Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 15/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 1152/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1152/2024, promossa con ricorso depositato il 05/03/2024 da:
1) Parte_1 nato/a RA (VA) il 22.09.1982
cittadino/a: ITALIANO Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Riccardo Stucchi (C.F.: ) C.F._2
e
2) Parte_2 nato/a Thailandia il 13.05.1990
cittadino/a: Cod. Fisc. CP_1 C.F._3
residente in [...] con l'Avv. Riccardo Stucchi (C.F.: ) C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio in Thailandia in data 03.09.2012 con rito civile, trascritto nel registro del Comune di Cavaria con ZZ (VA) in data 02.10.2012
in Cavaria con ZZ (VA)
□X separati consensualmente con sentenza n. 130/2024 del 20.03.2024, pubblicata il 28.03.2024
(passata in giudicato il 17.05.2024 , v. documenti in atti).
□ senza figli
□X con i seguenti figli minorenni:
nata in [...] il [...] Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 05.03.2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2) Il sig. prende atto della volontà della sig.ra di lasciare la casa Pt_1 Pt_2 coniugale entro il giorno 30.03.2024 e la autorizza ad asportare dalla stessa ogni effetto personale, con impegno della stessa a trasferire altrove la propria residenza e regolarizzare la posizione anagrafica;
3) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione del padre sita in Cavaria con ZZ
(VA) Via Buonarroti n. 44/B;
4) Salvo diversi accordi tra le parti, la figlia trascorrerà con la madre due giorni a settimana (il martedì e il mercoledì) anche per il pernotto. A settimane alterne e salvo diverso accordo con il padre, la madre terrà con sé la figlia nel fine settimana, prelevandola dall'abitazione paterna il venerdì sera indicativamente alle ore 18.00 per riaccompagnarla la domenica sera verso le ore 21.00, avendo cura di seguirla nei compiti scolastici e nelle ulteriori attività.
Nei periodi di frequenza scolastica sarà il genitore con cui i figli hanno passato la notte ad accompagnarlo a scuola e quello con cui deve pernottare ad andare a prenderlo a scuola a fine lezioni. Nei giorni di rispettiva competenza ciascun genitore si occuperà degli impegni scolastici, sportivi e personali dei figli, il tutto salvo diverse intese tra le parti;
5) Salvo diverso accordo tra le parti, la figlia trascorrerà con ciascun genitore, secondo la regola dell'alternanza, le vacanze di Natale e Santo Stefano, Pasqua e Lunedì
Pag. 2 di 4 dell'Angelo. Le altre festività e ponti scolastici saranno gestiti liberamente, in accordo tra i coniugi e tendenzialmente sempre secondo la regola dell'alternanza;
6) Salvo diverso accordo tra le parti, la figlia trascorrerà un periodo di 15 giorni con ogni genitore, anche non consecutivi, nel periodo estivo (mesi di giugno, luglio e agosto), da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
7) Per quanto attiene le spese di mantenimento ordinarie della figlia, nulla sarà dovuto dall'uno all'altro coniuge;
8) Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute in favore della figlia, secondo le Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano nell'anno 2017 e successive eventuali modifiche. Il rimborso sarà effettuato dal genitore non anticipatario in favore del genitore che sosterrà il costo dietro presentazione di completa documentazione attestante gli esborsi (fatture, ricevute, scontrini, etc...);
9) Per quanto attiene l'eventuale assegno di mantenimento personale dei coniugi, nulla sarà dovuto l'uno all'altro coniuge in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
10) L'assegno unico, le detrazioni fiscali e gli eventuali ulteriori contributi economici saranno percepiti dal padre quale genitore collocatario prevalente, come già avviene;
11) I coniugi danno reciproco assenso/consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporto e documenti validi per l'espatrio della figlia minore;
12) I coniugi si impegnano ad esercitare la potestà genitoriale della figlia tenendo in considerazione l'interesse prevalente della stessa e si accordano per rispettarsi reciprocamente e favorire le relazioni tra figlia e genitori, astenendosi dall'esprimere giudizi denigratori e commenti negativi l'uno nei confronti dell'altro coniuge e viceversa;
13) Entrambi i genitori si impegnano nell'interesse della figlia minore a comunicarsi reciprocamente qualsiasi variazione di residenza, dimora e/o domicilio;
14) Per ogni altro eventuale aspetto personale, economico e patrimoniale non menzionato nel presente atto, le parti dichiarano di aver prima d'ora definito ogni relativa determinazione, e di non aver nulla da pretendere o richiedere l'una dall'altro.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Pag. 3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in Thailandia in data
03.09.2012 e trascritto nel registro del Comune di Cavaria con ZZ (VA) in data
02.10.2012 al N. 16 P. II Serie C anno 2012,
alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___15.1.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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