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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/06/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 263/23 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Sabrina Bertini e Alessandra Sbacco;
appellante
CONTRO
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Massimo Bertola;
appellato avente ad oggetto: responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario;
conclusioni: parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 167/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Maria
Federica Minervini, nell'ambito del giudizio n. 3003/2018 R.G., depositata in Cancelleria in data
15/02/2023, notificata il 17/02/2023, accertare l'inadempimento nei confronti dell'attore della
, oggi , in Controparte_2 Controparte_1
1 riferimento all'operazione di acquisto delle obbligazioni Banca Marche 22/12/2015 TV
[...] del 05/02/2007 e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni subiti dal sig. pari ad € 376.000,00 oltre interessi legali dal 22/11/2015 al saldo o Parte_1
nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese e dei compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge”; parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione reiette, respingersi l'appello proposto da nei confronti della Parte_1
sentenza n. 167/2023 del 15 febbraio 2023 resa fra le parti dal Tribunale di Ancona … e, conseguentemente nel merito;
a) preso atto delle della rinuncia di parte appellante alle domande di nullità e annullamento, confermare il rigetto delle residue domande di accertamento dell'inadempimento della banca intermediaria e di condanna risarcitoria svolte da parte attrice, perché inammissibili e comunque infondate, sia quelle di responsabilità extracontrattuale e contrattuale, sia quelle conseguenti restitutorie e/o risarcitorie a qualsiasi titolo esse siano state avanzate (ripetizione, risarcimento danni patrimoniali, interessi, rivalutazione ecc. ecc.), aventi ad oggetto l'operazione contestata, non accettandosi comunque l'eventuale ricorso all'equità per qualsivoglia accertamento ovvero quantificazione del danno;
b) in via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento anche di una sola delle domande restitutorie ovvero risarcitorie, accogliere la eccezione e/o riconvenzionale di “compensatio lucri cum damno” quantificando e computando il valore economico delle cedole incassate e maturate per complessivi €.80.844,10 quale somma da detrarre comunque all'eventuale importo riconosciuto
a qualsiasi titolo a parte attrice, nonché apprezzare e valutare economicamente il concorso causale del comportamento dell'attore nella denegata produzione del danno, ai sensi dell'art.
1227, 1° e 2° comma, cod.civ.; c) comunque con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
2 Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei tre motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
******
I. Alla luce del principio della ragione più liquida, occorre muovere dall'esame del secondo motivo, volto a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza del nesso di derivazione causale tra l'inadempimento dell'intermediario finanziario (peraltro escluso dal Tribunale di Ancona) ed il danno evento lamentato da , ossia l'acquisto Parte_1
di obbligazioni subordinate emesse Banca delle Marche s.p.a., recanti isin [...], per un controvalore complessivo di euro 376.000,00.
Il motivo è infondato.
Come noto, “in tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all'acquisto di un prodotto finanziario, grava sull'intermediario l'onere di provare, ex art. 23 d.lgs
n. 58 del 1998, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale consistente nell'allegazione specifica del deficit informativo nonché a fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato. Ne consegue che la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe comunque accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità (Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 4727 del 28/02/2018)”.
Altresì, “in tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c. , impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e
3 prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento
e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute (così,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 10111 del 24/04/2018)”.
Tanto premesso, l'attenzione si concentra sulle deduzioni difensive compiute dalle parti e sugli elementi probatorio formatisi nel corso del primo grado.
Come riferito nell'atto introduttivo del processo, ebbe ad acquistare le Parte_1
obbligazioni di Banca nelle Marche s.p.a. nel convincimento che la sottoscrizione di tali strumenti finanziari fosse di ausilio al fine di indurre la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche
e Montecosaro soc. coop. a concedere a Remter s.r.l., di cui era socio, un Parte_1
mutuo per la somma complessiva di euro 760.000,00.
In sede di interrogatorio formale (ivi si abbia per integralmente richiamato il verbale dell'udienza del 8.6.2021), ha sostanzialmente dichiarato che, al momento Parte_1
dell'acquisto delle obbligazioni, era portatore del convincimento che “le banche non falliscono mai perché c'è la Banca d'Italia”.
Il teste , ossia l'altro socio di Remter s.r.l. che pure ebbe a sottoscrivere le Testimone_1
obbligazioni subordinate, del pari sentito all'udienza del 8.6.2021, ha dichiarato quanto segue:
“Banca Marche all'epoca era una istituzione e quindi non c'erano dubbi se qualcuno mi suggeriva quel titolo … all'inizio il titolo doveva rimanere a garanzia del finanziamento;
quindi secondo me non si pensava che la banca potesse andare in default;
io dissi a che la Pt_1
Contr
si era resa disponibile a porre in essere l'operazione”.
Come emerge dall'esame della scrittura privata del 21.1.2008, la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro soc. coop. concesse a un'apertura di Parte_1
credito per l'importo di euro 350.000,00, accettando come garanzia pignoratizia le medesime obbligazioni subordinate acquistate da in data 5.2.2007, dimostrando così Parte_1
di non temere il default di Banca delle Marche s.p.a., avvenuto dopo circa otto anni.
4 I riferiti elementi probatori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni anche tramite un approccio inferenziale incentrato sulle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, fondano il seguente convincimento: anche qualora Parte_1
avesse avuto compiuta comprensione degli effetti correlati alla natura subordinata delle obbligazioni, nondimeno avrebbe sottoscritto tali strumenti finanziari.
Invero, all'epoca del perfezionamento dell'ordine di negoziazione, il default dell'emittente si configurava, nell'ottica di (ma anche di e Parte_1 Testimone_1
dell'intermediario finanziario), come evento impossibile sul piano concreto o, comunque, connotato da probabilità di accadimento remotissime, quantomeno sul breve periodo, tanto più che il medesimo era da tantissimi anni correntista di Banca delle Marche s.p.a.
Altresì, giova sottolinearlo, si determinò alla sottoscrizione delle Parte_1
obbligazioni al fine di agevolare la concessione del mutuo in favore di Remter s.r.l., in ciò indotto anche dalla medesima condotta negoziale posta in essere dal socio , con Testimone_1
conseguente “effetto traino” (tanto più che quest'ultimo aveva già avuto esperienze positive di investimento con il medesimo dipendente dell'intermediario finanziario), atteso il comune ed interdipendente interesse dei soci a che Remter s.r.l. conseguisse il mutuo, garantito dal pegno sulle obbligazioni, presupposto necessario affinché, a sua volta, la società rimborsasse ai due soci i versamenti effettuati in precedenza a titolo di finanziamenti.
In altri termini, gli elementi probatori, univoci e concordanti, depongono nel senso della carenza del nesso di derivazione casuale e, dunque, ad avviso del Collegio, consentono il superamento della presunzione semplice correlata al dato dell'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19322 del 07/07/2023), sempre che si voglia postulare la sussistenza del lamentato inadempimento.
II. L'infondatezza del secondo motivo conduce all'assorbimento del primo e del terzo motivo e, dunque, comporta il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza del Tribunale di
Ancona.
III. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee e sostenere ipoteso di compensazione parziale o totale.
La difesa appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
5 In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro Controparte_1
14.239,00, per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 3.6.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 263/23 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Sabrina Bertini e Alessandra Sbacco;
appellante
CONTRO
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Massimo Bertola;
appellato avente ad oggetto: responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario;
conclusioni: parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 167/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Maria
Federica Minervini, nell'ambito del giudizio n. 3003/2018 R.G., depositata in Cancelleria in data
15/02/2023, notificata il 17/02/2023, accertare l'inadempimento nei confronti dell'attore della
, oggi , in Controparte_2 Controparte_1
1 riferimento all'operazione di acquisto delle obbligazioni Banca Marche 22/12/2015 TV
[...] del 05/02/2007 e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni subiti dal sig. pari ad € 376.000,00 oltre interessi legali dal 22/11/2015 al saldo o Parte_1
nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese e dei compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge”; parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione reiette, respingersi l'appello proposto da nei confronti della Parte_1
sentenza n. 167/2023 del 15 febbraio 2023 resa fra le parti dal Tribunale di Ancona … e, conseguentemente nel merito;
a) preso atto delle della rinuncia di parte appellante alle domande di nullità e annullamento, confermare il rigetto delle residue domande di accertamento dell'inadempimento della banca intermediaria e di condanna risarcitoria svolte da parte attrice, perché inammissibili e comunque infondate, sia quelle di responsabilità extracontrattuale e contrattuale, sia quelle conseguenti restitutorie e/o risarcitorie a qualsiasi titolo esse siano state avanzate (ripetizione, risarcimento danni patrimoniali, interessi, rivalutazione ecc. ecc.), aventi ad oggetto l'operazione contestata, non accettandosi comunque l'eventuale ricorso all'equità per qualsivoglia accertamento ovvero quantificazione del danno;
b) in via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento anche di una sola delle domande restitutorie ovvero risarcitorie, accogliere la eccezione e/o riconvenzionale di “compensatio lucri cum damno” quantificando e computando il valore economico delle cedole incassate e maturate per complessivi €.80.844,10 quale somma da detrarre comunque all'eventuale importo riconosciuto
a qualsiasi titolo a parte attrice, nonché apprezzare e valutare economicamente il concorso causale del comportamento dell'attore nella denegata produzione del danno, ai sensi dell'art.
1227, 1° e 2° comma, cod.civ.; c) comunque con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
2 Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei tre motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
******
I. Alla luce del principio della ragione più liquida, occorre muovere dall'esame del secondo motivo, volto a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza del nesso di derivazione causale tra l'inadempimento dell'intermediario finanziario (peraltro escluso dal Tribunale di Ancona) ed il danno evento lamentato da , ossia l'acquisto Parte_1
di obbligazioni subordinate emesse Banca delle Marche s.p.a., recanti isin [...], per un controvalore complessivo di euro 376.000,00.
Il motivo è infondato.
Come noto, “in tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all'acquisto di un prodotto finanziario, grava sull'intermediario l'onere di provare, ex art. 23 d.lgs
n. 58 del 1998, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale consistente nell'allegazione specifica del deficit informativo nonché a fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato. Ne consegue che la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe comunque accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità (Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 4727 del 28/02/2018)”.
Altresì, “in tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c. , impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e
3 prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento
e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute (così,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 10111 del 24/04/2018)”.
Tanto premesso, l'attenzione si concentra sulle deduzioni difensive compiute dalle parti e sugli elementi probatorio formatisi nel corso del primo grado.
Come riferito nell'atto introduttivo del processo, ebbe ad acquistare le Parte_1
obbligazioni di Banca nelle Marche s.p.a. nel convincimento che la sottoscrizione di tali strumenti finanziari fosse di ausilio al fine di indurre la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche
e Montecosaro soc. coop. a concedere a Remter s.r.l., di cui era socio, un Parte_1
mutuo per la somma complessiva di euro 760.000,00.
In sede di interrogatorio formale (ivi si abbia per integralmente richiamato il verbale dell'udienza del 8.6.2021), ha sostanzialmente dichiarato che, al momento Parte_1
dell'acquisto delle obbligazioni, era portatore del convincimento che “le banche non falliscono mai perché c'è la Banca d'Italia”.
Il teste , ossia l'altro socio di Remter s.r.l. che pure ebbe a sottoscrivere le Testimone_1
obbligazioni subordinate, del pari sentito all'udienza del 8.6.2021, ha dichiarato quanto segue:
“Banca Marche all'epoca era una istituzione e quindi non c'erano dubbi se qualcuno mi suggeriva quel titolo … all'inizio il titolo doveva rimanere a garanzia del finanziamento;
quindi secondo me non si pensava che la banca potesse andare in default;
io dissi a che la Pt_1
Contr
si era resa disponibile a porre in essere l'operazione”.
Come emerge dall'esame della scrittura privata del 21.1.2008, la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro soc. coop. concesse a un'apertura di Parte_1
credito per l'importo di euro 350.000,00, accettando come garanzia pignoratizia le medesime obbligazioni subordinate acquistate da in data 5.2.2007, dimostrando così Parte_1
di non temere il default di Banca delle Marche s.p.a., avvenuto dopo circa otto anni.
4 I riferiti elementi probatori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni anche tramite un approccio inferenziale incentrato sulle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, fondano il seguente convincimento: anche qualora Parte_1
avesse avuto compiuta comprensione degli effetti correlati alla natura subordinata delle obbligazioni, nondimeno avrebbe sottoscritto tali strumenti finanziari.
Invero, all'epoca del perfezionamento dell'ordine di negoziazione, il default dell'emittente si configurava, nell'ottica di (ma anche di e Parte_1 Testimone_1
dell'intermediario finanziario), come evento impossibile sul piano concreto o, comunque, connotato da probabilità di accadimento remotissime, quantomeno sul breve periodo, tanto più che il medesimo era da tantissimi anni correntista di Banca delle Marche s.p.a.
Altresì, giova sottolinearlo, si determinò alla sottoscrizione delle Parte_1
obbligazioni al fine di agevolare la concessione del mutuo in favore di Remter s.r.l., in ciò indotto anche dalla medesima condotta negoziale posta in essere dal socio , con Testimone_1
conseguente “effetto traino” (tanto più che quest'ultimo aveva già avuto esperienze positive di investimento con il medesimo dipendente dell'intermediario finanziario), atteso il comune ed interdipendente interesse dei soci a che Remter s.r.l. conseguisse il mutuo, garantito dal pegno sulle obbligazioni, presupposto necessario affinché, a sua volta, la società rimborsasse ai due soci i versamenti effettuati in precedenza a titolo di finanziamenti.
In altri termini, gli elementi probatori, univoci e concordanti, depongono nel senso della carenza del nesso di derivazione casuale e, dunque, ad avviso del Collegio, consentono il superamento della presunzione semplice correlata al dato dell'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19322 del 07/07/2023), sempre che si voglia postulare la sussistenza del lamentato inadempimento.
II. L'infondatezza del secondo motivo conduce all'assorbimento del primo e del terzo motivo e, dunque, comporta il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza del Tribunale di
Ancona.
III. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee e sostenere ipoteso di compensazione parziale o totale.
La difesa appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
5 In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro Controparte_1
14.239,00, per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 3.6.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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