Articolo 10 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 9Articolo 11
Versione
14 aprile 1979
Art. 10.
Ai sensi dell' articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216 , la somma occorrente per sopperire agli oneri connessi al funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa e' stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 2.000.000.000.
Il fondo di cui all' articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385 , e' determinato, per l'anno finanziario 1979, in lire 90.000.000.000.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979