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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1714/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1714/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICCONETTI GIANLUCA Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
C.F. ), CP_2 C.F._2
(C.F. ), CP_3 P.IVA_2
C.F. , Controparte_4 C.F._3
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_3
(C.F. ), Controparte_6 P.IVA_4
(C.F. , CP_7 C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso:
pagina 1 di 5 a) accertare e dichiarare la divisibilità o meno dei beni immobili esattamente descritti in premessa, colpiti dal pignoramento immobiliare trascritto in data 04.10.2023 alle form. n. 16002 reg. gen. e n. 10763 reg. part. ed oggetto della comunione tra le sigg.re , c.f. Controparte_4
, e , c.f. C.F._3 Controparte_1 C.F._1
b) per l'effetto ed in ogni caso, disporre la divisione, previa individuazione delle singole quote di proprietà e formazione di idoneo progetto ex art. 789 c.p.c., che attribuisca le corrispondenti porzioni di immobile in ragione delle quote di spettanza di ciascuno dei comproprietari, salvo conguaglio, ovvero, per l'ipotesi di indivisibilità, determinare la quota pecuniaria di spettanza dei condividenti, disponendo la vendita all'incanto del cespite nella sua interezza, ed all'esito della vendita attribuire la quota pecuniaria di spettanza di alla parte ricorrente Controparte_4
ovvero in subordine alla procedura esecutiva immobiliare n. 181/2023 Rge, affinché sia ivi distribuita tra i creditori;
c) emettere ogni altro provvedimento utile e necessario per l'attuazione dello scioglimento della comproprietà.
Con vittoria di spese processuali, comprensive di spese generali, iva e cpa”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. ha promosso il presente giudizio affinché si proceda alla divisione e alla vendita Parte_1
del compendio immobiliare pignorato nella procedura esecutiva n. 181/2023 R.G.E.I. dalla stessa promossa nei confronti di pignoramento avente ad oggetto il 100% del diritto di Controparte_4
nuda proprietà della villetta sita in Mulazzano, via Dante Alighieri n. 1 (identificata catastalmente al foglio 8, mappale 33), nonché la quota di ½ del box sito sempre in Mulazzano, via Dante
Alighieri n. 3 (identificato catastalmente al foglio 8, mappale 466, sub 4).
Il presente giudizio di divisione endoesecutiva è stato ritualmente introdotto nei confronti della debitrice esecutata ( e della comproprietaria non esecutata , Controparte_4 Controparte_1
nonché degli altri creditori iscritti intervenuti , CP_2 Controparte_3 CP_7
a socio unico, ). Controparte_5 Controparte_6
Nessuna delle parti convenute si è costituita, benché regolarmente citata, e pertanto deve esserne dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 5 2. Preliminarmente occorre dare atto che lo scioglimento della comunione deve essere dichiarato solo con riferimento all'autorimessa sita in Mulazzano, via Dante Alighieri n. 3 (identificata catastalmente al foglio 8, mappale 466, sub 4), di proprietà di e Controparte_4 Controparte_1
in ragione del 50% ciascuna. Quanto alla villetta, infatti, nessuno scioglimento della comunione deve essere disposto, ben potendo la nuda proprietà essere venduta autonomamente.
3. Ciò posto, per quanto attiene alle modalità attraverso cui attuare lo scioglimento della comunione, si rileva che secondo la giurisprudenza di legittimità il requisito della comoda divisibilità sussiste quando il frazionamento del bene, materialmente possibile, è tale da consentire la formazione di porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento non gravate da pesi, servitù o limitazioni eccessive (cfr. Cass. civ. n. 2822/1986). Si ha, altresì, comoda divisibilità anche nell'ipotesi in cui all'inadeguatezza delle quote si possa porre rimedio mediante conguagli in denaro (cfr. Cass. civ. n. 2117/1995).
Dalla CTU espletata nel corso del presente giudizio si evince la non comoda divisibilità dell'autorimessa. In particolare, il perito geom. ha affermato che “Il vano Persona_1
autorimessa non può essere venduto separatamente dalla villetta essendo legato da vincolo di pertinenzialità in forza di atto di vincolo in data 23/11/2004 n.37969 di repertorio in autentica notaio trascritto a Lodi il 10/12/2004 ai nn.25066/13943.” (cfr. pag. 14 Persona_2
elaborato peritale).
Conseguentemente, deve essere pronunciato lo scioglimento della comunione in essere tra e per quanto riguarda l'autorimessa e disposta la vendita, come Controparte_4 Controparte_1
da separata ordinanza, dell'intera proprietà dell'autorimessa unitamente alla nuda proprietà della villetta, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza.
4. Quanto alle spese di lite, secondo la consolidata giurisprudenza delle Corte di Cassazione “nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte” (Cass. civ. 22.11.1999, n. 12949 e nello stesso senso, tra le altre,
Cass. civ. 15.5.2002, n. 7059, Cass. civ. 18.6.1986, n. 4080 e Cass. civ. 24.2.1986, n. 1111).
Tali principi, tuttavia, devono subire degli adattamenti stante la peculiarità del giudizio di divisione endoesecutiva. Il presente giudizio, infatti, non è stato promosso da uno dei pagina 3 di 5 condividenti, ma da un creditore a ciò tenuto in forza dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha sospeso il procedimento esecutivo ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c., ritenendo l'opportunità di dividere il compendio pignorato senza far luogo alla vendita della quota indivisa.
In tale ipotesi, dunque, ricorre una parziale deroga rispetto all'orientamento giurisprudenziale richiamato, in quanto il creditore procedente (ricorrente in tale sede) non deve essere gravato, neppure parzialmente, delle relative spese, non avendo egli un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti e non agendo egli in via surrogatoria del debitore.
È infatti evidente che il creditore è necessitato a promuovere la divisione in via strumentale rispetto alla realizzazione del proprio diritto di credito.
In tal caso, dunque, si ritorna al generale principio di soccombenza in quanto nei rapporti fra il condividente-debitore e il creditore appare configurabile una vera e propria soccombenza con le relative conseguenze in merito alle spese di lite.
Tale assunto trova conferma anche in una recente e condivisibile sentenza della Suprema Corte, la quale ha affermato che “per la regolamentazione delle spese sopportate dal creditore (ovvero dei plurimi creditori) che partecipi(no) al giudizio divisorio non può che applicarsi la regola generale della soccombenza: e, in quanto questa riposa sulla causalità che fonda la responsabilità del processo, la parte soccombente nei riguardi di detto creditore va individuata nel debitore esecutato, contraddittore necessario, attesa la teleologica strumentalità che lega la divisione all'espropriazione (in tal senso, già Cass. 31/01/2023, n. 2787)” (Cass. civ. 12/09/2024
n. 2256).
Quanto invece ai condividenti non esecutati non vi è alcuna distinzione rispetto alla divisione ordinaria, né vi è ragione di differenziare il regime delle spese deviando dalla regola dell'interesse comune alla divisione, sussistendo dunque la solidarietà con il condividente debitore solo in proporzione alla propria quota ed entro tale limite: essi, dunque, non possono essere condannati in via solidale con l'esecutato per l'intero, ma solo limitatamente alla loro quota di comproprietà.
Conseguentemente, l'esecutato deve essere condannato a rifondere le spese di lite – liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri del DM 147/2022, tenuto conto dell'attività in concreto espletata e della non complessità della questioni trattate – del ricorrente (creditore procedente) per intero.
pagina 4 di 5 Quanto alla comproprietaria non esecutata, come visto, torna a valere la regola generale delle
“spese a carico della massa”, ovvero della partecipazione pro quota e, pertanto la stessa deve essere condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite in solido con la debitrice esecutata solo nei limiti della quota di sua spettanza e pertanto nella misura di ½.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) dichiara la contumacia di Controparte_4 Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, a socio unico e CP_7 Controparte_5 Controparte_6
;
[...]
2) dichiara lo scioglimento della comunione in essere tra e Controparte_4 Controparte_1
relativamente all'immobile sito in Mulazzano, via Dante Alighieri n. 3, identificato catastalmente al foglio 8, mappale 466, sub 4;
3) dispone la vendita del predetto immobile come da separata ordinanza;
4) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di parte Controparte_4
ricorrente che liquida in € 786,00 per spese ed € 3.800,00 per compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
5) condanna a rifondere a parte ricorrente ½ delle spese di lite liquidate, in Controparte_1
solido con Controparte_4
6) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Tribunale di Lodi, 28/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1714/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICCONETTI GIANLUCA Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
C.F. ), CP_2 C.F._2
(C.F. ), CP_3 P.IVA_2
C.F. , Controparte_4 C.F._3
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_3
(C.F. ), Controparte_6 P.IVA_4
(C.F. , CP_7 C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso:
pagina 1 di 5 a) accertare e dichiarare la divisibilità o meno dei beni immobili esattamente descritti in premessa, colpiti dal pignoramento immobiliare trascritto in data 04.10.2023 alle form. n. 16002 reg. gen. e n. 10763 reg. part. ed oggetto della comunione tra le sigg.re , c.f. Controparte_4
, e , c.f. C.F._3 Controparte_1 C.F._1
b) per l'effetto ed in ogni caso, disporre la divisione, previa individuazione delle singole quote di proprietà e formazione di idoneo progetto ex art. 789 c.p.c., che attribuisca le corrispondenti porzioni di immobile in ragione delle quote di spettanza di ciascuno dei comproprietari, salvo conguaglio, ovvero, per l'ipotesi di indivisibilità, determinare la quota pecuniaria di spettanza dei condividenti, disponendo la vendita all'incanto del cespite nella sua interezza, ed all'esito della vendita attribuire la quota pecuniaria di spettanza di alla parte ricorrente Controparte_4
ovvero in subordine alla procedura esecutiva immobiliare n. 181/2023 Rge, affinché sia ivi distribuita tra i creditori;
c) emettere ogni altro provvedimento utile e necessario per l'attuazione dello scioglimento della comproprietà.
Con vittoria di spese processuali, comprensive di spese generali, iva e cpa”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. ha promosso il presente giudizio affinché si proceda alla divisione e alla vendita Parte_1
del compendio immobiliare pignorato nella procedura esecutiva n. 181/2023 R.G.E.I. dalla stessa promossa nei confronti di pignoramento avente ad oggetto il 100% del diritto di Controparte_4
nuda proprietà della villetta sita in Mulazzano, via Dante Alighieri n. 1 (identificata catastalmente al foglio 8, mappale 33), nonché la quota di ½ del box sito sempre in Mulazzano, via Dante
Alighieri n. 3 (identificato catastalmente al foglio 8, mappale 466, sub 4).
Il presente giudizio di divisione endoesecutiva è stato ritualmente introdotto nei confronti della debitrice esecutata ( e della comproprietaria non esecutata , Controparte_4 Controparte_1
nonché degli altri creditori iscritti intervenuti , CP_2 Controparte_3 CP_7
a socio unico, ). Controparte_5 Controparte_6
Nessuna delle parti convenute si è costituita, benché regolarmente citata, e pertanto deve esserne dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 5 2. Preliminarmente occorre dare atto che lo scioglimento della comunione deve essere dichiarato solo con riferimento all'autorimessa sita in Mulazzano, via Dante Alighieri n. 3 (identificata catastalmente al foglio 8, mappale 466, sub 4), di proprietà di e Controparte_4 Controparte_1
in ragione del 50% ciascuna. Quanto alla villetta, infatti, nessuno scioglimento della comunione deve essere disposto, ben potendo la nuda proprietà essere venduta autonomamente.
3. Ciò posto, per quanto attiene alle modalità attraverso cui attuare lo scioglimento della comunione, si rileva che secondo la giurisprudenza di legittimità il requisito della comoda divisibilità sussiste quando il frazionamento del bene, materialmente possibile, è tale da consentire la formazione di porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento non gravate da pesi, servitù o limitazioni eccessive (cfr. Cass. civ. n. 2822/1986). Si ha, altresì, comoda divisibilità anche nell'ipotesi in cui all'inadeguatezza delle quote si possa porre rimedio mediante conguagli in denaro (cfr. Cass. civ. n. 2117/1995).
Dalla CTU espletata nel corso del presente giudizio si evince la non comoda divisibilità dell'autorimessa. In particolare, il perito geom. ha affermato che “Il vano Persona_1
autorimessa non può essere venduto separatamente dalla villetta essendo legato da vincolo di pertinenzialità in forza di atto di vincolo in data 23/11/2004 n.37969 di repertorio in autentica notaio trascritto a Lodi il 10/12/2004 ai nn.25066/13943.” (cfr. pag. 14 Persona_2
elaborato peritale).
Conseguentemente, deve essere pronunciato lo scioglimento della comunione in essere tra e per quanto riguarda l'autorimessa e disposta la vendita, come Controparte_4 Controparte_1
da separata ordinanza, dell'intera proprietà dell'autorimessa unitamente alla nuda proprietà della villetta, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza.
4. Quanto alle spese di lite, secondo la consolidata giurisprudenza delle Corte di Cassazione “nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte” (Cass. civ. 22.11.1999, n. 12949 e nello stesso senso, tra le altre,
Cass. civ. 15.5.2002, n. 7059, Cass. civ. 18.6.1986, n. 4080 e Cass. civ. 24.2.1986, n. 1111).
Tali principi, tuttavia, devono subire degli adattamenti stante la peculiarità del giudizio di divisione endoesecutiva. Il presente giudizio, infatti, non è stato promosso da uno dei pagina 3 di 5 condividenti, ma da un creditore a ciò tenuto in forza dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha sospeso il procedimento esecutivo ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c., ritenendo l'opportunità di dividere il compendio pignorato senza far luogo alla vendita della quota indivisa.
In tale ipotesi, dunque, ricorre una parziale deroga rispetto all'orientamento giurisprudenziale richiamato, in quanto il creditore procedente (ricorrente in tale sede) non deve essere gravato, neppure parzialmente, delle relative spese, non avendo egli un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti e non agendo egli in via surrogatoria del debitore.
È infatti evidente che il creditore è necessitato a promuovere la divisione in via strumentale rispetto alla realizzazione del proprio diritto di credito.
In tal caso, dunque, si ritorna al generale principio di soccombenza in quanto nei rapporti fra il condividente-debitore e il creditore appare configurabile una vera e propria soccombenza con le relative conseguenze in merito alle spese di lite.
Tale assunto trova conferma anche in una recente e condivisibile sentenza della Suprema Corte, la quale ha affermato che “per la regolamentazione delle spese sopportate dal creditore (ovvero dei plurimi creditori) che partecipi(no) al giudizio divisorio non può che applicarsi la regola generale della soccombenza: e, in quanto questa riposa sulla causalità che fonda la responsabilità del processo, la parte soccombente nei riguardi di detto creditore va individuata nel debitore esecutato, contraddittore necessario, attesa la teleologica strumentalità che lega la divisione all'espropriazione (in tal senso, già Cass. 31/01/2023, n. 2787)” (Cass. civ. 12/09/2024
n. 2256).
Quanto invece ai condividenti non esecutati non vi è alcuna distinzione rispetto alla divisione ordinaria, né vi è ragione di differenziare il regime delle spese deviando dalla regola dell'interesse comune alla divisione, sussistendo dunque la solidarietà con il condividente debitore solo in proporzione alla propria quota ed entro tale limite: essi, dunque, non possono essere condannati in via solidale con l'esecutato per l'intero, ma solo limitatamente alla loro quota di comproprietà.
Conseguentemente, l'esecutato deve essere condannato a rifondere le spese di lite – liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri del DM 147/2022, tenuto conto dell'attività in concreto espletata e della non complessità della questioni trattate – del ricorrente (creditore procedente) per intero.
pagina 4 di 5 Quanto alla comproprietaria non esecutata, come visto, torna a valere la regola generale delle
“spese a carico della massa”, ovvero della partecipazione pro quota e, pertanto la stessa deve essere condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite in solido con la debitrice esecutata solo nei limiti della quota di sua spettanza e pertanto nella misura di ½.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) dichiara la contumacia di Controparte_4 Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, a socio unico e CP_7 Controparte_5 Controparte_6
;
[...]
2) dichiara lo scioglimento della comunione in essere tra e Controparte_4 Controparte_1
relativamente all'immobile sito in Mulazzano, via Dante Alighieri n. 3, identificato catastalmente al foglio 8, mappale 466, sub 4;
3) dispone la vendita del predetto immobile come da separata ordinanza;
4) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di parte Controparte_4
ricorrente che liquida in € 786,00 per spese ed € 3.800,00 per compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
5) condanna a rifondere a parte ricorrente ½ delle spese di lite liquidate, in Controparte_1
solido con Controparte_4
6) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Tribunale di Lodi, 28/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
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