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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2936/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 2936 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Arturo Rianna, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- opponente -
E
Dott.ssa (Codice Fiscale: ), quale Curatore del Controparte_1 CodiceFiscale_1
Fallimento Società di Fatto RA (tra Controparte_2
– (Partita IVA
[...] Controparte_3 Controparte_4
), elettivamente domiciliata in Messina, Via Dei Mille 243, presso Controparte_3 P.IVA_1 lo studio dell'avv. Marco Galia, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – domanda riconvenzionale di risarcimento danni
- compensazione crediti.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione avverso il Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 761/2023, emesso dal Tribunale di Cosenza, in data 30.06.2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della , della Parte_2
pagina 1 di 7 somma di €.69.734,00, oltre interessi, in forza di n. 20 fatture emesse a seguito di acquisto di materiali e servizi.
A fondamento della domanda parte opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di autorizzazione da parte del G.D. ed incertezza sull'ammontare del credito ingiunto, nonchè
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza in favore del Tribunale di Nola, ex art. 19 c.p.c..
Nel merito contestava la pretesa creditizia posta alla base del Decreto Ingiuntivo opposto, assumendo di avere eseguito pagamenti parziali per l'importo di € 37.649,24, nonché di avere subito danni a causa della ritardata esecuzione di alcune commesse. Da ultimo in via riconvenzionale, chiedeva la compensazione del credito ingiunto con un controcredito vantato dall'opponente nei confronti della società fallita per materiale consegnato a quest'ultima e mai lavorato, nè restituito, per un importo complessivo di € 94.800,00.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione, fosse revocato il decreto ingiuntivo e che, in via riconvenzionale, fosse accertato l'inadempimento della società opposta, per la mancata lavorazione del materiale grezzo, nonché per gli ulteriori danni patrimoniali e non cagionati alla società opponente per mancata consegna dei “kit”, quantificati nella somma di €.94.800,00 di cui invocava la condanna e/o, in subordine, la compensazione con il credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la che contestava la fondatezza Parte_2 dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, quanto alla questione relativa al difetto di autorizzazione da parte del G.D., evidenziava che nell'istanza depositata al Giudice Delegato, il Curatore Fallimentare aveva rappresentato l'esistenza di crediti e l'opportunità di procedere ad avviare azioni di recupero dei crediti rimasti insoluti, senza indicare se gli importi indicati fossero al netto o meno di IVA e gli interessi maturati;
che destituita di fondamento era l'eccezione di incompetenza territoriale, atteso che l'art. 24 L. Fall. attraeva nel suo alveo tutte le controversie che traevano origine dal fallimento, comprese anche le azioni volte al recupero dei crediti vantati dal soggetto fallito, indipendentemente dal fatto che il rapporto da cui essi derivavano fosse anteriore o meno alla declaratoria di fallimento e che, in ogni caso, l'obbligazione in oggetto era sorta ed era stata eseguita nel Comune di Cosenza, dove la stessa opponente aveva dichiarato essere stati consegnati i materiali da trasformare, con conseguente competenza del Tribunale ex art. 20 c.p.c.; nel merito, deduceva che il credito azionato in via monitoria dalla curatela fallimentare non fosse stato mai contestato dalla debitrice che non aveva fornito alcuna prova degli asseriti danni subiti per ritardi imputabili alla società fallita;
che, in merito agli asseriti pagamenti di parte del credito oggetto di ingiunzione, la Curatela aveva sempre mostrato disponibilità a verificare l'eventuale adempimento degli importi portati dalle fatture poste alla base del decreto pagina 2 di 7 ingiuntivo, mentre la compensazione con un credito di € 94.800,00 non era opponibile alle pretese creditorie della Curatela ed ogni eventuale pretesa economica doveva essere proposta nelle forme dell'insinuazione al passivo fallimentare, con conseguente infondatezza ed inammissibilità della domanda riconvenzionale.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. la Curatela dava atto che la Società aveva Parte_1 corrisposto parte del credito ingiunto, per l'importo di € 33.663,31 (IVA esclusa) a saldo delle fatture anno 2020 nn. 60, 168, 181, 190, 214, 227, 230, 231, 232, 233, 235 e che residuava, pertanto, la somma di € 36.070,69, oltre IVA.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza cartolare del 16.12.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti mediante discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, riservandosi il deposito della sentenza nel termine di 30 gg. ex art. 281 sexies 3 comma cpc.
*****
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, la pretesa di pagamento azionata dalla
[...]
, in forza del decreto ingiuntivo opposto, ha ad oggetto la somma di Parte_2
€.69.734,00, quale corrispettivo di n. 20 fatture emesse a seguito di acquisto di materiali e servizi, poi ridotta alla somma di € 36.070,69, oltre IVA per effetto dei pagamenti eseguiti dalla debitrice e risultanti dalla contabilità della società fallita.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per difetto di idonea autorizzazione del Giudice Delegato, atteso che dalla documentazione allegata dalla Curatela risulta che il Curatore abbia richiesto la nomina di un legale al fine di procedere al recupero di poste creditorie pagina 3 di 7 risultanti da una ricognizione effettuata sia nella contabilità della che della CP_2 Controparte_3
indicandole in un elenco in cui non era specificato se i relativi importi fossero comprensivi di Iva o
[...]
meno.
Inoltre, a seguito del confronto della documentazione allegata dall'opponente con le scritture contabili della società fallita è emerso che, effettivamente, la Società avesse corrisposto parte Parte_1 del credito ingiunto, per l'importo di € 33.663,31 (IVA esclusa) a saldo delle fatture anno 2020 nn. 60,
168, 181, 190, 214, 227, 230, 231, 232, 233, 235, residuando la minore somma di € 36.070,69, oltre
IVA (pari ad € 44.006,24), quasi coincidente con quella indicata dal Curatore Fallimentare nell'istanza di autorizzazione presentata al G.D.( € 44.020,16).
Va, altresì, disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza in favore di quello di Nola, atteso che la società opponente ha fatto riferimento, esclusivamente, al foro generale di cui all'art. 19 c.p.c., in relazione alla sede della società debitrice convenuta, ma non ha, altresì, contestato la competenza in relazione agli altri fori concorrenti, tra cui quello di cui all'art. 20 c.p.c. relativo al luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione.
A tale riguardo, il consolidato orientamento giurisprudenziale riconosce che “In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore (cfr. Cass. Civ., n. 16284 del 18.6.2019), e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (cfr. Cass. Civ., n. 17311 del 3.7.2018).
Consegue che, nella fattispecie in esame, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla
[...]
va respinta, risultando, peraltro, il Tribunale di Cosenza competente in relazione al luogo Parte_1 in cui è sorta o è stata eseguita l'obbligazione, tenuto conto che il rapporto commerciale tra le due società ha avuto ad oggetto la consegna, presso gli stabilimenti della (siti in Controparte_3
Rende), di materiale grezzo in alluminio che quest'ultima doveva trasformare in componenti di meccanica di precisione, per poi riconsegnarli alla società opponente che, a sua volta, li avrebbe impiegati in commesse con altre società.
Passando all'esame del merito, la debitrice opponente ha contestato l'ammontare del credito, eccependo, per un verso, avvenuti pagamenti per l'importo complessivo di € 37.649,24, per altro verso,
pagina 4 di 7 l'inadempimento della società-poi fallita, in relazione alla ritardata esecuzione di alcune commesse ed ai conseguenti danni alla stessa cagionati.
Inoltre, la ha dedotto di vantare un controcredito nei confronti della società fallita Parte_1 per materiale consegnato a quest'ultima e mai lavorato, nè restituito, per un importo complessivo di €
94.800,00, rispetto al quale ha formulato domanda di condanna della Curatela, in via riconvenzionale,
o, in subordine, eccezione di compensazione con il credito sotteso al decreto ingiuntivo.
In merito, si evidenzia che la stessa Curatela opposta ha dato atto dei pagamenti eseguiti dalla
[...]
per l'importo di € 33.663,31 (IVA esclusa), a saldo delle fatture anno 2020 nn. 60, Parte_3
168, 181, 190, 214, 227, 230, 231, 232, 233, 235, come risultanti dal confronto della documentazione allegata dall'opponente con le scritture contabili della società fallita, ed ha, quindi, ridotto la pretesa azionata in giudizio alla minore somma di € 36.070,69 oltre IVA, pari ad € 44.006,24.
Rispetto al predetto importo, l'opponente ha sollevato una generica contestazione, lamentando di avere subito asseriti danni per la ritardata consegna del materiale commissionato, in relazione ai rapporti commerciali intrattenuti con terze società, ma nulla ha concretamente dimostrato circa gli effettivi pregiudizi di natura economica che sarebbero derivati da simili inesatti adempimenti.
Inoltre, risulta che in data 5.4.2024 siano stati prelevati dal capannone della società fallita i beni ed i materiali oggetto della domanda di rivendica avanzata dalla tanto che, in sede di Parte_1 note conclusive, l'opponente ha ridotto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno alla minore somma di €.19.882,25, quale mancato guadagno a seguito della mancata tempestiva consegna del materiale nei termini.
Ciò posto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, una volta dichiarato il fallimento, ogni diritto di credito, ivi compresi i crediti prededucibili, è tutelabile nelle sole forme di cui agli artt. 92 ss. legge fall.; la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori, il che determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie
(cfr. Cass. Civ., n. 1065 del 29.1.2002).
In particolare, nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 legge fall., qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo. Qualora pertanto, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 legge fall., la domanda dev'essere dichiarata pagina 5 di 7 improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa (cfr.
Cass. Civ., n. 28481 del 22.12.2005).
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall'opponente domanda riconvenzionale, non determina l'improcedibilità dell'opposizione e la rimessione dell'intera controversia al giudice fallimentare, rimanendo il Tribunale ordinario competente per l'opposizione mentre al Tribunale fallimentare, previa separazione dei giudizi, deve essere rimessa esclusivamente la domanda riconvenzionale, in ordine alla quale soltanto sussiste, dunque, la competenza funzionale ed inderogabile di tale organo giudiziale (cfr. Cass. Civ., n. 26993 del 26.11.2020).
Consegue che, avuto riguardo al caso di specie, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalla nei confronti della curatela fallimentare va dichiarata improcedibile Parte_1
nel presente giudizio, atteso che la relativa pretesa economica deve essere azionata dinanzi al Giudice
Fallimentare nelle forme dell'insinuazione al passivo.
Né un simile credito può essere invocato ai fini di un'eventuale compensazione con il credito sotteso al decreto ingiuntivo, atteso che, in riferimento all'eccezione di compensazione, affinchè possa operare l'effetto estintivo, occorre accertare l'esistenza del credito vantato dalla debitrice.
Inoltre, la compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del debitore del fallito divenga liquido ed esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico della obbligazione sia anteriore alla relativa dichiarazione, mentre è irrilevante che la sentenza di accertamento del controcredito intervenga successivamente alla stessa dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. Civ., n.
42008 del 30.12.2021).
Nella fattispecie in esame, la domanda risarcitoria proposta dalla appare piuttosto Parte_1
generica, non essendo specificati né il tipo di pregiudizio economico che sarebbe derivato dal ritardo nella consegna dei materiali da parte della società poi fallita, né i parametri per la relativa quantificazione, sicchè difettano i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, necessari al fine di invocare la compensazione.
In conclusione, non essendovi contestazione in merito all'avvenuta ed effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture sottese al decreto ingiuntivo, da parte della società (in bonis), CP_3 in relazione alle commesse conferite dall'opponente, e tenuto conto dei pagamenti documentati dalla va riconosciuto un credito residuo di € 36.070,69 oltre IVA, pari ad € 44.006,24, di Parte_1
cui la Curatela del Fallimento ha diritto a ricevere il pagamento.
Va, quindi, parzialmente accolta l'opposizione proposta dalla e revocato il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 761/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza, in data 30.06.2023 e, contestualmente, va pagina 6 di 7 pronunciata la condanna della al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma di € 44.006,24 (Iva compresa), a titolo di residuo Parte_2
corrispettivo delle fatture sottese al decreto ingiuntivo, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo.
In considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, appaiono ravvisabili fondati motivi atti a giustificare la compensazione delle spese di lite in misura della metà, ponendosi la residua parte, come liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. Giustizia n. 147/2022
(scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), in ragione della natura documentale e dello svolgimento del giudizio, a carico dell'opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, revoca il Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 761/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza, in data 30.06.2023;
2) Condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2
, della somma di € 44.006,24 (Iva compresa), a titolo di residuo corrispettivo
[...]
delle fatture sottese al decreto ingiuntivo, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo;
3) Dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
4) Condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese del giudizio che, previa compensazione in misura della metà, si liquidano in complessivi € 1.904,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Sentenza depositata telematicamente ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c..
Cosenza, 10.01.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 2936 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Arturo Rianna, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- opponente -
E
Dott.ssa (Codice Fiscale: ), quale Curatore del Controparte_1 CodiceFiscale_1
Fallimento Società di Fatto RA (tra Controparte_2
– (Partita IVA
[...] Controparte_3 Controparte_4
), elettivamente domiciliata in Messina, Via Dei Mille 243, presso Controparte_3 P.IVA_1 lo studio dell'avv. Marco Galia, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – domanda riconvenzionale di risarcimento danni
- compensazione crediti.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione avverso il Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 761/2023, emesso dal Tribunale di Cosenza, in data 30.06.2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della , della Parte_2
pagina 1 di 7 somma di €.69.734,00, oltre interessi, in forza di n. 20 fatture emesse a seguito di acquisto di materiali e servizi.
A fondamento della domanda parte opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di autorizzazione da parte del G.D. ed incertezza sull'ammontare del credito ingiunto, nonchè
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza in favore del Tribunale di Nola, ex art. 19 c.p.c..
Nel merito contestava la pretesa creditizia posta alla base del Decreto Ingiuntivo opposto, assumendo di avere eseguito pagamenti parziali per l'importo di € 37.649,24, nonché di avere subito danni a causa della ritardata esecuzione di alcune commesse. Da ultimo in via riconvenzionale, chiedeva la compensazione del credito ingiunto con un controcredito vantato dall'opponente nei confronti della società fallita per materiale consegnato a quest'ultima e mai lavorato, nè restituito, per un importo complessivo di € 94.800,00.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione, fosse revocato il decreto ingiuntivo e che, in via riconvenzionale, fosse accertato l'inadempimento della società opposta, per la mancata lavorazione del materiale grezzo, nonché per gli ulteriori danni patrimoniali e non cagionati alla società opponente per mancata consegna dei “kit”, quantificati nella somma di €.94.800,00 di cui invocava la condanna e/o, in subordine, la compensazione con il credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la che contestava la fondatezza Parte_2 dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, quanto alla questione relativa al difetto di autorizzazione da parte del G.D., evidenziava che nell'istanza depositata al Giudice Delegato, il Curatore Fallimentare aveva rappresentato l'esistenza di crediti e l'opportunità di procedere ad avviare azioni di recupero dei crediti rimasti insoluti, senza indicare se gli importi indicati fossero al netto o meno di IVA e gli interessi maturati;
che destituita di fondamento era l'eccezione di incompetenza territoriale, atteso che l'art. 24 L. Fall. attraeva nel suo alveo tutte le controversie che traevano origine dal fallimento, comprese anche le azioni volte al recupero dei crediti vantati dal soggetto fallito, indipendentemente dal fatto che il rapporto da cui essi derivavano fosse anteriore o meno alla declaratoria di fallimento e che, in ogni caso, l'obbligazione in oggetto era sorta ed era stata eseguita nel Comune di Cosenza, dove la stessa opponente aveva dichiarato essere stati consegnati i materiali da trasformare, con conseguente competenza del Tribunale ex art. 20 c.p.c.; nel merito, deduceva che il credito azionato in via monitoria dalla curatela fallimentare non fosse stato mai contestato dalla debitrice che non aveva fornito alcuna prova degli asseriti danni subiti per ritardi imputabili alla società fallita;
che, in merito agli asseriti pagamenti di parte del credito oggetto di ingiunzione, la Curatela aveva sempre mostrato disponibilità a verificare l'eventuale adempimento degli importi portati dalle fatture poste alla base del decreto pagina 2 di 7 ingiuntivo, mentre la compensazione con un credito di € 94.800,00 non era opponibile alle pretese creditorie della Curatela ed ogni eventuale pretesa economica doveva essere proposta nelle forme dell'insinuazione al passivo fallimentare, con conseguente infondatezza ed inammissibilità della domanda riconvenzionale.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. la Curatela dava atto che la Società aveva Parte_1 corrisposto parte del credito ingiunto, per l'importo di € 33.663,31 (IVA esclusa) a saldo delle fatture anno 2020 nn. 60, 168, 181, 190, 214, 227, 230, 231, 232, 233, 235 e che residuava, pertanto, la somma di € 36.070,69, oltre IVA.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza cartolare del 16.12.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti mediante discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, riservandosi il deposito della sentenza nel termine di 30 gg. ex art. 281 sexies 3 comma cpc.
*****
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, la pretesa di pagamento azionata dalla
[...]
, in forza del decreto ingiuntivo opposto, ha ad oggetto la somma di Parte_2
€.69.734,00, quale corrispettivo di n. 20 fatture emesse a seguito di acquisto di materiali e servizi, poi ridotta alla somma di € 36.070,69, oltre IVA per effetto dei pagamenti eseguiti dalla debitrice e risultanti dalla contabilità della società fallita.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per difetto di idonea autorizzazione del Giudice Delegato, atteso che dalla documentazione allegata dalla Curatela risulta che il Curatore abbia richiesto la nomina di un legale al fine di procedere al recupero di poste creditorie pagina 3 di 7 risultanti da una ricognizione effettuata sia nella contabilità della che della CP_2 Controparte_3
indicandole in un elenco in cui non era specificato se i relativi importi fossero comprensivi di Iva o
[...]
meno.
Inoltre, a seguito del confronto della documentazione allegata dall'opponente con le scritture contabili della società fallita è emerso che, effettivamente, la Società avesse corrisposto parte Parte_1 del credito ingiunto, per l'importo di € 33.663,31 (IVA esclusa) a saldo delle fatture anno 2020 nn. 60,
168, 181, 190, 214, 227, 230, 231, 232, 233, 235, residuando la minore somma di € 36.070,69, oltre
IVA (pari ad € 44.006,24), quasi coincidente con quella indicata dal Curatore Fallimentare nell'istanza di autorizzazione presentata al G.D.( € 44.020,16).
Va, altresì, disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza in favore di quello di Nola, atteso che la società opponente ha fatto riferimento, esclusivamente, al foro generale di cui all'art. 19 c.p.c., in relazione alla sede della società debitrice convenuta, ma non ha, altresì, contestato la competenza in relazione agli altri fori concorrenti, tra cui quello di cui all'art. 20 c.p.c. relativo al luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione.
A tale riguardo, il consolidato orientamento giurisprudenziale riconosce che “In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore (cfr. Cass. Civ., n. 16284 del 18.6.2019), e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (cfr. Cass. Civ., n. 17311 del 3.7.2018).
Consegue che, nella fattispecie in esame, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla
[...]
va respinta, risultando, peraltro, il Tribunale di Cosenza competente in relazione al luogo Parte_1 in cui è sorta o è stata eseguita l'obbligazione, tenuto conto che il rapporto commerciale tra le due società ha avuto ad oggetto la consegna, presso gli stabilimenti della (siti in Controparte_3
Rende), di materiale grezzo in alluminio che quest'ultima doveva trasformare in componenti di meccanica di precisione, per poi riconsegnarli alla società opponente che, a sua volta, li avrebbe impiegati in commesse con altre società.
Passando all'esame del merito, la debitrice opponente ha contestato l'ammontare del credito, eccependo, per un verso, avvenuti pagamenti per l'importo complessivo di € 37.649,24, per altro verso,
pagina 4 di 7 l'inadempimento della società-poi fallita, in relazione alla ritardata esecuzione di alcune commesse ed ai conseguenti danni alla stessa cagionati.
Inoltre, la ha dedotto di vantare un controcredito nei confronti della società fallita Parte_1 per materiale consegnato a quest'ultima e mai lavorato, nè restituito, per un importo complessivo di €
94.800,00, rispetto al quale ha formulato domanda di condanna della Curatela, in via riconvenzionale,
o, in subordine, eccezione di compensazione con il credito sotteso al decreto ingiuntivo.
In merito, si evidenzia che la stessa Curatela opposta ha dato atto dei pagamenti eseguiti dalla
[...]
per l'importo di € 33.663,31 (IVA esclusa), a saldo delle fatture anno 2020 nn. 60, Parte_3
168, 181, 190, 214, 227, 230, 231, 232, 233, 235, come risultanti dal confronto della documentazione allegata dall'opponente con le scritture contabili della società fallita, ed ha, quindi, ridotto la pretesa azionata in giudizio alla minore somma di € 36.070,69 oltre IVA, pari ad € 44.006,24.
Rispetto al predetto importo, l'opponente ha sollevato una generica contestazione, lamentando di avere subito asseriti danni per la ritardata consegna del materiale commissionato, in relazione ai rapporti commerciali intrattenuti con terze società, ma nulla ha concretamente dimostrato circa gli effettivi pregiudizi di natura economica che sarebbero derivati da simili inesatti adempimenti.
Inoltre, risulta che in data 5.4.2024 siano stati prelevati dal capannone della società fallita i beni ed i materiali oggetto della domanda di rivendica avanzata dalla tanto che, in sede di Parte_1 note conclusive, l'opponente ha ridotto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno alla minore somma di €.19.882,25, quale mancato guadagno a seguito della mancata tempestiva consegna del materiale nei termini.
Ciò posto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, una volta dichiarato il fallimento, ogni diritto di credito, ivi compresi i crediti prededucibili, è tutelabile nelle sole forme di cui agli artt. 92 ss. legge fall.; la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori, il che determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie
(cfr. Cass. Civ., n. 1065 del 29.1.2002).
In particolare, nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 legge fall., qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo. Qualora pertanto, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 legge fall., la domanda dev'essere dichiarata pagina 5 di 7 improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa (cfr.
Cass. Civ., n. 28481 del 22.12.2005).
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall'opponente domanda riconvenzionale, non determina l'improcedibilità dell'opposizione e la rimessione dell'intera controversia al giudice fallimentare, rimanendo il Tribunale ordinario competente per l'opposizione mentre al Tribunale fallimentare, previa separazione dei giudizi, deve essere rimessa esclusivamente la domanda riconvenzionale, in ordine alla quale soltanto sussiste, dunque, la competenza funzionale ed inderogabile di tale organo giudiziale (cfr. Cass. Civ., n. 26993 del 26.11.2020).
Consegue che, avuto riguardo al caso di specie, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalla nei confronti della curatela fallimentare va dichiarata improcedibile Parte_1
nel presente giudizio, atteso che la relativa pretesa economica deve essere azionata dinanzi al Giudice
Fallimentare nelle forme dell'insinuazione al passivo.
Né un simile credito può essere invocato ai fini di un'eventuale compensazione con il credito sotteso al decreto ingiuntivo, atteso che, in riferimento all'eccezione di compensazione, affinchè possa operare l'effetto estintivo, occorre accertare l'esistenza del credito vantato dalla debitrice.
Inoltre, la compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del debitore del fallito divenga liquido ed esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico della obbligazione sia anteriore alla relativa dichiarazione, mentre è irrilevante che la sentenza di accertamento del controcredito intervenga successivamente alla stessa dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. Civ., n.
42008 del 30.12.2021).
Nella fattispecie in esame, la domanda risarcitoria proposta dalla appare piuttosto Parte_1
generica, non essendo specificati né il tipo di pregiudizio economico che sarebbe derivato dal ritardo nella consegna dei materiali da parte della società poi fallita, né i parametri per la relativa quantificazione, sicchè difettano i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, necessari al fine di invocare la compensazione.
In conclusione, non essendovi contestazione in merito all'avvenuta ed effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture sottese al decreto ingiuntivo, da parte della società (in bonis), CP_3 in relazione alle commesse conferite dall'opponente, e tenuto conto dei pagamenti documentati dalla va riconosciuto un credito residuo di € 36.070,69 oltre IVA, pari ad € 44.006,24, di Parte_1
cui la Curatela del Fallimento ha diritto a ricevere il pagamento.
Va, quindi, parzialmente accolta l'opposizione proposta dalla e revocato il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 761/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza, in data 30.06.2023 e, contestualmente, va pagina 6 di 7 pronunciata la condanna della al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma di € 44.006,24 (Iva compresa), a titolo di residuo Parte_2
corrispettivo delle fatture sottese al decreto ingiuntivo, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo.
In considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, appaiono ravvisabili fondati motivi atti a giustificare la compensazione delle spese di lite in misura della metà, ponendosi la residua parte, come liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. Giustizia n. 147/2022
(scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), in ragione della natura documentale e dello svolgimento del giudizio, a carico dell'opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, revoca il Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 761/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza, in data 30.06.2023;
2) Condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2
, della somma di € 44.006,24 (Iva compresa), a titolo di residuo corrispettivo
[...]
delle fatture sottese al decreto ingiuntivo, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo;
3) Dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
4) Condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese del giudizio che, previa compensazione in misura della metà, si liquidano in complessivi € 1.904,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Sentenza depositata telematicamente ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c..
Cosenza, 10.01.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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