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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1214/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
GL MA, AT
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8991/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007084051000 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007084051000 IVA-ALIQUOTE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230127865825000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240037902658000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18149/2025 depositato il 24/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Agenzia Entrate RI, l'intimazione di pagamento n. 07120259007084051000 ed i relativi atti presupposti, notificata a mezzo posta elettronica certificata l'11/02/2025.
A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: 1) Nullità dell'intera procedura di riscossione Omessa
o irritale notifica degli atti presupposti nella fattispecie le ingiunzioni e gli avvisi di accertamento a cui si riferiscono i ruoli impugnati - Violazione art.58-60 Dpr 600/73 – artt.139-140 e ss c.p.c. ; 2) Carenza di
Motivazione dell'atto impugnato in violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, dell'art. 3 della L.241/1990 e art. 6 L.212/2000; 3) Inesistenza della notifica degli atti impugnati tramite indirizzo pec del mittente non contenuto nei pubblici elenchi certificati ex lege;
4) violazione o falsa applicazione dell'art. 16-ter del D.L. n.179/2012, rubricato “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni” e dall'art.
6-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, omessa attestazione di conformità e senza intermediazione di un messo notificatore.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «Chiede:
1. La nullità dell'avviso di intimazione e delle cartelle e atti presupposti parziale o totale e dell'intera procedura di riscossione;
2. L'accertamento della rituale notifica degli atti presupposti e il rispetto del termine annuale ex art. 50 Dpr 602/73; 3. Che codesta spettabile Commissione si pronunci su tutti i punti eccepiti nella causa petendi e sul petitum;
4. La condanna del concessionario della riscossione al pagamento di spese diritti e onorari da devolversi al difensore antistatario».
Si è costituita in giudizio ADER, la quale deduce la inammissibilità, infondatezza ed illegittimità del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «1. rigettare il ricorso perché infondata l'eccezione di omessa/irrituale notifica degli atti presupposti e insussistente la carenza di motivazione dell'intimazione;
2. dichiarare infondate le doglianze relative alla PEC mittente, non ravvisandosi inesistenza e risultando comunque sanata ogni ipotetica irregolarità per raggiungimento dello scopo;
3. accertare la regolarità della sequenza di riscossione, la piena osservanza dell'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, nonché la mancata maturazione di termini di prescrizione;
4. per l'effetto, rigettare integralmente il ricorso con vittoria di spese
».
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere disatteso.
Le due cartelle esattoriali poste a base dell'intimazione risultano entrambe regolarmente notificate a mezzo PEC all'indirizzo del destinatario: la n. 07120230127865825000 in data 29/02/2024, relativa a IVA 2019, e la n. 07120240037902658000 in data 20/03/2024, relativa a IVA 2020. L'intimazione di pagamento n.
07120259007084051000 risulta notificata a mezzo PEC l'11/02/2025. Successivamente, in data 28/02/2025, sono stati emessi atti di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973.
La regolare notifica degli atti presupposti, non seguita dalla loro impugnazione, ha determinato da un lato l'inoppugnabilità della pretesa e dall'altro l'interruzione dei termini di prescrizione che pertanto alla data di notifica di cui è causa non erano nuovamente decorsi.
Sono poi infondate le lagnanze relative alla motivazione dell'intimazione la quale, in quanto relativa ad atto della riscossione coattiva, era abbondantemente idonea a consentire al medesimo l'esercizio del proprio diritto di difesa.
In ordine alla questione dell'indirizzo PEC di provenienza, la questione è stata superata dalla giurisprudenza di legittimità e ad ogni buon conto non è stata provata in giudizio l'assenza dai pubblici elenchi che, al più, avrebbe potuto determinare la nullità sanabile della notificazione stessa. Quanto all'indirizzo di destinazione,
l'utilizzo del medesimo, obbligatorio in forza dell'iscrizione del ricorrente al Registro delle imprese, era legittimo ed efficace.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. In considerazione della circostanza che la giurisprudenza in ordine alle modalità di notifica del ricorso è tuttora in fase di consolidamento, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
GL MA, AT
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8991/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007084051000 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007084051000 IVA-ALIQUOTE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230127865825000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240037902658000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18149/2025 depositato il 24/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Agenzia Entrate RI, l'intimazione di pagamento n. 07120259007084051000 ed i relativi atti presupposti, notificata a mezzo posta elettronica certificata l'11/02/2025.
A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: 1) Nullità dell'intera procedura di riscossione Omessa
o irritale notifica degli atti presupposti nella fattispecie le ingiunzioni e gli avvisi di accertamento a cui si riferiscono i ruoli impugnati - Violazione art.58-60 Dpr 600/73 – artt.139-140 e ss c.p.c. ; 2) Carenza di
Motivazione dell'atto impugnato in violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, dell'art. 3 della L.241/1990 e art. 6 L.212/2000; 3) Inesistenza della notifica degli atti impugnati tramite indirizzo pec del mittente non contenuto nei pubblici elenchi certificati ex lege;
4) violazione o falsa applicazione dell'art. 16-ter del D.L. n.179/2012, rubricato “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni” e dall'art.
6-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, omessa attestazione di conformità e senza intermediazione di un messo notificatore.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «Chiede:
1. La nullità dell'avviso di intimazione e delle cartelle e atti presupposti parziale o totale e dell'intera procedura di riscossione;
2. L'accertamento della rituale notifica degli atti presupposti e il rispetto del termine annuale ex art. 50 Dpr 602/73; 3. Che codesta spettabile Commissione si pronunci su tutti i punti eccepiti nella causa petendi e sul petitum;
4. La condanna del concessionario della riscossione al pagamento di spese diritti e onorari da devolversi al difensore antistatario».
Si è costituita in giudizio ADER, la quale deduce la inammissibilità, infondatezza ed illegittimità del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «1. rigettare il ricorso perché infondata l'eccezione di omessa/irrituale notifica degli atti presupposti e insussistente la carenza di motivazione dell'intimazione;
2. dichiarare infondate le doglianze relative alla PEC mittente, non ravvisandosi inesistenza e risultando comunque sanata ogni ipotetica irregolarità per raggiungimento dello scopo;
3. accertare la regolarità della sequenza di riscossione, la piena osservanza dell'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, nonché la mancata maturazione di termini di prescrizione;
4. per l'effetto, rigettare integralmente il ricorso con vittoria di spese
».
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere disatteso.
Le due cartelle esattoriali poste a base dell'intimazione risultano entrambe regolarmente notificate a mezzo PEC all'indirizzo del destinatario: la n. 07120230127865825000 in data 29/02/2024, relativa a IVA 2019, e la n. 07120240037902658000 in data 20/03/2024, relativa a IVA 2020. L'intimazione di pagamento n.
07120259007084051000 risulta notificata a mezzo PEC l'11/02/2025. Successivamente, in data 28/02/2025, sono stati emessi atti di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973.
La regolare notifica degli atti presupposti, non seguita dalla loro impugnazione, ha determinato da un lato l'inoppugnabilità della pretesa e dall'altro l'interruzione dei termini di prescrizione che pertanto alla data di notifica di cui è causa non erano nuovamente decorsi.
Sono poi infondate le lagnanze relative alla motivazione dell'intimazione la quale, in quanto relativa ad atto della riscossione coattiva, era abbondantemente idonea a consentire al medesimo l'esercizio del proprio diritto di difesa.
In ordine alla questione dell'indirizzo PEC di provenienza, la questione è stata superata dalla giurisprudenza di legittimità e ad ogni buon conto non è stata provata in giudizio l'assenza dai pubblici elenchi che, al più, avrebbe potuto determinare la nullità sanabile della notificazione stessa. Quanto all'indirizzo di destinazione,
l'utilizzo del medesimo, obbligatorio in forza dell'iscrizione del ricorrente al Registro delle imprese, era legittimo ed efficace.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. In considerazione della circostanza che la giurisprudenza in ordine alle modalità di notifica del ricorso è tuttora in fase di consolidamento, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.