Versione
16 aprile 1993
16 aprile 1993
Art. 1. Professione di assistente sociale 1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunita' in situazioni di bisogno e di disagio e puo' svolgere attivita' didattico-formative.
2. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e puo' esercitare attivita' di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.
3. La professione di assistente sociale puo' essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.
4. Nella collaborazione con l'autorita' giudiziaria, l'attivita' dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico- professionale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
2. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e puo' esercitare attivita' di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.
3. La professione di assistente sociale puo' essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.
4. Nella collaborazione con l'autorita' giudiziaria, l'attivita' dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico- professionale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Commentari • 6
- 1. Cosa non è o non dovrebbe essere la mediazione familiareMargherita Marzario · https://www.filodiritto.com/ · 4 aprile 2011 · 7.3700128
[…] La mediazione differisce ontologicamente dall'assistenza (dal latino “adsistere”, stare presso, davanti, “star presso ad alcuno per aiutarlo, soccorrerlo o altrimenti gioviargli”), in primis quella sociale, perché l'assistente opera “per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative” e di “collaborazione con l'autorità giudiziaria” (dall'art. 1 della legge 84/1993). […]
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Giurisprudenza • 16
- 1. Corte Cost., sentenza 11/07/2018, n. 147Provvedimento: […] nonché, attribuendo ai sociologi lo svolgimento, in via esclusiva, di compiti e attività operative che l'art. 1 della legge n. 84 del 1993 riserva, invece, alla professione di assistente sociale, violino i princìpi di razionalità e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.Leggi di più...
- norme della regione campania·
- professioni·
- istituzione del servizio di sociologia del territorio·
- violazione del principio dell'obbligo di copertura finanziaria delle spese·
- thema decidendum·
- non fondatezza delle questioni.·
- insussistenza·
- illegittimità costituzionale consequenziale.·
- disposizioni in inscindibile connessione con quella dichiarata incostituzionale·
- profilo attinente al merito·
- istituzione, finalità, compiti e attività del servizio di sociologia del territorio·
- illegittimità costituzionale.·
- rigetto di eccezione preliminare.·
- ammissibilità della questione