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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 603/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente e Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
GRANATA URANIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1355/2024 depositato il 14/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento 03420239009352624/000 emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione relativa ai soli crediti tributari RP, RA, IV sanzione pecuniaria ed interessi, Tassa IL, notificata in data 18.09.2023, per un importo di € 48.188,26, specificatamente in relazione alle seguenti cartelle:
1. 03420150028241175000, RP ( anno 2012);
2. 03420160036560618000, RP ( anno 2013)
3. 03420170030883149000, RP ( anno 2014)
4. 03420180028131544000, RP ( anno 2015)
5. 03420210018197974000, RP ( anno 2017)
6. 03420220019078225000, RP ( anno 2017)
7. 03420160038780785000, IV ( anno 2013)
8. 03420180009024084000, tassa IL ( anni 2013 e 2014)
9. 03420200018791979000, tassa IL ( anno 2015) 10. 03420210018198075000, tassa IL ( anno 2016)
11. 03420210002276980000, RA ( anno 2017)
12. 03420220007367202000, tassa IL (anni 2017- 2018)
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito 1) violazione dell'art. 25 d.p.r. n. 602-73, per mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento sottostanti;
2) Decadenza dei presunti crediti relativi ad RP (anni 2012-2013-2014-2015-2017), IVA (2013), RA (anno 2017), Tassa IL (anni
2013-2014-2015-2016-2017-2018); 3) Prescrizione di tutti i tributi e degli interessi.
Ha chiesto, pertanto, dichiarare la nullità, l'annullamento e l'inefficacia dell'atto opposto.
AD e la Regione Calabria hanno presentato controdeduzioni e resistito al ricorso.
La Corte all'udienza del 6/1/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha contestato anzitutto l'omessa notifica delle cartelle ed avvisi sottostanti.
Con riferimento alle cartelle 03420150028241175000, 034201600 36560618000, 03420170030883 149000,
03420180028131544000, 03420160038780785000 e 03420180 009024084000 il motivo è inammissibile, in quanto il suo esame risulta precluso dal fatto che l'atto impugnato risulta preceduto dalla notificazione di altre due intimazioni di pagamento 03420209005468616000 e 034202190022 20366000 e dalla notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 034762022 00001310000, aventi ad oggetto tutte le ridette cartelle, eseguita rispettivamente in data 24.4.2020, 23.10.2021 e 11.10.2022; di tali notificazioni
AD ha dato prova di averle eseguite mediante PEC, versando in atti le relative ricevute di consegna.
A tal fine, deve rilevarsi che la Suprema Corte (cass. 11/03/2025, n.6436), al cui orientamento questa corte dichiara di aderire, ha ritenuto che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. n. 602/1973,
è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lg. n. 546/1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, con la conseguenza che la notifica di un avviso di intimazione antecedente impedisce la proposizione di eccezioni
(che avrebbero dovuto essere sollevate in sede di opposizione avverso tale atto precedentemente notificato) avverso atti successivamente notificati.
Da ciò deriva che in questa sede non può essere fatta valere nè l'omessa notifica delle cartelle sopra indicate sottostanti l'atto impugnato nè l'eventuale decadenza e prescrizione del diritto ad esigere il tributo eventualmente maturate precedentemente alla notificazione delle sopraindicate intimazioni di pagamento, in quanto la pretesa tributaria in esse contenuta si è cristallizzata con la loro mancata opposizione.
Vale evidenziare che nessuna prescrizione è maturata successivamente alla notifica di tali intimazioni di pagamento eseguita rispettivamente in data 24.4.2020 e 20.10.2021, atteso che al momento della notificazione dell'atto impugnato eseguita il 18.9.2023, il termine di prescrizione decennale dei tributi erariali o triennale della tassa IL non risulta decorso.
Quanto alla validità della notificazione delle predette intimazioni di pagamento, a fronte della relativa eccezione sollevata dal ricorrente nella memoria cautelare, va detto che la suprema corte (cass. 2025/1615) ha stabilito che la notifica alla PEC di un'attività professionale è valida anche per atti ad essa estranei e pertanto, deve rilevarsene la regolarità. Con riferimento alle altre cartelle, non interessate dai precedenti atti di intimazione e dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, versati in atti, occorre verificare se le stesse siano state regolarmente notificate.
Orbene, dalla documentazione versata da AD, si evince che la cartella
03420210018197974000, RP ( anno 2017), è stata notificata in data 31.5.2022 mediante pec, sulla cui regolarità si è detto sopra;
03420220019078225000, RP ( anno 2017), è stata notificata in data 23.9.2022 mediante pec, sulla cui regolarità si è detto sopra;
03420200018791979000, tassa IL ( anno 2015), è stata notificata in data 19.1.2022 mediante pec, sulla cui regolarità si è detto sopra;
03420210018198075000, tassa IL ( anno 2016), è stata notificata in data 14.6.2022, mediante pec, sulla cui regolarità si è detto sopra;
03420210002276980000, RA ( anno 2017) è stata notificata in data 15.3.2022 mediante pec, sulla cui regolarità si è detto sopra;
03420220007367202000, tassa IL ( anno 2017), è stata notificata in data 4.4.2022 mediante pec, sulla cui regolarità si è detto sopra.
Tanto premesso, atteso che le cartelle sopra esaminate sono state regolarmente notificate, deve rilevarsi che le doglianze veicolate con il motivo n.2 e n.3, attinenti al merito delle riprese tributarie (decadenza e prescrizione maturate prima della notifica delle cartelle) sono inammissibili e non possono essere esaminata in questa sede, atteso che la pretesa tributaria in esse contenute si è cristallizzata, per la mancata opposizione delle cartelle medesime.
Vale evidenziare anche in questo caso che nessuna prescrizione è maturata successivamente alla notifica di tali cartelle eseguita eseguite tutte nell'anno 2022, atteso che al momento della notificazione dell'atto impugnato eseguita il 18.9.2023, il termine di prescrizione decennale dei tributi erariali o triennale della tassa IL non risulta decorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 233,00 per compensi, oltre accessori di legge e distrazione se richiesta.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente e Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
GRANATA URANIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1355/2024 depositato il 14/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009352624000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento 03420239009352624/000 emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione relativa ai soli crediti tributari RP, RA, IV sanzione pecuniaria ed interessi, Tassa IL, notificata in data 18.09.2023, per un importo di € 48.188,26, specificatamente in relazione alle seguenti cartelle:
1. 03420150028241175000, RP ( anno 2012);
2. 03420160036560618000, RP ( anno 2013)
3. 03420170030883149000, RP ( anno 2014)
4. 03420180028131544000, RP ( anno 2015)
5. 03420210018197974000, RP ( anno 2017)
6. 03420220019078225000, RP ( anno 2017)
7. 03420160038780785000, IV ( anno 2013)
8. 03420180009024084000, tassa IL ( anni 2013 e 2014)
9. 03420200018791979000, tassa IL ( anno 2015) 10. 03420210018198075000, tassa IL ( anno 2016)
11. 03420210002276980000, RA ( anno 2017)
12. 03420220007367202000, tassa IL (anni 2017- 2018)
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito 1) violazione dell'art. 25 d.p.r. n. 602-73, per mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento sottostanti;
2) Decadenza dei presunti crediti relativi ad RP (anni 2012-2013-2014-2015-2017), IVA (2013), RA (anno 2017), Tassa IL (anni
2013-2014-2015-2016-2017-2018); 3) Prescrizione di tutti i tributi e degli interessi.
Ha chiesto, pertanto, dichiarare la nullità, l'annullamento e l'inefficacia dell'atto opposto.
AD e la Regione Calabria hanno presentato controdeduzioni e resistito al ricorso.
La Corte all'udienza del 6/1/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha contestato anzitutto l'omessa notifica delle cartelle ed avvisi sottostanti.
Con riferimento alle cartelle 03420150028241175000, 034201600 36560618000, 03420170030883 149000,
03420180028131544000, 03420160038780785000 e 03420180 009024084000 il motivo è inammissibile, in quanto il suo esame risulta precluso dal fatto che l'atto impugnato risulta preceduto dalla notificazione di altre due intimazioni di pagamento 03420209005468616000 e 034202190022 20366000 e dalla notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 034762022 00001310000, aventi ad oggetto tutte le ridette cartelle, eseguita rispettivamente in data 24.4.2020, 23.10.2021 e 11.10.2022; di tali notificazioni
AD ha dato prova di averle eseguite mediante PEC, versando in atti le relative ricevute di consegna.
A tal fine, deve rilevarsi che la Suprema Corte (cass. 11/03/2025, n.6436), al cui orientamento questa corte dichiara di aderire, ha ritenuto che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. n. 602/1973,
è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lg. n. 546/1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, con la conseguenza che la notifica di un avviso di intimazione antecedente impedisce la proposizione di eccezioni
(che avrebbero dovuto essere sollevate in sede di opposizione avverso tale atto precedentemente notificato) avverso atti successivamente notificati.
Da ciò deriva che in questa sede non può essere fatta valere nè l'omessa notifica delle cartelle sopra indicate sottostanti l'atto impugnato nè l'eventuale decadenza e prescrizione del diritto ad esigere il tributo eventualmente maturate precedentemente alla notificazione delle sopraindicate intimazioni di pagamento, in quanto la pretesa tributaria in esse contenuta si è cristallizzata con la loro mancata opposizione.
Vale evidenziare che nessuna prescrizione è maturata successivamente alla notifica di tali intimazioni di pagamento eseguita rispettivamente in data 24.4.2020 e 20.10.2021, atteso che al momento della notificazione dell'atto impugnato eseguita il 18.9.2023, il termine di prescrizione decennale dei tributi erariali o triennale della tassa IL non risulta decorso.
Quanto alla validità della notificazione delle predette intimazioni di pagamento, a fronte della relativa eccezione sollevata dal ricorrente nella memoria cautelare, va detto che la suprema corte (cass. 2025/1615) ha stabilito che la notifica alla PEC di un'attività professionale è valida anche per atti ad essa estranei e pertanto, deve rilevarsene la regolarità. Con riferimento alle altre cartelle, non interessate dai precedenti atti di intimazione e dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, versati in atti, occorre verificare se le stesse siano state regolarmente notificate.
Orbene, dalla documentazione versata da AD, si evince che la cartella
03420210018197974000, RP ( anno 2017), è stata notificata in data 31.5.2022 mediante pec, sulla cui regolarità si è detto sopra;
03420220019078225000, RP ( anno 2017), è stata notificata in data 23.9.2022 mediante pec, sulla cui regolarità si è detto sopra;
03420200018791979000, tassa IL ( anno 2015), è stata notificata in data 19.1.2022 mediante pec, sulla cui regolarità si è detto sopra;
03420210018198075000, tassa IL ( anno 2016), è stata notificata in data 14.6.2022, mediante pec, sulla cui regolarità si è detto sopra;
03420210002276980000, RA ( anno 2017) è stata notificata in data 15.3.2022 mediante pec, sulla cui regolarità si è detto sopra;
03420220007367202000, tassa IL ( anno 2017), è stata notificata in data 4.4.2022 mediante pec, sulla cui regolarità si è detto sopra.
Tanto premesso, atteso che le cartelle sopra esaminate sono state regolarmente notificate, deve rilevarsi che le doglianze veicolate con il motivo n.2 e n.3, attinenti al merito delle riprese tributarie (decadenza e prescrizione maturate prima della notifica delle cartelle) sono inammissibili e non possono essere esaminata in questa sede, atteso che la pretesa tributaria in esse contenute si è cristallizzata, per la mancata opposizione delle cartelle medesime.
Vale evidenziare anche in questo caso che nessuna prescrizione è maturata successivamente alla notifica di tali cartelle eseguita eseguite tutte nell'anno 2022, atteso che al momento della notificazione dell'atto impugnato eseguita il 18.9.2023, il termine di prescrizione decennale dei tributi erariali o triennale della tassa IL non risulta decorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 233,00 per compensi, oltre accessori di legge e distrazione se richiesta.