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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 4528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4528 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 2444/2024
TRA
difeso dall'avv. SCIALO' FEDERICA Parte_1
RICORRENTE
E
difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN;
CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/02/24 il ricorrente espone quanto segue:
«1) In data 08.03.2019 il Sig. inoltrava domanda di Parte_1
Reddito di Cittadinanza (RdC) prot. n. RDC-2019-629838; 2) la prestazione veniva accolta e regolarmente erogata dall' resistente per un importo CP_2 mensile pari ad € 780,00 ossia per una somma spettante a nuclei familiari composti da un solo componente;
3) decorsi i 18 mesi previsti dalla normativa, in data 06.10.2020 il ricorrente inoltrava domanda di Reddito di
Cittadinanza prot. nonché in data 03.05.2022 domanda Controparte_3 di Reddito di Cittadinanza prot. n. anch'esse Controparte_4 accolte e regolarmente erogate dall per un importo mensile CP_1 parimenti di € 780,00; 4) a far data dal 21.11.2022, come si evince dalle certificazioni di residenza storiche, variava anagraficamente il nucleo familiare del Sig. atteso che il coniuge dello stesso, Sig.ra Parte_1
emigrava in residenza con il ricorrente (All.); 5) Parte_2 pertanto, parte ricorrente in gennaio 2023 provvedeva a rettificare la propria DSU dal momento che era variata la composizione anagrafica nonché in data 24/01/2023 lo stesso provvedeva all'inoltro di una nuova domanda di
RdC (prot. n. ); 6) parimenti, la predetta domanda Controparte_5 veniva accolta e veniva erogato in favore del Sig. l'importo Parte_1 mensile pari ad euro 980,00 a titolo di RdC (importo per nuclei familiari
1 con due componenti); 7) tuttavia, a far data dal febbraio 2023 al ricorrente non venivano più accreditate le somme a titolo di RdC senza alcuna comunicazione da parte dell' 8) invero, solo accedendo alla CP_1 propria area riservata del portale , il Sig. CP_1 Parte_1 veniva edotto dei provvedimenti di decadenza delle domande di RDC del
08/03/2019 e del 03/05/2022, per la seguente motivazione: "Segnalazione da
Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica". 9) ancora, sempre attraverso la consultazione telematica, atteso che mai venivano inviati provvedimenti a parte ricorrente, il Sig. Parte_1 veniva a conoscenza del provvedimento di indebito datato 19.07.2023 dal seguente tenore letterale: “in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza (domanda prot. per la Parte_3 seguente motivazione: - Segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'Art. 3 del DPCM 159/2013) L'importo pari a euro 14.040,00 da lei ricevuto da aprile 2019 a settembre 2020, non era dovuto e deve essere restituito da lei o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare nonché del provvedimento di indebito della medesima data dal seguente tenore: “in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza (domanda prot. , Controparte_3 comunicata mediante provvedimento in data 16/07/2023, per la seguente motivazione: - Segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo
DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'Art. 3 del DPCM 159/2013) L'importo pari a euro 14.040,00 da lei ricevuto da novembre 2020 a aprile 2022, non era dovuto e deve essere restituito da lei o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare”».
Espone che «la sig.ra solo a far data dal 21.11.2022 emigrava Parte_2 in residenza con il ricorrente tale per cui, come anticipato, diligentemente il sig. provvedeva alla rettifica della DSU Parte_1 utile ai fini dell'attestazione ISEE e, di conseguenza, della percezione del RDC di cui era titolare. Ciò precisato, a decorrere dal mese successivo dall'accoglimento della domanda con nuovo ISEE tuttavia, inaspettatamente le somme non gli venivano più erogate attesa la decadenza delle domande di
RDC del 08/03/2019 e del 03/05/2022 per "Segnalazione da Comune della Con mancata incidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica" che gli veniva comunicata dall' a mezzo racc A/R, ma il medesimo ne veniva a CP_1 conoscenza soltanto a seguito di consultazione telematica con lo SPID nel proprio cassetto previdenziale. Ebbene, ciò che preme altresì evidenziare è che la presunta "difformità" rappresentata, in alcun modo comportava beneficio al ricorrente che, di contro, percepiva il RdC relativo a nuclei
2 composti da un unico soggetto. In altre parole, alcun dolo può essere imputato al Sig. dal momento che a causa della presunta Parte_1 difformità si trovava addirittura a percepire meno di quanto avrebbe percepito inserendo il proprio coniuge. In altri termini, quand'anche la
DSU presentata dal ricorrente fosse difforme (circostanza ampiamente sconfessata in questo giudizio), la difformità può rappresentare motivo di revoca o decadenza da un beneficio se la omissione o falsità di dichiarazioni fanno trarre ingiusto vantaggio a chi le effettua, ovvero vantaggio a colui il quale senza aver fatto quella dichiarazione od omissione non avrebbe tratto un profitto».
Chiede pertanto:
«1. Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di decadenza del RdC in favore del Sig.
2. Per l'effetto, annullare i provvedimenti di indebito Parte_1
n. 17911505, n. 17912246 e n. 18214676 tale per cui risulta illegittima la ripetizione delle somme richiesta dall' al Sig. CP_1 Parte_1
3. Condannare l' , in persona del presidente e legale rapp.te p.t., CP_1 al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute a titolo RdC a far data da febbraio 2023 (data di cessazione dell'erogazione della prestazione) a dicembre 2023 per un importo pari ad euro 10.780,00 (undici mensilità);
4. Provvedere, come di giustizia, per le spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario per quanto concerne le spese, diritti e gli onorari di difesa».
L' si costituisce rilevando: CP_1
«come si evince dalla relazione istruttoria fornita dalla sede di CP_1
Napoli che si allega, la prestazione è stata revocata per omessa indicazione nella DSU allegata alla domanda per ottenere il RDC che tra i componenti del nucleo familiare vi era anche la moglie Parte_2
. C.F._1
In buona sostanza, nonostante le affermazioni contenute in ricorso, dalle consultazioni anagrafiche risulta che la sig.ra negli anni in Parte_2 questione era presente nello stato di famiglia del ricorrente.
Stando così le cose, l'erogazione del reddito per il periodo in questione era indebita, ed è ripetibile in quanto frutto di una omessa / non veritiera dichiarazione rilasciata dal richiedente nella DSU (dichiarazione sostitutiva unica)».
L'istituto fa poi espresso riferimento all'articolo 7 del DL n. 4/2019 in base al quale «Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del
3 patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito».
Il ricorso è fondato, per le considerazioni che seguono, aventi carattere assorbente e tali pertanto da non richiedere l'analisi delle ulteriori ragioni di censura in virtù del consolidato principio della “ragione più liquida” (per tutte, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10839 del 18/04/2019), ispirato a condivisibili esigenze di economia processuale.
Lo stesso istituto deposita le dichiarazioni DSU ai fini ISEE da cui si evince che il ricorrente ha regolarmente dichiarato l'inclusione del coniuge nel nucleo familiare a decorrere dal gennaio 2023, tenuto conto che solo dal 21/11/22 la stessa risulta inserita all'anagrafe residente del nucleo (cfr. certificato di residenza storica).
Evidentemente, questa presunta discordanza deriva da una erronea lettura del civico di via della Cerra atteso che prima di allora la coniuge risiedeva a soli due numeri civici di distanza (al n. 23).
L' ha dunque fondato la revoca del beneficio su una decadenza CP_1 espressamente prevista dal legislatore, ma in un caso in cui detta decadenza non poteva essere contestata. Ciò che assorbe ogni ulteriore profilo.
Non sussistendo l'ipotesi di indebito contestata dall'istituto la domanda va accolta e l'istituto va condannato al pagamento delle undici mensilità non corrisposte da febbraio 2023 (data di cessazione dell'erogazione della prestazione) a dicembre 2023 per un importo pari ad € 10780,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accerta l'insussistenza dell'indebito di cui ai provvedimenti n.
17911505, n. 17912246 e n. 18214676, e condanna l' al pagamento in CP_1 favore del ricorrente dell'importo di € 10780,00 a titolo di ratei di
Reddito di Cittadinanza, dovuti da febbraio 2023 a dicembre 2023;
b) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di CP_1 lite, che liquida in € 2697,00, oltre spese forfetarie IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli, 09/06/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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