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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2024, n. 4994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4994 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di conSIlio del 28/11/2024, nel procedimento iscritto al n.r.g. 1559/2024, promosso da:
nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. EFFRETTI RAFFAELLA RICORRENTE contro nato a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. CAPRETTI ROSSELLA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 08/02/2024, ha agito nei confronti di Parte_1 per chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento e il Controparte_1 mantenimento dei figli (nato il [...]) ed (nato il [...]). Per_1 Per_2
1. Con decreto n. 69/2013 reso da questo Tribunale, su ricorso congiunto delle parti, veniva da ultimo stabilito che:
«1) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, Persona_3 Persona_4 con collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
2) assegnazione in via esclusiva della casa familiare alla RA , come di seguito meglio specificato, Parte_1
3) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando lo desideri previo accordo con la RA e Parte_1 comunque: a fine settimana alterni, dal venerdì sera alla domenica sera con inclusione del pernottamento, - due pomeriggi la settimana (indicativamente il martedì ed il giovedì) dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva, - durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli tre settimane, anche non consecutive, in periodi che coincideranno con le
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ferie godute dal che questo comunicherà alla moglie entro il giorno 25 del mese di maggio di ogni anno;
- cinque CP_1 giorni durante le vacanze natalizie, e tre giorni nel corso delle vacanze pasquali, in periodi tali da consentire al genitore che non ha tenuto con sé il figlio il giorno di Natale di tenerlo il giorno di Pasqua e così ad anni alterni impegnandosi ad alternare Natale e Vigilia di Natale, Capodanno e Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
4) quale contributo nel mantenimento dei figli, il SI venerà alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese con decorrenza da gennaio 2023 la somma mensile di € 500,00 (pari ad € 250,00 per figlio), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT mediante accredito su conto corrente, già noto, della SI.ra . Con Parte_1 decorrenza con la fine della scuola materna di il SI verserà alla RA , a titolo di Per_2 CP_1 Parte_1 contributo nel mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese e mediante accredito bancario, la somma mensile di € 700,00 (pari ad € 350,00 per figlio) annualmente rivalutabile con decorrenza dal luglio 2025. Quanto alle spese straordinarie, i genitori dichiarano di aderire al protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, con le seguenti eccezioni: a) la retta scolastica della scuola materna per sarà integralmente pagata dal padre già con decorrenza Per_2 dal gennaio 2023, b) eventuali costi di pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter per la custodia della prole minorenne derivante da eSIenze lavorative di entrambi i genitori, saranno ad esclusivo carico del padre, c) le spese sanitarie non convenzionate (ivi incluse visite mediche, oculistiche, dentistiche) saranno ad esclusivo carico del padre e dovranno essere di volta in volta concordate secondo quanto previsto dal Protocollo. Tutte le altre spese straordinarie saranno suddivise in ragione del 50% tra i genitori;
5) il SI si impegna a proseguire nel pagamento della somma mensile di € 75,00 per ogni figlio quale Controparte_1 piano di accumulo dallo stesso contratto in favore dei figli;
6) i genitori concordano che l'assegno unico per i figli verrà percepito in via esclusiva dalla RA;
Parte_1
7) ai fini delle statuizioni di ordine patrimoniale conseguenti alla cessazione della convivenza more uxorio, la RA
(Cod. Fisc.: ) si obbliga a vendere al SI Parte_1 C.F._1 CP_1
, (Cod. Fisc.: ) che promette di acquistare, la casa familiare Sita in Manerbio
[...] C.F._2
Via T. Olivelli n. 26 identificata catastalmente al CF Comune di Manerbio, Sezione NCT foglio 17, particella 357, subaltemo 6, cat. A7, classe 2, vani 9, R.C. € 604,25, foglio 27, particella 357, subalterno 12, categoria C6, classe 2, mq. 29, R.C. € 62,90 al prezzo di € 35.000,00 oltre accollo da parte del SI. del mutuo residuo Controparte_1 sussistente alla data di sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita. Il prezzo verrà pagato nei seguenti termini e modalità: - quanto ad € 5.000,00 alla sottoscrizione del presente ricorso a titolo di caparra confirmatoria, - quanto ad
€ 30.000,00 ed accollo del mutuo residuo cointestato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, da stipularsi entro il termine essenziale del 30 marzo 2023. Resta inteso tra le parti che, almeno 15 giorni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto di compravendita avanti il notaio che verrà scelto dal promettente l'acquisto, il dovrà aver ottenuto dichiarazione di liberatoria della Banca erogante il mutuo per l'acquisto della CP_1 casa familiare;
8) il SI. si impegna a svincolare, entro il termine del 28 febbraio 2023, la SI.ra da tutti gli CP_1 Parte_1 eventuali prestiti (mutui, finanziamenti, apertura fidi, ecc.) fra i genitori cointestati, dichiarando sin da ora di manlevare e mantenere indenne la da qualsivoglia responsabilità nei confronti degli istituti eroganti, del pari la RA Parte_1
si impegna a manlevare e tenere indenne il SI da ogni e qualsivoglia responsabilità relativa al Parte_1 CP_1 finanziamento contratto dalla RA per l'acquisto dell'auto-mobile e di cui il SI risulta garante;
Parte_1 CP_1
9) nonostante il trasferimento di proprietà della casa familiare dalla al l'immobile resterà assegnato Parte_1 CP_1 alla RA che continuerà ad abitarlo con i figli fino 31/09/2024, termine entro il quale la stessa si obbliga Parte_1
a trasferirsi, unitamente ai figli, in altro immobile;
il predetto termine viene considerato essenziale;
10) contestualmente al rilascio della casa familiare in favore del la RA potrà asportare tutti i CP_1 Parte_1 beni, arredi e corredi (ad eccezione dei beni acquistati personalmente dal o donati dalla sua famiglia d'origine) CP_1
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presenti in detto immobile al fine di approntare una nuova soluzione abitativa per sé ed i figli minori;
11) per quanto occorra, il SI dichiara sin da ora di prestare il proprio consenso a che la ed i figli CP_1 Parte_1 minori trasferiscano la residenza in altra abitazione entro il termine del 31/12/2024;
12) i genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio, anche relativi ai figli minori;
13) le spese ed i compensi legali per la presente causa sono integralmente compensati tra le parti;
14) con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra indicato, le parti dichiarano di aver definito ogni questione di carattere patrimoniale e ogni rapporto di natura economica e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione;
15) le parti dichiarano sin d'ora la propria disponibilità alla trattazione della fissanda udienza con modalità cartolare».
2. Il resistente si è costituito in giudizio il 24.7.2024.
È seguito lo scambio delle ulteriori difese ex art. 473bis.17 c.p.c.
Il 17.9.2024 si è tenuta la prima udienza, in cui i difensori hanno chiesto un rinvio per trovare una soluzione conciliativa della causa. All'udienza del 15.10.2024 è stato chiesto nuovamente un differimento essendo in corso trattative per definire la lite.
3. Con note scritte del 6.11.2024 le parti hanno infine precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
«- disporre che i figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori in regime di affido Persona_3 Persona_4 condiviso, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre. I genitori si dovranno impegnare a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, assicurandogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi ed avendo cura di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori si impegneranno, altresì, a mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse dei figli al fine di garantire loro un progetto educativo comune e di preservarne l'equilibrata crescita psico- fisica;
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori quando lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici degli stessi e, comunque:
- a fine settimana alterni, dal venerdì sera prima di cena alla domenica sera entro le ore 21.00, con inclusione del pernottamento;
- il martedì e il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola;
durante il periodo estivo, il martedì e il giovedì pomeriggio sino alla mattina successiva quando verranno riaccompagnati presso la casa familiare;
- nel periodo natalizio: il padre potrà tenere con sé i figli per cinque giorni consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello della Vigilia, il Capodanno e l'Epifania;
- nel periodo pasquale: i figli trascorreranno la metà delle predette vacanze con la madre e l'ulteriore metà con il padre, alternando tra i genitori di anno in anno il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
- nel periodo estivo: ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per tre settimane, anche non consecutive;
ciascun genitore avrà cura di indicare entro il 25 maggio di ogni anno il/i periodo/i di propria spettanza;
- in merito agli ulteriori periodi di vacanza che dovessero cadere durante l'anno scolastico, seguiranno il normale calendario.
In caso di impegni lavorativi e/o personali che incidano sulla suddivisione dei tempi di spettanza di ciascun genitore, i
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genitori dovranno confrontarsi con congruo preavviso (almeno una settimana prima);
- ai fini delle statuizioni di ordine patrimoniale conseguenti alla cessazione della convivenza more uxorio, la SI.ra si obbliga a vendere al SI che promette di acquistare, la casa familiare sita in Parte_1 Controparte_1
Manerbio (BS) Via T. Olivelli n 26 identificata catastalmente al CF Comune di Manerbio: Sezione NCT - Foglio 17
- Particella 357, - Subalterno 6 - Cat. A7 - Classe 2 – Vani 9 - R.C. € 604,25 - Foglio 27 - Particella 357 - Subalterno 12 - Categoria C6 - Classe 2 - mq. 29 - R.C. € 62,90 - al prezzo di € 35.000,00 (si dà atto che il SI ha già versato a favore della RA € 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e pertanto CP_1 Parte_1 residuano € 30.000,00), oltre accollo da parte del SI. del mutuo residuo sussistente alla data di Controparte_1 sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita;
quanto al prezzo di € 30.000,00 da versarsi a mezzo assegno circolare intestato alla SI.ra , contestualmente alla sottoscrizione del contratto definitivo di Parte_1 compravendita, da stipularsi entro il termine essenziale del 31 dicembre 2024, previa dichiarazione di liberatoria della banca erogante il mutuo per l'acquisto della casa familiare che il SI. dovrà aver ottenuto prima della CP_1 sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita avanti il notaio che verrà scelto dal promittente l'acquisto;
- il SI. si impegna a svincolare, pertanto prima e/o contestualmente alla stipula del contratto definitivo di CP_1 compravendita la SI.ra da tutti gli eventuali prestiti (mutui, finanziamenti e apertura fidi, ecc.) fra i Parte_1 genitori cointestati, dichiarando sin da ora di manlevare e mantenere indenne la da ogni e qualsivoglia Parte_1 responsabilità nei confronti degli istituti eroganti;
- nonostante il trasferimento di proprietà della casa familiare dalla al l'immobile resterà assegnato Parte_1 CP_1 alla SI.ra che continuerà ad abitarlo con i figli fino al 15 giugno 2025, termine ultimo entro il quale la stessa Parte_1 si obbliga a trasferirsi, unitamente ai figli, in altro immobile;
- contestualmente al rilascio della casa familiare in favore del la SI.ra potrà asportare tutti i beni, CP_1 Parte_1 arredi e corredi (ad eccezione dei beni acquistati personalmente dal o donati dalla sua famiglia d'origine) presenti CP_1 in detto immobile, al fine di approntare una nuova soluzione abitativa per sé e per i figli minori, quali per esempio: divano;
cassettone regalato dalla nonna materna con i comodini;
letto di un angoliera e un tavolino in sala da Per_1 pranzo;
un piccolo mobiletto in cucina;
tutto il mobilio presente nella cameretta di l'asciugatrice; i mobili in Per_2 taverna;
cassapanca nel sottoscala;
lampadario in sala;
mobili dei bagni;
oggettistica varia ecc. ed ogni effetto personale;
non verrà asportato il mobile del bagno a piano terra, tenuto conto che è stato fatto su misura e la vasca della lavanderia;
- stabilire, a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, mediante il versamento della somma CP_1 mensile di Euro 900,00 (Euro 450,00 a figlio) da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , importo rivalutabile annualmente secondo gli Parte_1 indici Istat, e ciò fino all'indipendenza economica degli stessi oltre all'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie così come meglio descritte nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia;
- disporre che l'assegno unico venga percepito in via esclusiva dalla SI.ra ; Parte_1
- con l'esatto adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di nulla avere più da pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi causa, titolo o ragione.
- le parti concordano altresì sulla compensazione delle spese di lite».
3.1. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui è stata aperta la visibilità del fascicolo il 9.2.2024, non ha formulato osservazioni.
4. Le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e agli interessi della famiglia: meritano quindi di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
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5. Spese di lite compensate come richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in modifica delle previgenti condizioni:
− dispone in conformità a quanto riportato in motivazione;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 28/11/2024
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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