “Carenza di legittimazione passiva del e/o di titolarità”. Controparte_9
Sostiene parte appellata a fondamento del motivo: “La carenza di legittimazione passiva e/o titolarità deriva dal fatto che la IGnora non è Condomina di Via C. Baronio 115 atteso che CP_2 la stessa non è proprietaria di alcuna porzione immobiliare posta all'interno del Condominio odierno deducente. A riprova di detta circostanza vi è il fatto che nessuna documentazione è stata fornita dalla controparte a fondamento di tale assunto, neppure è stata depositata la fantomatica tabella millesimale su cui detta circostanza si fonderebbe. Del pari nessuna circostanza che possa condurre a conclusioni diverse è emersa nel corso della fase istruttoria. Per i suesposti motivi il Controparte_9
è carente di legittimazione passiva”.
[...]
Con il sesto motivo di appello incidentale condizionato, viene eccepita la nullità della procura.
pagina 28 di 33 Sostiene parte appellata a fondamento del proprio motivo che: “…nullità della “Procura alle liti” allegata all'atto con cui si è inteso chiamare in causa il , in Controparte_12 quanto priva sia di data del conferimento, sia della sottoscrizione per autentica del legale”.
I sei motivi di appello incidentale possono esaminarsi congiuntamente attesa la loro stretta connessione e sono infondati.
In primo luogo, è evidente che il abbia ritualmente TR
proposto la chiamata in causa del terzo, essendosi costituito tempestivamente.
Invero, a fronte del decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. del 29/3/2018, depositato in data
3/4/2018 - e non in data 17/5/2018 come sostenuto da parte appellante incidentale - che ha differito la prima udienza di comparizione al 22/5/2018, il , risulta Parte_4
essersi costituito, con comparsa di costituzione e risposta con proposizione di chiamata in causa depositata in data 1/5/2018, e dunque 21 giorni prima dell'udienza fissata ai sensi del citato art. 168 bis, comma 5, c.p.c., nel pieno rispetto del termine indicato dall'art. 166 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis).
Relativamente alla nullità dell'atto di chiamata in causa per violazione degli artt.163 bis e 164, primo comma, c.p.c., il Collegio ritiene che il , essendosi Controparte_8
costituito nel giudizio di primo grado in data 31/10/18 con comparsa di costituzione e risposta con la quale ha svolto anche difese nel merito, abbia sanato, ex art. 164 c.p.c., l'eccepita nullità dell'atto di chiamata in causa per vizi della vocatio in ius.
Infatti, nella suddetta comparsa di costituzione, il chiamato in causa non si è CP_6 limitato ad eccepire il mancato rispetto dei termini di comparizione e la mancanza dell'avvertimento a costituirsi almeno 20 giorni prima dell'udienza, ma ha chiaramente svolto anche una difesa nel merito, evidenziando la propria assenza di responsabilità nella causazione dei danni subiti dal locale di proprietà della CP_2
La Suprema Corte ha chiarito al riguardo che “anche la minima eccezione spiegata nel merito, sia pure accompagnata dalla richiesta di fissazione di nuova udienza, per meglio potersi difendere, comporta la sanatoria della citazione nulla” (cfr. Cass. Ord. n. 21910 del 16/10/2014, Cass. Ord. n.
10400 del 27/4/2017).
Per quanto attiene poi all'eccezione relativa alla presunta violazione dell'art. 164, 4 comma,
c.p.c., per essere stata presuntivamente omessa o per essere incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, si deve precisare che la nullità della citazione comminata dalla suddetta norma si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero
4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso pagina 29 di 33 per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (v. Cassazione Civile, Sez. III, 15/05/2013, n.
11751).
Ebbene, si rileva che, nel caso di specie, parte chiamante ha puntualmente indicato sia il petitum
(accertamento in via subordinata dei profili di corresponsabilità del Controparte_8
) sia i fatti costituenti le ragioni della domanda (si legge infatti nell'atto di chiamate: “i pozzetti
[...]
raccordati al tratto di fogna interessato dalla CTU raccolgono le acque del TR [...]
, nonché quelle del cortile antistante il locale in questione e quelle del CP_6 Controparte_8
”).
[...]
Occorre altresì evidenziare che non risulta che vi sia stata alcuna lesione del diritto di difesa del
, in quanto, il Giudice di prime cure, all'udienza del Controparte_7
20/05/2021, su richiesta del suddetto il quale, lamentando il fatto che la ctu redatta in CP_6
sede di ATP era stata acquisita successivamente al decorso dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., aveva chiesto un termine per controdedurre in merito alla suddetta ctu, lo autorizzava ad integrare la memoria di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. sino al 20/06/2021.
Né risulta che la inopponibilità al terzo chiamato delle risultanze dell'Accertamento Tecnico
Preventivo.
Si è già ricordato, infatti, che la Suprema Corte ha condivisibilmente chiarito che la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (cfr. Cass. n. 8496/2023 cit.).
Relativamente al difetto di legittimazione ad processum del , Controparte_10
per omessa delibera autorizzativa alla chiamata in causa, il Collegio ritiene tale motivo infondato in quanto, nel verbale d'assemblea condominiale del 12/2/2018, al punto quattro relativo alla
“Discussione e delibera in merito l'atto di citazione verso il Condominio, ricevuto il 2/2/18. CP_2
Nomina di un legale per la rappresentanza in giudizio”, oltre alla nomina del legale, si legge testualmente: “Si suggerisce all'Avvocato di valutare la possibile eventuale chiamata in causa di tutti i pagina 30 di 33 Condomini limitrofi ed altri enti interessati, senza dimenticare l'assicurazione” (cfr. doc. n. 4 allegato al fascicolo di primo grado di parte convenuta). Da ciò si evince, evidentemente, che il CP_6
autorizzò il suo difensore alla chiamata in causa di terzi nel caso in cui lo stesso lo avesse tenuto necessario.
Quanto alla nullità della procura allegata all'atto di chiamata in causa, peraltro eccepita in primo grado solo nella comparsa conclusionale, si evidenzia che la mancata certificazione del difensore dell'autografia della firma così come la mancanza della data costituiscono delle mere irregolarità (cfr.
Cass. Sez. U, n. 12625 del 17/12/1998) e che, in ogni caso, l'eventuale nullità risulta essere stata sanata con il rilascio da parte del di una nuova procura in data Parte_6
28/10/2019.
Infine, il motivo di appello relativo al presunto difetto di legittimazione passiva del
[...]
(o meglio, relativo al suo difetto di titolarità del rapporto dedotto in Controparte_8 giudizio), è assorbito dal parziale accoglimento dell'appello principale del TR
e del conseguente riconoscimento della corresponsabilità del terzo chiamato nella
[...] determinazione dell'evento per cui è causa.
Pertanto, l'appello incidentale è infondato.
§ 12.— In conclusione, l'appello principale è parzialmente accolto e, in parziale riforma della sentenza appellata, accerta la corresponsabilità al 50 % del , Controparte_8 in persona dell'amministratore p.t., per i danni derivati dall'evento dannoso verificatosi, in data
27/05/2015, nell'immobile di proprietà di e condanna, per l'effetto, rideterminato il Controparte_2 danno subito dall'attrice a seguito del deterioramento dalle diapositive custodite nel locale oggetto dell'allagamento in € 36.000,00, il in persona TR dell'amministratore p.t., e, attesa l'estensione automatica della domanda attorea in primo grado al terzo chiamato in corresponsabilità, il in persona Controparte_8 dell'amministratore p.t., in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni in favore della determinati nella complessiva somma di € 74.881,89 (€ 38.881,89 per i danni subiti CP_2 dall'immobile, non oggetto d'impugnazione, più € 36.000,00) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal momento del fatto sino all'effettivo pagamento sulla somma di € 38.881,89, ed oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino all'effettivo pagamento in riferimento alla somma di € 36.000,00 detratti gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione della sentenza di primo grado.
§ 13. — Le spese di lite.
pagina 31 di 33 Il parziale accoglimento dell'appello principale comporta una nuova regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado, nei rapporti tra il appellante e la appellata , sono TR Controparte_2 compensate nella misura della metà (in ragione dell'avvenuta riduzione del quantum e della notevole difficoltà nell'individuazione del soggetto responsabile dell'allagamento) e poste per la restante parte a carico del appellante nella misura indicata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come CP_6 modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad € 260.000,00: valori medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione per il giudizio di secondo grado, attesa l'assenza di attività istruttoria). Restano a carico del le spese di ctu e della TR
videoispezione.
Nei rapporti tra il e il TR Controparte_8
le spese del primo grado possono essere compensate attesa la riconosciuta paritetica
[...] corresponsabilità dei due Condomini nella determinazione dell'evento per cui è causa e della notevole difficoltà nell'individuazione del soggetto responsabile dell'allagamento; le spese del secondo grado seguono la soccombenza del e sono liquidate come da Controparte_8 dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad €
260.000,00: valori medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione attesa l'assenza di attività istruttoria).
§ 14. — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiara inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal TR
e sull'appello incidentale proposto dal , avverso la
[...] Controparte_7
sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 8643/2023, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto dal e in TR
parziale riforma della sentenza appellata, accerta la corresponsabilità al 50 % del
[...]
, in persona dell'amministratore p.t., nella determinazione dei danni derivati Controparte_8 dall'evento verificatosi, in data 27/05/2015, nell'immobile di proprietà di;
Controparte_2
2) Condanna, per l'effetto, il , in persona dell'amministratore TR
p.t., e il , in persona dell'amministratore p.t., in solido tra Controparte_8 pagina 32 di 33 loro, al risarcimento dei danni in favore di liquidati nella complessiva somma di € Controparte_2
74.881,89 (€ 38.881,89 per i danni subiti dall'immobile più € 36.000,00 per il danno subito dall'attrice a seguito del deterioramento dalle diapositive custodite nel locale oggetto dell'allagamento) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal momento del fatto sino all'effettivo pagamento sulla somma di € 38.881,89, e oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino all'effettivo pagamento in riferimento alla somma di € 36.000,00, detratti gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione della sentenza di primo grado;
3) Respinge l'appello incidentale proposto dal;
Controparte_8
4) Compensa nella misura di 1/2 le spese del doppio grado di giudizio, nei rapporti tra il
[...]
appellante e la appellata , e condanna il TR Controparte_2 [...]
, in persona dell'amministratore p.t., alla refusione, in favore di TR CP_2
, della rimanente metà, che liquida, per il primo grado, in € 850,00 per spese ed € 7.051,5 per
[...] compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
per il secondo grado, in € 5.634,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
5) Compensa le spese del primo grado di giudizio nei rapporti tra il TR
e il;
[...] Controparte_8
6) Condanna il , in persona del legale rappresentate p.t., alla Controparte_8
refusione, in favore del , delle spese del secondo grado di TR giudizio, da distrarre in favore dell'avvocato Enzo Pietrovanni dichiaratosi antistatario, che liquida: in
€ 1.138,50 per spese ed € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
7) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico del . CP_6 Controparte_7
Così deciso in Roma il 14 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
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