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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 986/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
NATALE GABRIELLA, Giudice monocratico in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1657/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240077141550000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2447/2025 depositato il
09/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 maggio 2025 la ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento avente n.
29620240077141550000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, su richiesta della Regione
Siciliana, a lei notificata il 26 marzo 2025, con riferimento a un asserito debito della stessa relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2022 per l'importo di €. 409,22.
Ha eccepito la mancanza di atti prodromici e l'omessa notifica di essi.
L'Agenzia delle Entrate -Riscossione convenuta non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La cartella impugnata non contiene alcun riferimento a un prodromico avviso di accertamento ma esplicita chiaramente che essa e il relativo ruolo si fondano sull'omesso pagamento del tributo.
Orbene, l'art. 2, comma 2 bis, della l. reg. sic. 16/2015 prevede, per il caso di omesso pagamento della tassa automobilistica, la possibilità di immediata iscrizione a ruolo delle somme dovute, con interessi e sanzioni, senza necessità di preventiva notificazione di un avviso di accertamento (disciplina ritenuta rispettosa dei canoni costituzionali in materia da Corte cost., sent. n. 152/2018). Di per sé, quindi, la dedotta omessa notificazione dell'avviso di accertamento non comporta la nullità della cartella impugnata.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso a Palermo il 2 ottobre 2025. Il giudice monocratico
LL LE
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
NATALE GABRIELLA, Giudice monocratico in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1657/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240077141550000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2447/2025 depositato il
09/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 maggio 2025 la ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento avente n.
29620240077141550000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, su richiesta della Regione
Siciliana, a lei notificata il 26 marzo 2025, con riferimento a un asserito debito della stessa relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2022 per l'importo di €. 409,22.
Ha eccepito la mancanza di atti prodromici e l'omessa notifica di essi.
L'Agenzia delle Entrate -Riscossione convenuta non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La cartella impugnata non contiene alcun riferimento a un prodromico avviso di accertamento ma esplicita chiaramente che essa e il relativo ruolo si fondano sull'omesso pagamento del tributo.
Orbene, l'art. 2, comma 2 bis, della l. reg. sic. 16/2015 prevede, per il caso di omesso pagamento della tassa automobilistica, la possibilità di immediata iscrizione a ruolo delle somme dovute, con interessi e sanzioni, senza necessità di preventiva notificazione di un avviso di accertamento (disciplina ritenuta rispettosa dei canoni costituzionali in materia da Corte cost., sent. n. 152/2018). Di per sé, quindi, la dedotta omessa notificazione dell'avviso di accertamento non comporta la nullità della cartella impugnata.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso a Palermo il 2 ottobre 2025. Il giudice monocratico
LL LE