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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2161/2020 R.G., avente ad oggetto “Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale dell'8.1.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
alle liti rilasciata su foglio separato a margine della copia dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti ANTONIO D'AURIA (c.f.
), FABIO D'AURIA (c.f. ) e VALERIA D'AURIA C.F._2 C.F._3
(c.f. ) e con essi elettivamente domiciliato in Napoli alla via Biscardi n. 31 C.F._4 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura generale ad lites per Notar di Barano d'Ischia del Persona_1
14.3.2018 rep. N. 33646 e provvedimento autorizzativo, dall'avv. PAOLA PARENTE (c.f.
), con la quale elettivamente domicilia presso la sede dell'Ente, in Napoli C.F._5
alla Via S. Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 17.2.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data
10.2.2021, conveniva in giudizio la onde sentirla condannare Parte_1 Controparte_1 al risarcimento dei danni, nella misura indicata in corso di causa nella consulenza di parte in €
19.680,00, oltre interessi e rivalutazione ISTAT, arrecati, a seguito dell'esondazione del fiume Sarno
e del suo controfosso sinistro in data 22.2.2015, al fondo agricolo da lui coltivato per mq 3.200, riportato in catasto al foglio 28 del Comune di Scafati, particella 196 (in proprietà) e particella 195 in comproprietà per 1/5. Assumeva il ricorrente che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua melmosa e detriti vari si era riversata all'interno dei fondi da lui direttamente coltivati, provocando la distruzione e l'inutilizzabilità di tutte le colture in atto (piselli freschi con baccello), oltre a danni all'impianto irriguo e al terreno, causati dal deposito sullo stesso di melma ed altre sostanze nocive veicolate dalle acque esondate. A sostegno della pretesa, depositava consulenza tecnica di parte a firma del dott. agronomo , richiamata Persona_2
in ricorso, nonché visure catastali dei terreni in oggetto.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva CP_1
del ricorrente, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo legittimati passivi il
(tenuto conto che il controfosso sinistro del Controparte_2 fiume Sarno è un canale di bonifica), l'Autorità di BA (ex D.lgs. 152/2006) e il Comune territorialmente competente. Eccepiva, altresì, la prescrizione dell'azione e l'infondatezza della domanda nell'an e nel quantum, invocando anche il concorso del fatto colposo dell'attore, che non aveva rispettato l'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini, nonché quello di rispetto delle fasce di distanza delle coltivazioni dall'argine.
Espletata la prova delegata, precisate le conclusioni dinanzi al giudice istruttore, e depositate altresì le comparse conclusionali, all'udienza collegiale dell'8.1.2025, la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva del ricorrente, peraltro solo genericamente contestata dall'ente resistente, in quanto risultante, in parte, dai documenti in atti (cfr. documentazione catastale allegata alla perizia di parte da cui il ricorrente risulta proprietario esclusivo della particella n. 196 e comproprietario della n. 195), e, in altra parte, dalle dichiarazioni rese dai testi , e dott. agr. , i quali hanno Testimone_1 Tes_2 Persona_2 confermato il capo A) dell'articolazione istruttoria di parte ricorrente, dichiarando entrambi che coltivava direttamente l'intero appezzamento di terreno analiticamente indicato Parte_1
in ricorso e nel capitolo di prova ad essi sottoposto.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1
2 verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dalla atteso CP_1 che l'esondazione indicata quale causa dei danni si è pacificamente verificata il 22.2.2015 e il ricorso, con la richiesta di risarcimento dei danni per cui è causa, risulta notificato il 17.2.2020.
Nel merito, tuttavia, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n. 126/2017; T.S.A.P. n.
71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., nella cui disciplina rientra la fattispecie in esame, l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n.
2480/2018).
In punto di fatto, deve ritenersi accertato che nel giorno 22.2.2015 il fiume e il suo CP_2
controfosso sinistro sono esondati, provocando l'allagamento dei fondi per cui è causa.
Tali circostanze, oltre ad essere state contestate dall'ente resistente solo genericamente, risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi, i quali hanno tutti confermato il capitolo B) di cui all'articolazione istruttoria della parte ricorrente. Sul punto va, tuttavia, precisato che, sebbene tutti i testi abbiano riferito inequivocamente che il fondo condotto dal ricorrente è rimasto allagato a
3 seguito dell'evento esondativo, la generica dichiarazione degli stessi e l'estensione del fondo (mq.
3.200) non consente di ritenere provato con certezza che esso si sia allagato nella sua totalità.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: tutti i testi escussi hanno, infatti, confermato il capitolo E) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti il fiume Sarno ed il suo controfosso sinistro si presentavano in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di pezzi di erbacce, canne ed arbusti, nonché isolotti di melma e di detriti affioranti oltre il livello dell'acqua, che ne impedivano il normale deflusso, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione del corso d'acqua.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, circostanza peraltro neppure eccepita dalla in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che CP_1 hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso ad esso riferito - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Quanto ai danni subiti, il ricorrente, richiamando la perizia di parte depositata unitamente alla prima memoria istruttoria, ha lamentato danni alle colture in atto, andate perdute (piselli freschi con baccello), danni per la mancata realizzazione della coltura succedanea, danni al terreno (determinati dai costi sostenuti per le operazioni di pulizia, di ripristino delle quote superficiali e di ripristino della fertilità), nonché danni all'impianto irriguo, quantificandoli in complessivi € 19.680,00.
Con riferimento ai danni alle colture, osserva il Collegio che il richiamo alle coltivazioni presenti e ai danni da esse riportati è stato formulato dai testi in modo talmente generico da non consentire una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità: i testi, infatti, si sono limitati a riferire che “il terreno era coltivato a piselli e l'intera coltivazione fu inondata e dopo dei giorni tutti i piselli marcirono” (cfr. in tal senso le dichiarazioni del teste ) e che “il Tes_1 terreno del sig. era sicuramente coltivato a ortaggi ma non ricordo di che tipo…la Pt_1 coltivazione esistente era andata distrutta” (in tal senso le dichiarazioni di ); inoltre, Tes_2
nelle dichiarazioni dei testi manca qualsiasi riferimento allo stato pregresso del fondo.
Né una prova più puntuale dei danni subiti dal ricorrente può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, dott. agronomo , il quale ha genericamente confermato la Persona_2
relazione da lui redatta, specificando di aver effettuato il sopralluogo sia nell'immediatezza dell'evento, sia successivamente per verificare la situazione dei fondi ed i relativi danni (cfr. le dichiarazioni testimoniali). La generica dichiarazione resa e la mancata descrizione analitica nella perizia dei danni riscontrati, la cui valutazione è basata esclusivamente sui prezziari delle merci e
4 dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione del fondo, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture e degli altri beni presenti, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia, dei beni effettivamente presenti sul fondo, della loro tipologia e del loro stato.
Tali dichiarazioni, così come la perizia redatta, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
In linea generale, peraltro, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non
è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di
5 merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass.
n. 9483/2021).
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio, al fine di verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a quasi cinque anni, intercorrente tra la data della domanda (17.2.2020) e quella di verificazione dell'evento (22.2.2015).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta raggiunta la prova dell'allagamento dei fondi e che, in base a quanto riferito dai testi, può presumersi che le coltivazioni ivi presenti abbiano riportato dei danni, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti dalle siffatte colture.
Tale liquidazione, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate e della presumibile natura di azienda agricola dell'attività svolta dal ricorrente, è ritenuta congrua nella misura del 25% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia al 25% di € 7.860,00, pari ad € 1.965,00). La liquidazione tiene conto delle carenze probatorie evidenziate sopra, dei mancati costi di coltura, lavorazione e commercializzazione del prodotto che il ricorrente avrebbe sopportato in mancanza del danno, nonché dell'eventuale sfrido.
Non merita, invece, accoglimento la domanda di risarcimento del danno per la mancata coltura succedanea, in quanto non solo la circostanza non è stata riferita da nessuno dei testi escussi, ma il perito di parte non ha specificato le ragioni tecnico-agricole per le quali l'esondazione abbia determinato l'impossibilità della suddetta coltivazione, nonostante gli interventi di ripulitura, ripristino della coltivabilità e disinfestazione dei terreni, previsti e quantificati nella perizia di parte e volti appunto, ove diligentemente eseguiti, ad evitare i danni derivanti dall'impossibilità di eseguire la coltivazione succedanea.
Parimenti non può essere riconosciuta alcuna somma per i danni eventualmente subiti all'impianto irriguo: da un lato, infatti, tali danni sono indicati solo genericamente in ricorso e nella parte generale della perizia di parte (a pag. 2, laddove si legge “dal punto di vista strutturale è stato tenuto conto il danneggiamento dei beni produttivi e degli strumenti tecnici (es. impianto irriguo ecc.)”), senza una quantificazione nel computo finale dei danni subiti;
dall'altro lato, non vi è agli
6 atti la prova dell'effettivo danneggiamento dell'impianto irriguo e della sua entità, atteso che i testi escussi hanno riferito di essere a conoscenza della presenza sui fondi di un impianto di irrigazione, ma di non sapere se esso sia andato distrutto o meno (cfr. dichiarazioni del teste ). Il Tes_1
riconoscimento di tale voce di danno sarebbe, pertanto, del tutto aleatorio.
Va, infine, riconosciuto il danno subito al terreno, rimasto, comunque, invaso dalle acque esondate dal fiume . CP_2
Va, tuttavia, al riguardo osservato che i testi escussi si sono limitati a riferire che “Per poter riportare il terreno ai fini di una nuova coltura fu necessario prima pulirlo della melma e da tutto ciò che l'acqua aveva portato e passarono circa 2/3 mesi prima di iniziare una nuova coltura” (cfr. dichiarazioni teste ) e che “per rendere il terreno di nuovo coltivabile ci vollero almeno Tes_1 un paio di mesi poiché fu necessario prima pulirlo da melma, detriti e tutti i residui che l'acqua aveva lasciato” (in tal senso il teste . Nessun teste ha, quindi, specificato quali e che tipo di Tes_2
attività il ricorrente abbia concretamente posto in essere per la pulizia e il ripristino della coltivabilità del fondo, né quanti giorni siano stati effettivamente impiegati per tali attività.
Il siffatto deficit probatorio non è colmato dalla valutazione del perito, basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'assunzione di manodopera per la realizzazione dei lavori di pulizia, l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per l'acquisto di concimi o fertilizzanti.
Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare che
“successivamente all'allagamento, per ripristinare lo status quo ante, si rese necessaria auna approfondita risistemazione del fondo in discorso che durò parecchie settimane”, senza specificare nel concreto le attività effettivamente compiute rispetto a quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Nessuno dei testi ha, poi, riferito che i terreni fossero in pendenza ovvero che i detriti si fossero ivi accumulati alterando anche le pendenze originarie e che quindi tra le attività di ripristino del terreno vi fosse anche la necessità di ripristinare le pendenze, quale attività ulteriore rispetto a quella generale di pulizia e livellamento del terreno.
Le suddette circostanze fanno presumere che i lavori di pulizia dei fondi siano stati eseguiti in economia e si siano limitate alle generali operazioni di pulizia del fondo;
né risultano agli atti fatture relative all'assunzione di manodopera, all'esecuzione di opere di pulizia del terreno e di smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi ovvero di acquisto di concimi e fertilizzanti, documenti ancor più necessari considerata la notevole estensione del terreno coltivato e l'attività imprenditoriale esercitata.
Sulla base delle argomentazioni svolte, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale
7 composizione tecnica, che possano essere riconosciuti al ricorrente i soli danni relativi alla pulizia del terreno eseguiti in economia;
la liquidazione di tali danni va, tuttavia, effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base delle anzidette carenze probatorie, del 25% del valore indicato per la pulizia (così come quantificate nella consulenza di parte, ossia € 4.590,00) pari a complessivi € 1.147,50.
Va anche precisato che al fine di escludere la risarcibilità del danno non può essere accolta l'eccezione della resistente di violazione dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini e della cd. fascia di rispetto di cui all'art. 96 lett. f) RD 523/1904, atteso che la circostanza, seppure astrattamente rilevante, non risulta idoneamente dedotta e dimostrata.
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 costituisce norma inderogabile, che attiene a preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (così T.S.A.P. n. 146/2003). Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto (rispettivamente 10 e 4 metri dall'alveo) in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Nel caso di specie, tuttavia, la resistente, su cui incombeva il relativo onere della prova anche in virtù del principio di vicinanza della stessa (cfr. Cass., n. 23148/2014), non ha fornito nessuna prova documentale della distanza delle colture per cui è causa dagli argini del fiume, né ha dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad eccepire genericamente il mancato rispetto della distanza normativamente imposta.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo risarcitorio debba rispondere la attesi i principi già espressi da questo Tribunale Controparte_1
in numerosi precedenti, dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da
CP_ parte dell' resistente.
Il fiume è, infatti, un corso d'acqua naturale, il cui flusso si esaurisce nel territorio della CP_2
Regione: in virtù dell'art. 2 lett. e) del D.P.R. n. 8/1972 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (di cui il torrente in parola); in virtù dell'art. 90 lett. e) del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 10 della legge n. 183/1989, poi, sono state attribuite alle Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per
8 quanto i corsi d'acqua in questione rientrino nel demanio idrico statale ai sensi dell'articolo 822
c.c., pur in assenza di trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla (cfr. TRAP Napoli sent. n. CP_1
484/2018).
Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.
152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs.
112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle
Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale, da una parte, e gli enti locali minori e il dall'altra parte, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle CP_2
relative risorse.
Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte ha in più occasioni ritenuto che
“la è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di CP_1
manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n.
25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della in solido con gli enti consortili, per i danni derivati ai proprietari fondiari limitrofi CP_4 dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_1
In capo alla pur dopo la legge regionale n. 4/2003, infatti, permane certamente Controparte_1
il compito di controllo della regimentazione delle acque, nonché quello della sistemazione degli alvei (quali quelli in oggetto), salva solo la prova della materiale perdita di disponibilità dei beni
(che nel caso di specie manca) (cfr., in tal senso, Cass. SS.UU.25928/11). Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va condannata al risarcimento del danno nella misura Controparte_1 complessiva di € 3.112,50.
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento
(22 febbraio 2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
9 In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda proposta dal ricorrente , ritiene il Collegio che esse vadano compensate per 2/3, Parte_1
con condanna della al rimborso del restante 1/3, oltre al terzo delle spese Controparte_1
documentate, in ragione della soccombenza, liquidandole nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni ulteriore deduzione, eccezione ed istanza, in parziale accoglimento della domanda, così provvede:
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento, in favore Controparte_1
di , della complessiva somma di € 3.112,50, oltre rivalutazione monetaria Parte_1
secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dal 22.2.2015 fino alla data della presente sentenza, nonché interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente del restante 1/3, liquidato in € 88,00 per spese ed € 426,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti
Fabio D'Auria e Valeria D'Auria per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'8.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2161/2020 R.G., avente ad oggetto “Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale dell'8.1.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
alle liti rilasciata su foglio separato a margine della copia dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti ANTONIO D'AURIA (c.f.
), FABIO D'AURIA (c.f. ) e VALERIA D'AURIA C.F._2 C.F._3
(c.f. ) e con essi elettivamente domiciliato in Napoli alla via Biscardi n. 31 C.F._4 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura generale ad lites per Notar di Barano d'Ischia del Persona_1
14.3.2018 rep. N. 33646 e provvedimento autorizzativo, dall'avv. PAOLA PARENTE (c.f.
), con la quale elettivamente domicilia presso la sede dell'Ente, in Napoli C.F._5
alla Via S. Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 17.2.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data
10.2.2021, conveniva in giudizio la onde sentirla condannare Parte_1 Controparte_1 al risarcimento dei danni, nella misura indicata in corso di causa nella consulenza di parte in €
19.680,00, oltre interessi e rivalutazione ISTAT, arrecati, a seguito dell'esondazione del fiume Sarno
e del suo controfosso sinistro in data 22.2.2015, al fondo agricolo da lui coltivato per mq 3.200, riportato in catasto al foglio 28 del Comune di Scafati, particella 196 (in proprietà) e particella 195 in comproprietà per 1/5. Assumeva il ricorrente che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua melmosa e detriti vari si era riversata all'interno dei fondi da lui direttamente coltivati, provocando la distruzione e l'inutilizzabilità di tutte le colture in atto (piselli freschi con baccello), oltre a danni all'impianto irriguo e al terreno, causati dal deposito sullo stesso di melma ed altre sostanze nocive veicolate dalle acque esondate. A sostegno della pretesa, depositava consulenza tecnica di parte a firma del dott. agronomo , richiamata Persona_2
in ricorso, nonché visure catastali dei terreni in oggetto.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva CP_1
del ricorrente, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo legittimati passivi il
(tenuto conto che il controfosso sinistro del Controparte_2 fiume Sarno è un canale di bonifica), l'Autorità di BA (ex D.lgs. 152/2006) e il Comune territorialmente competente. Eccepiva, altresì, la prescrizione dell'azione e l'infondatezza della domanda nell'an e nel quantum, invocando anche il concorso del fatto colposo dell'attore, che non aveva rispettato l'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini, nonché quello di rispetto delle fasce di distanza delle coltivazioni dall'argine.
Espletata la prova delegata, precisate le conclusioni dinanzi al giudice istruttore, e depositate altresì le comparse conclusionali, all'udienza collegiale dell'8.1.2025, la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva del ricorrente, peraltro solo genericamente contestata dall'ente resistente, in quanto risultante, in parte, dai documenti in atti (cfr. documentazione catastale allegata alla perizia di parte da cui il ricorrente risulta proprietario esclusivo della particella n. 196 e comproprietario della n. 195), e, in altra parte, dalle dichiarazioni rese dai testi , e dott. agr. , i quali hanno Testimone_1 Tes_2 Persona_2 confermato il capo A) dell'articolazione istruttoria di parte ricorrente, dichiarando entrambi che coltivava direttamente l'intero appezzamento di terreno analiticamente indicato Parte_1
in ricorso e nel capitolo di prova ad essi sottoposto.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1
2 verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dalla atteso CP_1 che l'esondazione indicata quale causa dei danni si è pacificamente verificata il 22.2.2015 e il ricorso, con la richiesta di risarcimento dei danni per cui è causa, risulta notificato il 17.2.2020.
Nel merito, tuttavia, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n. 126/2017; T.S.A.P. n.
71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., nella cui disciplina rientra la fattispecie in esame, l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n.
2480/2018).
In punto di fatto, deve ritenersi accertato che nel giorno 22.2.2015 il fiume e il suo CP_2
controfosso sinistro sono esondati, provocando l'allagamento dei fondi per cui è causa.
Tali circostanze, oltre ad essere state contestate dall'ente resistente solo genericamente, risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi, i quali hanno tutti confermato il capitolo B) di cui all'articolazione istruttoria della parte ricorrente. Sul punto va, tuttavia, precisato che, sebbene tutti i testi abbiano riferito inequivocamente che il fondo condotto dal ricorrente è rimasto allagato a
3 seguito dell'evento esondativo, la generica dichiarazione degli stessi e l'estensione del fondo (mq.
3.200) non consente di ritenere provato con certezza che esso si sia allagato nella sua totalità.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: tutti i testi escussi hanno, infatti, confermato il capitolo E) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti il fiume Sarno ed il suo controfosso sinistro si presentavano in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di pezzi di erbacce, canne ed arbusti, nonché isolotti di melma e di detriti affioranti oltre il livello dell'acqua, che ne impedivano il normale deflusso, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione del corso d'acqua.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, circostanza peraltro neppure eccepita dalla in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che CP_1 hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso ad esso riferito - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Quanto ai danni subiti, il ricorrente, richiamando la perizia di parte depositata unitamente alla prima memoria istruttoria, ha lamentato danni alle colture in atto, andate perdute (piselli freschi con baccello), danni per la mancata realizzazione della coltura succedanea, danni al terreno (determinati dai costi sostenuti per le operazioni di pulizia, di ripristino delle quote superficiali e di ripristino della fertilità), nonché danni all'impianto irriguo, quantificandoli in complessivi € 19.680,00.
Con riferimento ai danni alle colture, osserva il Collegio che il richiamo alle coltivazioni presenti e ai danni da esse riportati è stato formulato dai testi in modo talmente generico da non consentire una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità: i testi, infatti, si sono limitati a riferire che “il terreno era coltivato a piselli e l'intera coltivazione fu inondata e dopo dei giorni tutti i piselli marcirono” (cfr. in tal senso le dichiarazioni del teste ) e che “il Tes_1 terreno del sig. era sicuramente coltivato a ortaggi ma non ricordo di che tipo…la Pt_1 coltivazione esistente era andata distrutta” (in tal senso le dichiarazioni di ); inoltre, Tes_2
nelle dichiarazioni dei testi manca qualsiasi riferimento allo stato pregresso del fondo.
Né una prova più puntuale dei danni subiti dal ricorrente può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, dott. agronomo , il quale ha genericamente confermato la Persona_2
relazione da lui redatta, specificando di aver effettuato il sopralluogo sia nell'immediatezza dell'evento, sia successivamente per verificare la situazione dei fondi ed i relativi danni (cfr. le dichiarazioni testimoniali). La generica dichiarazione resa e la mancata descrizione analitica nella perizia dei danni riscontrati, la cui valutazione è basata esclusivamente sui prezziari delle merci e
4 dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione del fondo, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture e degli altri beni presenti, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia, dei beni effettivamente presenti sul fondo, della loro tipologia e del loro stato.
Tali dichiarazioni, così come la perizia redatta, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
In linea generale, peraltro, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non
è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di
5 merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass.
n. 9483/2021).
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio, al fine di verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a quasi cinque anni, intercorrente tra la data della domanda (17.2.2020) e quella di verificazione dell'evento (22.2.2015).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta raggiunta la prova dell'allagamento dei fondi e che, in base a quanto riferito dai testi, può presumersi che le coltivazioni ivi presenti abbiano riportato dei danni, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti dalle siffatte colture.
Tale liquidazione, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate e della presumibile natura di azienda agricola dell'attività svolta dal ricorrente, è ritenuta congrua nella misura del 25% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia al 25% di € 7.860,00, pari ad € 1.965,00). La liquidazione tiene conto delle carenze probatorie evidenziate sopra, dei mancati costi di coltura, lavorazione e commercializzazione del prodotto che il ricorrente avrebbe sopportato in mancanza del danno, nonché dell'eventuale sfrido.
Non merita, invece, accoglimento la domanda di risarcimento del danno per la mancata coltura succedanea, in quanto non solo la circostanza non è stata riferita da nessuno dei testi escussi, ma il perito di parte non ha specificato le ragioni tecnico-agricole per le quali l'esondazione abbia determinato l'impossibilità della suddetta coltivazione, nonostante gli interventi di ripulitura, ripristino della coltivabilità e disinfestazione dei terreni, previsti e quantificati nella perizia di parte e volti appunto, ove diligentemente eseguiti, ad evitare i danni derivanti dall'impossibilità di eseguire la coltivazione succedanea.
Parimenti non può essere riconosciuta alcuna somma per i danni eventualmente subiti all'impianto irriguo: da un lato, infatti, tali danni sono indicati solo genericamente in ricorso e nella parte generale della perizia di parte (a pag. 2, laddove si legge “dal punto di vista strutturale è stato tenuto conto il danneggiamento dei beni produttivi e degli strumenti tecnici (es. impianto irriguo ecc.)”), senza una quantificazione nel computo finale dei danni subiti;
dall'altro lato, non vi è agli
6 atti la prova dell'effettivo danneggiamento dell'impianto irriguo e della sua entità, atteso che i testi escussi hanno riferito di essere a conoscenza della presenza sui fondi di un impianto di irrigazione, ma di non sapere se esso sia andato distrutto o meno (cfr. dichiarazioni del teste ). Il Tes_1
riconoscimento di tale voce di danno sarebbe, pertanto, del tutto aleatorio.
Va, infine, riconosciuto il danno subito al terreno, rimasto, comunque, invaso dalle acque esondate dal fiume . CP_2
Va, tuttavia, al riguardo osservato che i testi escussi si sono limitati a riferire che “Per poter riportare il terreno ai fini di una nuova coltura fu necessario prima pulirlo della melma e da tutto ciò che l'acqua aveva portato e passarono circa 2/3 mesi prima di iniziare una nuova coltura” (cfr. dichiarazioni teste ) e che “per rendere il terreno di nuovo coltivabile ci vollero almeno Tes_1 un paio di mesi poiché fu necessario prima pulirlo da melma, detriti e tutti i residui che l'acqua aveva lasciato” (in tal senso il teste . Nessun teste ha, quindi, specificato quali e che tipo di Tes_2
attività il ricorrente abbia concretamente posto in essere per la pulizia e il ripristino della coltivabilità del fondo, né quanti giorni siano stati effettivamente impiegati per tali attività.
Il siffatto deficit probatorio non è colmato dalla valutazione del perito, basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'assunzione di manodopera per la realizzazione dei lavori di pulizia, l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per l'acquisto di concimi o fertilizzanti.
Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare che
“successivamente all'allagamento, per ripristinare lo status quo ante, si rese necessaria auna approfondita risistemazione del fondo in discorso che durò parecchie settimane”, senza specificare nel concreto le attività effettivamente compiute rispetto a quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Nessuno dei testi ha, poi, riferito che i terreni fossero in pendenza ovvero che i detriti si fossero ivi accumulati alterando anche le pendenze originarie e che quindi tra le attività di ripristino del terreno vi fosse anche la necessità di ripristinare le pendenze, quale attività ulteriore rispetto a quella generale di pulizia e livellamento del terreno.
Le suddette circostanze fanno presumere che i lavori di pulizia dei fondi siano stati eseguiti in economia e si siano limitate alle generali operazioni di pulizia del fondo;
né risultano agli atti fatture relative all'assunzione di manodopera, all'esecuzione di opere di pulizia del terreno e di smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi ovvero di acquisto di concimi e fertilizzanti, documenti ancor più necessari considerata la notevole estensione del terreno coltivato e l'attività imprenditoriale esercitata.
Sulla base delle argomentazioni svolte, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale
7 composizione tecnica, che possano essere riconosciuti al ricorrente i soli danni relativi alla pulizia del terreno eseguiti in economia;
la liquidazione di tali danni va, tuttavia, effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base delle anzidette carenze probatorie, del 25% del valore indicato per la pulizia (così come quantificate nella consulenza di parte, ossia € 4.590,00) pari a complessivi € 1.147,50.
Va anche precisato che al fine di escludere la risarcibilità del danno non può essere accolta l'eccezione della resistente di violazione dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini e della cd. fascia di rispetto di cui all'art. 96 lett. f) RD 523/1904, atteso che la circostanza, seppure astrattamente rilevante, non risulta idoneamente dedotta e dimostrata.
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 costituisce norma inderogabile, che attiene a preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (così T.S.A.P. n. 146/2003). Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto (rispettivamente 10 e 4 metri dall'alveo) in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Nel caso di specie, tuttavia, la resistente, su cui incombeva il relativo onere della prova anche in virtù del principio di vicinanza della stessa (cfr. Cass., n. 23148/2014), non ha fornito nessuna prova documentale della distanza delle colture per cui è causa dagli argini del fiume, né ha dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad eccepire genericamente il mancato rispetto della distanza normativamente imposta.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo risarcitorio debba rispondere la attesi i principi già espressi da questo Tribunale Controparte_1
in numerosi precedenti, dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da
CP_ parte dell' resistente.
Il fiume è, infatti, un corso d'acqua naturale, il cui flusso si esaurisce nel territorio della CP_2
Regione: in virtù dell'art. 2 lett. e) del D.P.R. n. 8/1972 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (di cui il torrente in parola); in virtù dell'art. 90 lett. e) del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 10 della legge n. 183/1989, poi, sono state attribuite alle Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per
8 quanto i corsi d'acqua in questione rientrino nel demanio idrico statale ai sensi dell'articolo 822
c.c., pur in assenza di trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla (cfr. TRAP Napoli sent. n. CP_1
484/2018).
Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.
152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs.
112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle
Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale, da una parte, e gli enti locali minori e il dall'altra parte, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle CP_2
relative risorse.
Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte ha in più occasioni ritenuto che
“la è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di CP_1
manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n.
25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della in solido con gli enti consortili, per i danni derivati ai proprietari fondiari limitrofi CP_4 dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_1
In capo alla pur dopo la legge regionale n. 4/2003, infatti, permane certamente Controparte_1
il compito di controllo della regimentazione delle acque, nonché quello della sistemazione degli alvei (quali quelli in oggetto), salva solo la prova della materiale perdita di disponibilità dei beni
(che nel caso di specie manca) (cfr., in tal senso, Cass. SS.UU.25928/11). Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va condannata al risarcimento del danno nella misura Controparte_1 complessiva di € 3.112,50.
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento
(22 febbraio 2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
9 In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda proposta dal ricorrente , ritiene il Collegio che esse vadano compensate per 2/3, Parte_1
con condanna della al rimborso del restante 1/3, oltre al terzo delle spese Controparte_1
documentate, in ragione della soccombenza, liquidandole nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni ulteriore deduzione, eccezione ed istanza, in parziale accoglimento della domanda, così provvede:
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento, in favore Controparte_1
di , della complessiva somma di € 3.112,50, oltre rivalutazione monetaria Parte_1
secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dal 22.2.2015 fino alla data della presente sentenza, nonché interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente del restante 1/3, liquidato in € 88,00 per spese ed € 426,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti
Fabio D'Auria e Valeria D'Auria per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'8.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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