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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 02/04/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 787/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP
alle ore 8.55 è presente l'avv. CAMMILLERI EDUARDO per parte ricorrente il quale conclude riportandosi alle difese di cui in atti e chiede che la causa venga decisa con accoglimento dell'opposizione e condanna alle spese di lite disponendone la distrazione in proprio favore avendo anticipato le spese e non avendo ricevuto compenso alcuno.
E' pure presente l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA per l' che conclude CP
come in atti chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 10.00
*********************
Successivamente, alle ore 16.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
************************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 787/2024 R.G.L. promossa
D A rappresentato e difeso dall'avv. Eduardo Cammilleri ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Terrasini, Via Palermo n.
30, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente in CP
Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , sito in via Laurana n. CP
59, con gli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura indicata in atti.
- resistente -
OGGETTO: REDDITO DI CITTADINANZA (INDEBITO)
All'udienza del 2 aprile 2025 ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso:
❖ Revoca il decreto ingiuntivo n. 1101/2023 del 14 novembre 2023, notificato il 12 dicembre 2023.
2 ❖ Condanna l' a rifondere a parte opponente le spese di lite che liquida in euro CP
1.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Eduardo Cammilleri dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.1.2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l' opponendo il decreto ingiuntivo n. CP
1101/2023 del 14 novembre 2023, notificato il 12 dicembre 2023 con cui gi veniva intimato il pagamento della somma di euro 23.927,96 (oltre spese del giudizio monitorio) indebitamente percepite a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo da aprile 2019 a settembre 2020, difettando il requisito della residenza.
A sostegno del ricorso deduceva che per il medesimo importo percepito in tale lasso temporale era stato avviato procedimento penale innanzi al Tribunale di Palermo, quinta sezione penale, conclusosi con sentenza assolutoria n. 1240/2023 perché “il fatto non sussiste” in quanto “[..] Il processo nel suo svolgimento e nel suo dibattimento, ha dimostrato che [..] non aveva affatto percepito la somma in modo ingiusto, ma che ne avesse diritto. È stato infatti dimostrato che, in quel periodo [..] risiedesse costantemente e continuamente in Italia provando altresì di essere residente in Italia nel 2016, dove peraltro
è stato anche candidato alle elezioni comunali di Terrasini (Pa) come consigliere comunale”.
Evidenziava, altresì che detta sentenza era stata ritualmente notificata anche all'ente previdenziale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che, pur CP prendendo atto della suindicata sentenza, chiedeva comunque, il rigetto dell'opposizione.
La causa, di natura documentale, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Nel merito, il ricorso va accolto.
In via preliminare, appare opportuno effettuare una ricognizione della normativa relativa al reddito di cittadinanza, introdotto con D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con Legge n. 26 del 28 marzo 2019, come misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale (norma ormai abrogata a decorrere
3 dal 1° gennaio 2024 in virtù dell'art. 1 comma 318 della Legge di Bilancio 2023 - l. 29 dicembre 2022, n. 197).
Il sostegno era riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltre che di ulteriori requisiti economici e patrimoniali.
L'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (coordinato con la legge di conversione del 28 marzo 2019, n. 26 e succ. mod) testualmente prevedeva: «1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in
Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare
4 risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini
ISEE; c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni dà diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. 2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione sociosanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.
3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari al 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1. 5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
b) il figlio maggiorenne non
5 convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali
(SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.
7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del
Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22 e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE».
6 Dunque, il succitato art. 2 richiede, ai fini dell'erogazione del beneficio:
• i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (alla lettera a);
• i requisiti reddituali e patrimoniali (alla lettera b),
• il mancato godimento di alcune categorie di beni mobili durevoli (alla lettera c).
In ordine al requisito di cittadinanza/residenza è recentemente intervenuta la Corte
Costituzionale che (cfr. Sent. del 20/03/2025, n. 31) che ha dichiarato l'incostituzionalità del requisito di 10 anni per accedere al reddito di cittadinanza, in quanto “il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al RdC che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo”.
Secondo la Consulta «In tema di reddito di cittadinanza (Rdc), la previsione normativa di un requisito di residenza pregressa per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi, per l'accesso alla prestazione, si pone in violazione dei principi di eguaglianza e di proporzionalità sanciti dall'art. 3 della Costituzione. Tale periodo decennale, sebbene applicato indistintamente a ogni richiedente, costituisce una barriera temporale irragionevole e artificiale che limita l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti e penalizzando i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e di Paesi terzi. Il termine decennale preclude il raggiungimento delle finalità del Rdc, che guarda non al concorso passato ma alle prospettive di stabile inserimento lavorativo e sociale futuro del beneficiario. Pertanto, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui prevedeva tale requisito, sostituendolo con il termine più proporzionato e ragionevole di cinque anni di residenza pregressa».
Ciò posto nella fattispecie, l'unico requisito contestato dall' (cfr. provvedimento CP
impugnato) è quello della residenza al momento della proposizione della domanda amministrativa di RdC (7.3.2019)
Come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, (cfr. ex multis Cass. Ord. n.
3841 del 15 febbraio 2021) «la nozione di residenza, ai sensi dell'art. 43 c.c. è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (cfr. Cass. n. 25726 del 01/12/2011; vedi anche, nella giurisprudenza più risalente, Cass. n. 1738/1986). In particolare, questa Corte, nell'ultima pronuncia sopra
7 riportata, ha, altresì, affermato che questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altre attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali».
A tal proposito, relativamente al valore probatorio delle risultanze anagrafiche, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che costituiscano una mera presunzione del luogo di residenza di un soggetto, superabile con altri mezzi di prova, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza del 02/07/2018,
n. 17294).
Pertanto, applicando i criteri e gli insegnamenti della Suprema Corte, il requisito richiesto dall'art. 2 della l. 26/2019 va inteso in senso sostanziale e non formale, ovvero come permanenza stabile.
Suffraga ulteriormente tale tesi la nota del 14 aprile 2020, con la quale il Ministero del
Lavoro ha precisato che, ai fini dell'accertamento del requisito della residenza continuativa,
«i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti, con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il RdC, di dimostrare - qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche - la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro” ed a tal fine, “i servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di RdC di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale (e di quella della biennale continuativa prima della domanda), […] in collaborazione con il cittadino ed anche con altri Comuni e, solo in esito all'inesistenza, di riscontro obiettivi potrà ritenersi non soddisfatto il requisito di ordine anagrafico”.
Pertanto, per accertare tale requisito si deve procedere a una verifica di tipo sostanziale per cui gli operatori incaricati devono tenere in considerazione qualsiasi informazione utile in grado di dimostrare la stabile presenza del soggetto sul territorio, come prevede la normativa attuale.
Nel caso di specie il ricorrente ha positivamente dimostrato la sussistenza del requisito contestato mediante la produzione della sentenza di assoluzione n. 1240/2023 che ha escluso la responsabilità penale del puntualizzando che: «[..] Dagli atti di istruzione Pt_1
dibattimentale i fatti possono essere ricostruiti nel modo che segue. A seguito di una
8 segnalazione, l'allora Luogotenente cariche speciali in servizio Persona_1
presso la compagnia della guardia di finanza di Partinico, unitamente al collega attenzionava la posizione del signor il quale Persona_2 Parte_1
risultava essere percettore di reddito di cittadinanza. La segnalazione muoveva da un'anomalia relativa al periodo di residenza di due anni continuativi in Italia necessario per usufruire del beneficio… Più precisamente, aveva presentato la domanda Pt_1
del reddito di cittadinanza il 7 marzo 2019 dichiarando di essere già residente in Italia da almeno due anni mentre, dalla documentazione pervenuta dal Comune di Cinisi, luogo di ultima residenza dell'imputato, lo stesso risultava iscritto nell'anagrafe nazionale della popolazione residente il 15 gennaio 2018 in epoca, dunque, successiva rispetto a quanto dichiarato nell'istanza di accesso all'erogazione (cfr., Certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Carini in data 12.11.2020). L'erogazione del beneficio del reddito di cittadinanza effettuata dall' a favore di tramite apposita “carta Rdc CP Pt_1 prepagata”, aveva avuto inizio nel mese di aprile 2019 ed era terminata nel mese di settembre 2020, per un ammontare complessivo di euro 23.928,01… L'imputato nel corso del proprio esame rappresentava di aver effettuato diversi trasferimenti per motivi di lavoro, talvolta individualmente e, in altre occasioni, congiuntamente alla famiglia, durante i quali ricordava di non aver sempre provveduto a regolarizzare la sua posizione residenziale negli Uffici anagrafici dei vari comuni… In particolare, precisava di aver vissuto in Germania dal 2006 al 2016, di aver fatto rientro nel territorio dello Stato nel mese di gennaio 2016 e di essere stato ospitato presso l'abitazione della nonna sita nel
Comune di Terrasini. in seguito, specificava di essersi accordato con la moglie (che si trovava ancora in Germania insieme ai figli) per il trasferimento dell'intera famiglia a
Cinisi; pertanto, nel mese di gennaio 2018 aveva provveduto a regolarizzare formalmente la propria residenza per consentire l'accesso all'istruzione ai figli. A riprova della sua permanenza nel territorio dello Stato già a far data dal mese di giugno 2016, l'imputato depositava documentazione attestante la sua partecipazione, in qualità di candidato consigliere comunale, alle elezioni amministrative Comunale di Terrasini [..] [..] Alla luce di tale interpretazione, non risulta integrato l'elemento oggettivo del reato contestato, essendo emersa dall'istruttoria dibattimentale e più precisamente dalla documentazione acquisita, l'effettiva residenza continuativa in Italia dell'imputato nei due anni precedenti
9 alla presentazione della domanda… Deve, inoltre, intendersi integrato il requisito di aver risieduto in Italia per almeno 10 anni anche se non continuativi considerato che Pt_1
ha dichiarato di essersi recato in Germania nell'anno 2006 e, pertanto, considerata la sua età anagrafica risulta essere stato residente nel territorio dello Stato per almeno 10 anni antecedenti al suo trasferimento».
Per le ragioni suesposte, dunque, e in assenza di prove di segno contrario che l' CP
quale attore in senso sostanziale avrebbe dovuto fornire, il ricorso merita di essere accolto con conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate com in dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate e di non aver ricevuto compenso alcuno
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 2 aprile 2025
Il Giudice
Claudia Gentile
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