Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/05/2025, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4465/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati
Dott.ssa Grazia Longo Presidente
Dott. Gaetano Cataldo Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
nato a [...] il [...] ( , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA MONSIGNOR DOMENICO ORLANDO, 14 CATANIA, presso lo studio dell'Avv. SCARDACI DI GRAZIA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. , elett. dom. in Catania, CP_1 CodiceFiscale_2
Via Nicola Coviello n. 4, presso lo studio dell'Avv. Nazarena Fulvia Galea che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
, nata a [...] il [...], c.f. , elettivamente Parte_2 CodiceFiscale_3 domiciliata in Catania Via Francesco Riso n. 42, presso lo studio dell'Avv. Cinzia Ausilia Turrisi che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 29.1.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 21/02/2017, ha convenuto in giudizio le sorelle Parte_1
e nonché il PO (figlio della sorella CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, chiedendo la riduzione delle donazioni del 11/07/2002 con atto n. 22878 Rep. e n. Controparte_2
6363, in favore della figlia avente ad oggetto l'immobile sito in Catania, via Caronda n.446 CP_1
1
27 iscritto al N.C.E.U al fg.14 part.1212 sub. 31 e della donazione del 22/07/2002 con atto n.22889
Rep. e n. 6371 avente ad oggetto la quota del 50% sull'immobile (in comproprietà con la moglie
, sito in Tremestieri Etneo, via del Canalicchio n. 3 iscritto al N.C.E.U. del Controparte_4
Comune di Tremestieri Etneo al foglio 8 part.76, sub. 8 e dell'usufrutto sulla quota del 50% in favore della figlia e della nuda proprietà in favore del PO , chiedendo di Controparte_2 CP_3
reintegrare la quota di legittima spettantegli in relazione all'eredità del padre Persona_1
I convenuti si sono costituiti in giudizio, con distinte comparse, contestando le pretese attoree.
Con sentenza parziale n.2235/2024 resa nel presente giudizio, il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, ha dichiarato inammissibile la domanda di riduzione avanzata da contro Parte_1
, terzo non coerede, per mancata accettazione con beneficio di inventario con Controparte_3 la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto . Controparte_3
E' stata poi rigettata la domanda riconvenzionale di accertamento della donazione di denaro in favore dell'attore avanzata dalla convenuta CP_1
Rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria, tenuto conto dell'esistenza di taluni beni relitti (a dispetto della totale pretermissione prospettata dall'attore in citazione) è stata disposta CTU per accertare la lesione di legittima lamentata dall'attore.
Nel calcolo della riunione fittizia del relictum e del donatum, è stato ricompreso il 50% del saldo del conto corrente cointestato al de cuius, pari ad €23.112,80 (essendo l'altra metà del coniuge), il 50% della proprietà del bene immobile oggetto di usucapione in forza della sentenza definitiva n.740/2013 del Tribunale Catania n.944/2017 confermata dalla Corte di Appello depositata in data 22.5.2017, e degli immobili oggetto dei due atti di donazione posti in essere in favore dei convenuti, stimando separatamente anche il valore dell'usufrutto per la quota del 50% donato alla sorella Controparte_2
[...]
Invero, la giurisprudenza di legittimità, avuto riguardo alla detta ipotesi, ha chiarito che “In tema di azione di riduzione, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il "relictum" e di donazioni poste in essere in vita dal "de cuius", anche in vista dell'imputazione "ex se", ove la loro esistenza emerga (come nella specie) dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal
2 regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione” (Cass. n.18199/20).
Alla luce delle risultanze peritali compendiate nella relazione di CTU depositata in data 16.10.2024, anche all'esito dell'accoglimento delle osservazioni trasmesse al CTU dal CTP della convenuta, tenuto conto dell'effettiva composizione dell'asse, come accertata in seno alla sentenza parziale su citata, effettuata la riunione fittizia di relictum e donatum, è emersa una lesione della quota di legittima spettante all'attore.
La quota di riserva spettante all'attore in particolare va determinata ai sensi dell'art. 542 co. 2 c.c. secondo il quale, in caso di concorso di un coniuge con più figli, la legge riserva al coniuge ¼, ai tre figli la metà dell'eredità, con disponibile pari ad ¼.
Accertata la lesione, la riduzione va operata nel rispetto dei principi in materia e in particolare:1) occorre dapprima procedere ex art. 553 c.c. alla riduzione delle porzioni spettanti secondo le disposizioni per legge della successione legittima, senza intaccare la riserva a favore dei legittimari;
2) se ciò non è sufficiente a reintegrare la riserva, si procede a ridurre proporzionalmente le donazioni in ordine cronologico.
Ai fini della determinazione della quota di legittima e della quota disponibile, deve aversi riguardo, ai sensi degli artt. 556 e 564 c.c. esclusivamente al valore dell'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione, mentre “la stima dei beni per la formazione delle quote per la divisione ereditaria, a norma dell'art. 726 c.c. è operata con riferimento al loro stato e valore venale al tempo della divisione anche quando si provveda alla reintegrazione della legittima” (Cass. n. 2975/1991;conf. Cass. n.
739/1977).
Tenuto conto che l'intervenuta statuizione di inammissibilità della domanda nei confronti del convenuto assume rilievo anche ai fini della domanda di riduzione avanzata nei confronti delle CP_3 sorelle convenute, atteso che, all'esito dell'istruttoria svolta, accertata la lesione della quota di legittima spettante all'attore, la riduzione deve essere operata tenendo fermi i criteri e i principi, anche di recente riaffermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Qualora il legittimario, ai sensi dell'art.
564 cod. civ., non può aggredire la donazione più recente a favore di un non coerede per aver
3 accettato l'eredità senza beneficio d'inventario, lo stesso non può aggredire la donazione meno recente
a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva, non potendo ricadere le conseguenze negative del mancato espletamento di quell'onere su soggetti estranei all'assolvimento dello stesso. Nel caso in cui ricorra una pluralità di donazioni contenute in un medesimo atto, solo alcune delle quali aggredibili con
l'azione di riduzione, stante il mancato rispetto della previsione di cui all'art. 564 c.c. per l'azione esperita verso i donatari non chiamati come coeredi, deve reputarsi applicabile, in assenza di un'indicazione che consenta di invocare il criterio cronologico sopra richiamato, il criterio proporzionale, con la conseguenza che la donazione potrà essere aggredita nei limiti necessari a reintegrare la quota di legittima lesa, ma in misura non eccedente quella che sarebbe la riduzione applicata ove si consideri anche il valore delle donazioni coeve, e considerato il suddetto criterio proporzionale” (Cass. Civ., Sez. II, ord. 27 ottobre 2023 n. 29891).
Alla luce dei citati principi giurisprudenziali, andrà scomputata la lesione determinata dalla donazione in favore del terzo, PO e non coerede, stante la dichiarata inammissibilità della Controparte_3
domanda di riduzione in forza della sentenza parziale già emessa sopra richiamata.
Ciò premesso, secondo quanto accertato dal CTU, il valore del relictum e del donatum (in assenza di debiti), all'esito della riunione fittizia, alla data di apertura della successione (08/09/2013), ammonta ad
€386.179,80.
Ai sensi dell'art. 542 co. 2 c.c. (per il caso del concorso di un coniuge con più figli la legge riserva al coniuge ¼, ai tre figli la metà dell'eredità, con disponibile ¼), la quota di riserva del coniuge è pari ad
€96.544,95, mentre per i tre figli è complessivamente pari ad €64.363,30 (la quota disponibile è pari ad
¼ ossia ad €96.544,95).
I beni ricadenti nell'asse relitto, aventi un valore complessivo alla data di apertura della successione di
€31.419,80 (23.112,80 + 8.307,00), vanno ripartiti secondo le norme della successione legittima nella misura di 1/3 alla moglie (per un valore di €10.473,26 ossia €31.419,80/3) e di 2/3 ai tre figli da ripartire in tre parti uguali (per un valore cadauno di €6.982,18, ossia cadauno 2/9 di €31.419,80).
Computata la quota di relictum spettante all'attore, residua una lesione della quota di legittima dell'attore per un valore di €57.381,12 (€64.363,30 - €6.982,18).
Per la figlia sommando il valore della sua quota dell'asse relitto (euro Controparte_2
6.982,18) al valore stimato del 50% dell'usufrutto dell'appartamento oggetto della donazione del
22/07/2002, pari ad euro 47.328,00, si ottiene una quota complessiva del valore di euro 54.310,18
4 (6.982,18 + 47.328,00), ossia inferiore alla quota di legittima spettantele (pari ad €64.363,30).
Va pertanto rigettata la domanda di riduzione dell'attore contro la sorella Controparte_2
Per la figlia sommando il valore della sua quota di relictum (€6.982,18) al valore stimato CP_2
degli immobili oggetto della donazione del 11/07/2002, pari ad €275.880,00, si ottiene una quota complessiva del valore di €282.862,18 (€6.982,18 + €275.880,00).
Ciò esposto, la quota dell'attore dovrà essere reintegrata in primo luogo imputando all'attore la quota ereditaria di 2/9 spettante alla convenuta per un valore di €6.982,18. Ne consegue che, CP_1 all'esito della riduzione, le quote di comproprietà sul 50% del locale deposito a piano terra, facente parte del complesso residenziale Mongibello, sito in territorio del Comune di Aci Catena, censito in catasto fabbricati al foglio 12 particella 276 sub 25, Via Vampolieri n. 23, piano terra, vengono rideterminate come segue: 3/9 alla moglie del de cuius (ossia 1/3 del 50% ricadente nell'eredità del marito che va ad aggiungersi alla sua quota di comproprietà ad altro titolo del restante 50% del bene), mentre i restanti 2/3 spettanti ai figli (sempre sul detto 50% del bene ricadente nelle'eredità) vanno ripartiti esclusivamente tra alla quale spetterà la quota di 2/9 e Controparte_2 Parte_1
al quale spetterà la quota di 4/9. Analogamente, il denaro relitto andrà ripartito nella detta proporzione di quote (3/9 alla moglie, 2/9 ad e 4/9 all'attore). Controparte_2
All'esito di tale riduzione, residua ancora in capo all'attore una lesione di legittima per €50.398,94
(€57.381,12 - €6.982,18).
Astrattamente, deve poi procedersi alla riduzione delle donazioni partendo dall'ultima, ossia della donazione della quota del 50% della nuda proprietà dell'appartamento donata dal de cuius al PO
, con l'ultimo atto di donazione del 22/07/2002 (per un valore stimato alla data Controparte_3
di apertura della successione pari ad €31.552,00). Tale somma, tuttavia, va scomputata dal quantum spettante all'attore per reintegrare la lesione, sulla scorta dei principi sopra richiamati, dal momento che, con la sentenza parziale sopra citata, la domanda di riduzione proposta dall'attore contro
[...]
è stata dichiarata inammissibile. CP_3
Scomputata tale ulteriore somma, residua ancora una lesione di legittima da reintegrare pari ad
€18.846,94 (euro €50.398,94 - €31.552,00).
La percentuale di lesione, avuto riguardo al valore della donazione del 11/07/2002 in favore di CP_2
è pari al 6,83% (18.846,94/275.880,00 = 0,06831572).
[...]
Non potendosi procedere alla separazione di parte del bene donato in natura, per le ragioni dedotte da
CTU - che si condividono poiché argomentate e fondate su ragioni tecniche in base alle caratteristiche
5 in concreto dei beni- la quota di legittima dell'attore dovrà essere reintegrata mediante la ulteriore corresponsione da parte della convenuta della somma di €15.026,00, pari al 6,83% del CP_1
valore di mercato attuale degli immobili donati (€220.000,00 x 6,83%).
In ordine alla ulteriore domanda attorea concernente i frutti, si richiama la pronuncia della Suprema
Corte, secondo la quale “Al legittimario al quale il bene non possa essere restituito e venga reintegrato della quota di riserva per equivalente monetario, con il riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, in quanto gli interessi attribuiti rispondono alla stessa finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene e, peraltro, il possessore di un bene in forza di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria possiede in virtù di un titolo idoneo a trasferire il dominio, che è originariamente valido e tale rimane fino a quando non sia esercitata l'azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina l'inefficacia”
(Cass.30485/2017).
Nella specie, tenuto conto che la reintegrazione della lesione è stata operata mediante corresponsione di una somma di denaro, sull'importo su indicato vanno riconosciuti gli interessi legali a far data dalla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. avuto riguardo al valore della causa, secondo il criterio del decisum, con condanna di a rifondere all'attore le spese di lite e con condanna dell'attore al CP_1
pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite, stante l'ammissione della convenuta
[...]
al patrocinio a spese dello Stato. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a CP_2
carico della convenuta CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: accoglie la domanda di riduzione proposta da contro e per l'effetto Parte_1 CP_1
reintegra la quota di riserva dell'attore riducendo per l'intero le disposizioni della successione legittima attribuendo a la quota indivisa di sull'eredità del padre , e Parte_1 CP_1 Persona_1
con condanna di al pagamento, in favore di della ulteriore somma di CP_1 Parte_1
€15.026,00, oltre interessi legali dalla domanda;
rigetta la domanda di riduzione proposta da contro Parte_1 Controparte_2
condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite liquidate in CP_1 Parte_1
6 €5.077,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico della convenuta CP_1 condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite liquidate in €5.077,00 Parte_1
per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge;
Così deciso dalla III Sezione Civile del Tribunale di Catania all'esito della camera di consiglio del
8.5.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro Dott.ssa Grazia Longo
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