Sentenza breve 2 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 02/04/2026, n. 6134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6134 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06134/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02701/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2701 del 2026, proposto da
IA LA IB, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Tortorella, Giovanni Benevole, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Lo Bianco, Eleonora Papi Rea, Paolo Felix Iurich e Raffaella Ciardo, elettivamente domiciliato presso la Direzione analisi giuridiche e contenzioso dell’ENAC, in Roma (00185), al Viale del Castro Pretorio, n. 118, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
di RA ER, EN AN, BI TA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- della determinazione GENDISP-DG-11/12/2025-0000076-P di approvazione della prima graduatoria della procedura selettiva per la progressione economica del personale tecnico-economico-amministrativo ed operativo, pubblicata in data 11 dicembre 2025 e in particolare nella parte in cui colloca la ricorrente alla posizione n. 25 della graduatoria per la progressione al livello economico C2, col punteggio di 52,5, poi rettificata, nonché del protocollo d’intesa del 27 gennaio 2026 tra ENAC e le OO.SS.;
- della determinazione GENDISP-DG-23/12/2025-0000078-P, a firma del Direttore generale, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva della procedura selettiva per la progressione economica del personale tecnico economico-amministrativo ed operativo, pubblicata in data 23 dicembre 2025 e in particolare nella parte in cui colloca la ricorrente alla posizione n. 27 della graduatoria per la progressione al livello economico C2, col punteggio di 32.5;
- della scheda di valutazione individuale della ricorrente, comunicata in data 24 dicembre 2025, recante l’attribuzione di un punteggio complessivo di 32,5;
- del Bando di selezione prot. ENAC-DG-16/07/2025-0102196-P, indetto in data 16 luglio 2025, nella parte in cui non predetermina i criteri di valutazione e il numero dei posti disponibili;
- del silenzio inadempimento da parte dell’Amministrazione sulle istanze di accesso agli atti e di riesame in autotutela presentate dalla ricorrente in date 15, 16, 23, 24 dicembre 2025 e 5 gennaio 2026;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
e per la conseguente
declaratoria del diritto della ricorrente alla corretta valutazione dei titoli e della sua posizione e, per l’effetto, al riconoscimento del punteggio spettante e all’inserimento in posizione utile nella graduatoria di merito per la progressione economica al livello C2;
e dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulle istanze della ricorrente;
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente a porre in essere gli atti necessari a dare esecuzione alla decisione, ivi inclusa la riedizione del potere valutativo e la rettifica della graduatoria
nonché al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi dalla ricorrente a causa dell’illegittimo operato dell’Ente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. Marco AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe concernenti la procedura selettiva “ per il passaggio al livello economico immediatamente successivo a quello attualmente ricoperto, in applicazione del CCNL del personale non dirigente delle Funzioni Centrali 2016 – 2018, del CCNI per il personale non dirigente dell’ENAC dell’area tecnico – amministrativo ed operativa sottoscritto in data 22/04/2022 e dell’ accordo integrativo sottoscritto in data 29 aprile 2025, visto l’articolo 60 del CCNL per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali, triennio 2019-2021 ”;
- come emerge dall’oggetto della procedura, la medesima ha ad oggetto il passaggio del personale interessato a una fascia economica superiore nell’ambito della stessa area funzionale;
- la giurisprudenza amministrativa, in applicazione dell’art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, riconosce la giurisdizione al G.A. in materia di concorsi a posti di pubblico impiego soltanto con riguardo alle selezioni pubbliche (anche interne), finalizzate al passaggio del personale più meritevole ad aree o qualifiche funzionali diverse, di livello superiore (c.d. progressioni verticali), che hanno effetto di novazione oggettiva del rapporto di servizio già in essere con l’Amministrazione. Restano invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alle procedure riguardanti le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria (cfr. T.A.R. Sicilia - Palermo , sez. III , 7/02/2019 , n. 338; T.A.R. Emilia Romagna - Bologna , sez. I , 13/01/2017, n. 26 T.A.R. Lazio- Roma, Sez. I 10/01/2017, n. 368; Consiglio di Stato, Sez. V, 20/08/2015, n. 3959;T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV, 28/05/2015, n. 1272; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, 7/09/2015, n. 11070; Id. 4/06/2014, n. 5895);
Ritenuto, pertanto, che in relazione alla domanda di annullamento degli atti relativi alla indicata procedura selettiva debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere proposta ai sensi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.;
Rilevato che, per quanto riguarda l’istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a., l’Amministrazione ha depositato una nota che, sia pur successiva al deposito del ricorso, riscontra positivamente l’istanza di accesso, con conseguente sopravvenuta carenza d’interesse alla trattazione dell’istanza medesima, come allegato dalla medesima parte intimata e non contestato dalla parte ricorrente;
Dato avviso ai difensori del rilevato profilo di inammissibilità ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a. e della sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio all’esito dell’udienza cautelare;
Ritenuto che le spese di lite, tenuto conto dell’esito in rito quanto alla domanda di annullamento e dell’intervenuta ostensione della documentazione richiesta in sede di accesso, possano essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile l’istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a.;
- dichiara per il resto inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE NI, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Marco AV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AV | LE NI |
IL SEGRETARIO