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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4459/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4459/2024 promossa da:
c.f. , con l'avv. Valentina Parte_1 C.F._1
Cecconi;
e
, c.f. , con l'Avv. Emiliano Porri;
Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 e Parte_1
hanno adito l'inte la Controparte_1
matrimonio da essi contratto in Rosignano Marittimo (LI) in data 03/06/2006, alle condizioni di cui al ricorso.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione è nato il figlio in Cecina il 08.03.2011 e che esse si sono separate consensualmente come Persona_1 da decreto di omologa n. cronol. 342/2020 del 13/01/2020.
Con decreto del 24/11/2024 il Giudice relatore fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 06.02.25 in trattazione scritta, nella quale rimetteva la causa in decisione. Il ricorso, depositato in data 18.11.2024, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rosignano Marittimo (LI) il 03/06/2006 tra e , Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri i l Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2006 Parte 2 Serie A n. 11.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Il figlio minore viene affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevale sso la madre, alla quale il padre si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al suo mantenimento, come la madre accetta, la somma di € 300,00 mensili, a partire dal deposito del presente ricorso, omnicomprensivi di qualsivoglia spesa ordinaria e rivalutabili anno per anno in base all'ISTAT, da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per l'inquadramento e la regolamentazione delle spese relative al figlio i ricorrenti applicheranno quanto stabilito nelle linee guida del CNF del 29 novembre 2017. I coniugi prevedono espressamente che la madre percepirà al 100%, in via definitiva e senza che ne debba rimborsare alcun importo al marito, l'assegno unico universale corrisposto dall'INPS per il figlio.
2. Il padre potrà tenere esclusivamente con sé il figlio il martedì e il giovedì dalle Per_1 ore 18.00, con pernotto, alla mattina successiva quando la condurrà a scuola, e sino alle ore 7.45 nei periodi di non frequentazione della scuola, oltre ad un fine settimana ogni due, in via alternata, dalle ore 18 del venerdì alle ore 21.30 della domenica. Per le festività natalizie il padre potrà tenere con sé il figlio per 7 giorni, anche continuativi, da comunicarsi alla madre con un preavviso di almeno 5 giorni, comunque con il giorno di Natale in via alternata tra i genitori e in modo che il genitore che trascorre con la figlia tale giorno lasci trascorrere all'altro il capodanno. Per le vacanze pasquali il padre potrà tenere il figlio con sé 3 giorni con il giorno della Pasqua ad anni alterni tra i genitori;
nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni, anche continuativi, da comunicare alla madre almeno 7 giorni prima.
3. Al fine di regolamentare definitivamente i loro rapporti economici in relazione al mantenimento della moglie – che attualmente gode di assegno di mantenimento in forza della separazione omologata, assegno al quale rinuncia con il presente atto – e relativamente alla ex casa coniugale, nato a [...] il Controparte_1
23/7/1972, c. f. signano Marittimo via E. Fermi C.F._2
n. 5 si obbliga a trasferire a , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, reside timo via Leopoldo II Di Lorena n. C.F._1 ndosi a ricevere tale trasferimento, la propria quota di proprietà superficiaria, pari a ½, dell'unità immobiliare già adibita a casa coniugale, posta in Rosignano Marittimo, frazione Vada (zona PEEP lotto C di Vada Est) via Dell'Etruria avente accesso dal numero civico 9 di via Leopoldo II di Lorena, al piano primo, contraddistinta dal numero interno 12, composta di tre vani, cucina ed accessori al piano primo e di due vani con terrazza a tasca al piano sottotetto, nonché di un locale ad uso cantina, contraddistinto dal numero interno 7 e da un locale ad uso ricovero auto, contraddistinto dal numero interno 14, entrambi al piano interrato. I confini di tale unità immobiliare sono costituiti dal vano scale condominiale, residua proprietà della cooperativa per più lati e/o suoi aventi causa, salvo altri. Tale unità immobiliare è censita al catasto fabbricati del Comune di Rosignano marittimo al foglio n. 106, particella 2291, subalterno 613, cat. A/2, classe 3, l'appartamento e la cantina e subalterno 633, cat. C/6, classe 5 locale ad uso ricovero auto. Tale trasferimento viene convenuto alla espressa condizione che la moglie si accolli, come si accolla, e paghi direttamente alla banca mutuante, anche per la quota del marito – mediante accollo interno, con effetti a far data dal deposito del presente ricorso e dunque per tutte le rate successivamente scadenti, e quale parziale corrispettivo del trasferimento per la parte di valore della quota trasferita pari al valore della quota di mutuo residuo –, il debito costituito dalle somme ancora dovute, dopo il deposito del presente ricorso, da in forza ed esecuzione Controparte_2 del mutuo ipotecario indicato in premessa, co i maturandi e tutte le inerenti obbligazioni, risultanti dal suddetto contratto di mutuo fondiario stipulato dai coniugi con fino al concorso dell'intera somma Controparte_3 dovuta, con liberazione di da ogni inerente e conseguente Controparte_1 obbligazione (anche relativam eca e alla sua cancellazione) e con rinuncia della moglie a qualsiasi forma di rimborso, regresso, surrogazione o restituzione delle somme versate con il pagamento delle rate del mutuo. Tale accollo, i cui effetti si produrranno dal deposito del presente atto, sarà definitivamente formalizzato nell'atto di trasferimento di cui sopra. Ottenuta la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio dal Tribunale di Livorno, ed entro tre mesi dalla pubblicazione della stessa, le parti, in esecuzione del presente accordo, adempiranno i rispettivi obblighi a trasferire, accettare il trasferimento del bene suddetto e ribadire l'accollo del citato mutuo innanzi a un Notaio dagli stessi prescelto. Il predetto trasferimento con ogni patto accessorio avverrà in funzione degli accordi di divorzio e pertanto sarà soggetto alle previste agevolazioni fiscali. I coniugi chiedono dunque espressamente, relativamente al suddetto trasferimento e al citato accollo, e ad ogni loro aspetto economico, i benefici fiscali previsti dalle leggi vigenti (esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro e da ogni altra imposta e tassa, ai sensi della legge 6/3/1987 n. 74 art. 19, della circolare 21/6/2012 n. 27, della circolare 29/5/2013 n. 18 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999). , già mutuataria per la quota del 50%, si obbliga dunque Parte_1
a pagare integralmente, anche per la quota del marito, ogni somma dovuta in forza del mutuo suddetto, sia per la propria quota sia per la quota del , che oggi si accolla, CP_1 per capitale, interessi, accessori e spese e per qualsiasi altro porto, per tutta la sua durata e, anche stante la natura interna dell'accollo e/o la responsabilità solidale del marito nei confronti della banca, a rimborsargli immediatamente ogni importo che questi fosse tenuto a pagare al riguardo, e/o a fornire le somme necessarie per effettuare i richiesti pagamenti. Il suddetto trasferimento viene inoltre convenuto, per la parte di valore della quota trasferita eccedente l'importo della quota residua del suddetto mutuo, a titolo di corresponsione in un'unica soluzione e liquidazione una tantum di qualsivoglia assegno possa vantare e vanti e a totale, definitiva tacitazione di ogni suo Parte_1 avere e diritto, anche ulla sua sistemazione abitativa, come
[...]
espressamente accetta. Con tale trasferimento la moglie r Parte_1 definitivamente a qualsiasi assegno di mantenimento e non potrà mai più proporre alcuna successiva domanda di contenuto economico, né vantare altre somme dal marito, di nessun tipo e ad alcun possibile titolo. Le spese e i compensi dovuti per tale atto notarile saranno sostenuti integralmente da . Parte_1
4. I signori e riconoscono e dichiarano Parte_1 Controparte_1 espressament o dente punto 3 è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
5. Resta inteso e convenuto che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale non dovesse recepire tutto quanto viene convenuto con il presente atto, il presente accordo, compreso il suddetto obbligo al trasferimento e l'accollo, diverrà privo di qualsiasi effetto, salva ogni diversa iniziativa e decisione congiunta dei ricorrenti, e
[...]
potrà chiedere a la restituzione delle somme Parte_1 Controparte_1 anche per la quota di debito del marito, pari a 1/2, delle quali appunto avrà diritto a chiedere e ottenere il rimborso e che il marito stesso si obbliga a restituirle. Nella predetta denegata e non creduta ipotesi, continueranno ad avere efficacia tra le parti le condizioni contenute nel decreto di omologa della separazione consensuale n. cronol. 342/2020 emesso dal Tribunale di Livorno il 13/01/2020 (RG. 2871/2019), sino alla loro modifica o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, come per legge.
6. dichiara che, per tutto il precedente periodo di separazione Parte_1 pe el marito, anche economico, è stato integralmente assolto e che comunque nulla ha da pretendere al riguardo, per assegni, aumenti Istat e qualsiasi altro importo sia stato dovuto, ad eccezione del pagamento dell'assegno per il mese di marzo 2024, pari a 370 euro, che accetta che il marito le corrisponda in 4 rate mensili di 92,50 euro ciascuna, che verranno corrisposte in aggiunta alle prime 4 mensilità dell'assegno di mantenimento previsto nel presente atto. Quanto al rimborso per le spese straordinarie,
dichiara che ogni importo dovutole dal marito è stato ad oggi saldato Parte_1 ove dovesse residuare un saldo, rinuncia definitivamente al suo pagamento.
7. I coniugi attestano, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto espressamente previsto nel presente ricorso, di avere definitivamente regolarizzato ogni loro rapporto economico/patrimoniale/reddituale trovante fondamento nel loro matrimonio e di non avere null'altro a pretendere che sia direttamente e/o indirettamente riconducibile al loro rapporto matrimoniale.
8. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, per sé e per il figlio minore.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Rosignano Marittimo (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 06.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4459/2024 promossa da:
c.f. , con l'avv. Valentina Parte_1 C.F._1
Cecconi;
e
, c.f. , con l'Avv. Emiliano Porri;
Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 e Parte_1
hanno adito l'inte la Controparte_1
matrimonio da essi contratto in Rosignano Marittimo (LI) in data 03/06/2006, alle condizioni di cui al ricorso.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione è nato il figlio in Cecina il 08.03.2011 e che esse si sono separate consensualmente come Persona_1 da decreto di omologa n. cronol. 342/2020 del 13/01/2020.
Con decreto del 24/11/2024 il Giudice relatore fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 06.02.25 in trattazione scritta, nella quale rimetteva la causa in decisione. Il ricorso, depositato in data 18.11.2024, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rosignano Marittimo (LI) il 03/06/2006 tra e , Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri i l Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2006 Parte 2 Serie A n. 11.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Il figlio minore viene affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevale sso la madre, alla quale il padre si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al suo mantenimento, come la madre accetta, la somma di € 300,00 mensili, a partire dal deposito del presente ricorso, omnicomprensivi di qualsivoglia spesa ordinaria e rivalutabili anno per anno in base all'ISTAT, da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per l'inquadramento e la regolamentazione delle spese relative al figlio i ricorrenti applicheranno quanto stabilito nelle linee guida del CNF del 29 novembre 2017. I coniugi prevedono espressamente che la madre percepirà al 100%, in via definitiva e senza che ne debba rimborsare alcun importo al marito, l'assegno unico universale corrisposto dall'INPS per il figlio.
2. Il padre potrà tenere esclusivamente con sé il figlio il martedì e il giovedì dalle Per_1 ore 18.00, con pernotto, alla mattina successiva quando la condurrà a scuola, e sino alle ore 7.45 nei periodi di non frequentazione della scuola, oltre ad un fine settimana ogni due, in via alternata, dalle ore 18 del venerdì alle ore 21.30 della domenica. Per le festività natalizie il padre potrà tenere con sé il figlio per 7 giorni, anche continuativi, da comunicarsi alla madre con un preavviso di almeno 5 giorni, comunque con il giorno di Natale in via alternata tra i genitori e in modo che il genitore che trascorre con la figlia tale giorno lasci trascorrere all'altro il capodanno. Per le vacanze pasquali il padre potrà tenere il figlio con sé 3 giorni con il giorno della Pasqua ad anni alterni tra i genitori;
nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni, anche continuativi, da comunicare alla madre almeno 7 giorni prima.
3. Al fine di regolamentare definitivamente i loro rapporti economici in relazione al mantenimento della moglie – che attualmente gode di assegno di mantenimento in forza della separazione omologata, assegno al quale rinuncia con il presente atto – e relativamente alla ex casa coniugale, nato a [...] il Controparte_1
23/7/1972, c. f. signano Marittimo via E. Fermi C.F._2
n. 5 si obbliga a trasferire a , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, reside timo via Leopoldo II Di Lorena n. C.F._1 ndosi a ricevere tale trasferimento, la propria quota di proprietà superficiaria, pari a ½, dell'unità immobiliare già adibita a casa coniugale, posta in Rosignano Marittimo, frazione Vada (zona PEEP lotto C di Vada Est) via Dell'Etruria avente accesso dal numero civico 9 di via Leopoldo II di Lorena, al piano primo, contraddistinta dal numero interno 12, composta di tre vani, cucina ed accessori al piano primo e di due vani con terrazza a tasca al piano sottotetto, nonché di un locale ad uso cantina, contraddistinto dal numero interno 7 e da un locale ad uso ricovero auto, contraddistinto dal numero interno 14, entrambi al piano interrato. I confini di tale unità immobiliare sono costituiti dal vano scale condominiale, residua proprietà della cooperativa per più lati e/o suoi aventi causa, salvo altri. Tale unità immobiliare è censita al catasto fabbricati del Comune di Rosignano marittimo al foglio n. 106, particella 2291, subalterno 613, cat. A/2, classe 3, l'appartamento e la cantina e subalterno 633, cat. C/6, classe 5 locale ad uso ricovero auto. Tale trasferimento viene convenuto alla espressa condizione che la moglie si accolli, come si accolla, e paghi direttamente alla banca mutuante, anche per la quota del marito – mediante accollo interno, con effetti a far data dal deposito del presente ricorso e dunque per tutte le rate successivamente scadenti, e quale parziale corrispettivo del trasferimento per la parte di valore della quota trasferita pari al valore della quota di mutuo residuo –, il debito costituito dalle somme ancora dovute, dopo il deposito del presente ricorso, da in forza ed esecuzione Controparte_2 del mutuo ipotecario indicato in premessa, co i maturandi e tutte le inerenti obbligazioni, risultanti dal suddetto contratto di mutuo fondiario stipulato dai coniugi con fino al concorso dell'intera somma Controparte_3 dovuta, con liberazione di da ogni inerente e conseguente Controparte_1 obbligazione (anche relativam eca e alla sua cancellazione) e con rinuncia della moglie a qualsiasi forma di rimborso, regresso, surrogazione o restituzione delle somme versate con il pagamento delle rate del mutuo. Tale accollo, i cui effetti si produrranno dal deposito del presente atto, sarà definitivamente formalizzato nell'atto di trasferimento di cui sopra. Ottenuta la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio dal Tribunale di Livorno, ed entro tre mesi dalla pubblicazione della stessa, le parti, in esecuzione del presente accordo, adempiranno i rispettivi obblighi a trasferire, accettare il trasferimento del bene suddetto e ribadire l'accollo del citato mutuo innanzi a un Notaio dagli stessi prescelto. Il predetto trasferimento con ogni patto accessorio avverrà in funzione degli accordi di divorzio e pertanto sarà soggetto alle previste agevolazioni fiscali. I coniugi chiedono dunque espressamente, relativamente al suddetto trasferimento e al citato accollo, e ad ogni loro aspetto economico, i benefici fiscali previsti dalle leggi vigenti (esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro e da ogni altra imposta e tassa, ai sensi della legge 6/3/1987 n. 74 art. 19, della circolare 21/6/2012 n. 27, della circolare 29/5/2013 n. 18 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999). , già mutuataria per la quota del 50%, si obbliga dunque Parte_1
a pagare integralmente, anche per la quota del marito, ogni somma dovuta in forza del mutuo suddetto, sia per la propria quota sia per la quota del , che oggi si accolla, CP_1 per capitale, interessi, accessori e spese e per qualsiasi altro porto, per tutta la sua durata e, anche stante la natura interna dell'accollo e/o la responsabilità solidale del marito nei confronti della banca, a rimborsargli immediatamente ogni importo che questi fosse tenuto a pagare al riguardo, e/o a fornire le somme necessarie per effettuare i richiesti pagamenti. Il suddetto trasferimento viene inoltre convenuto, per la parte di valore della quota trasferita eccedente l'importo della quota residua del suddetto mutuo, a titolo di corresponsione in un'unica soluzione e liquidazione una tantum di qualsivoglia assegno possa vantare e vanti e a totale, definitiva tacitazione di ogni suo Parte_1 avere e diritto, anche ulla sua sistemazione abitativa, come
[...]
espressamente accetta. Con tale trasferimento la moglie r Parte_1 definitivamente a qualsiasi assegno di mantenimento e non potrà mai più proporre alcuna successiva domanda di contenuto economico, né vantare altre somme dal marito, di nessun tipo e ad alcun possibile titolo. Le spese e i compensi dovuti per tale atto notarile saranno sostenuti integralmente da . Parte_1
4. I signori e riconoscono e dichiarano Parte_1 Controparte_1 espressament o dente punto 3 è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
5. Resta inteso e convenuto che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale non dovesse recepire tutto quanto viene convenuto con il presente atto, il presente accordo, compreso il suddetto obbligo al trasferimento e l'accollo, diverrà privo di qualsiasi effetto, salva ogni diversa iniziativa e decisione congiunta dei ricorrenti, e
[...]
potrà chiedere a la restituzione delle somme Parte_1 Controparte_1 anche per la quota di debito del marito, pari a 1/2, delle quali appunto avrà diritto a chiedere e ottenere il rimborso e che il marito stesso si obbliga a restituirle. Nella predetta denegata e non creduta ipotesi, continueranno ad avere efficacia tra le parti le condizioni contenute nel decreto di omologa della separazione consensuale n. cronol. 342/2020 emesso dal Tribunale di Livorno il 13/01/2020 (RG. 2871/2019), sino alla loro modifica o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, come per legge.
6. dichiara che, per tutto il precedente periodo di separazione Parte_1 pe el marito, anche economico, è stato integralmente assolto e che comunque nulla ha da pretendere al riguardo, per assegni, aumenti Istat e qualsiasi altro importo sia stato dovuto, ad eccezione del pagamento dell'assegno per il mese di marzo 2024, pari a 370 euro, che accetta che il marito le corrisponda in 4 rate mensili di 92,50 euro ciascuna, che verranno corrisposte in aggiunta alle prime 4 mensilità dell'assegno di mantenimento previsto nel presente atto. Quanto al rimborso per le spese straordinarie,
dichiara che ogni importo dovutole dal marito è stato ad oggi saldato Parte_1 ove dovesse residuare un saldo, rinuncia definitivamente al suo pagamento.
7. I coniugi attestano, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto espressamente previsto nel presente ricorso, di avere definitivamente regolarizzato ogni loro rapporto economico/patrimoniale/reddituale trovante fondamento nel loro matrimonio e di non avere null'altro a pretendere che sia direttamente e/o indirettamente riconducibile al loro rapporto matrimoniale.
8. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, per sé e per il figlio minore.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Rosignano Marittimo (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 06.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai