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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/10/2025, n. 3720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3720 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Ida Ponticelli in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 7/10/2025 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha depositato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4327/2025 vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] quale legale Parte_1 rappresentante della società lettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio degli avv.ti Marco Grullo e Turco Nicola dai quali è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE
, nato ad [...] il [...] quale ex legale CP_2 rappresentante della società lettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio degli avv.ti Marco Grullo e Turco Nicola dai quali è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE E
, in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti e note per la trattazione scritta
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 26/3/2025, parte ricorrente proponeva opposizione alle ordinanze ingiunzione nn. OI-001843631 e nn OI-003358725 notificate in data 24 Febbraio 2025, con le quali è stato intimato il pagamento della sanzione amministrativa per complessivi euro 2.360,64 per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità 2017. Eccepiva la nullità dell'atto per assoluto difetto di motivazione;
eccepiva inoltre di non aver mai ricevuto l'atto prodromico, la violazione dell'art. 14 della legge 689/81 nonché la prescrizione del diritto vantato.
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi l'annullamento dell'atto con vittoria di spese. Costituitosi in giudizio l chiedeva il rigetto del ricorso infondato in fatto CP_3 ed in diritto, con vittoria di spese. Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note depositate la causa viene decisa con la presente sentenza. ******
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Va infatti osservato che l'ordinanza ingiunzione impugnata ha per oggetto l'art. 2 comma 1 bis del DL 463/83 recita: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. E' evidente dalla lettura della norma che l'irrogazione della sanzione amministrativa è subordinata alla notifica dell'accertamento della violazione, ovvero alla contestazione immediata, decorrendo da tale adempimento il termine per il datore di lavoro per provvedere al versamento senza sanzioni. Con riferimento alla natura delle ordinanze-ingiunzione in esame, la Corte Costituzionale, investita in materia, con la sentenza n. 199/2023 ha ribadito che
“la sanzione pecuniaria amministrativa per le violazioni sotto la soglia dei 10.000 euro, prevista dal comma 1-bis dell'art. 2 del d.l. n. 463 del 1983, come convertito e successivamente modificato, condividendo la medesima portata afflittiva della sanzione penale pur all'esito della depenalizzazione, mantiene natura sostanzialmente penale ed è pertanto soggetta ai «principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex mitior» (sentenza n. 63 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 68 del 2021 e, in senso contrario, sentenza n. 193 del 2016)”. L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Nel caso di specie, di fronte alla contestazione della parte di mancata comunicazione degli atti prodromici all'irrogazione della sanzione, l ha CP_3 prodotto in giudizio copia della comunicazione degli atti di accertamento citati nelle opposte ordinanze, e segnatamente prot. n.
.2001.20/09/2019.0133205 notificato il 04/10/2019 al ricorrente in qualità CP_3 di legale rappresentante della menzionata società e il prot. n.
.2001.20/09/2019.0133206 notificato il 02/10/2019 alla società. CP_3
Inammissibile si presenta, pertanto, l'eccezione relativa alla pretesa violazione dell'art. 14 della legge 689/81, che doveva essere correttamente evidenziata, vista la regolare notificazione degli avvisi di accertamento, con la impugnazione tempestiva degli stessi. Venendo all'esame dei vizi propri della ordinanza va osservato che il difetto di motivazione eccepito è insussistente sia con riferimento alla normativa di riferimento che all'accertamento già notificato che infine all'entità delle sanzioni. Ed infatti la violazione delle norme risulta correttamente individuata, facendosi riferimento a verbali di accertamento regolarmente comunicati così come l'entità delle sanzioni risulta specificamente indicata. Né risulta maturato il termine prescrizionale, quinquennale, posto che il termine stesso rimane sospeso per i tre mesi concessi al datore di lavoro ai fini della regolarizzazione. Ebbene, gli atti di accertamento sono stati notificati in data 4.10.2019 e 2.10.2019, le ordinanze ingiunzione in data 24.2.2025. La prescrizione quinquennale, dunque, non è decorsa. Il ricorso va quindi integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese sostenute dall CP_3 che liquida in euro 886, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%. Aversa, 7/10/2025
Il giudice
dott.ssa Ida Ponticelli
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Ida Ponticelli in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 7/10/2025 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha depositato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4327/2025 vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] quale legale Parte_1 rappresentante della società lettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio degli avv.ti Marco Grullo e Turco Nicola dai quali è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE
, nato ad [...] il [...] quale ex legale CP_2 rappresentante della società lettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio degli avv.ti Marco Grullo e Turco Nicola dai quali è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE E
, in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti e note per la trattazione scritta
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 26/3/2025, parte ricorrente proponeva opposizione alle ordinanze ingiunzione nn. OI-001843631 e nn OI-003358725 notificate in data 24 Febbraio 2025, con le quali è stato intimato il pagamento della sanzione amministrativa per complessivi euro 2.360,64 per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità 2017. Eccepiva la nullità dell'atto per assoluto difetto di motivazione;
eccepiva inoltre di non aver mai ricevuto l'atto prodromico, la violazione dell'art. 14 della legge 689/81 nonché la prescrizione del diritto vantato.
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi l'annullamento dell'atto con vittoria di spese. Costituitosi in giudizio l chiedeva il rigetto del ricorso infondato in fatto CP_3 ed in diritto, con vittoria di spese. Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note depositate la causa viene decisa con la presente sentenza. ******
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Va infatti osservato che l'ordinanza ingiunzione impugnata ha per oggetto l'art. 2 comma 1 bis del DL 463/83 recita: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. E' evidente dalla lettura della norma che l'irrogazione della sanzione amministrativa è subordinata alla notifica dell'accertamento della violazione, ovvero alla contestazione immediata, decorrendo da tale adempimento il termine per il datore di lavoro per provvedere al versamento senza sanzioni. Con riferimento alla natura delle ordinanze-ingiunzione in esame, la Corte Costituzionale, investita in materia, con la sentenza n. 199/2023 ha ribadito che
“la sanzione pecuniaria amministrativa per le violazioni sotto la soglia dei 10.000 euro, prevista dal comma 1-bis dell'art. 2 del d.l. n. 463 del 1983, come convertito e successivamente modificato, condividendo la medesima portata afflittiva della sanzione penale pur all'esito della depenalizzazione, mantiene natura sostanzialmente penale ed è pertanto soggetta ai «principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex mitior» (sentenza n. 63 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 68 del 2021 e, in senso contrario, sentenza n. 193 del 2016)”. L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Nel caso di specie, di fronte alla contestazione della parte di mancata comunicazione degli atti prodromici all'irrogazione della sanzione, l ha CP_3 prodotto in giudizio copia della comunicazione degli atti di accertamento citati nelle opposte ordinanze, e segnatamente prot. n.
.2001.20/09/2019.0133205 notificato il 04/10/2019 al ricorrente in qualità CP_3 di legale rappresentante della menzionata società e il prot. n.
.2001.20/09/2019.0133206 notificato il 02/10/2019 alla società. CP_3
Inammissibile si presenta, pertanto, l'eccezione relativa alla pretesa violazione dell'art. 14 della legge 689/81, che doveva essere correttamente evidenziata, vista la regolare notificazione degli avvisi di accertamento, con la impugnazione tempestiva degli stessi. Venendo all'esame dei vizi propri della ordinanza va osservato che il difetto di motivazione eccepito è insussistente sia con riferimento alla normativa di riferimento che all'accertamento già notificato che infine all'entità delle sanzioni. Ed infatti la violazione delle norme risulta correttamente individuata, facendosi riferimento a verbali di accertamento regolarmente comunicati così come l'entità delle sanzioni risulta specificamente indicata. Né risulta maturato il termine prescrizionale, quinquennale, posto che il termine stesso rimane sospeso per i tre mesi concessi al datore di lavoro ai fini della regolarizzazione. Ebbene, gli atti di accertamento sono stati notificati in data 4.10.2019 e 2.10.2019, le ordinanze ingiunzione in data 24.2.2025. La prescrizione quinquennale, dunque, non è decorsa. Il ricorso va quindi integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese sostenute dall CP_3 che liquida in euro 886, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%. Aversa, 7/10/2025
Il giudice
dott.ssa Ida Ponticelli