Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/04/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2001/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Tragni Presidente est.
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Laura Stella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, in riassunzione del giudizio ex art. 392
c.p.c. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. William Parte_1 CodiceFiscale_1
LIMUTI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Melchiorre Gioia, 88
appellante in riassunzione contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv. Francesca Controparte_1 CodiceFiscale_2
MEVIO e Manuela MAURO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti avvocati, in Sondrio, via Mazzini 69/B
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 CodiceFiscale_3
Francesca MEVIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Sondrio, via Mazzini
69/B appellati riassunti
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito della riforma della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2330/2018, pubblicata il 22/06/2018, in materia di contratto di
“Locazione e comodato di immobile urbano – affitto di azienda”.
CONCLUSIONI: Per l'appellante in riassunzione Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano in funzione di giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:
Nel merito: pagina 1 di 4
accertare e dichiarare anche in virtù della confessione giudiziale di cui a Parte_1 pagine 1 e 2 dell'atto introduttivo avversario, che la GN ha corrisposto alla Parte_1 GN l'importo di €200,00 mensili in eccedenza rispetto al canone di Controparte_1 locazione previsto nel contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sondrio datato 07/03/2007 al n° 564 Serie 3; accertare e dichiarare la nullità ex art. 13 Legge 431/1998 di ogni pattuizione dedotta da parte attrice appellata volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato in data 07/03/2007 presso l'Agenzia delle Entrate al n° 564 Serie 3; accertare, dichiarare e condannare, parte appellata in riassunzione in solito tra loro a corrispondere e rimborsare in favore della GN , l'importo di Parte_1
€14.400,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, pari all'importo di canone di locazione di €200,00 mensili, versate in eccedenza rispetto all'effettivo canone fissato al punto 6) del contratto di locazione datato 07/03/2007, e ciò sino al rilascio dell'immobile avvenuto nel mese di aprile 2013, ovvero quell'importo maggiore o minore risultato per accertato in corso di causa ovvero ritenuto di giustizia dalla lettura degli atti;
rigettare ogni avversaria diversa domanda;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari d'avvocato, per tutti i precedenti gradi di giudizio anche per quanto riguarda il presente grado e per quello di legittimità come da ordinanza di rinvio disposta dalla Corte di Cassazione con ordinanza 13.04.2023 con distrazione delle stesse a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario;
Si dichiara al fine del pagamento del contributo unificato che il valore della presente controversia è pari ad € 20.000,00=.
Si offrono in comunicazione mediante deposito:
1. copia autentica dell'Ordinanza emessa dalla
Suprema Corte di Cassazione in data 30.03.2023 pubblicata in data 13.04.2023; 2. Copia fascicolo di 1° e 2° grado di giudizio;
Si chiede comunque che la Cancelleria dell'Ecc.ma Corte di Appello voglia disporre l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso quello innanzi la Suprema Corte di Cassazione, con riserva di depositare i relativi fascicoli di parte in forma telematica relativamente a tutti i gradi di giudizio compreso quello innanzi la Suprema Corte
Per l'appellata in riassunzione : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere: NEL MERITO:
- In applicazione del principio stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza del
30.03.2023, resa nel giudizio n. 1326/2019, accertare la tardività della domanda di ripetizione proposta dalla conduttrice oltre il termine semestrale;
- accertare la data di rilascio dell'immobile locato e il mancato pagamento dei canoni locatizi evincibili dagli atti di giudizio e/o dall'istruttoria che verrà espletata ed in ogni caso accertare il mancato versamento dei canoni nell'anno 2023;
- In istruttoria Chiede di ammettersi l'interrogatorio libero delle parti per quantificare e determinare la pretesa restitutoria in favore della conduttrice ed in ogni caso in relazione al solo periodo di locazione che verrà accertato in causa.
- Disporre l'integrale compensazione delle spese di lite per il presente giudizio e per i precedenti gradi di giudizio per tutti i motivi indicati in atto”.
pagina 2 di 4 Per l'appellato in riassunzione CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere:
NEL MERITO:
- Rigettare la domanda di ripetizione di indebito formulata nei confronti del sig. CP_2 in quanto totalmente infondata per tutti i motivi indicati in atto non avendo il medesimo
[...] percepito alcuna somma da parte attrice.
- Condannare al pagamento delle spese legali dei tre gradi di giudizio per tutti Parte_1
i motivi indicati in atto”.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale di Sondrio, decidendo nella causa promossa da e Controparte_1 CP_2 nei confronti di con sentenza n. 432/17 pubblicata il 30/10/2017, ha così Parte_1 statuito:
“1) Dichiara inammissibile, per avvenuta decadenza, la domanda riconvenzionale promossa dalla convenuta di ripetizione delle somme versate in eccedenza rispetto al Parte_1 canone fissato nel contratto di locazione registrato in data 07.03.2007.
2) Condanna la convenuta a corrispondere all'attore la somma Parte_1 CP_2 di euro 1.200,00 a titolo di canoni di locazione relativi alle mensilità di gennaio - febbraio- marzo-aprile-maggio e giugno 2013, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo effettivo.
3) Condanna la convenuta a rifondere all'attrice la somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di euro 2.507,69 per spese condominiali di spettanza del conduttore relative agli esercizi 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012.
4) Condanna la convenuta a corrispondere all'attore la somma Parte_1 CP_2 di euro 2.950,00 a titolo di risarcimento danni.
5) Rigetta tutte le altre domande.
6) Compensa integralmente tra le parti le spese legali.
7) Pone a carico di le spese di c.t.u., conseguentemente, condanna la convenuta Parte_1 rifondere agli attori le spese di c.t.u..
8) Condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese sostenute in corso di Parte_1 causa per il proprio consulente tecnico di parte geom. . CP_3
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la completa riforma. Parte_1
La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 2330/2018 pubblicata il 22/06/2018, ha rigettato l'appello proposto dalla . Pt_1
Quest'ultima ha interposto ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte con ordinanza n. 9937/2023 del 30/03/2023, resa nel giudizio RG. 1326/2019 pubblicata il 13/04/2023, ha accolto il ricorso.
L'appellante ha tempestivamente riassunto il giudizio chiedendo l'accoglimento Pt_1 delle domande proposte, in conformità al principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
In data 24/11/2023 si è costituita Controparte_1
All'udienza del 9.1.2024, atteso il mancato perfezionamento della notifica effettuata nei confronti di la Corte autorizzava la rinotifica allo stesso, residente in [...]
Australia, dell'atto di riassunzione. pagina 3 di 4 Instaurato regolarmente il contraddittorio mediante costituzione del , all'udienza del CP_2
18.6.2024, la Corte ha disposto un rinvio per consentire alle parti, sollecitate a un confronto in ottica conciliativa, il raggiungimento di un auspicato accordo transattivo.
Alla successiva udienza, la Corte, dato atto dell'infruttuoso esito del tentativo di conciliazione, disponeva la conversione del rito - trattandosi di causa in materia locatizia - e fissava udienza per la discussione, con termine alle parti per l'eventuale deposito di nota difensiva.
In data 18.2.2025 i procuratori delle parti depositavano istanza congiunta di rinvio in pendenza di trattative.
Alla successiva udienza, la Corte dava atto del deposito di ulteriore nota congiunta con la quale i procuratori, avendo raggiunto un accordo, preannunciavano la mancata comparizione con conseguente rinvio dell'udienza ex art. 309 c.p.c.
Stante la mancata comparizione delle parti anche all'udienza del 16.4.2025, va dunque dichiarata l'estinzione del processo con ordine di cancellazione della causa dal ruolo.
L'intervenuto accordo bonario suggerisce la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così dispone: dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 16 aprile 2025.
Il Presidente estensore dott. Laura Sara Tragni
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