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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5344 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico Elena Fulgenzi riunito in camera di conSIlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 43335/2021 di Ruolo generale affari contenziosi
TRA
( rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Germani Parte_1 C.F._1
- attrice -
E
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Santoriello
-Convenuto - Oggetto: giudizio di merito a seguito di opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e ss. c.p.c. proposto nella Esecuzione n. 9081/2020
FATTO E DIRITTO 1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
Premettendo che il MI sul presupposto di essere creditore della somma di € 13.639,90 nei suoi confronti otteneva decreto ingiuntivo n. 4945/2020 RGN 7652/2020, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Roma in data 9.03.2020 avente oggetto oneri condominiali. In virtù del D.I. n. 4945/2020 il MI procedeva esecutivamente con atto di TO presso terzi con il quale sottoponeva a TO le somme detenute da
,. datore di lavoro dell'opponente. Controparte_2
proponeva opposizione ex artt. 615 e ss cpc avverso l'esecuzione n. Parte_1
9081/2020 e alla udienza del 26.03.2021 il G.E. disponeva assegnando le somme, riducendo il TO che il terzo aveva disposto su rapporti bancari non riconducibili CP_2 alla debitrice, rigettando l'invocata richiesta cautelare ex art. 624 cpc ed assegnando termine perentorio fino al 02.07.2021 per l'introduzione della eventuale fase di merito. Ciò premesso, l'attrice, introducendo il presente giudizio, sostiene l'errata indicazione del credito posto a fondamento del TO . Il Controparte_1 ha agito nei suoi confronti al fine di recuperare una somma quale quota millesimale
[...] dovuta dalla stessa in virtù di oneri condominiali.
pagina 1 di 4 La somma richiesta dal creditore opposto, tuttavia, non è esatta perchè non tiene conto della somma di € 11.173,90 che lo stesso MI aveva ottenuto tramite un precedente TO proposto nei confronti della debitrice opponente per i medesimi titoli e che pertanto andava detratta dal totale assegnato come è di tutta evidenza dai documenti versati in atti. Con secondo motivo l'attrice sostiene che il non ha indicato nel TO CP_1 presso terzi di cui oggi si controverte che intendeva sottoporre a TO le somme giacenti sui rapporti di c/c bancari intestati alla SI.ra ; il creditore procedente nel Parte_1 suo atto specificava che la SInora è una dipendente della banca e Parte_1 CP_2 chiedeva quindi il TO soltanto dello stipendio della stessa. Il fatto che la SInora
sia “anche” una dipendente e abbia ivi dei rapporti di conto corrente Parte_1 CP_2 non è affatto menzionato dal creditore il quale, evidentemente, solo lo stipendio voleva pignorare. Pertanto, illegittima è l'esecuzione sui rapporti bancari intrattenuti con la banca terza pignorata visto che la controparte non ne fa menzione nel TO tanto più che tali conti non sono neanche interamente intestati alla predetta ma uno anche al figlio della SInora e l'altro anche al fratello e alla sorella della SInora . Parte_1 Parte_1
L'attrice pertanto ha richiesto “sospendere preliminarmente l'efficacia esecutiva della ordinanza resa da Tribunale Civile di Roma il 02.04.2021 a definizione della opposizione a PPT n. 9081/2020 stante il pregiudizio che l'esecuzione della stessa arrecherebbe a parte attrice. Nel merito Voglia accertare e dichiarare per le motivazioni tutte addotte in narrativa la nullità/illegittimità dell'esecuzione proposta dall'intimante anche nel merito e in accoglimento delle eccezioni sollevate in narrativa. Con restituzione alla parte attrice delle somme indebitamente trattenute.
2.Si è costituito il eccependo Controparte_1 Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell' eccezione in merito alla erronea somma richiesta con atto di TO presso terzi, per intervenuto giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, in considerazione del fatto che la richiamata eccezione veniva sollevata solo in sede di opposizione all'esecuzione, quando in realtà l'opponente avrebbe dovuto promuovere opposizione al decreto ingiuntivo e/o precetto che erano stati ritualmente notificati. Rilevava inoltre il che l'opposizione era altresì infondata, perché le somme CP_1 richieste nel procedimento esecutivo n. 9081/2020 erano distinte e diverse rispetto a quelle in precedenza trattenute all'opponente con TO n. 44636/12. Quanto alla seconda eccezione , il MI , avanzava l'intenzione di “sottoporre a TO tutte le somme dovute e debende a qualsiasi titolo dalla alla Controparte_2
IG.ra e ciò sino alla concorrenza del credito di € 13639,90 …”. (doc. n. 9 comparsa di Parte_1 costituzione e risposta) Per tale ragione il Tribunale sottoponeva a TO anche i conti correnti riconducibili alla , seppure cointestati con altri soggetti, svincolando Parte_1 correttamente in favore del creditore solo la quota parte delle somme riconducibili alla debitrice. In assenza di attività istruttoria la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 27 dicembre 2024 con assegnazione alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
3. La domanda è infondata e va respinta. pagina 2 di 4 L'opponente sostiene l'erroneità della somma di € 22.339,70 richiesta dal
[...]
nella procedura esecutiva N. 9081/2020, sul presupposto che non Controparte_1 sarebbe stata considerata, in detrazione, la somma di € 11.173,90 già corrisposta dalla con precedente procedura esecutiva. Ciò sarebbe dimostrato in base alla Parte_1 dichiarazione prodotta con le seconde memorie istruttorie che, sebbene di difficile lettura, proviene dal terzo pignorato nel gennaio 2014 con la quale si attesta il versamento CP_2 della somma indicata in virtù di precedente azione esecutiva iniziata nel 2012. Ove tale somma, tuttavia, fosse stata effettivamente corrisposta in pagamento degli stessi oneri condominiali di cui al decreto ingiuntivo n. 4945/2020 RGN 7652/2020 che ha dato avvio all'odierna opposizione , il pagamento, avrebbe dovuto essere oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo. Una volta emesso e notificato il decreto ingiuntivo, il debitore può proporre opposizione. Se non lo fa, il creditore può chiedere che il decreto ingiuntivo sia dichiarato esecutivo, in modo tale da iniziare l'esecuzione forzata previa notifica del titolo esecutivo e del precetto. Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato anche in relazione al titolo posto a fondamento del credito ed è precluso ogni ulteriore esame delle ragioni addotte per effetto del giudicato implicito potendo il debitore far valere soltanto fatti estintivi sopravvenuti. Nella specie , pertanto, come sostenuto dal , l'opponente avrebbe dovuto CP_1 sollevare la richiamata eccezione con opposizione al decreto ingiuntivo n. 4945/2020 (RG 7652/2020), emesso dal Tribunale di Roma in data 9.03.2020 . Il MI ha poi spiegato e documentato che la procedura esecutiva n. 9081/2020 veniva promossa dal al fine di recuperare le somme Controparte_1 riconosciute con:- decreto ingiuntivo n. 4945/2020 del 9.03.2020 e atto di precetto del 21.05.2020 - per un importo pari ad € 13.639,90 - comprendente oneri condominiali maturati tra il 2011 ed il 2020; - decreto ingiuntivo n. 9775/14 del 8.07.2014 e atto di precetto del 11.09.2020 - per un importo pari ad € 4.238,32 - comprendente oneri condominiali maturati tra il 2007 ed il 2012; sentenza n. 11073/2019 del 17.04.2019 e atto di precetto del 2.12.2019 - per un importo pari ad € 1246,63 a seguito del rigetto all'opposizione del decreto ingiuntivo n. 9775/14. E' stato ancora documentato che la precedente procedura esecutiva n. 44636/12 promossa dal nei confronti della IG.ra , per il Controparte_1 Parte_1 credito pari ad € 11.168,65 - trovava il proprio fondamento nei diversi titoli: decreto ingiuntivo n. 10376/2007 del 15.06.2007 e atto di precetto del 17.07.2007 - per un importo pari ad € 1871,26 - comprendente oneri condominiali maturati nel 2007 ed incassati nel 24.01.2014; decreto ingiuntivo n. 7684/2011 del 13.04.2011 per un importo pari ad € 6056,63 oltre spese di procedura, interessi, onorari e successivo atto di precetto, comprendente oneri condominiali maturati tra il 2007 ed il 2010 ed incassati nel 24.01.2014 ( doc. n. 8 comparsa di costituzione e risposta). Stante , quindi, la riferibilità dell'assegnazione della somma di € 11.173,90 a diversi titoli l'eccezione sollevata dall'opponente risulta infondata.
pagina 3 di 4 Quanto alla legittimità del TO dei conti correnti intestati alla debitrice opponente presso il terzo cointestati con soggetti estranei alla procedura esecutiva , come già CP_2 rilevato dal Giudice dell'esecuzione, se da un lato il MI avanzava TO presso terzi, evidenziando che la risultava svolgere attività lavorativa in favore di Parte_1
nel contempo specificava l'intenzione di “sottoporre a TO tutte le somme CP_2 dovute e debende a qualsiasi titolo dalla alla IG.ra e ciò sino alla Controparte_2 Parte_1 concorrenza del credito di € 13639,90 …”. (doc. n. 9) Correttamente , quindi, il Giudice dell'esecuzione ha svincolato in favore del MI creditore, la quota parte delle somme riconducibili alla debitrice, alla luce della emersa cointestazione dei conti correnti. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.m. 55/14
p.q.m.
il Tribunale , definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta le domande proposte dall'attrice opponente;
- condanna a rifondere al le spese del presente giudizio che Parte_1 CP_1 liquida in euro 4.000,00 oltre Iva, cap e rimborso forfettario spese generali Così deciso in Roma l'8 aprile 2025 Il Giudice
Elena Fulgenzi
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