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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9748 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12086 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 28/03/2025 rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
19/11/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 26/11/2025 promossa
DA
C.F. nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BARBANTI VALERIA con studio in CORSO VENEZIA, 12
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
26/01/1982 , rappresentato e difeso dall'avv. COLOMBO PAOLO VIA MERCALLI 14 presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25.9.2023
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI :
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo del 3.11.2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in data 08.10.2009, in Cota - Colombia, successivamente trascritto nel registro dello Stato
Civile del Comune di Limbiate (MI), al n. 31, Serie C, Parte II, anno 2009 dall'unione coniugale in data 6.1.2018 nasceva il figlio , Per_1
i coniugi si sono separati a seguito di ricorso giudiziale con sentenza del tribunale di Milano n.
3279/2022, pubblicata il 13/04/2022 , che prevedeva l'affidamento ai servizi sociali del Comune di
Milano del minore , con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, la presa in Per_1 carico del nucleo familiare dai servizi sociale dell'ente affidatario con disposizione di interventi mirati, una dettagliata frequentazione padre figlio secondo le indicazioni date dai servizi sociali, con delega alla modifica in caso di necessità, un contributo paterno al mantenimento del minore nella misura di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, con ricorso del 27.3.2025 la chiedeva lo scioglimento del matrimonio, l'affidamento Pt_1 esclusivo del minore , con tempi di permanenza e frequentazione del padre secondo il Per_1 calendario vigente disposto dai servizi sociali, la conferma del contributo paterno stabilito in separazione, rivalutato all'attualità; solo in mero subordine ed in assenza di soluzioni meno incisive, rimesse al Tribunale, il mantenimento dell'affidamento del minore al Comune di Milano e la conferma delle disposizioni in essere,
a sostegno della sua domanda di variazione di affidamento, esponeva di essere stata negli anni il genitore di rifermento per il minore a differenza del padre che aveva proseguito con l'atteggiamento già tenuto durante il matrimonio, provocatorio, prevaricatorio e spesso assente;
che la sua idoneità poteva rilevarsi anche dalle relazioni dei servizi e che certamente la sua condizione personale era di gran lunga migliorata dall'epoca della sentenza di separazione, fissata la comparizione personale delle parti, con disposizione all'ente affidatario di deposito di una relazione di aggiornamento, con comparsa del 15.7.2025 si costituiva Controparte_2
il quale, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, si opponeva tuttavia alle
[...] ulteriori richieste, sottolineava che la richiesta di affidamento esclusivo, supportata dalla descrizione negativa della sua persona, altro non fosse che l'ennesimo tentativo di suo discredito da parte della moglie, che nutriva una ingiustificata acrimonia;
ribadiva la necessità che fosse mantenuto l'affidamento all'ente, anche a garanzia di un corretto esercizio del suo diritto di visita e per la funzione di supporto data alla genitorialità, in vista di un auspicato aumento dei tempi di permanenza del bambino con lui,
e futuro pernottamento infrasettimanale, ma che per il momento chiedeva venissero confermati nelle modalità attuali;
istava al Tribunale affinché valutasse una diminuzione dell'assegno di mantenimento anche in vista dell'ampliamento dei tempi, all'udienza di prima comparizione del 9.10.2025 i procuratori evidenziavano al G.D. che le parti erano in procinto di trovare un accordo e chiedevano pertanto un rinvio per formalizzarlo, disposto al 19.11.2025, nelle more i legali depositavano istanza di trasformazione del rito in congiunto ai sensi dell'art. 473 bis punto 51, che veniva accolta dal G.D. il quale tuttavia, a seguito di approfondimento delle condizioni concordate, poiché le parti si accordavano per il mantenimento dell'affidamento all'Ente comunale -decisione che non resta nella loro disponibilità - revocava il provvedimento invitando le parti alla precisazione congiunta delle conclusioni, fissando a tal fine la trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con deposito di note sostitutive dell'udienza entro il 19.11.2025, precisate congiuntamente le conclusioni, con le note tempestivamente depositate, con ordinanza del 19.11.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e discussa e decisa nella camera di consiglio del 26/11/2025
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 Reg. Ue 1111/19 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per il minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore. Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione di quanto già in atti.
Il materiale probatorio è infatti adeguato a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione, fondamentalmente incentrata sulle questioni relative ed all'esercizio della responsabilità genitoriale, per decidere le quali il Collegio ha a disposizione le relazioni di aggiornamento dei servizi sociali dell'ente affidatario, sufficienti anche in considerazione del merito delle conclusioni congiunte .
Quanto alle questioni economiche, di profilo assolutamente residuale e sulle quali vi è convergenza delle parti, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e può trovare accoglimento, essendo trascorsi i termini di legge per poter addivenire alla pronunzia.
I coniugi, invero, si sono separati con sentenza n.3279/2022, pubblicata il 13/04/2022 del
Tribunale di Milano.
Si è pertanto protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge dal momento che il ricorso è stato depositato il 27.3.2025 e, di conseguenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
La responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza dei minori con i genitori
Le conclusioni congiunte depositate dai coniugi possono indubbiamente trovare accoglimento.
Invero le parti, coscienti entrambe che non sussistono ancora le condizioni per un affidamento condiviso, né evidentemente quelle per un esclusivo alla ricorrente, hanno sostanzialmente chiesto la conferma di quanto statuito in separazione, come evolutesi negli anni a seguito dell'intervento dei servizi sociali, soprattutto con riferimento al diritto di visita paterno.
Hanno, quindi, convenuto di chiedere congiuntamente al Tribunale di mantenere l'affidamento del figlio ai servizi sociali del Comune di Milano, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre e visite paterne scandite come già degli stessi servizi stabilito, ovviamente suscettibili di futuro ampliamento ove ritenuto possibile dagli affidatari;
hanno poi, semplicemente, aggiunto delle regolamentazioni accessorie pratiche, ad esempio deleghe ai nonni materni per il ritiro del bambino a scuola, che non alterano l'essenza dell'affidamento, che non destano preoccupazioni nel
Collegio e delle quali pertanto il Tribunale può certamente prendere atto .
L'affidamento ai servizi dovrà durare fino a quando i genitori avranno assunto adeguate competenze attraverso i percorsi già avviasti e che dovranno proseguire e potranno essere in grado di rappresentare un effettivo sostegno per il figlio minore. Si stima che tale percorso, vista ancora la residua conflittualità tra le parti, che ovviamente compromette in parte il dialogo, va stabilito nella misura massima di due anni, come da Legge 184/1983 art. 5 bis, dalla presente decisione. Trascorso tale periodo di tempo l'affidamento di , potrà tornare in capo ai genitori nella forma Per_1 dell'affidamento condiviso a meno che i servizi sociali affidatari non rinvengano un pregiudizio per il minore, in qual caso attiveranno un intervento del PM presso il TM competente.
L'assegno di mantenimento per il minore
Anche in punto mantenimento le parti hanno formulato domande congiunte , confermando quanto già stabilito dal Tribunale nella sentenza di separazione, senza tuttavia l'aggiornamento sin qui maturato, e pertanto € 500,00 mensili, somma reputata congrua ai parametri dettati dall'art. 337 cc anche tenuto conto del fatto che il padre si è obbligato ad assumersi il 100% delle spese straordinarie mediche, in quanto dotato di assicurazione. Le ulteriori spese verranno suddivise nella misura del 50% tra le parti, con applicazione delle linee guida del tribunale di Milano del 2017, essendo la controversia iniziata in vigenza di tale protocollo. Anche sul punto non ritiene il collegio possa esservi lesione dei diritti di . L'assegno unico per il nucleo familiare verrà invece Per_1 ripartito al 50% tra le parti come per legge.
Gli ulteriori accordi
Le parti hanno raggiunto ulteriori accordi di natura economica, sostanzialmente inerenti a rimborsi istat pregressi e con riferimento alla permanenza o meno della ricorrente col bambino nella casa coniugale al momento della scadenza del contratto, che il Collegio non reputa lesivi dell'interesse del minore e dei quali, pertanto, prende atto.
Le spese del giudizio Come da conclusioni congiunte, le spese del giudizio vengono interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa o ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra la e Parte_1 Controparte_2 in data 8 ottobre 2009 in Cota-Colombia, trascritto nei Registri dello stato civile del comune
[...] di Limbiate (MI) al n. 31, Serie C, Parte II, anno 2009;
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune Limbiate (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3.Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento del figlio minore nato il [...] Per_1 al Servizio Sociale del Comune di Milano per un periodo di anni due;
4. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
5.Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, del figlio minore presso la madre, attualmente ancora in Milano Via Kramer n. 19;
6. Dispone che gli incontri con il padre, avvengano secondo il calendario già disposto dai servizi sociali affidatari e pertanto:
- trascorrerà con il padre fine settimana alterni, dal venerdì con prelevamento dalla scuola, Per_1 sino al lunedì mattina con accompagnamento presso la stessa e quindi con pernottamento presso l'abitazione del padre;
- nella settimana in cui il weekend è di competenza della madre, starà con il padre nei giorni Per_1 infrasettimanali, il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola sino a dopo cena, con accompagnamento presso la casa della madre alle ore 21,00;
- nella settimana in cui il weekend è di competenza del padre, starà con quest'ultimo nei Per_1 giorni infrasettimanali di lunedì e mercoledì dall'uscita della scuola sino a dopo cena, con accompagnamento presso la casa della madre alle ore 21:00;
- i ponti scolastici, del 25/04, del 1/05, del 2/06, del 1/11 e del 7-8/12 verranno trascorsi dal figlio con il genitore presso il quale egli risulta collocato per il weekend più prossimo alla festività; - nel periodo delle vacanze di Natale: trascorrerà con la madre dall'inizio delle vacanze Per_1 scolastiche fino al giorno della Vigilia (24 dicembre) compreso e il giorno di Natale (25 dicembre) dalle ore 11.00 con il padre, presso cui si fermerà con il pernotto al giorno successivo (26 dicembre
Santo Stefano) per festeggiare l'onomastico con il padre fino alle ore 15.00 poi, nel pomeriggio, lo festeggerà con la madre.
L'ulteriore periodo di vacanze Natalizie, e cioè dal 27 dicembre al 6 gennaio, sarà suddiviso ad anni alterni tra il padre e la madre nel seguente modo: dal 27 al 30 dicembre ore 15:00 e da quel momento fino al 6 gennaio ore 15:00.
trascorrerà quindi la giornata del 6 gennaio, giorno del suo compleanno, per metà con il padre Per_1
e per metà con la madre.
Pertanto, verrà accompagnato dal genitore con cui ha trascorso il periodo dal 31 dicembre al Per_1
6 gennaio, dall'altro genitore, dopo pranzo entro le ore 15:00.
Il week-end dopo il 6 gennaio spetterà al genitore che è stato con nel primo periodo Natalizio Per_1
(27-30) e da ciò conseguirà il successivo calendario dei previsti incontri settimanali di . Per_1
Per l'anno 2025 il primo periodo sarà di competenza del padre.
- le vacanze di carnevale saranno ripartite secondo il calendario settimanale degli incontri;
- le vacanze di Pasqua verranno suddivise in due periodi, dall'inizio delle vacanze scolastiche fino alle 21:00 del giorno di Pasqua e da quel momento fino al rientro a scuola;
tali periodi saranno trascorsi ad anni alterni con la madre e con il padre, a partire dalla prossima Pasqua che Per_1 trascorrerà con la madre per il primo periodo;
- durante le vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 15/03 di ogni anno. I genitori si obbligano a comunicarsi i rispettivi indirizzi ed i recapiti di villeggiatura per garantire la reperibilità del figlio.
8.Incarica il Servizio Sociale affidatario di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione paterna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario del figlio minore anche, ove ritenuto, su suggerimento dei genitori,
7. dispone che le decisioni di natura strettamente ordinaria vengano prese dal genitore con il quale il minore in quel momento si trova,
8- prende atto dell'impegno del padre di non ostacolo alla collaborazione dei nonni materni nella gestione del piccolo e in particolare impegnandosi sin d'ora a rilasciare le deleghe ai nonni Per_1 materni, richiesti ogni anno dalla scuola, per il prelievo di dalla scuola stessa, delega che può Per_1 essere estesa anche a eventuali terze persone, in caso di impedimento dei nonni, gradite ad entrambi i genitori, 9. prende atto dell'impegno assunto dai genitori, nei giorni di competenza, di gestire direttamente gli impegni del figlio e di accompagnarlo ai corsi postscolastici ed alle sue attività pomeridiane
10. Incarica il servizio sociale affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni semestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, e che andranno proseguiti, sui rapporti mantenuti dal minore con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e del minore medesimo, segnalando immediatamente, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio;
11.Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio minore e in quanto funzionale ad un suo sano percorso di crescita, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario e, eventualmente, dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
12.Pone definitivamente a carico del padre il versamento a , a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio , entro il 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 con decorrenza gennaio
2026 rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a Gennaio 2027 oltre al
100% delle spese mediche ed al 50% delle altre spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
13. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga suddiviso nella misura del 50% ciascuno tra le parti;
14 Prende atto che si impegna a corrispondere alla sig.ra la Controparte_2 Pt_1 rivalutazione ISTAT (così come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 3279/2022, che ha pronunciato la separazione tra i coniugi), maturata sull'assegno di mantenimento per il figlio da aprile 2023 ad aprile 2025, pari ad € 1.531,71, ad oggi mai corrisposta, nonché € 98,94 relativo a spese extra già documentate dalla sig.ra e così per un totale di € 1.630,65, che verrà saldato Pt_1 entro il 31.01.2026 in più soluzioni, restando tra le parti inteso che a seguito di tale pagamento sarà da ritenersi saldata ogni spettanza in tema di rivalutazione ISTAT,
15 – Prende atto che la signora resterà a vivere con il figlio nella casa sita in Milano (MI) via Pt_1
Kramer n. 19, sino alla scadenza contrattuale del 31.07.2026, riservandosi di ricercare altra abitazione, qualora la proposta di rinnovo di locazione risultasse troppo onerosa e quindi non adeguata alle proprie disponibilità economiche, il padre dichiarando sin da ora che non si opporrà all'eventuale trasferimento del figlio presso altra abitazione,
16. Compensa integralmente tra le parti le spese della lite.
Si comunichi alle parti, al Servizio Sociale affidatario, al Giudice Tutelare per la vigilanza sull'attuazione del provvedimento.
Così deciso in Milano li 26/11/2025
Il Presidente rel. istr. Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 28/03/2025 rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
19/11/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 26/11/2025 promossa
DA
C.F. nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BARBANTI VALERIA con studio in CORSO VENEZIA, 12
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
26/01/1982 , rappresentato e difeso dall'avv. COLOMBO PAOLO VIA MERCALLI 14 presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25.9.2023
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI :
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo del 3.11.2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in data 08.10.2009, in Cota - Colombia, successivamente trascritto nel registro dello Stato
Civile del Comune di Limbiate (MI), al n. 31, Serie C, Parte II, anno 2009 dall'unione coniugale in data 6.1.2018 nasceva il figlio , Per_1
i coniugi si sono separati a seguito di ricorso giudiziale con sentenza del tribunale di Milano n.
3279/2022, pubblicata il 13/04/2022 , che prevedeva l'affidamento ai servizi sociali del Comune di
Milano del minore , con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, la presa in Per_1 carico del nucleo familiare dai servizi sociale dell'ente affidatario con disposizione di interventi mirati, una dettagliata frequentazione padre figlio secondo le indicazioni date dai servizi sociali, con delega alla modifica in caso di necessità, un contributo paterno al mantenimento del minore nella misura di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, con ricorso del 27.3.2025 la chiedeva lo scioglimento del matrimonio, l'affidamento Pt_1 esclusivo del minore , con tempi di permanenza e frequentazione del padre secondo il Per_1 calendario vigente disposto dai servizi sociali, la conferma del contributo paterno stabilito in separazione, rivalutato all'attualità; solo in mero subordine ed in assenza di soluzioni meno incisive, rimesse al Tribunale, il mantenimento dell'affidamento del minore al Comune di Milano e la conferma delle disposizioni in essere,
a sostegno della sua domanda di variazione di affidamento, esponeva di essere stata negli anni il genitore di rifermento per il minore a differenza del padre che aveva proseguito con l'atteggiamento già tenuto durante il matrimonio, provocatorio, prevaricatorio e spesso assente;
che la sua idoneità poteva rilevarsi anche dalle relazioni dei servizi e che certamente la sua condizione personale era di gran lunga migliorata dall'epoca della sentenza di separazione, fissata la comparizione personale delle parti, con disposizione all'ente affidatario di deposito di una relazione di aggiornamento, con comparsa del 15.7.2025 si costituiva Controparte_2
il quale, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, si opponeva tuttavia alle
[...] ulteriori richieste, sottolineava che la richiesta di affidamento esclusivo, supportata dalla descrizione negativa della sua persona, altro non fosse che l'ennesimo tentativo di suo discredito da parte della moglie, che nutriva una ingiustificata acrimonia;
ribadiva la necessità che fosse mantenuto l'affidamento all'ente, anche a garanzia di un corretto esercizio del suo diritto di visita e per la funzione di supporto data alla genitorialità, in vista di un auspicato aumento dei tempi di permanenza del bambino con lui,
e futuro pernottamento infrasettimanale, ma che per il momento chiedeva venissero confermati nelle modalità attuali;
istava al Tribunale affinché valutasse una diminuzione dell'assegno di mantenimento anche in vista dell'ampliamento dei tempi, all'udienza di prima comparizione del 9.10.2025 i procuratori evidenziavano al G.D. che le parti erano in procinto di trovare un accordo e chiedevano pertanto un rinvio per formalizzarlo, disposto al 19.11.2025, nelle more i legali depositavano istanza di trasformazione del rito in congiunto ai sensi dell'art. 473 bis punto 51, che veniva accolta dal G.D. il quale tuttavia, a seguito di approfondimento delle condizioni concordate, poiché le parti si accordavano per il mantenimento dell'affidamento all'Ente comunale -decisione che non resta nella loro disponibilità - revocava il provvedimento invitando le parti alla precisazione congiunta delle conclusioni, fissando a tal fine la trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con deposito di note sostitutive dell'udienza entro il 19.11.2025, precisate congiuntamente le conclusioni, con le note tempestivamente depositate, con ordinanza del 19.11.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e discussa e decisa nella camera di consiglio del 26/11/2025
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 Reg. Ue 1111/19 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per il minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore. Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione di quanto già in atti.
Il materiale probatorio è infatti adeguato a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione, fondamentalmente incentrata sulle questioni relative ed all'esercizio della responsabilità genitoriale, per decidere le quali il Collegio ha a disposizione le relazioni di aggiornamento dei servizi sociali dell'ente affidatario, sufficienti anche in considerazione del merito delle conclusioni congiunte .
Quanto alle questioni economiche, di profilo assolutamente residuale e sulle quali vi è convergenza delle parti, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e può trovare accoglimento, essendo trascorsi i termini di legge per poter addivenire alla pronunzia.
I coniugi, invero, si sono separati con sentenza n.3279/2022, pubblicata il 13/04/2022 del
Tribunale di Milano.
Si è pertanto protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge dal momento che il ricorso è stato depositato il 27.3.2025 e, di conseguenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
La responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza dei minori con i genitori
Le conclusioni congiunte depositate dai coniugi possono indubbiamente trovare accoglimento.
Invero le parti, coscienti entrambe che non sussistono ancora le condizioni per un affidamento condiviso, né evidentemente quelle per un esclusivo alla ricorrente, hanno sostanzialmente chiesto la conferma di quanto statuito in separazione, come evolutesi negli anni a seguito dell'intervento dei servizi sociali, soprattutto con riferimento al diritto di visita paterno.
Hanno, quindi, convenuto di chiedere congiuntamente al Tribunale di mantenere l'affidamento del figlio ai servizi sociali del Comune di Milano, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre e visite paterne scandite come già degli stessi servizi stabilito, ovviamente suscettibili di futuro ampliamento ove ritenuto possibile dagli affidatari;
hanno poi, semplicemente, aggiunto delle regolamentazioni accessorie pratiche, ad esempio deleghe ai nonni materni per il ritiro del bambino a scuola, che non alterano l'essenza dell'affidamento, che non destano preoccupazioni nel
Collegio e delle quali pertanto il Tribunale può certamente prendere atto .
L'affidamento ai servizi dovrà durare fino a quando i genitori avranno assunto adeguate competenze attraverso i percorsi già avviasti e che dovranno proseguire e potranno essere in grado di rappresentare un effettivo sostegno per il figlio minore. Si stima che tale percorso, vista ancora la residua conflittualità tra le parti, che ovviamente compromette in parte il dialogo, va stabilito nella misura massima di due anni, come da Legge 184/1983 art. 5 bis, dalla presente decisione. Trascorso tale periodo di tempo l'affidamento di , potrà tornare in capo ai genitori nella forma Per_1 dell'affidamento condiviso a meno che i servizi sociali affidatari non rinvengano un pregiudizio per il minore, in qual caso attiveranno un intervento del PM presso il TM competente.
L'assegno di mantenimento per il minore
Anche in punto mantenimento le parti hanno formulato domande congiunte , confermando quanto già stabilito dal Tribunale nella sentenza di separazione, senza tuttavia l'aggiornamento sin qui maturato, e pertanto € 500,00 mensili, somma reputata congrua ai parametri dettati dall'art. 337 cc anche tenuto conto del fatto che il padre si è obbligato ad assumersi il 100% delle spese straordinarie mediche, in quanto dotato di assicurazione. Le ulteriori spese verranno suddivise nella misura del 50% tra le parti, con applicazione delle linee guida del tribunale di Milano del 2017, essendo la controversia iniziata in vigenza di tale protocollo. Anche sul punto non ritiene il collegio possa esservi lesione dei diritti di . L'assegno unico per il nucleo familiare verrà invece Per_1 ripartito al 50% tra le parti come per legge.
Gli ulteriori accordi
Le parti hanno raggiunto ulteriori accordi di natura economica, sostanzialmente inerenti a rimborsi istat pregressi e con riferimento alla permanenza o meno della ricorrente col bambino nella casa coniugale al momento della scadenza del contratto, che il Collegio non reputa lesivi dell'interesse del minore e dei quali, pertanto, prende atto.
Le spese del giudizio Come da conclusioni congiunte, le spese del giudizio vengono interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa o ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra la e Parte_1 Controparte_2 in data 8 ottobre 2009 in Cota-Colombia, trascritto nei Registri dello stato civile del comune
[...] di Limbiate (MI) al n. 31, Serie C, Parte II, anno 2009;
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune Limbiate (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3.Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento del figlio minore nato il [...] Per_1 al Servizio Sociale del Comune di Milano per un periodo di anni due;
4. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
5.Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, del figlio minore presso la madre, attualmente ancora in Milano Via Kramer n. 19;
6. Dispone che gli incontri con il padre, avvengano secondo il calendario già disposto dai servizi sociali affidatari e pertanto:
- trascorrerà con il padre fine settimana alterni, dal venerdì con prelevamento dalla scuola, Per_1 sino al lunedì mattina con accompagnamento presso la stessa e quindi con pernottamento presso l'abitazione del padre;
- nella settimana in cui il weekend è di competenza della madre, starà con il padre nei giorni Per_1 infrasettimanali, il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola sino a dopo cena, con accompagnamento presso la casa della madre alle ore 21,00;
- nella settimana in cui il weekend è di competenza del padre, starà con quest'ultimo nei Per_1 giorni infrasettimanali di lunedì e mercoledì dall'uscita della scuola sino a dopo cena, con accompagnamento presso la casa della madre alle ore 21:00;
- i ponti scolastici, del 25/04, del 1/05, del 2/06, del 1/11 e del 7-8/12 verranno trascorsi dal figlio con il genitore presso il quale egli risulta collocato per il weekend più prossimo alla festività; - nel periodo delle vacanze di Natale: trascorrerà con la madre dall'inizio delle vacanze Per_1 scolastiche fino al giorno della Vigilia (24 dicembre) compreso e il giorno di Natale (25 dicembre) dalle ore 11.00 con il padre, presso cui si fermerà con il pernotto al giorno successivo (26 dicembre
Santo Stefano) per festeggiare l'onomastico con il padre fino alle ore 15.00 poi, nel pomeriggio, lo festeggerà con la madre.
L'ulteriore periodo di vacanze Natalizie, e cioè dal 27 dicembre al 6 gennaio, sarà suddiviso ad anni alterni tra il padre e la madre nel seguente modo: dal 27 al 30 dicembre ore 15:00 e da quel momento fino al 6 gennaio ore 15:00.
trascorrerà quindi la giornata del 6 gennaio, giorno del suo compleanno, per metà con il padre Per_1
e per metà con la madre.
Pertanto, verrà accompagnato dal genitore con cui ha trascorso il periodo dal 31 dicembre al Per_1
6 gennaio, dall'altro genitore, dopo pranzo entro le ore 15:00.
Il week-end dopo il 6 gennaio spetterà al genitore che è stato con nel primo periodo Natalizio Per_1
(27-30) e da ciò conseguirà il successivo calendario dei previsti incontri settimanali di . Per_1
Per l'anno 2025 il primo periodo sarà di competenza del padre.
- le vacanze di carnevale saranno ripartite secondo il calendario settimanale degli incontri;
- le vacanze di Pasqua verranno suddivise in due periodi, dall'inizio delle vacanze scolastiche fino alle 21:00 del giorno di Pasqua e da quel momento fino al rientro a scuola;
tali periodi saranno trascorsi ad anni alterni con la madre e con il padre, a partire dalla prossima Pasqua che Per_1 trascorrerà con la madre per il primo periodo;
- durante le vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 15/03 di ogni anno. I genitori si obbligano a comunicarsi i rispettivi indirizzi ed i recapiti di villeggiatura per garantire la reperibilità del figlio.
8.Incarica il Servizio Sociale affidatario di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione paterna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario del figlio minore anche, ove ritenuto, su suggerimento dei genitori,
7. dispone che le decisioni di natura strettamente ordinaria vengano prese dal genitore con il quale il minore in quel momento si trova,
8- prende atto dell'impegno del padre di non ostacolo alla collaborazione dei nonni materni nella gestione del piccolo e in particolare impegnandosi sin d'ora a rilasciare le deleghe ai nonni Per_1 materni, richiesti ogni anno dalla scuola, per il prelievo di dalla scuola stessa, delega che può Per_1 essere estesa anche a eventuali terze persone, in caso di impedimento dei nonni, gradite ad entrambi i genitori, 9. prende atto dell'impegno assunto dai genitori, nei giorni di competenza, di gestire direttamente gli impegni del figlio e di accompagnarlo ai corsi postscolastici ed alle sue attività pomeridiane
10. Incarica il servizio sociale affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni semestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, e che andranno proseguiti, sui rapporti mantenuti dal minore con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e del minore medesimo, segnalando immediatamente, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio;
11.Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio minore e in quanto funzionale ad un suo sano percorso di crescita, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario e, eventualmente, dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
12.Pone definitivamente a carico del padre il versamento a , a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio , entro il 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 con decorrenza gennaio
2026 rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a Gennaio 2027 oltre al
100% delle spese mediche ed al 50% delle altre spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
13. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga suddiviso nella misura del 50% ciascuno tra le parti;
14 Prende atto che si impegna a corrispondere alla sig.ra la Controparte_2 Pt_1 rivalutazione ISTAT (così come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 3279/2022, che ha pronunciato la separazione tra i coniugi), maturata sull'assegno di mantenimento per il figlio da aprile 2023 ad aprile 2025, pari ad € 1.531,71, ad oggi mai corrisposta, nonché € 98,94 relativo a spese extra già documentate dalla sig.ra e così per un totale di € 1.630,65, che verrà saldato Pt_1 entro il 31.01.2026 in più soluzioni, restando tra le parti inteso che a seguito di tale pagamento sarà da ritenersi saldata ogni spettanza in tema di rivalutazione ISTAT,
15 – Prende atto che la signora resterà a vivere con il figlio nella casa sita in Milano (MI) via Pt_1
Kramer n. 19, sino alla scadenza contrattuale del 31.07.2026, riservandosi di ricercare altra abitazione, qualora la proposta di rinnovo di locazione risultasse troppo onerosa e quindi non adeguata alle proprie disponibilità economiche, il padre dichiarando sin da ora che non si opporrà all'eventuale trasferimento del figlio presso altra abitazione,
16. Compensa integralmente tra le parti le spese della lite.
Si comunichi alle parti, al Servizio Sociale affidatario, al Giudice Tutelare per la vigilanza sull'attuazione del provvedimento.
Così deciso in Milano li 26/11/2025
Il Presidente rel. istr. Dott.ssa Laura Maria Cosmai