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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/12/2024, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2266/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2266/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. AMADUZZI DANIELA;
Parte_1
RICORRENTE contro
P_
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 3 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/07/2024, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 01/07/2006, da cui erano nate le tre figlie (nata il [...]), P_ Per_1 Per_2
(nata il [...]) e (nata il [...]), conveniva in giudizio il marito, chiedendo di: Per_3
“1. -Pronunciare la separazione dei coniugi anche con sentenza parziale, autorizzandoli a vivere separati;
pagina 1 di 4 2. -Assegnare la casa coniugale sita in Corticella di Reggio Emilia in Via Madonna di Corticella n.7, con tutti i beni mobili ivi presenti, alla SI.ra che vi abiterà con le figlie. Parte_1
Per_ Disporre, nel preminente interesse di , e la collocazione privilegiata presso la Per_1 Per_2
residenza materna e con affido congiunto, da regolamentare alle seguenti condizioni:
-Le figlie minori potranno permanere col padre a week end alternati oltre uno/due giorni durante la settimana per cena, compatibilmente alle eSIenze lavorative del SI. , ed alle eSIenze P_
scolastiche ed extrascolastiche delle minori.
Durante le vacanze Natalizie e Pasquali, in virtù del criterio dell'alternanza, le figlie trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Natale, il giorno di Capodanno, il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo, con il padre o con la madre. Durante le vacanze estive, le figlie trascorreranno un periodo anche di due settimane non consecutive, col padre o con la madre.
I coniugi dovranno concordare tale periodo feriale estivo entro il 30 maggio di ogni anno.
3. Dichiarare tenuto il SI. a versare, a titolo di contributo al mantenimento della P_ SI.ra , la somma di € 350,00 mensili, sino a quando la SInora non Parte_1 Parte_1
riuscirà a riprendere la propria attività lavorativa, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4. Dichiarare tenuto il SI. a versare a titolo di contributo al mantenimento delle tre P_
figlie minori la somma di euro 750,00=mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, in favore delle tre figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate nel
Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale intestato che devono intendersi integralmente trascritte;
5. Dichiarare che l'assegno unico per le tre figlie di € 695,00= sarà percepito per intero dalla SInora
ovvero in subordine al 50% tra le parti;
Parte_1
6. Dichiarare tenuto il SI. al pagamento del 100% del mutuo ipotecario cointestato P_
insistente sulla casa familiare, sino a quando la SInora , non avrà ripreso la propria Parte_1 attività lavorativa”.
Il resistente , pur non essendo costituito in giudizio a mezzo di difensore, compariva P_ personalmente all'udienza del 03/12/2024, nella quale le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione nei seguenti termini:
- affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con loro collocamento prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale, con diritti di visita del padre regolati come pagina 2 di 4 previsto nel ricorso, subordinando i pernottamenti presso il padre al reperimento, da parte del padre stesso, di idonea soluzione abitativa atta ad ospitare i figli;
- rinuncia della ricorrente all'assegno di mantenimento per sé;
- un contributo di mantenimento dei figli a carico del padre da corrispondere alla madre pari ad €
750,00 mensili, da rivalutarsi annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, con la precisazione che il contributo di mantenimento viene così quantificato sul presupposto che il mutuo gravante sulla casa coniugale venga pagato per metà dalla ricorrente e per metà dal resistente;
- assegno unico percepito per intero dalla ricorrente;
- termine per il rilascio, da parte del resistente, della casa coniugale, sino al 31/12/2024;
- spese di lite compensate.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dal tenore del ricorso e dall'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, confermata di fatto anche dal convenuto, comparso in udienza.
Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti della controversia, il Collegio ritiene di poter accogliere le condizioni concordate tra le parti all'udienza del 03/12/2024, essendo esse congrue e rispondenti agli interessi dei figli minori
Le spese di lite vanno compensate, come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Pronuncia la separazione personale fra i coniugi e unitisi in P_ Parte_1
matrimonio in data 01/07/2006 in Fiorano Modenese (MO), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Fiorano Modenese al N. 43, Parte 2, Serie A, anno 2006.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fiorano Modenese di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dispone l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con loro collocamento prevalente presso la madre, e con facoltà del padre di vedere e tenere con sé le figlie a week end alternati oltre uno/due giorni durante la settimana per cena, fatti sempre salvi diversi accordi tra le parti, e comunque pagina 3 di 4 subordinando i pernottamenti presso il padre al reperimento, da parte del padre stesso, di idonea soluzione abitativa atta ad ospitare le figlie;
durante le vacanze Natalizie e Pasquali, in virtù del criterio dell'alternanza, le figlie trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Natale, il giorno di Capodanno, il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo, con il padre o con la madre, e durante le vacanze estive le figlie trascorreranno un periodo di due settimane anche non consecutive, col padre o con la madre, in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
4) Assegna la casa coniugale alla ricorrente SI.ra Parte_1
5) Prende atto che i coniugi hanno concordato un termine entro il quale il SI. dovrà P_
rilasciare la casa coniugale sino al 31/12/2024.
6) Pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie quale contributo al P_ Parte_1
mantenimento delle tre figlie, la somma mensile di € 750,00, da rivalutarsi annualmente su base Istat e da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, con la precisazione che il contributo di mantenimento viene così quantificato sul presupposto che il mutuo gravante sulla casa coniugale venga pagato per metà dalla ricorrente e per metà dal resistente.
7) Dispone che l'assegno unico venga erogato al 100% alla ricorrente SI.ra Parte_1
8) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di conSIlio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
4 dicembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2266/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. AMADUZZI DANIELA;
Parte_1
RICORRENTE contro
P_
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 3 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/07/2024, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 01/07/2006, da cui erano nate le tre figlie (nata il [...]), P_ Per_1 Per_2
(nata il [...]) e (nata il [...]), conveniva in giudizio il marito, chiedendo di: Per_3
“1. -Pronunciare la separazione dei coniugi anche con sentenza parziale, autorizzandoli a vivere separati;
pagina 1 di 4 2. -Assegnare la casa coniugale sita in Corticella di Reggio Emilia in Via Madonna di Corticella n.7, con tutti i beni mobili ivi presenti, alla SI.ra che vi abiterà con le figlie. Parte_1
Per_ Disporre, nel preminente interesse di , e la collocazione privilegiata presso la Per_1 Per_2
residenza materna e con affido congiunto, da regolamentare alle seguenti condizioni:
-Le figlie minori potranno permanere col padre a week end alternati oltre uno/due giorni durante la settimana per cena, compatibilmente alle eSIenze lavorative del SI. , ed alle eSIenze P_
scolastiche ed extrascolastiche delle minori.
Durante le vacanze Natalizie e Pasquali, in virtù del criterio dell'alternanza, le figlie trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Natale, il giorno di Capodanno, il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo, con il padre o con la madre. Durante le vacanze estive, le figlie trascorreranno un periodo anche di due settimane non consecutive, col padre o con la madre.
I coniugi dovranno concordare tale periodo feriale estivo entro il 30 maggio di ogni anno.
3. Dichiarare tenuto il SI. a versare, a titolo di contributo al mantenimento della P_ SI.ra , la somma di € 350,00 mensili, sino a quando la SInora non Parte_1 Parte_1
riuscirà a riprendere la propria attività lavorativa, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4. Dichiarare tenuto il SI. a versare a titolo di contributo al mantenimento delle tre P_
figlie minori la somma di euro 750,00=mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, in favore delle tre figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate nel
Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale intestato che devono intendersi integralmente trascritte;
5. Dichiarare che l'assegno unico per le tre figlie di € 695,00= sarà percepito per intero dalla SInora
ovvero in subordine al 50% tra le parti;
Parte_1
6. Dichiarare tenuto il SI. al pagamento del 100% del mutuo ipotecario cointestato P_
insistente sulla casa familiare, sino a quando la SInora , non avrà ripreso la propria Parte_1 attività lavorativa”.
Il resistente , pur non essendo costituito in giudizio a mezzo di difensore, compariva P_ personalmente all'udienza del 03/12/2024, nella quale le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione nei seguenti termini:
- affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con loro collocamento prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale, con diritti di visita del padre regolati come pagina 2 di 4 previsto nel ricorso, subordinando i pernottamenti presso il padre al reperimento, da parte del padre stesso, di idonea soluzione abitativa atta ad ospitare i figli;
- rinuncia della ricorrente all'assegno di mantenimento per sé;
- un contributo di mantenimento dei figli a carico del padre da corrispondere alla madre pari ad €
750,00 mensili, da rivalutarsi annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, con la precisazione che il contributo di mantenimento viene così quantificato sul presupposto che il mutuo gravante sulla casa coniugale venga pagato per metà dalla ricorrente e per metà dal resistente;
- assegno unico percepito per intero dalla ricorrente;
- termine per il rilascio, da parte del resistente, della casa coniugale, sino al 31/12/2024;
- spese di lite compensate.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dal tenore del ricorso e dall'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, confermata di fatto anche dal convenuto, comparso in udienza.
Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti della controversia, il Collegio ritiene di poter accogliere le condizioni concordate tra le parti all'udienza del 03/12/2024, essendo esse congrue e rispondenti agli interessi dei figli minori
Le spese di lite vanno compensate, come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Pronuncia la separazione personale fra i coniugi e unitisi in P_ Parte_1
matrimonio in data 01/07/2006 in Fiorano Modenese (MO), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Fiorano Modenese al N. 43, Parte 2, Serie A, anno 2006.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fiorano Modenese di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dispone l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con loro collocamento prevalente presso la madre, e con facoltà del padre di vedere e tenere con sé le figlie a week end alternati oltre uno/due giorni durante la settimana per cena, fatti sempre salvi diversi accordi tra le parti, e comunque pagina 3 di 4 subordinando i pernottamenti presso il padre al reperimento, da parte del padre stesso, di idonea soluzione abitativa atta ad ospitare le figlie;
durante le vacanze Natalizie e Pasquali, in virtù del criterio dell'alternanza, le figlie trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Natale, il giorno di Capodanno, il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo, con il padre o con la madre, e durante le vacanze estive le figlie trascorreranno un periodo di due settimane anche non consecutive, col padre o con la madre, in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
4) Assegna la casa coniugale alla ricorrente SI.ra Parte_1
5) Prende atto che i coniugi hanno concordato un termine entro il quale il SI. dovrà P_
rilasciare la casa coniugale sino al 31/12/2024.
6) Pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie quale contributo al P_ Parte_1
mantenimento delle tre figlie, la somma mensile di € 750,00, da rivalutarsi annualmente su base Istat e da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, con la precisazione che il contributo di mantenimento viene così quantificato sul presupposto che il mutuo gravante sulla casa coniugale venga pagato per metà dalla ricorrente e per metà dal resistente.
7) Dispone che l'assegno unico venga erogato al 100% alla ricorrente SI.ra Parte_1
8) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di conSIlio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
4 dicembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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