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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9964 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38395/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice BR RL OM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 38395/2024 promossa da:
1. (c. f. ) e (c. f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); C.F._2
2. (c. f. ); Parte_3 C.F._3
3. (c. f. ) e Parte_4 C.F._4 Parte_5
(c. f. );
[...] C.F._5
4. (c. f. ; Parte_6 C.F._6
5. (c. f. , e Parte_7 C.F._7 Parte_8
(c. f. ;
[...] C.F._8
6. (c. f. ) e Parte_9 C.F._9 Parte_10
(c. f. ); C.F._10
7. (c. f. ; Parte_11 C.F._11
8. (c. f. ) e (c. f. Parte_12 C.F._12 Parte_13
); C.F._13
9. (c. f. ) e Parte_14 C.F._14
(c. f. ); Parte_15 C.F._15
10. (c. f. ) e (c. f. Parte_16 C.F._16 Parte_17
; C.F._17
11. (c. f. e Parte_18 C.F._18 Parte_19
12. (c. f. ) e (c. f. Parte_20 C.F._19 Parte_21
); C.F._20
pagina 1 di 25 13. (c. f. ) e (c. Parte_22 C.F._21 Parte_23
f. ); C.F._22
14. (c. f. ); Parte_24 C.F._23 tutti con il patrocinio dell'avv. TEDOLDI ALBERTO, elettivamente domiciliati in VIA
PODGORA, 12/A 20122 MILANO
- parti ricorrenti - nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. ONtroparte_1 P.IVA_1
LL ES, dell'avv. CACCIALANZA MANUELA ed ANDRICH Elena, elettivamente domiciliati in VIA FATEBENEFRATELLI, 14 20121 MILANO presso lo studio dei difensori
- parte resistenti -
ONclusioni di parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito: rilevare e dichiarare la nullità degli artt. 4, 4 bis e 7 (nonché, ove occorresse, dell'art. 7 bis), in relazione al calcolo degli “INTERESSI SULLA SOMMA CONCESSA A MUTUO”;
2. per l'effetto, escludere ogni computo effettuato e comunque collegato al tasso di cambio
CHF/EURO e ricalcolare il debito e il piano di ammortamento al tasso di interesse di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B. ovvero applicando il diverso tasso di interesse ritenuto di giustizia, per un piano di rimborso a quota capitale costante ovvero, in via gradata, a rata costante;
3. accertare e dichiarare, pertanto, il minor debito dei ricorrenti verso la e, per CP_2
l'effetto, condannare , in persona del legale rapp.te ONtroparte_1
p.t., a restituire e/o rimborsare agli ricorrenti quanto percepito in eccedenza rispetto al debito e al piano di ammortamento ricalcolati, ovvero alla maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi compensativi e di mora dai singoli addebiti sino al saldo effettivo;
4. in ogni caso, condannare la a rimborsare e/o a risarcire agli ricorrenti tutte le CP_2
somme addebitate in eccesso, per effetto di illegittima applicazione dei meccanismi contrattuali di cui agli artt. 4, 4 bis e 7 (nonché, ove occorresse, dell'art. 7 bis) dei contratti di mutuo, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi e moratori sino al saldo effettivo.
pagina 2 di 25 - Vinte le spese di giudizio, anche in relazione all'esperenda CTU infra richiesta.
- In via istruttoria, disporre CTU per il ricalcolo dei debiti e dei piani di ammortamento dei mutui per cui è causa, espunto ogni riferimento al tasso di cambio CHF/EURO e con applicazione del tasso BOT ovvero del tasso che parrà di giustizia.
ONclusioni di parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO
- Respingere integralmente le domande formulate nei confronti di ONtroparte_1
dai Signori
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, Pt_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, , Parte_14 Parte_15 Parte_16 Pt_17
, ,
[...] Parte_24 Parte_20 Parte_21 Parte_22
in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di
[...] Parte_23
cui in atti, ivi inclusa la prescrizione con riferimento alle generiche contestazioni relative a un preteso difetto di informativa all'atto della stipula del contratto di mutuo per cui è causa e/o a qualsiasi responsabilità precontrattuale;
IN VIA ISTRUTTORIA
- Rigettare integralmente le istanze istruttorie formulate ex adverso per tutti i motivi di cui in atti;
IN OGNI CASO
- ON vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell'emissione del provvedimento.
ONcisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ON ricorso depositato il 28.10.2024 e Parte_1 Parte_2
e , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, e , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, e Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
e e Parte_14 Parte_15 Parte_16 Pt_17
, , e ,
[...] Parte_24 Parte_18 Parte_19 Pt_20
pagina 3 di 25 e , e hanno Pt_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
chiesto che venga dichiarata la nullità parziale dei contratti di mutuo da loro conclusi con per l'acquisto della prima casa, ONtroparte_1
segnatamente con riguardo agli artt. 4, 4 bis e 7 (nonché, ove occorresse, dell'art. 7 bis) del contratto, che disciplinano i criteri di calcolo degli interessi sulla somma mutuata, in ragione dell'abusività di tali clausole determinata dalla loro redazione in modo non trasparente e comprensibile per il consumatore, chiedendo quindi, per l'effetto, di accertare la reale consistenza dei debiti o crediti derivanti da tali contratti calcolando in euro il capitale mutuato e applicando, in conseguenza della dedotta nullità. il tasso di interesse sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, TUB (o il diverso ritenuto di giustizia), applicando un piano di ammortamento a quota capitale costante ovvero, in via subordinata, a rata costante, con condanna di parte convenuta alla restituzione (oppure al rimborso) dell'eventuale credito accertato in favore degli attori, maggiorato di interessi compensativi e di mora dal singolo illecito addebito di interessi non dovuti e sino al saldo effettivo.
2. A fondamento della domanda proposta le parti ricorrenti:
a. hanno documentato di aver stipulato con la convenuta i contratti di mutuo costituenti il titolo delle domande proposte tra febbraio 2007 e settembre
20101; 1 Cfr., per ciascun contratto di mutuo i dati risultanti dai contratti prodotti (parzialmente differenti dalle allegazioni difensive relative a , e ) Parte_3 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Mutuatari Data di conclusione del contratto Oggetto del contratto e principali mutuo e relativa documentazione condizioni 23.2.2010 (doc.7) 200.000,00 € e Parte_1 Pt_2 ROSSI 30 anni TAN 2,6%
28.9.2010 (doc. 9) 149.000,00 € Parte_3 25 anni TAN 2,5%
e 29.5.2007 (doc. 11) 160.000,00 € Parte_4 Parte_5
30 anni Pt_5 TAN 4,94%
20.3.2009 (doc. 13) 130.000,00 € Parte_6
25 anni
TAN 3,60%
e 28.1.2010 (doc. 15) 175.000,00 € Parte_7 Pt_8
15 anni Parte_8
TAN 2,6% 27.2.2008 (doc. 17) 185.000,00 €
e Pt_9 Pt_9 Pt_10 RIPAMONTI 30 anni
TAN 5,040% pagina 4 di 25 b. hanno richiamato la sentenza della Cassazione del 31 agosto 2021, n. 23655 con la quale, proprio in relazione al tipo di contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero proposto ai consumatori da , la CP_1
Suprema Corte ha ribadito che le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile nei contratti conclusi con i consumatori possono essere qualificate come abusive, e sono quindi viziate da nullità, se determinano un significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, anche laddove determinano l'oggetto del contratto o i corrispettivi di beni e servizi;
c. hanno richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea relativa agli obblighi informativi gravanti sull'intermediario bancario e creditizio nel caso di stipulazione di mutui in valuta estera con i consumatori, che evidenzia le necessità di dare adeguata informazione in relazione al rischio cambio al quale il consumatore si espone concludendo tale contratto, che potrebbe essere difficilmente sostenibile in caso di svalutazione della moneta con la quale percepisce il suo reddito (cfr. in particolare CGUE 20 settembre 2018, c. - 51/17, OTP Bank e OTP
Factoring; 26 giugno 2019 c-407/2018; 20 settembre 2017 c -186/2016
Ruxandra; 30 aprile 2014 c-26/2013 . Per_1
28.7.2009 (doc. 19) 155.000,00 € Parte_11 30 anni Part
3,00% e 12.6.2009 (doc. 21) 139.000,00 € Parte_12 Parte_13 25 anni
Pt_26
e 31.5.2010 (doc. 23) 240.000,00 € Parte_14 30 anni Parte_15 2,60%
e 10.3.2010 (doc. 25) 130.000,00 € Parte_16 Parte_17 20 anni
[...]
13.2.2007 (doc. 27) 65.000,00 € Persona_2 30 anni
TAN 4,90% 17.11.2009 (doc. 29) 168.000,00 €
e Parte_18 Pt_19
25 anni Pt_19 TAN 2,6% 8.4.2010 (doc. 31) 164.000,00 €
e Parte_20 Pt_27
25 anni Pt_21
[...] e 21.6.2007 (doc. 33) 140.000,00 € Parte_28 Pt_23 25 anni Pt_23 4,44 % TAN
pagina 5 di 25 d. hanno quindi richiamato due sentenze di questo Tribunale con le quali sono state accolte domande analoghe a quelle proposte degli odierni ricorrenti, ritenendo nulli siccome abusivi gli artt. 4, 7 e 7-bis delle condizioni generali del contratto di mutuo in ragione del tipo di “terminologia utilizzata e della tecnica redazionale scarsamente esplicativa” che “non consentono al mutuatario di comprendere effettivamente l'impegno economico che sta assumendo al momento della sottoscrizione del contratto” nonché in ragione del fatto che il rischio cambio non sarebbe ugualmente sopportato da entrambe le parti del contratto perché “la banca ha già adempiuto alla propria prestazione, rimane da adempiere solo la prestazione del mutuatario che è l'unica influenzata dall'alea” (Trib. Milano 13.6.2024, nn. 6054 e 6056 est. Trib. Milano 25.10.2024, n. 9265, est. Nobili e Trib. Milano Per_3
10.3.2025, n. 1970 est. Nobili);
e. hanno documentato che l'Autorità Garante della ONcorrenza e del Mercato con bollettino n. 26 del 9.7.2018 ha pubblicato la delibera con la quale ha ritenuto che gli artt. 4, 4 bis e 7 delle condizioni generali di contratto del contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero commercializzato da tra il 2003 ed il 2010 fossero abusivi nei termini ONtroparte_1 di cui all'art. 35, comma 1, del Codice del ONsumo, in quanto scarsamente intellegibili dal consumatore sia sul piano letterale sia in relazione al loro valore nel contesto complessivo del contratto, non esponendo in modo trasparente il funzionamento concreto dei meccanismi di doppia indicizzazione (del capitale e degli interessi) e di rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto, non indicando le operazioni aritmetiche necessarie per darvi corso anche in relazione al funzionamento del conto di deposito infruttifero collegato al contratto di mutuo e per mancanza di adeguati chiarimenti in ordine al fatto che il piano di ammortamento consegnato al momento della stipulazione del contratto fosse solo indicativo, siccome necessariamente soggetto a conguaglio per effetto dell'indicizzazione finanziaria e valutaria, rilevando altresì l'oscurità del funzionamento di tale meccanismo nel caso dell'estinzione anticipata, determinato in ragione del controverso riferimento all'art. 7 delle condizioni pagina 6 di 25 generali di contratto al “capitale restituito” in luogo di debito residuo oppure al capitale che il cliente intende restituire anticipatamente (doc. 2);
f. hanno richiamato la disciplina degli obblighi informativi e precontrattuali nei contratti di credito immobiliare ai consumatori introdotta dal d.lgs. 72/2016 agli artt. 120-quinquies, ss. TUB, in attuazione della direttiva
2014/2017/UE;
g. hanno allegato che l'oscurità del contratto e il meccanismo di indicizzazione valutaria al quale sono ancorati sia gli interessi che la determinazione delle quote di rimborso rendono praticamente impossibile sia la surrogazione di altri istituti di credito, sia la conversione dell'indicizzazione dal tasso riferito al a uno riferito all'Euro come previsto dall'art. 7-bis ma ONtroparte_3 evidenziato come sovente l'esercizio di tale facoltà prevista dal contratto sia resa impossibile dalle condizioni proposte dalla resistente che ritiene tale facoltà comporti una rinegoziazione (cfr. doc.ti 35 e 36);
h. hanno dedotto la mancanza di trasparenza del contratto in particolare:
i. con riguardo all'art. 4 delle condizioni generali di contratto volto a disciplinare gli “interessi”:
1. per aver indicato che il mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero, senza quindi consentire ai consumatori di comprendere che il mutuo fosse anche in valuta estera;
2. per aver allegato al contratto un piano di ammortamento delle sole rate capitali in euro, carente della specificazione della quota dovuta per interessi e nel quale non è rappresentato il rischio correlato al cambio della valuta sulle rate restitutorie del capitale;
ii. con riguardo all'art. 4 bis delle condizioni generali di contratto volto a disciplinare il “deposito fruttifero”:
1. per aver disciplinato i conguagli semestrali sia tra le differenze tra il tasso di indicizzazione (libor 6m
CHF+spread) rilevato alla scadenza e quello rilevato alla data di stipulazione del contratto, sia tra le differenze tra il tasso di cambio convenzionale e quello rilevato semestralmente su conto deposito fruttifero, senza chiarire adeguatamente gli pagina 7 di 25 effetti distorsivi legati al rischio del cambio, capace di azzerare i benefici derivanti dal minor valore del tasso di interesse di indicizzazione rispetto a quello ordinariamente applicato dagli intermediario (ossia l'euribor), indicazione non chiaramente rappresentata nemmeno nei documenti di sintesi;
2. perché il linguaggio tecnico e matematico utilizzato è difficilmente comprensibile al consumatore e non adeguatamente illustrato nel glossario contrattuale;
3. poiché il meccanismo di doppia indicizzazione applicato comporterebbe la costituzione di un derivato implicito in quanto l'inserimento del rischio valuta nella struttura del contratto comporterebbe l'aggiunta di un alea speculativa che renderebbe di fatto inapplicabili sia i meccanismi riequilibratori previsti ordinariamente per le sopravvenienze sia, di fatto, di esercitare l'estinzione anticipata e la surrogazione disciplinati, rispettivamente, dall'art. 120-ter e
120-quater TUB, ad esclusivo danno del consumatore;
4. per aver impedito ai mutuatari consumatori, grazie al meccanismo di regolamentazione dei conguagli sul conto deposito ed al piano di ammortamento alla francese adottato, di avvedersi della mancata o minima erosione del debito capitale residuo nonostante il pagamento delle rate di rimborso del mutuo per anni dalla data di stipulazione dei contratti di mutuo;
iii. con riguardo all'art. 7 delle condizioni generali di contratto: per non aver indicato alcuna formula o metodologia di calcolo in caso di estinzione anticipata e non in alcun modo rappresentato il rischio cambio da euro a franchi connesso a tale operazione;
i. hanno dedotto altresì che l'opacità del contenuto delle clausole contrattuali corrisponda a precisa volontà decettiva di parte resistente, anche in ragione dei c.d. “libor scandal” e “forex scandal” dei quali ha dedotto che è corresponsabile la convenuta avendo scientemente falsato il mercato dei pagina 8 di 25 tassi di interesse, fatto che comporta la nullità del tasso di interesse convenzionale siccome correlato a quello manipolato;
chiedendo, quindi, conclusivamente venga dichiarata, alternativamente, la nullità sia degli artt. 4, 4 bis e 7 delle condizioni generali di contratto ai sensi degli artt. 33 e
36 codice del consumo, sia la nullità totale dei contratti di mutuo siccome comportante la stipulazione di derivato implicito privo di alea razionale, con conseguente accertamento dei rapporti di debito o credito tra le parti, applicato al contratto il solo tasso di interesse sostitutivo legale di cui all'art. 117.7 TUB.
3. L'introduzione del presente giudizio è stata preceduta da autonomi procedimenti di mediazione attivati dai ricorrenti per ciascuno dei contratti costituenti i titoli delle domande proposte, affinché fossero ritenute procedibili ai sensi dell'art. 5 d.lgs.
28/2010. Tutti i procedimenti di mediazione si sono conclusi negativamente per mancato accordo tra le parti (doc.ti 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 30, 32,
34).
4. La resistente si è tempestivamente costituita ONtroparte_1
nel presente giudizio chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente siccome infondate in diritto, contestando la fondatezza delle deduzioni di parte ricorrente in ragione della chiarezza testuale delle condizioni generali di contratto richiamate dalla difesa di parte ricorrente, già sostenuta in numerosi precedenti giurisprudenziali vertenti su identiche clausole. Nel corso del giudizio la resistente ha inoltre evidenziato come le valutazioni in diritto espresse dall'Autorità Garante della ONcorrenza e del Mercato non siano vincolanti per il giudice ordinario e siano in ogni caso superate dalla revoca del provvedimento definitivamente disposta dal ONsiglio di Stato del 26.2.2025 che non ha condiviso la valutazione di mancanza di trasparenza fatta propria dall'autorità garante (doc. 194).
5. La causa è stata istruita solo documentalmente.
6. Le domande proposte sono infondate e non possono essere accolte per le ragioni di seguito esposte.
7. ON riguardo alla dedotta nullità dei contratti di mutuo in ragione dell'assimilabilità del meccanismo di indicizzazione al franco svizzero all'acquisto di domestic currency swap, privi di causa in concreto rispetto all'esigenza dei consumatori di stipulazione di mutuo per l'acquisto di prima casa, anche sotto forma di alea pagina 9 di 25 razionale per mancata comprensione del rischio intrinseco nell'operazione, le domande attoree si sono rivelate infondate.
La Cassazione con sentenza del 22 febbraio 2021, n. 4621 ha avuto modo di chiarire, in modo condiviso da tutta la giurisprudenza di merito successiva a tale pronuncia, come “se, dal punto di vista strettamente finanziario, l'accostamento della clausola di indicizzazione al cambio ad uno strumento finanziario derivato
("domestic currency swap") appare corretto, perplessità, però, sorgono in merito alla qualificazione giuridica in tal senso. E ciò in quanto, nell'ipotesi in cui le parti vogliano effettivamente porre in essere (…) un finanziamento per sostenere un'attività del mutuatario denominata in franchi svizzeri (o altra valuta straniera), ove esse non decidano direttamente l'erogazione del finanziamento in tale valuta, bensì in euro con indicizzazione al cambio euro/CHF, la clausola in questione si pone quale modalità di attuazione dell'esplicita volontà contrattuale di erogare un finanziamento in euro indicizzato al franco svizzero e non come un derivato di copertura, presentandosi come una modalità tecnica del contratto di finanziamento che rimane priva di autonomia causale, non rappresentando un contratto autonomo rispetto al finanziamento, bensì solo un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria. Del resto, del cd. "derivato" manca la caratteristica peculiare, vale a dire la possibilità della sua autonoma circolazione”.
Tale interpretazione è del resto imposta, come rilevato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea secondo la quale le clausole di conversione tra valute contenute nei contratti di finanziamento in valuta estera “non hanno altra funzione” che descrivere le “modalità di esecuzione di obbligazioni essenziali di pagamento del contratto di mutuo, ossia la messa a disposizione del capitale da parte del mutante e il rimborso di tale capitale maggiorato degli interessi da parte del mutuatario”: tali clausole “non hanno il fine di realizzare un investimento, in quanto il consumatore mira solamente ad ottenere fondi in previsione dell'acquisto di un bene di consumo o della prestazione di un servizio e non già, ad esempio, a gestire un rischio di cambio o a speculare sul tasso di cambio di una valuta estera" (così, testualmente, CGUE, sent. 3 dicembre 2015, c-312/2014).
Tale interpretazione è stata ulteriormente confermata dalla Cassazione con sentenza a Sezioni unite del 23.2.2023, n. 5657 che ha escluso, con riguardo ai pagina 10 di 25 contratti di leasing, che il meccanismo di doppia indicizzazione a valuta e tasso di interesse estero comportino la stipulazione di un derivato implicito e costituiscano un patto immeritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.
Difettando pertanto nei contratti titolo della domanda di parte ricorrente sia l'effettivo investimento di somme da parte dei consumatori (acquistate, invece, a debito dei mutuatari) sia l'astratta possibilità di circolazione autonoma della clausola di indicizzazione, è scorretta la loro assimilazione ad uno strumento derivato, e, quindi, il presupposto in diritto sul quale si fonda la domanda di dichiarazione di nullità di tali clausole, ossia l'essere derivati privi di causa, anche sotto forma di alea razionale, si è rivelato in diritto infondato, fatto che comporta il rigetto delle domande fondate su tale errata qualificazione.
8. Anche la deduzione evincibile dalle domande dei ricorrenti, benché esplicitata solo con la prima memoria prodotta ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. di nullità del contratto siccome attuativo di intesa anticoncorrenziale, e quindi per violazione di norma imperativa consistita nell'art. 2 della l. 287/1990, appare infondata per il fatto, che costituisce ragione più liquida del presente giudizio, che le parti ricorrenti non paiono aver mai specificamente allegato, né di conseguenza dimostrato, quale sia l'intesa anticoncorrenziale del quale i contratti prodotti nel presente giudizio sarebbero stati attuazione, limitandosi a indicare genericamente i gruppi bancari che hanno presto parte all'intesa, senza chiarire quali società fossero nello specifico coinvolte dall'intesa, nè quale sarebbe il periodo di tempo nel quale
è avvenuta tale intesa o quale sarebbe il mercato rilevante interessato dalla stessa e quali effetti distorsivi l'intesa ha prodotto, non avendo la difesa delle ricorrenti nemmeno prodotto il provvedimento sanzionatorio richiamato nelle sue difese, deducendo che la sussistenza e consistenza dell'intesa anticoncorrenziale relativa alla manipolazione del libor deve essere ritenuta un fatto notorio. La Cassazione con ordinanza della III sezione del 13.1.2025, n. 863 ha viceversa chiarito, riguardo ai provvedimenti adottati dalle Autorità Garanti nazionali, che il contenuto specifico di tali provvedimenti non può essere ritenuto un fatto notorio ma deve essere documentato, esprimendo un principio di diritto applicabile anche ai provvedimenti espressi nelle decisioni della Commissione UE, tenuto conto degli effetti e del regime di pubblicità di tali decisioni disciplinate dagli artt. 296 e 297 TFUE.
pagina 11 di 25 Manca quindi la prova che i contratti stipulati dai ricorrenti siano frutto di un'intesa anticoncorrenziale.
9. ON riguardo all'ulteriore domanda di dichiarazione di nullità degli artt. 4, 4-bis, 7
(ed eventualmente dell'art. 7-bis) dei contratti di mutuo costituenti il titolo delle domande attoree, e delle consequenziali domande di accertamento del debito o credito applicato il tasso di interesse legale sostitutivo e di condanna al pagamento del relativo credito deve rilevarsi quanto segue.
Gli attori hanno dedotto l'abusività delle richiamate clausole contrattuali per mancanza di chiarezza e trasparenza nelle modalità di redazione, in conseguenza della quale i mutuatari, quali consumatori attratti alla stipulazione dei contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa proposto dalla convenuta in ragione del pubblicizzato risparmio di spesa derivante dall'applicazione, quale tasso di interesse variabile da applicare alle rate restitutorie del mutuo, del libor in luogo dell'euribor, non hanno potuto comprendere:
1) che il mutuo concluso non fosse in euro, ma fosse indicizzato al franco svizzero;
2) gli effetti distorsivi legati nello specifico al rischio cambio, consistiti in particolare nel fatto che, in caso di apprezzamento del franco svizzero sull'euro, sarebbe significativamente variato l'importo da restituire rispetto a quello ricevuto in euro;
3) le modalità di calcolo degli importi dovuti in caso di estinzione anticipata contratto.
La difesa degli attori ha richiamato, a dimostrazione della fondatezza della domanda di dichiarazione di nullità proposta, le valutazioni della tecnica redazionale di tali clausole compiute dall'Autorità Garante della ONcorrenza e del Mercato nel provvedimento prodotto in estratto al documento 2, da considerare quale prova privilegiata dell'abusività di tali clausole, secondo quanto indicato dalla Cassazione con la sentenza del 31 agosto 2021, n. 23655. La difesa attorea ha inoltre richiamato i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sull'ampiezza ed il contenuto del sindacato che deve compiere il giudice nazionale nei contratti conclusi consumatori al fine di rispettare gli obblighi derivanti dall'art.3§1 e 4§2 della direttiva 93/13/CEE.
pagina 12 di 25 La difesa degli attori ha compiuto una critica delle menzionate clausole contrattuali nella loro portata oggettiva e comune a tutti i ricorrenti, senza compiere né in citazione né nelle successive difese, scritte o orali, alcuna distinzione con riguardo alla specifica posizione di ciascuno degli attori in ragione del contenuto della documentazione precontrattuale ricevuta in relazione ai singoli contratti costituenti titolo delle domande proposte in questo giudizio. Inoltre rispetto ai contratti conclusi da , e Parte_3 Parte_6 Parte_7
le allegazioni difensive contenute nel ricorso introduttivo riportano Parte_8
dati relativi all'oggetto dello specifico contratto concluso da tali ricorrenti che sono risultate addirittura difformi dalle previsioni contrattuali documentate (in relazione ora all'importo mutuato, ora al TAN, ora al termine di restituzione del mutuo concordato, cfr. nota 1 della presente sentenza).
Prendendo le mosse dal provvedimento di c.d. “public enforcement” richiamato, come proposto dalla difesa di parte ricorrente, deve innanzi tutto rilevarsi come l'Autorità Garante della ONcorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 37-bis del d.lgs. 206/2005 (cod. cons.), ha accertato l'abusività delle clausole richiamate ritenendo la loro tecnica di redazione imprecisa e non chiara ai sensi dell'art. 35, comma 1, cod. cons.
Tale valutazione, certamente condivisibile con riguardo alle imprecisioni linguistiche dell'art. 7 dei contratti di mutuo, è stata tuttavia compiuta in senso generale ed astratto, senza considerare, in concreto, le informazioni precontrattuali ricevute dal singolo consumatore, che lo hanno orientato nel comprendere il contenuto del contratto stipulando e nella scelta di sottoscrivere, tra i vari tipi di mutui offerti dal mercato per ottenere la liquidità necessaria per l'acquisto della prima casa, proprio il prodotto offerto dalla convenuta.
Inoltre i rilievi espressi dall'Autorità Garante non sono stati condivisi dal
ONsiglio di Stato che, infatti, in sede giurisdizionale con sentenza del 26.2.2025, n.
1699 ha definitivamente annullato tale provvedimento (doc. 139 res.) evidenziando che “le clausole in contestazione erano chiare e comprensibili in relazione, sia all'effettivo meccanismo applicato, sia in relazione alla conseguente elevata aleatorietà per ciascuna delle due parti contrattuali, secondo un'immagine che richiama quella del pendolo. Infatti, a seconda dell'andamento degli indici presi a parametro, con particolare riferimento a quello valutario, nella specie il tasso pagina 13 di 25 variabile avrebbe comportato un sensibile mutamento dell'importo della rata, in favore ora dell'una ora dell'altra delle due parti del contratto di mutuo fondiario”.
Secondo il ONsiglio di Stato in particolare “Non sussiste la scarsa chiarezza e comprensibilità del testo, sia in generale che in particolare”. Il ONsiglio di Stato ha quindi chiarito che tutti i profili di criticità evidenziati nel provvedimento dell'Autorità Garante, fatti propri sia dalla difesa delle parti ricorrenti che dalle pronunce di merito che hanno accolto domande analoghe a quelle proposte nel presente giudizio, non incidono sulla possibilità in concreto per il consumatore di comprendere il pur complesso funzionamento del contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero concluso con la resistente, adeguatamente chiaro e comprensibile alla luce della documentazione fornita al consumatore al momento della conclusione del contratto.
Secondo il ONsiglio di Stato, infatti, “In primo luogo, (…) la valutazione dell'Autorità non tiene adeguatamente conto del fatto che il piano di ammortamento sia stato predisposto, al momento della sua conclusione, con l'indicazione puntuale dei criteri utilizzati;
lo stesso non può pertanto dirsi 'indicativo' della scarsa chiarezza e comprensibilità della formulazione adottata. In proposito, non incidono in alcun modo i conguagli semestrali, indicati con chiarezza e destinati ad operare a parte, mediante l'accredito o l'addebito sullo speciale deposito fruttifero, proprio in forza del carattere aleatorio del meccanismo operante e chiaramente descritto.
In secondo luogo, con riferimento ai meccanismi in contestazione sostanziale, il meccanismo di indicizzazione non appare oscuro;
infatti, anche ad un soggetto non esperto in materia finanziaria e valutaria, quale il consumatore tutelato dalla disciplina applicata, è dato cogliere il significato sostanziale della previsione contrattuale, in base alle clausole stesse ed alla relativa formulazione, cioè di un mutuo a tasso variabile, determinato attraverso indici più aleatori, con un vantaggio che, a seconda dell'andamento specie valutario (soggetto a variazioni giornaliere nonché a valutazioni o svalutazioni, secondo nozioni ampiamente notorie anche per un semplice livello informativo medio di un consumatore che si appresta a stipulare un impegnativo contratto di mutuo), può andare all'una od all'altra parte del contratto.
In terzo luogo, se la complessità tecnica è evidente, è parimenti evidente la conseguente necessità di comprendere, resa possibile dalla chiarezza delle clausole pagina 14 di 25 indicative dei meccanismi e dei criteri utilizzati, il rischio assunto correlato ad un contratto palesemente aleatorio, a partire dal riferimento ad una valuta diversa, di un paese terzo, avente una propria gestione valutaria distinta da quella dell'euro.
In quarto luogo, la doverosa chiarezza delle condizioni economiche, così come richiesta anche dalla giurisprudenza europea, non può essere intesa nel senso di imporre alla Banca l'indicazione – per gli anni a venire o comunque nel lungo periodo – delle oscillazioni (o delle probabili oscillazioni) del tasso di interesse e del tasso di cambio, ciò in quanto sul piano giuridico il contratto in esame si connota per una evidente e chiara alea – che, come sopra già evidenziato, è bilaterale, in quanto posta a carico di entrambe le parti – oltre che pienamente valutabile dal consumatore, il quale, quando ha sottoscritto il contratto, era reso edotto del suo tenore della sua operatività.
In quinto luogo, sul piano economico, il mutare del quantum della rata si basa su variazioni che non dipendono dalla condotta del professionista, ma dagli andamenti macroeconomici del mercato, non prevedibili ex ante, neppure con la diligenza qualificata dell'operatore professionale;
né qualsiasi redazione delle clausole avrebbe potuto prevedere l'evoluzione dell'andamento. Ciò che costituiva oggetto delle clausole, cioè il legame dell'indicizzazione a voci soggette a nota aletorietà quali il rapporto di cambio fra valute ben diverse, era invece chiaramente comprensibile, per come formulato al meglio delle possibilità prospettabili, proprio dal consumatore medio, che opta per un mutuo a tasso variabile con criteri di indicizzazione del tasso e quindi della conseguente rata, all'evidenza aleatori, sia nel bene che nel male per l'uno contraente e viceversa.
Vanno condivise anche le conclusioni della giurisprudenza [di merito, n.d.r.] richiamata [da n.d.r.]: le clausole analizzate, risultano chiare – da un CP_1
punto di vista descrittivo e operativo e non ambigue – atteso che non appare ipotizzabile attribuire alle stesse diversi significati, eventualmente contrastanti.
Il consumatore medio, proprio in relazione alla tipologia di contratto non soggetto a quotidianità, era in grado di comprendere – da un punto di vista sostanziale – i rischi che, sul piano economico, si assumeva con la sottoscrizione del contratto, in quanto, così come espressamente indicato, con l'apprezzamento della valuta estera, rispetto alla valuta nazionale, poteva subire un aggravio dal punto di vista economico, ovvero un vantaggio a seconda dell'andamento dei cambi.
pagina 15 di 25 L'assenza dei presupposti di cui all'art. 35 emerge dall'insostenibilità degli ulteriori elementi addotti.
In particolare, l'inserimento diretto nel testo del contratto della formula matematica, vero e proprio perno della contestazione dell'Autorità, lungi dall'aggiungere qualcosa in termini di comprensibilità in favore del consumatore medio, ne avrebbe semmai minato la piana lettura del meccanismo come esplicato nelle clausole (con rinvio ad una formula matematica leggibile solo da esperti in matematica finanziaria)”.
Venuta quindi meno la presunzione di scarsa chiarezza e comprensibilità degli artt. 4, 4-bis e 7 delle condizioni generali di mutuo predisposte dalla resistente derivante dall'annullamento definitivo del provvedimento dall'Autorità Garante, le cui motivazioni vengono condivise, si ritiene inoltre che la resistente abbia anche documentato di aver fornito, in sede precontrattuale e contrattuale, elementi ulteriori o accessori idonei a consentire al consumatore di comprendere il contenuto delle clausole richiamate e del rischio assunto con la conclusione del contratto.
Venendo quindi alle specifiche contestazioni compiute in relazione ai contratti di mutuo costituenti il titolo delle domande proposte nel presente giudizio,
i ricorrenti hanno dedotto - in primo luogo - che dai contratti di mutuo fondiario stipulati con atto pubblico e dalla documentazione allegata al momento della stipulazione del contratto non fosse chiaramente evincibile che il debito capitale da restituire, correlato ad importo ricevuto in euro e da restituire in euro, fosse indicizzato al franco svizzero.
Tale deduzione è rimasta, tuttavia, del tutto priva di riscontro documentale.
Sia nei contratti di mutuo e nella documentazione a questi allegata prodotti dalla ricorrente (doc.ti 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33), sia nella documentazione precontrattuale prodotta dalla resistente (sub doc.ti 191 lett. a-n) risulta chiaramente evidenziato che il mutuo, pur ricevuto in euro e da estinguere con moneta avente corso legale in Italia, è soggetto al meccanismo di doppia indicizzazione, comprensivo dall'indicizzazione del debito capitale restitutorio nella valuta estera di riferimento (ossia il franco svizzero).
L'art. 4 dei contratti di mutuo prevede, infatti, testualmente che “le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero, secondo le modalità di seguito indicate”.
pagina 16 di 25 La convenuta ha, inoltre, dimostrato di aver proposto in sede precontrattuale raffronto comparativo tra le diverse tipologie di mutuo offerte ai consumatori, raffronto nel quale i mutui aventi quali “parametro di riferimento” il libor CHF 6m vengono chiaramente identificati come mutui in “franchi svizzeri” (cfr. doc. 191 a) conv.).
Nel contratto di mutuo è contenuta, all'art. 4 e all'art. 7 per il caso di estinzione anticipata del contratto, articolata disciplina volta a descrivere il meccanismo di indicizzazione valutaria, che, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla chiarezza dei meccanismi matematici sulle modalità di imputazione dei pagamenti restitutori ad estinzione del mutuo ricevuto, rendono del manifesta l'operatività di meccanismo di indicizzazione del contratto non solo riguardo al tasso di interesse anche in relazione al debito capitale per valuta.
Come già rilevato da questo Tribunale “l'essenza del contratto in questione è costituita [proprio] dal fatto che le parti abbiano concordato di mutuare una somma espressa in euro indicizzata al franco svizzero, prevedendo, quindi, che tutti i pagamenti fossero effettuati dal mutuatario nella valuta avente corso legale in Italia
e, quindi, in euro;
di qui, pertanto, la necessità di procedere alla conversione in
NC ER dell'importo originariamente mutuato, secondo il tasso di cambio delle valute alla data di stipula del contratto e, analogamente, procedere alla conversione fra le valute di tutti gli importi pagati o da pagare dal mutuatario, facendo riferimento al tasso di cambio delle valute alla data dei pagamenti;
rispetto a un tradizionale contratto di mutuo in euro, quindi, il mutuatario avrebbe corso il rischio non solo della fluttuazione dei tassi di interessi, ma anche del variare dei tassi di cambio fra le valute.
La convenienza di ricorrere a tali tipologie di mutuo era all'epoca rappresentata dal fatto che i tassi di interesse legati al erano più bassi di quelli legati ONtroparte_3 prima alla lira e, poi, all'euro (così come ancora oggi accade, peraltro), con l'effetto che, stipulando un mutuo indicizzato al , diveniva possibile ONtroparte_3
avvalersi di un tasso di interesse inferiore e, quindi, più conveniente per il mutuatario.
La convenienza di tali mutui è venuta progressivamente erodendosi dal 2010 in poi, ossia da quando il ha intrapreso una progressiva tendenza di ONtroparte_3 apprezzamento sull'euro, con l'effetto che il mutuatario si è trovato a dover pagare pagina 17 di 25 più euro per poter restituire la medesima somma in NC ER;
peraltro la minor convenienza discendente dal tasso di cambio fra le valute è stata comunque almeno in buona parte compensata dai maggiori vantaggi collegati al tasso di interesse Libor /CHF, comunque inferiore al tasso Euribor” (così Trib. Milano, 15 luglio 2021, n. 5300).
Tanto dal contenuto letterale del contratto, quanto dalla informativa pubblicitaria distribuita in fase precontrattuale e dalle caratteristiche del tipo di mutuo allora diffuso sul mercato, deve ritenersi documentalmente smentito l'assunto difensivo attoreo in forza del quale gli attori non avrebbero potuto o dovuto comprendere che il mutuo fosse indicizzato, oltre che con riguardo agli interessi dovuti, anche al franco svizzero in relazione al debito capitale residuo.
Nemmeno il provvedimento dell'AGCoM richiamato dalla difesa attorea ha, del resto, riconosciuto che il difetto di trasparenza degli artt. 4, 4-bis e 7 del contratto di mutuo fosse tale da impedire ai consumatori di avvedersi dell'indicizzazione anche al franco svizzero e manca, pertanto, qualsiasi prova a supporto di tali deduzioni attoree.
Le domande fondate su tale deduzione devono, quindi, essere rigettate siccome infondate.
ON riguardo, invece, alla dedotta abusività degli artt. 4, 4-bis e 7 del contratto di mutuo per mancanza di trasparenza consistita nell'impossibilità per il consumatore di comprendere, in concreto, il rischio cambio assunto dal mutuatario alla luce delle modalità di descrizione del meccanismo di doppia indicizzazione e conguaglio su conto deposito fruttifero ivi disciplinati, la difesa attorea ha prodotto,
a dimostrazione del fatto allegato a fondamento dell'eccezione, il conteggio compiuto da parte convenuta sugli importi dovuti dal solo ricorrente Pt_24 per l'ipotesi -alla quale non ha dato seguito nessuno dei ricorrenti- di
[...]
estinzione anticipata dei mutui, dai quali emerge come, per effetto dell'apprezzamento del franco sull'euro nel periodo di esecuzione del contratto, il debito complessivo gravante sul mutuatario si sia ridotto in misura particolarmente contenuta nonostante il tempo trascorso dalla stipulazione del contratto ed il regolare adempimento agli obblighi restitutori derivanti dal contratto di mutuo (cfr doc.ti 27 e 45 ric.). I ricorrenti hanno quindi evidenziato che la mancata specificazione delle operazioni aritmetiche necessarie per dare corso al conguaglio pagina 18 di 25 dei pagamenti eseguiti in euro in franchi e dei pagamenti eseguiti ad estinzione del mutuo, nonché la mancata specificazione che l'astratto piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo fosse meramente esplicativo del funzionamento di un piano di ammortamento a rata costante, senza alcuna rappresentazione né del rischio cambio né del rischio correlato alla variazione del tasso di interesse sono tutti indici di scarsa chiarezza e comprensibilità dei meccanismi di indicizzazione correlati al rischio cambio sommato al rischio derivante dalla pattuizione di un tassi di interesse variabile.
La deduzione della difesa attorea trova, del resto, astratto ed autorevole conforto in diritto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia.
In particolare con la sentenza del 10 giugno 2021 della Prima Sezione, la Corte di
Giustizia dell'Unione europea nella causa c-609/2019 (BNP AS Personal ON CE SA contro , su rinvio pregiudiziale del giudice francese in controversia vertente proprio su mutuo ipotecario in valuta estera, ha avuto modo di precisare che “l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito della trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che i pagamenti a scadenze fisse siano imputati prioritariamente agli interessi e che prevedono, al fine di liquidare il saldo del conto, l'estensione della durata di detto contratto e l'aumento dell'importo delle rate mensili, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell'intera durata del contratto medesimo”.
Nella parte motiva della sentenza richiamata la Corte di Giustizia ha chiarito che
“spetta al giudice nazionale, quando valuta le circostanze ricorrenti al momento della conclusione del contratto di mutuo, verificare che, nella causa in discussione, sia stato comunicato al consumatore il complesso degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno e che gli consentono di valutare, segnatamente, il costo totale del suo mutuo. Svolgono un ruolo determinante in siffatta valutazione, da un lato, la questione di accertare se le clausole del contratto in parola siano pagina 19 di 25 formulate in modo chiaro e comprensibile cosicché un consumatore medio (…) sia posto in grado di valutare un costo del genere e, d'altro lato, la circostanza collegata alla mancata menzione nel contratto di credito delle informazioni considerate come essenziali alla luce della natura dei beni o dei servizi che costituiscono l'oggetto del suddetto contratto (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2020, Gómez Per_4
, C-125/18, EU:C:2020:138, punto 52 e giurisprudenza ivi citata)”
[...] precisando che “il mutuatario deve essere chiaramente informato del fatto che, sottoscrivendo un contratto di mutuo stipulato in una valuta estera, si espone a un rischio di cambio che gli sarà, eventualmente, economicamente difficile sostenere in caso di svalutazione della moneta nella quale egli percepisce il proprio reddito.
Inoltre, il professionista deve esporre le possibili variazioni dei tassi di cambio e i rischi inerenti alla sottoscrizione di un contratto del genere (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).”
È proprio la giurisprudenza della Corte di Giustizia richiamata che consente tuttavia di escludere, in concreto, che gli artt. 4, 4-bis e 7 dei contratti di mutuo stipulati dai ricorrenti non fossero chiari e trasparenti, tenuto conto del complesso delle informazioni fornite dall'intermediario bancario in fase precontrattuale ed in occasione della stipulazione dei singoli contratti di mutuo.
Infatti risulta documentato, a prova contraria, dalla convenuta, con i documenti prodotti al n. 191, che la variabilità del tasso di cambio venne specificamente indicata quale rischio specifico del tipo di contratto stipulando nei fogli informativi consegnati prima della stipulazione del contratto, oltre ad essere richiamato ed evidenziato nelle proposte contrattuali e nel documento di sintesi.
Sempre nell'informativa precontrattuale la convenuta ha inoltre specificato che il mutuo a tasso variabile indicizzato a valuta estera “consente al consumatore di corrispondere, tempo per tempo, un tasso in linea con le variazioni di mercato estero di riferimento. Il rischio connesso a questa tipologia di finanziamenti si riferisce alla possibilità di variazioni anche significative dell'importo della rata in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi della quotazione del parametro di riferimento oltre che dalla modificazione del rapporto di cambio tra l'euro e la valuta di riferimento”.
pagina 20 di 25 Il rischio cambio appare, pertanto, complessivamente adeguatamente illustrato con riguardo alla possibilità che, a fronte di una svalutazione della moneta di pagamento su quella di indicizzazione, l'importo da restituire sia anche considerevolmente superiore a quello nominalmente ricevuto, in euro, alla data di stipulazione del contratto, come del resto già rilevato sia nella giurisprudenza di questo Tribunale
(cfr. sent. del 13 ottobre 2022 che ha definito il procedimento n. 39694/2020 R.G.; sent. 759/2022 del 28.1.2022) sia in quella Corte d'Appello di Milano (cfr. sent. 948 del 21.3.2022; sent. 1234 del 12.4.2022) sia nella centinaia di provvedimenti di merito conformi adottate dalla giurisprudenza italiana, prodotte nella documentazione allegata da parte resistente (doc. 17-186; 195-200; 204-225), la cui correttezza è stata da ultimo confermata anche dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 30556 del 3.11.2023 (doc. 15 res.).
Non si ritiene, inoltre, dirimente, al fine di escludere una corretta rappresentazione del rischio cambio la mancata consegna di scenari previsionali sull'andamento atteso dei rapporti di valuta con riguardo al periodo di esecuzione dei contratti di mutuo, non essendo possibile compiere alcun dato previsionale effettivamente attendibile con proiezione decennale o pluridecennale, e corrispondente quindi alla durata dei mutui.
Deve, pertanto, ritenersi che il rischio cambio fosse stato correttamente e comprensibilmente rappresentato ai consumatori mutuatari prima ed in sede di stipulazione del contratto, i quali tuttavia si sono consapevolmente assunti tale rischio confidando nella (allora storica e consolidata) stabilità del rapporto di cambio euro/franco svizzero ed al fine di ottenere l'auspicato risparmio di spesa derivante dall'applicazione di tasso variabile indicizzato al libor CHF 6m piuttosto che all'euribor.
Né può dirsi che l'assunzione di tale rischio comporti un significativo squilibrio delle prestazioni contrattuali, essendo il rischio cambio così come il rischio di variazione dei tassi di interesse gravante, in egual misura, su entrambe le parti.
Invero appare scorretto ritenere che la mutuataria non subisca il rischio cambio perché ha consegnato l'importo mutuato, in euro, al momento della stipulazione del contratto di mutuo. È infatti evidente che l'apprezzamento della valuta con la quale la mutuante ha pagato l'importo mutuato sulla valuta di conversione delle rate restitutorie, avrebbe comportato nel corso della riduzione una significativa riduzione pagina 21 di 25 dei crediti esigibili dalla mutuante nel corso dell'esecuzione del contratto di mutuo e che quindi il rischio cambio sia stato sostenuto in egual misura dai mutuanti quanto dai mutuatari.
Deve pertanto escludersi che, in concreto, le clausole convenute agli artt. 4, 4-bis e
7 del contratto di mutuo fossero nulle ai sensi dell'art. 33, comma 1, e 34 del cod. cons., per gli effetti di cui all'art. 36 cod. cons.
ON riguardo poi nello specifico all'art. 7 dei contratti di mutui, come evidenziato dall'Autorità Garante e dalla giurisprudenza di merito che ha avuto modo di valutare tale clausola, la stessa contiene una evidente imprecisione linguistica quando fa riferimento all'importo da corrispondere per l'estinzione anticipata con riguardo al “capitale restituito” in luogo del “capitale residuo” o “da restituire”. Tale difetto di chiarezza della clausola può far insorgere un dubbio sulla sua interpretazione che tuttavia, come già rilevato nella giurisprudenza di merito preponderante che ha avuto modo di analizzare la questione, può essere risolta facendo ricorso al criterio ermeneutico imposto dall'art. 35, comma 2, cod. cons.
Come recentemente evidenziato da questo Tribunale infatti “la clausola n. 7 (…) contiene una evidente improprietà laddove fa riferimento al calcolo di quanto il mutuatario deve pagare sulla base del capitale 'restituito', anziché del capitale 'da restituire'. Tale imprecisione però non comporta di per sé alcun vizio di nullità. È sufficiente ricorrere ad una interpretazione logica e sistematica per ricondurre la previsione al capitale residuo e ciò è reso immediatamente evidente dal fatto che subito dopo il riferimento al capitale restituito la clausola prevede proprio il pagamento degli arretrati che fossero dovuti dal mutuatario. Peraltro anche in questo caso si può osservare che la formulazione letterale della clausola non comporta di per sé alcuno squilibrio tra le obbligazioni delle parti: a parte l'assurdità di calcolare il dovuto su quanto già restituito, l'applicazione letterale sarebbe favorevole o sfavorevole al mutuatario a seconda che gli abbia già rimborsato meno della metà del dovuto, oppure di più.” (così sent. Tribunale Milano 5 agosto 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 5287/2020).
Ancor più chiaramente il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5166 del 7.3.2019 ha evidenziato che “l'art. 7 del contratto consente l'estinzione anticipata a condizione di aver pagamento gli arretrati dovuti, le spese giudiziali sin qui maturati sino al giorno dell'estinzione.
pagina 22 di 25 In tale caso, ai fini del rimborso anticipato, viene espressamente prevista una duplice operazione matematica: 'il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, Verranno calcolati in franchi svizzeri in base al Tasso di cambio convenzionale, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Euro rilevato sulla pagina FXBK ONtroparte_3
nel circuito Reuter e pubblicato su Il Sole 24 ore nel giorno dell'operazione di rimborso'.
Al riguardo, parte attrice si duole, innanzitutto, della scarsa chiarezza dell'espressione “capitale restituito”, ritenendo la stessa equivoca, potendo significare tanto capitale già restituito” quanto “capitale da restituire”.
In realtà, il capitale già restituito/ammortato, attraverso il meccanismo di indicizzazione sopra descritto delle rate costanti del piano di ammortamento e dei conguagli semestrali, risulta già convertito in franchi svizzeri. Per cui, a discapito della paventata scarsa chiarezza, appare evidente che la clausola in esame si riferisca al capitale residuo, vale a dire a quello ancora da restituire, espresso, naturalmente, in euro.
In maniera speculare rispetto al meccanismo di indicizzazione utilizzato durante l'ammortamento del mutuo per il calcolo dei conguagli semestrali, il capitale da restituire deve essere ricalcolato secondo il tasso di cambio franco svizzero/euro al momento dell'estinzione. In tale caso viene a mancare l'ulteriore parametro del tasso di interesse perché la somma da restituire comprende il solo capitale.
Di conseguenza, pur senza indicare formule matematiche che, peraltro, avrebbero ingenerato maggiore confusione in un contraente consumatore, la clausola in esame indica in sequenza in termini narrativi, le due operazioni matematiche da effettuare per determinare il capitale da restituire indicizzato.
Innanzitutto, il capitale residuo in euro va convertito in franchi svizzeri secondo il tasso di cambio convenzionalmente stabilito al momento della stipulazione del contratto: ciò è necessario dal momento che il mutuatario ha continuato a versare le rate costanti previste dal piano di ammortamento allegato al mutuo calcolate sulla base del medesimo tasso di cambio storico rilevato al momento dell'erogazioni
(fatti salvi i conguagli semestrali, che però non incidono direttamente sull'ammontare delle rate in quanto vengono accreditati ovvero addebitati sul deposito fruttifero), per calcolare quanti franchi svizzeri corrisponde il capitale pagina 23 di 25 residuo è necessario convertire in tale valuta il capitale residuo, espresso in euro dal piano di ammortamento, utilizzando lo stesso tasso di cambio storico adottato al momento dell'erogazione.
Una volta calcolato il residuo capitale in franchi svizzeri, al tasso convenzionalmente stabilito, l'importo così ottenuto va ricalcolato in euro, al tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla banca per estinguere il mutuo.
Si tratta dunque della medesima esplicazione del rischio tipico del contratto, assunto tanto dal mutuatario quanto dal mutuante, già nella fase iniziale di predisposizione del piano di ammortamento. Difatti, nel caso in cui al momento dell'estinzione anticipata il, l'euro si sia apprezzato sul franco svizzero, il mutuatario dovendo
'spendere' meno euro per saldare il debito in franchi, sarà avvantaggiato e la banca si vedrà restituito un capitale minore di quello originariamente concesso.
In caso contrario di apprezzamento del franco svizzero sull'euro - come è avvenuto nel caso concreto, il mutuatario sopporterà il rischio di dover restituire un capitale maggiore”.
ONclusivamente, pertanto, la scarsa chiarezza della disposizione richiamata deve determinarne una interpretazione favorevole al consumatore, ai sensi dell'art. 35, comma 2 cod. cons., imponendo di ritenere il riferimento al “capitale restituito” contenuto all'art. 7 del contratto come a quello residuo alla data di estinzione anticipata del contratto. In questo modo alla clausola, sebbene scritta in modo poco chiaro, può essere attribuito il significato più favorevole al consumatore, all'interpretazione sistematica del contratto ed alla causa concreta del contratto concluso tra il professionista ed il consumatore.
10. Per tutte le ragioni sinora illustrate, le domande degli attori si sono, quindi rivelate interamente infondate e devono essere integralmente rigettate.
11. Le spese seguono la soccombenza degli attori ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore (non determinato) della controversia, applicando i parametri medi ed aggiornati previsti dal DM 55/2014 (come modificato nel 2022) per le fasi introduttiva, di studio e decisoria della presente controversia siccome effettivamente svolte, minimi per la fase decisoria, svolta solo oralmente. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM richiamato, applica un incremento dell'importo dei compensi così determinato in misura pari al 60%.
pagina 24 di 25
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
e , e Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, e Pt_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
e e ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17
, e , e Parte_24 Parte_18 Parte_19 Parte_20
, e nei confronti di Parte_21 Parte_22 Parte_23
; ONtroparte_1
2) condanna altresì e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e , e
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, e e Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
e , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_24
e , e , Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
e in solido, a rimborsare in favore di Parte_22 Parte_23
le spese di giudizio, che liquida in € ONtroparte_1
19.163,20 per compensi, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 23 dicembre 2025
La giudice
BR RL OM
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice BR RL OM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 38395/2024 promossa da:
1. (c. f. ) e (c. f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); C.F._2
2. (c. f. ); Parte_3 C.F._3
3. (c. f. ) e Parte_4 C.F._4 Parte_5
(c. f. );
[...] C.F._5
4. (c. f. ; Parte_6 C.F._6
5. (c. f. , e Parte_7 C.F._7 Parte_8
(c. f. ;
[...] C.F._8
6. (c. f. ) e Parte_9 C.F._9 Parte_10
(c. f. ); C.F._10
7. (c. f. ; Parte_11 C.F._11
8. (c. f. ) e (c. f. Parte_12 C.F._12 Parte_13
); C.F._13
9. (c. f. ) e Parte_14 C.F._14
(c. f. ); Parte_15 C.F._15
10. (c. f. ) e (c. f. Parte_16 C.F._16 Parte_17
; C.F._17
11. (c. f. e Parte_18 C.F._18 Parte_19
12. (c. f. ) e (c. f. Parte_20 C.F._19 Parte_21
); C.F._20
pagina 1 di 25 13. (c. f. ) e (c. Parte_22 C.F._21 Parte_23
f. ); C.F._22
14. (c. f. ); Parte_24 C.F._23 tutti con il patrocinio dell'avv. TEDOLDI ALBERTO, elettivamente domiciliati in VIA
PODGORA, 12/A 20122 MILANO
- parti ricorrenti - nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. ONtroparte_1 P.IVA_1
LL ES, dell'avv. CACCIALANZA MANUELA ed ANDRICH Elena, elettivamente domiciliati in VIA FATEBENEFRATELLI, 14 20121 MILANO presso lo studio dei difensori
- parte resistenti -
ONclusioni di parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito: rilevare e dichiarare la nullità degli artt. 4, 4 bis e 7 (nonché, ove occorresse, dell'art. 7 bis), in relazione al calcolo degli “INTERESSI SULLA SOMMA CONCESSA A MUTUO”;
2. per l'effetto, escludere ogni computo effettuato e comunque collegato al tasso di cambio
CHF/EURO e ricalcolare il debito e il piano di ammortamento al tasso di interesse di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B. ovvero applicando il diverso tasso di interesse ritenuto di giustizia, per un piano di rimborso a quota capitale costante ovvero, in via gradata, a rata costante;
3. accertare e dichiarare, pertanto, il minor debito dei ricorrenti verso la e, per CP_2
l'effetto, condannare , in persona del legale rapp.te ONtroparte_1
p.t., a restituire e/o rimborsare agli ricorrenti quanto percepito in eccedenza rispetto al debito e al piano di ammortamento ricalcolati, ovvero alla maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi compensativi e di mora dai singoli addebiti sino al saldo effettivo;
4. in ogni caso, condannare la a rimborsare e/o a risarcire agli ricorrenti tutte le CP_2
somme addebitate in eccesso, per effetto di illegittima applicazione dei meccanismi contrattuali di cui agli artt. 4, 4 bis e 7 (nonché, ove occorresse, dell'art. 7 bis) dei contratti di mutuo, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi e moratori sino al saldo effettivo.
pagina 2 di 25 - Vinte le spese di giudizio, anche in relazione all'esperenda CTU infra richiesta.
- In via istruttoria, disporre CTU per il ricalcolo dei debiti e dei piani di ammortamento dei mutui per cui è causa, espunto ogni riferimento al tasso di cambio CHF/EURO e con applicazione del tasso BOT ovvero del tasso che parrà di giustizia.
ONclusioni di parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO
- Respingere integralmente le domande formulate nei confronti di ONtroparte_1
dai Signori
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, Pt_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, , Parte_14 Parte_15 Parte_16 Pt_17
, ,
[...] Parte_24 Parte_20 Parte_21 Parte_22
in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di
[...] Parte_23
cui in atti, ivi inclusa la prescrizione con riferimento alle generiche contestazioni relative a un preteso difetto di informativa all'atto della stipula del contratto di mutuo per cui è causa e/o a qualsiasi responsabilità precontrattuale;
IN VIA ISTRUTTORIA
- Rigettare integralmente le istanze istruttorie formulate ex adverso per tutti i motivi di cui in atti;
IN OGNI CASO
- ON vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell'emissione del provvedimento.
ONcisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ON ricorso depositato il 28.10.2024 e Parte_1 Parte_2
e , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, e , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, e Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
e e Parte_14 Parte_15 Parte_16 Pt_17
, , e ,
[...] Parte_24 Parte_18 Parte_19 Pt_20
pagina 3 di 25 e , e hanno Pt_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
chiesto che venga dichiarata la nullità parziale dei contratti di mutuo da loro conclusi con per l'acquisto della prima casa, ONtroparte_1
segnatamente con riguardo agli artt. 4, 4 bis e 7 (nonché, ove occorresse, dell'art. 7 bis) del contratto, che disciplinano i criteri di calcolo degli interessi sulla somma mutuata, in ragione dell'abusività di tali clausole determinata dalla loro redazione in modo non trasparente e comprensibile per il consumatore, chiedendo quindi, per l'effetto, di accertare la reale consistenza dei debiti o crediti derivanti da tali contratti calcolando in euro il capitale mutuato e applicando, in conseguenza della dedotta nullità. il tasso di interesse sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, TUB (o il diverso ritenuto di giustizia), applicando un piano di ammortamento a quota capitale costante ovvero, in via subordinata, a rata costante, con condanna di parte convenuta alla restituzione (oppure al rimborso) dell'eventuale credito accertato in favore degli attori, maggiorato di interessi compensativi e di mora dal singolo illecito addebito di interessi non dovuti e sino al saldo effettivo.
2. A fondamento della domanda proposta le parti ricorrenti:
a. hanno documentato di aver stipulato con la convenuta i contratti di mutuo costituenti il titolo delle domande proposte tra febbraio 2007 e settembre
20101; 1 Cfr., per ciascun contratto di mutuo i dati risultanti dai contratti prodotti (parzialmente differenti dalle allegazioni difensive relative a , e ) Parte_3 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Mutuatari Data di conclusione del contratto Oggetto del contratto e principali mutuo e relativa documentazione condizioni 23.2.2010 (doc.7) 200.000,00 € e Parte_1 Pt_2 ROSSI 30 anni TAN 2,6%
28.9.2010 (doc. 9) 149.000,00 € Parte_3 25 anni TAN 2,5%
e 29.5.2007 (doc. 11) 160.000,00 € Parte_4 Parte_5
30 anni Pt_5 TAN 4,94%
20.3.2009 (doc. 13) 130.000,00 € Parte_6
25 anni
TAN 3,60%
e 28.1.2010 (doc. 15) 175.000,00 € Parte_7 Pt_8
15 anni Parte_8
TAN 2,6% 27.2.2008 (doc. 17) 185.000,00 €
e Pt_9 Pt_9 Pt_10 RIPAMONTI 30 anni
TAN 5,040% pagina 4 di 25 b. hanno richiamato la sentenza della Cassazione del 31 agosto 2021, n. 23655 con la quale, proprio in relazione al tipo di contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero proposto ai consumatori da , la CP_1
Suprema Corte ha ribadito che le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile nei contratti conclusi con i consumatori possono essere qualificate come abusive, e sono quindi viziate da nullità, se determinano un significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, anche laddove determinano l'oggetto del contratto o i corrispettivi di beni e servizi;
c. hanno richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea relativa agli obblighi informativi gravanti sull'intermediario bancario e creditizio nel caso di stipulazione di mutui in valuta estera con i consumatori, che evidenzia le necessità di dare adeguata informazione in relazione al rischio cambio al quale il consumatore si espone concludendo tale contratto, che potrebbe essere difficilmente sostenibile in caso di svalutazione della moneta con la quale percepisce il suo reddito (cfr. in particolare CGUE 20 settembre 2018, c. - 51/17, OTP Bank e OTP
Factoring; 26 giugno 2019 c-407/2018; 20 settembre 2017 c -186/2016
Ruxandra; 30 aprile 2014 c-26/2013 . Per_1
28.7.2009 (doc. 19) 155.000,00 € Parte_11 30 anni Part
3,00% e 12.6.2009 (doc. 21) 139.000,00 € Parte_12 Parte_13 25 anni
Pt_26
e 31.5.2010 (doc. 23) 240.000,00 € Parte_14 30 anni Parte_15 2,60%
e 10.3.2010 (doc. 25) 130.000,00 € Parte_16 Parte_17 20 anni
[...]
13.2.2007 (doc. 27) 65.000,00 € Persona_2 30 anni
TAN 4,90% 17.11.2009 (doc. 29) 168.000,00 €
e Parte_18 Pt_19
25 anni Pt_19 TAN 2,6% 8.4.2010 (doc. 31) 164.000,00 €
e Parte_20 Pt_27
25 anni Pt_21
[...] e 21.6.2007 (doc. 33) 140.000,00 € Parte_28 Pt_23 25 anni Pt_23 4,44 % TAN
pagina 5 di 25 d. hanno quindi richiamato due sentenze di questo Tribunale con le quali sono state accolte domande analoghe a quelle proposte degli odierni ricorrenti, ritenendo nulli siccome abusivi gli artt. 4, 7 e 7-bis delle condizioni generali del contratto di mutuo in ragione del tipo di “terminologia utilizzata e della tecnica redazionale scarsamente esplicativa” che “non consentono al mutuatario di comprendere effettivamente l'impegno economico che sta assumendo al momento della sottoscrizione del contratto” nonché in ragione del fatto che il rischio cambio non sarebbe ugualmente sopportato da entrambe le parti del contratto perché “la banca ha già adempiuto alla propria prestazione, rimane da adempiere solo la prestazione del mutuatario che è l'unica influenzata dall'alea” (Trib. Milano 13.6.2024, nn. 6054 e 6056 est. Trib. Milano 25.10.2024, n. 9265, est. Nobili e Trib. Milano Per_3
10.3.2025, n. 1970 est. Nobili);
e. hanno documentato che l'Autorità Garante della ONcorrenza e del Mercato con bollettino n. 26 del 9.7.2018 ha pubblicato la delibera con la quale ha ritenuto che gli artt. 4, 4 bis e 7 delle condizioni generali di contratto del contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero commercializzato da tra il 2003 ed il 2010 fossero abusivi nei termini ONtroparte_1 di cui all'art. 35, comma 1, del Codice del ONsumo, in quanto scarsamente intellegibili dal consumatore sia sul piano letterale sia in relazione al loro valore nel contesto complessivo del contratto, non esponendo in modo trasparente il funzionamento concreto dei meccanismi di doppia indicizzazione (del capitale e degli interessi) e di rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto, non indicando le operazioni aritmetiche necessarie per darvi corso anche in relazione al funzionamento del conto di deposito infruttifero collegato al contratto di mutuo e per mancanza di adeguati chiarimenti in ordine al fatto che il piano di ammortamento consegnato al momento della stipulazione del contratto fosse solo indicativo, siccome necessariamente soggetto a conguaglio per effetto dell'indicizzazione finanziaria e valutaria, rilevando altresì l'oscurità del funzionamento di tale meccanismo nel caso dell'estinzione anticipata, determinato in ragione del controverso riferimento all'art. 7 delle condizioni pagina 6 di 25 generali di contratto al “capitale restituito” in luogo di debito residuo oppure al capitale che il cliente intende restituire anticipatamente (doc. 2);
f. hanno richiamato la disciplina degli obblighi informativi e precontrattuali nei contratti di credito immobiliare ai consumatori introdotta dal d.lgs. 72/2016 agli artt. 120-quinquies, ss. TUB, in attuazione della direttiva
2014/2017/UE;
g. hanno allegato che l'oscurità del contratto e il meccanismo di indicizzazione valutaria al quale sono ancorati sia gli interessi che la determinazione delle quote di rimborso rendono praticamente impossibile sia la surrogazione di altri istituti di credito, sia la conversione dell'indicizzazione dal tasso riferito al a uno riferito all'Euro come previsto dall'art. 7-bis ma ONtroparte_3 evidenziato come sovente l'esercizio di tale facoltà prevista dal contratto sia resa impossibile dalle condizioni proposte dalla resistente che ritiene tale facoltà comporti una rinegoziazione (cfr. doc.ti 35 e 36);
h. hanno dedotto la mancanza di trasparenza del contratto in particolare:
i. con riguardo all'art. 4 delle condizioni generali di contratto volto a disciplinare gli “interessi”:
1. per aver indicato che il mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero, senza quindi consentire ai consumatori di comprendere che il mutuo fosse anche in valuta estera;
2. per aver allegato al contratto un piano di ammortamento delle sole rate capitali in euro, carente della specificazione della quota dovuta per interessi e nel quale non è rappresentato il rischio correlato al cambio della valuta sulle rate restitutorie del capitale;
ii. con riguardo all'art. 4 bis delle condizioni generali di contratto volto a disciplinare il “deposito fruttifero”:
1. per aver disciplinato i conguagli semestrali sia tra le differenze tra il tasso di indicizzazione (libor 6m
CHF+spread) rilevato alla scadenza e quello rilevato alla data di stipulazione del contratto, sia tra le differenze tra il tasso di cambio convenzionale e quello rilevato semestralmente su conto deposito fruttifero, senza chiarire adeguatamente gli pagina 7 di 25 effetti distorsivi legati al rischio del cambio, capace di azzerare i benefici derivanti dal minor valore del tasso di interesse di indicizzazione rispetto a quello ordinariamente applicato dagli intermediario (ossia l'euribor), indicazione non chiaramente rappresentata nemmeno nei documenti di sintesi;
2. perché il linguaggio tecnico e matematico utilizzato è difficilmente comprensibile al consumatore e non adeguatamente illustrato nel glossario contrattuale;
3. poiché il meccanismo di doppia indicizzazione applicato comporterebbe la costituzione di un derivato implicito in quanto l'inserimento del rischio valuta nella struttura del contratto comporterebbe l'aggiunta di un alea speculativa che renderebbe di fatto inapplicabili sia i meccanismi riequilibratori previsti ordinariamente per le sopravvenienze sia, di fatto, di esercitare l'estinzione anticipata e la surrogazione disciplinati, rispettivamente, dall'art. 120-ter e
120-quater TUB, ad esclusivo danno del consumatore;
4. per aver impedito ai mutuatari consumatori, grazie al meccanismo di regolamentazione dei conguagli sul conto deposito ed al piano di ammortamento alla francese adottato, di avvedersi della mancata o minima erosione del debito capitale residuo nonostante il pagamento delle rate di rimborso del mutuo per anni dalla data di stipulazione dei contratti di mutuo;
iii. con riguardo all'art. 7 delle condizioni generali di contratto: per non aver indicato alcuna formula o metodologia di calcolo in caso di estinzione anticipata e non in alcun modo rappresentato il rischio cambio da euro a franchi connesso a tale operazione;
i. hanno dedotto altresì che l'opacità del contenuto delle clausole contrattuali corrisponda a precisa volontà decettiva di parte resistente, anche in ragione dei c.d. “libor scandal” e “forex scandal” dei quali ha dedotto che è corresponsabile la convenuta avendo scientemente falsato il mercato dei pagina 8 di 25 tassi di interesse, fatto che comporta la nullità del tasso di interesse convenzionale siccome correlato a quello manipolato;
chiedendo, quindi, conclusivamente venga dichiarata, alternativamente, la nullità sia degli artt. 4, 4 bis e 7 delle condizioni generali di contratto ai sensi degli artt. 33 e
36 codice del consumo, sia la nullità totale dei contratti di mutuo siccome comportante la stipulazione di derivato implicito privo di alea razionale, con conseguente accertamento dei rapporti di debito o credito tra le parti, applicato al contratto il solo tasso di interesse sostitutivo legale di cui all'art. 117.7 TUB.
3. L'introduzione del presente giudizio è stata preceduta da autonomi procedimenti di mediazione attivati dai ricorrenti per ciascuno dei contratti costituenti i titoli delle domande proposte, affinché fossero ritenute procedibili ai sensi dell'art. 5 d.lgs.
28/2010. Tutti i procedimenti di mediazione si sono conclusi negativamente per mancato accordo tra le parti (doc.ti 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 30, 32,
34).
4. La resistente si è tempestivamente costituita ONtroparte_1
nel presente giudizio chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente siccome infondate in diritto, contestando la fondatezza delle deduzioni di parte ricorrente in ragione della chiarezza testuale delle condizioni generali di contratto richiamate dalla difesa di parte ricorrente, già sostenuta in numerosi precedenti giurisprudenziali vertenti su identiche clausole. Nel corso del giudizio la resistente ha inoltre evidenziato come le valutazioni in diritto espresse dall'Autorità Garante della ONcorrenza e del Mercato non siano vincolanti per il giudice ordinario e siano in ogni caso superate dalla revoca del provvedimento definitivamente disposta dal ONsiglio di Stato del 26.2.2025 che non ha condiviso la valutazione di mancanza di trasparenza fatta propria dall'autorità garante (doc. 194).
5. La causa è stata istruita solo documentalmente.
6. Le domande proposte sono infondate e non possono essere accolte per le ragioni di seguito esposte.
7. ON riguardo alla dedotta nullità dei contratti di mutuo in ragione dell'assimilabilità del meccanismo di indicizzazione al franco svizzero all'acquisto di domestic currency swap, privi di causa in concreto rispetto all'esigenza dei consumatori di stipulazione di mutuo per l'acquisto di prima casa, anche sotto forma di alea pagina 9 di 25 razionale per mancata comprensione del rischio intrinseco nell'operazione, le domande attoree si sono rivelate infondate.
La Cassazione con sentenza del 22 febbraio 2021, n. 4621 ha avuto modo di chiarire, in modo condiviso da tutta la giurisprudenza di merito successiva a tale pronuncia, come “se, dal punto di vista strettamente finanziario, l'accostamento della clausola di indicizzazione al cambio ad uno strumento finanziario derivato
("domestic currency swap") appare corretto, perplessità, però, sorgono in merito alla qualificazione giuridica in tal senso. E ciò in quanto, nell'ipotesi in cui le parti vogliano effettivamente porre in essere (…) un finanziamento per sostenere un'attività del mutuatario denominata in franchi svizzeri (o altra valuta straniera), ove esse non decidano direttamente l'erogazione del finanziamento in tale valuta, bensì in euro con indicizzazione al cambio euro/CHF, la clausola in questione si pone quale modalità di attuazione dell'esplicita volontà contrattuale di erogare un finanziamento in euro indicizzato al franco svizzero e non come un derivato di copertura, presentandosi come una modalità tecnica del contratto di finanziamento che rimane priva di autonomia causale, non rappresentando un contratto autonomo rispetto al finanziamento, bensì solo un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria. Del resto, del cd. "derivato" manca la caratteristica peculiare, vale a dire la possibilità della sua autonoma circolazione”.
Tale interpretazione è del resto imposta, come rilevato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea secondo la quale le clausole di conversione tra valute contenute nei contratti di finanziamento in valuta estera “non hanno altra funzione” che descrivere le “modalità di esecuzione di obbligazioni essenziali di pagamento del contratto di mutuo, ossia la messa a disposizione del capitale da parte del mutante e il rimborso di tale capitale maggiorato degli interessi da parte del mutuatario”: tali clausole “non hanno il fine di realizzare un investimento, in quanto il consumatore mira solamente ad ottenere fondi in previsione dell'acquisto di un bene di consumo o della prestazione di un servizio e non già, ad esempio, a gestire un rischio di cambio o a speculare sul tasso di cambio di una valuta estera" (così, testualmente, CGUE, sent. 3 dicembre 2015, c-312/2014).
Tale interpretazione è stata ulteriormente confermata dalla Cassazione con sentenza a Sezioni unite del 23.2.2023, n. 5657 che ha escluso, con riguardo ai pagina 10 di 25 contratti di leasing, che il meccanismo di doppia indicizzazione a valuta e tasso di interesse estero comportino la stipulazione di un derivato implicito e costituiscano un patto immeritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.
Difettando pertanto nei contratti titolo della domanda di parte ricorrente sia l'effettivo investimento di somme da parte dei consumatori (acquistate, invece, a debito dei mutuatari) sia l'astratta possibilità di circolazione autonoma della clausola di indicizzazione, è scorretta la loro assimilazione ad uno strumento derivato, e, quindi, il presupposto in diritto sul quale si fonda la domanda di dichiarazione di nullità di tali clausole, ossia l'essere derivati privi di causa, anche sotto forma di alea razionale, si è rivelato in diritto infondato, fatto che comporta il rigetto delle domande fondate su tale errata qualificazione.
8. Anche la deduzione evincibile dalle domande dei ricorrenti, benché esplicitata solo con la prima memoria prodotta ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. di nullità del contratto siccome attuativo di intesa anticoncorrenziale, e quindi per violazione di norma imperativa consistita nell'art. 2 della l. 287/1990, appare infondata per il fatto, che costituisce ragione più liquida del presente giudizio, che le parti ricorrenti non paiono aver mai specificamente allegato, né di conseguenza dimostrato, quale sia l'intesa anticoncorrenziale del quale i contratti prodotti nel presente giudizio sarebbero stati attuazione, limitandosi a indicare genericamente i gruppi bancari che hanno presto parte all'intesa, senza chiarire quali società fossero nello specifico coinvolte dall'intesa, nè quale sarebbe il periodo di tempo nel quale
è avvenuta tale intesa o quale sarebbe il mercato rilevante interessato dalla stessa e quali effetti distorsivi l'intesa ha prodotto, non avendo la difesa delle ricorrenti nemmeno prodotto il provvedimento sanzionatorio richiamato nelle sue difese, deducendo che la sussistenza e consistenza dell'intesa anticoncorrenziale relativa alla manipolazione del libor deve essere ritenuta un fatto notorio. La Cassazione con ordinanza della III sezione del 13.1.2025, n. 863 ha viceversa chiarito, riguardo ai provvedimenti adottati dalle Autorità Garanti nazionali, che il contenuto specifico di tali provvedimenti non può essere ritenuto un fatto notorio ma deve essere documentato, esprimendo un principio di diritto applicabile anche ai provvedimenti espressi nelle decisioni della Commissione UE, tenuto conto degli effetti e del regime di pubblicità di tali decisioni disciplinate dagli artt. 296 e 297 TFUE.
pagina 11 di 25 Manca quindi la prova che i contratti stipulati dai ricorrenti siano frutto di un'intesa anticoncorrenziale.
9. ON riguardo all'ulteriore domanda di dichiarazione di nullità degli artt. 4, 4-bis, 7
(ed eventualmente dell'art. 7-bis) dei contratti di mutuo costituenti il titolo delle domande attoree, e delle consequenziali domande di accertamento del debito o credito applicato il tasso di interesse legale sostitutivo e di condanna al pagamento del relativo credito deve rilevarsi quanto segue.
Gli attori hanno dedotto l'abusività delle richiamate clausole contrattuali per mancanza di chiarezza e trasparenza nelle modalità di redazione, in conseguenza della quale i mutuatari, quali consumatori attratti alla stipulazione dei contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa proposto dalla convenuta in ragione del pubblicizzato risparmio di spesa derivante dall'applicazione, quale tasso di interesse variabile da applicare alle rate restitutorie del mutuo, del libor in luogo dell'euribor, non hanno potuto comprendere:
1) che il mutuo concluso non fosse in euro, ma fosse indicizzato al franco svizzero;
2) gli effetti distorsivi legati nello specifico al rischio cambio, consistiti in particolare nel fatto che, in caso di apprezzamento del franco svizzero sull'euro, sarebbe significativamente variato l'importo da restituire rispetto a quello ricevuto in euro;
3) le modalità di calcolo degli importi dovuti in caso di estinzione anticipata contratto.
La difesa degli attori ha richiamato, a dimostrazione della fondatezza della domanda di dichiarazione di nullità proposta, le valutazioni della tecnica redazionale di tali clausole compiute dall'Autorità Garante della ONcorrenza e del Mercato nel provvedimento prodotto in estratto al documento 2, da considerare quale prova privilegiata dell'abusività di tali clausole, secondo quanto indicato dalla Cassazione con la sentenza del 31 agosto 2021, n. 23655. La difesa attorea ha inoltre richiamato i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sull'ampiezza ed il contenuto del sindacato che deve compiere il giudice nazionale nei contratti conclusi consumatori al fine di rispettare gli obblighi derivanti dall'art.3§1 e 4§2 della direttiva 93/13/CEE.
pagina 12 di 25 La difesa degli attori ha compiuto una critica delle menzionate clausole contrattuali nella loro portata oggettiva e comune a tutti i ricorrenti, senza compiere né in citazione né nelle successive difese, scritte o orali, alcuna distinzione con riguardo alla specifica posizione di ciascuno degli attori in ragione del contenuto della documentazione precontrattuale ricevuta in relazione ai singoli contratti costituenti titolo delle domande proposte in questo giudizio. Inoltre rispetto ai contratti conclusi da , e Parte_3 Parte_6 Parte_7
le allegazioni difensive contenute nel ricorso introduttivo riportano Parte_8
dati relativi all'oggetto dello specifico contratto concluso da tali ricorrenti che sono risultate addirittura difformi dalle previsioni contrattuali documentate (in relazione ora all'importo mutuato, ora al TAN, ora al termine di restituzione del mutuo concordato, cfr. nota 1 della presente sentenza).
Prendendo le mosse dal provvedimento di c.d. “public enforcement” richiamato, come proposto dalla difesa di parte ricorrente, deve innanzi tutto rilevarsi come l'Autorità Garante della ONcorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 37-bis del d.lgs. 206/2005 (cod. cons.), ha accertato l'abusività delle clausole richiamate ritenendo la loro tecnica di redazione imprecisa e non chiara ai sensi dell'art. 35, comma 1, cod. cons.
Tale valutazione, certamente condivisibile con riguardo alle imprecisioni linguistiche dell'art. 7 dei contratti di mutuo, è stata tuttavia compiuta in senso generale ed astratto, senza considerare, in concreto, le informazioni precontrattuali ricevute dal singolo consumatore, che lo hanno orientato nel comprendere il contenuto del contratto stipulando e nella scelta di sottoscrivere, tra i vari tipi di mutui offerti dal mercato per ottenere la liquidità necessaria per l'acquisto della prima casa, proprio il prodotto offerto dalla convenuta.
Inoltre i rilievi espressi dall'Autorità Garante non sono stati condivisi dal
ONsiglio di Stato che, infatti, in sede giurisdizionale con sentenza del 26.2.2025, n.
1699 ha definitivamente annullato tale provvedimento (doc. 139 res.) evidenziando che “le clausole in contestazione erano chiare e comprensibili in relazione, sia all'effettivo meccanismo applicato, sia in relazione alla conseguente elevata aleatorietà per ciascuna delle due parti contrattuali, secondo un'immagine che richiama quella del pendolo. Infatti, a seconda dell'andamento degli indici presi a parametro, con particolare riferimento a quello valutario, nella specie il tasso pagina 13 di 25 variabile avrebbe comportato un sensibile mutamento dell'importo della rata, in favore ora dell'una ora dell'altra delle due parti del contratto di mutuo fondiario”.
Secondo il ONsiglio di Stato in particolare “Non sussiste la scarsa chiarezza e comprensibilità del testo, sia in generale che in particolare”. Il ONsiglio di Stato ha quindi chiarito che tutti i profili di criticità evidenziati nel provvedimento dell'Autorità Garante, fatti propri sia dalla difesa delle parti ricorrenti che dalle pronunce di merito che hanno accolto domande analoghe a quelle proposte nel presente giudizio, non incidono sulla possibilità in concreto per il consumatore di comprendere il pur complesso funzionamento del contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero concluso con la resistente, adeguatamente chiaro e comprensibile alla luce della documentazione fornita al consumatore al momento della conclusione del contratto.
Secondo il ONsiglio di Stato, infatti, “In primo luogo, (…) la valutazione dell'Autorità non tiene adeguatamente conto del fatto che il piano di ammortamento sia stato predisposto, al momento della sua conclusione, con l'indicazione puntuale dei criteri utilizzati;
lo stesso non può pertanto dirsi 'indicativo' della scarsa chiarezza e comprensibilità della formulazione adottata. In proposito, non incidono in alcun modo i conguagli semestrali, indicati con chiarezza e destinati ad operare a parte, mediante l'accredito o l'addebito sullo speciale deposito fruttifero, proprio in forza del carattere aleatorio del meccanismo operante e chiaramente descritto.
In secondo luogo, con riferimento ai meccanismi in contestazione sostanziale, il meccanismo di indicizzazione non appare oscuro;
infatti, anche ad un soggetto non esperto in materia finanziaria e valutaria, quale il consumatore tutelato dalla disciplina applicata, è dato cogliere il significato sostanziale della previsione contrattuale, in base alle clausole stesse ed alla relativa formulazione, cioè di un mutuo a tasso variabile, determinato attraverso indici più aleatori, con un vantaggio che, a seconda dell'andamento specie valutario (soggetto a variazioni giornaliere nonché a valutazioni o svalutazioni, secondo nozioni ampiamente notorie anche per un semplice livello informativo medio di un consumatore che si appresta a stipulare un impegnativo contratto di mutuo), può andare all'una od all'altra parte del contratto.
In terzo luogo, se la complessità tecnica è evidente, è parimenti evidente la conseguente necessità di comprendere, resa possibile dalla chiarezza delle clausole pagina 14 di 25 indicative dei meccanismi e dei criteri utilizzati, il rischio assunto correlato ad un contratto palesemente aleatorio, a partire dal riferimento ad una valuta diversa, di un paese terzo, avente una propria gestione valutaria distinta da quella dell'euro.
In quarto luogo, la doverosa chiarezza delle condizioni economiche, così come richiesta anche dalla giurisprudenza europea, non può essere intesa nel senso di imporre alla Banca l'indicazione – per gli anni a venire o comunque nel lungo periodo – delle oscillazioni (o delle probabili oscillazioni) del tasso di interesse e del tasso di cambio, ciò in quanto sul piano giuridico il contratto in esame si connota per una evidente e chiara alea – che, come sopra già evidenziato, è bilaterale, in quanto posta a carico di entrambe le parti – oltre che pienamente valutabile dal consumatore, il quale, quando ha sottoscritto il contratto, era reso edotto del suo tenore della sua operatività.
In quinto luogo, sul piano economico, il mutare del quantum della rata si basa su variazioni che non dipendono dalla condotta del professionista, ma dagli andamenti macroeconomici del mercato, non prevedibili ex ante, neppure con la diligenza qualificata dell'operatore professionale;
né qualsiasi redazione delle clausole avrebbe potuto prevedere l'evoluzione dell'andamento. Ciò che costituiva oggetto delle clausole, cioè il legame dell'indicizzazione a voci soggette a nota aletorietà quali il rapporto di cambio fra valute ben diverse, era invece chiaramente comprensibile, per come formulato al meglio delle possibilità prospettabili, proprio dal consumatore medio, che opta per un mutuo a tasso variabile con criteri di indicizzazione del tasso e quindi della conseguente rata, all'evidenza aleatori, sia nel bene che nel male per l'uno contraente e viceversa.
Vanno condivise anche le conclusioni della giurisprudenza [di merito, n.d.r.] richiamata [da n.d.r.]: le clausole analizzate, risultano chiare – da un CP_1
punto di vista descrittivo e operativo e non ambigue – atteso che non appare ipotizzabile attribuire alle stesse diversi significati, eventualmente contrastanti.
Il consumatore medio, proprio in relazione alla tipologia di contratto non soggetto a quotidianità, era in grado di comprendere – da un punto di vista sostanziale – i rischi che, sul piano economico, si assumeva con la sottoscrizione del contratto, in quanto, così come espressamente indicato, con l'apprezzamento della valuta estera, rispetto alla valuta nazionale, poteva subire un aggravio dal punto di vista economico, ovvero un vantaggio a seconda dell'andamento dei cambi.
pagina 15 di 25 L'assenza dei presupposti di cui all'art. 35 emerge dall'insostenibilità degli ulteriori elementi addotti.
In particolare, l'inserimento diretto nel testo del contratto della formula matematica, vero e proprio perno della contestazione dell'Autorità, lungi dall'aggiungere qualcosa in termini di comprensibilità in favore del consumatore medio, ne avrebbe semmai minato la piana lettura del meccanismo come esplicato nelle clausole (con rinvio ad una formula matematica leggibile solo da esperti in matematica finanziaria)”.
Venuta quindi meno la presunzione di scarsa chiarezza e comprensibilità degli artt. 4, 4-bis e 7 delle condizioni generali di mutuo predisposte dalla resistente derivante dall'annullamento definitivo del provvedimento dall'Autorità Garante, le cui motivazioni vengono condivise, si ritiene inoltre che la resistente abbia anche documentato di aver fornito, in sede precontrattuale e contrattuale, elementi ulteriori o accessori idonei a consentire al consumatore di comprendere il contenuto delle clausole richiamate e del rischio assunto con la conclusione del contratto.
Venendo quindi alle specifiche contestazioni compiute in relazione ai contratti di mutuo costituenti il titolo delle domande proposte nel presente giudizio,
i ricorrenti hanno dedotto - in primo luogo - che dai contratti di mutuo fondiario stipulati con atto pubblico e dalla documentazione allegata al momento della stipulazione del contratto non fosse chiaramente evincibile che il debito capitale da restituire, correlato ad importo ricevuto in euro e da restituire in euro, fosse indicizzato al franco svizzero.
Tale deduzione è rimasta, tuttavia, del tutto priva di riscontro documentale.
Sia nei contratti di mutuo e nella documentazione a questi allegata prodotti dalla ricorrente (doc.ti 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33), sia nella documentazione precontrattuale prodotta dalla resistente (sub doc.ti 191 lett. a-n) risulta chiaramente evidenziato che il mutuo, pur ricevuto in euro e da estinguere con moneta avente corso legale in Italia, è soggetto al meccanismo di doppia indicizzazione, comprensivo dall'indicizzazione del debito capitale restitutorio nella valuta estera di riferimento (ossia il franco svizzero).
L'art. 4 dei contratti di mutuo prevede, infatti, testualmente che “le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero, secondo le modalità di seguito indicate”.
pagina 16 di 25 La convenuta ha, inoltre, dimostrato di aver proposto in sede precontrattuale raffronto comparativo tra le diverse tipologie di mutuo offerte ai consumatori, raffronto nel quale i mutui aventi quali “parametro di riferimento” il libor CHF 6m vengono chiaramente identificati come mutui in “franchi svizzeri” (cfr. doc. 191 a) conv.).
Nel contratto di mutuo è contenuta, all'art. 4 e all'art. 7 per il caso di estinzione anticipata del contratto, articolata disciplina volta a descrivere il meccanismo di indicizzazione valutaria, che, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla chiarezza dei meccanismi matematici sulle modalità di imputazione dei pagamenti restitutori ad estinzione del mutuo ricevuto, rendono del manifesta l'operatività di meccanismo di indicizzazione del contratto non solo riguardo al tasso di interesse anche in relazione al debito capitale per valuta.
Come già rilevato da questo Tribunale “l'essenza del contratto in questione è costituita [proprio] dal fatto che le parti abbiano concordato di mutuare una somma espressa in euro indicizzata al franco svizzero, prevedendo, quindi, che tutti i pagamenti fossero effettuati dal mutuatario nella valuta avente corso legale in Italia
e, quindi, in euro;
di qui, pertanto, la necessità di procedere alla conversione in
NC ER dell'importo originariamente mutuato, secondo il tasso di cambio delle valute alla data di stipula del contratto e, analogamente, procedere alla conversione fra le valute di tutti gli importi pagati o da pagare dal mutuatario, facendo riferimento al tasso di cambio delle valute alla data dei pagamenti;
rispetto a un tradizionale contratto di mutuo in euro, quindi, il mutuatario avrebbe corso il rischio non solo della fluttuazione dei tassi di interessi, ma anche del variare dei tassi di cambio fra le valute.
La convenienza di ricorrere a tali tipologie di mutuo era all'epoca rappresentata dal fatto che i tassi di interesse legati al erano più bassi di quelli legati ONtroparte_3 prima alla lira e, poi, all'euro (così come ancora oggi accade, peraltro), con l'effetto che, stipulando un mutuo indicizzato al , diveniva possibile ONtroparte_3
avvalersi di un tasso di interesse inferiore e, quindi, più conveniente per il mutuatario.
La convenienza di tali mutui è venuta progressivamente erodendosi dal 2010 in poi, ossia da quando il ha intrapreso una progressiva tendenza di ONtroparte_3 apprezzamento sull'euro, con l'effetto che il mutuatario si è trovato a dover pagare pagina 17 di 25 più euro per poter restituire la medesima somma in NC ER;
peraltro la minor convenienza discendente dal tasso di cambio fra le valute è stata comunque almeno in buona parte compensata dai maggiori vantaggi collegati al tasso di interesse Libor /CHF, comunque inferiore al tasso Euribor” (così Trib. Milano, 15 luglio 2021, n. 5300).
Tanto dal contenuto letterale del contratto, quanto dalla informativa pubblicitaria distribuita in fase precontrattuale e dalle caratteristiche del tipo di mutuo allora diffuso sul mercato, deve ritenersi documentalmente smentito l'assunto difensivo attoreo in forza del quale gli attori non avrebbero potuto o dovuto comprendere che il mutuo fosse indicizzato, oltre che con riguardo agli interessi dovuti, anche al franco svizzero in relazione al debito capitale residuo.
Nemmeno il provvedimento dell'AGCoM richiamato dalla difesa attorea ha, del resto, riconosciuto che il difetto di trasparenza degli artt. 4, 4-bis e 7 del contratto di mutuo fosse tale da impedire ai consumatori di avvedersi dell'indicizzazione anche al franco svizzero e manca, pertanto, qualsiasi prova a supporto di tali deduzioni attoree.
Le domande fondate su tale deduzione devono, quindi, essere rigettate siccome infondate.
ON riguardo, invece, alla dedotta abusività degli artt. 4, 4-bis e 7 del contratto di mutuo per mancanza di trasparenza consistita nell'impossibilità per il consumatore di comprendere, in concreto, il rischio cambio assunto dal mutuatario alla luce delle modalità di descrizione del meccanismo di doppia indicizzazione e conguaglio su conto deposito fruttifero ivi disciplinati, la difesa attorea ha prodotto,
a dimostrazione del fatto allegato a fondamento dell'eccezione, il conteggio compiuto da parte convenuta sugli importi dovuti dal solo ricorrente Pt_24 per l'ipotesi -alla quale non ha dato seguito nessuno dei ricorrenti- di
[...]
estinzione anticipata dei mutui, dai quali emerge come, per effetto dell'apprezzamento del franco sull'euro nel periodo di esecuzione del contratto, il debito complessivo gravante sul mutuatario si sia ridotto in misura particolarmente contenuta nonostante il tempo trascorso dalla stipulazione del contratto ed il regolare adempimento agli obblighi restitutori derivanti dal contratto di mutuo (cfr doc.ti 27 e 45 ric.). I ricorrenti hanno quindi evidenziato che la mancata specificazione delle operazioni aritmetiche necessarie per dare corso al conguaglio pagina 18 di 25 dei pagamenti eseguiti in euro in franchi e dei pagamenti eseguiti ad estinzione del mutuo, nonché la mancata specificazione che l'astratto piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo fosse meramente esplicativo del funzionamento di un piano di ammortamento a rata costante, senza alcuna rappresentazione né del rischio cambio né del rischio correlato alla variazione del tasso di interesse sono tutti indici di scarsa chiarezza e comprensibilità dei meccanismi di indicizzazione correlati al rischio cambio sommato al rischio derivante dalla pattuizione di un tassi di interesse variabile.
La deduzione della difesa attorea trova, del resto, astratto ed autorevole conforto in diritto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia.
In particolare con la sentenza del 10 giugno 2021 della Prima Sezione, la Corte di
Giustizia dell'Unione europea nella causa c-609/2019 (BNP AS Personal ON CE SA contro , su rinvio pregiudiziale del giudice francese in controversia vertente proprio su mutuo ipotecario in valuta estera, ha avuto modo di precisare che “l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito della trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che i pagamenti a scadenze fisse siano imputati prioritariamente agli interessi e che prevedono, al fine di liquidare il saldo del conto, l'estensione della durata di detto contratto e l'aumento dell'importo delle rate mensili, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell'intera durata del contratto medesimo”.
Nella parte motiva della sentenza richiamata la Corte di Giustizia ha chiarito che
“spetta al giudice nazionale, quando valuta le circostanze ricorrenti al momento della conclusione del contratto di mutuo, verificare che, nella causa in discussione, sia stato comunicato al consumatore il complesso degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno e che gli consentono di valutare, segnatamente, il costo totale del suo mutuo. Svolgono un ruolo determinante in siffatta valutazione, da un lato, la questione di accertare se le clausole del contratto in parola siano pagina 19 di 25 formulate in modo chiaro e comprensibile cosicché un consumatore medio (…) sia posto in grado di valutare un costo del genere e, d'altro lato, la circostanza collegata alla mancata menzione nel contratto di credito delle informazioni considerate come essenziali alla luce della natura dei beni o dei servizi che costituiscono l'oggetto del suddetto contratto (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2020, Gómez Per_4
, C-125/18, EU:C:2020:138, punto 52 e giurisprudenza ivi citata)”
[...] precisando che “il mutuatario deve essere chiaramente informato del fatto che, sottoscrivendo un contratto di mutuo stipulato in una valuta estera, si espone a un rischio di cambio che gli sarà, eventualmente, economicamente difficile sostenere in caso di svalutazione della moneta nella quale egli percepisce il proprio reddito.
Inoltre, il professionista deve esporre le possibili variazioni dei tassi di cambio e i rischi inerenti alla sottoscrizione di un contratto del genere (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).”
È proprio la giurisprudenza della Corte di Giustizia richiamata che consente tuttavia di escludere, in concreto, che gli artt. 4, 4-bis e 7 dei contratti di mutuo stipulati dai ricorrenti non fossero chiari e trasparenti, tenuto conto del complesso delle informazioni fornite dall'intermediario bancario in fase precontrattuale ed in occasione della stipulazione dei singoli contratti di mutuo.
Infatti risulta documentato, a prova contraria, dalla convenuta, con i documenti prodotti al n. 191, che la variabilità del tasso di cambio venne specificamente indicata quale rischio specifico del tipo di contratto stipulando nei fogli informativi consegnati prima della stipulazione del contratto, oltre ad essere richiamato ed evidenziato nelle proposte contrattuali e nel documento di sintesi.
Sempre nell'informativa precontrattuale la convenuta ha inoltre specificato che il mutuo a tasso variabile indicizzato a valuta estera “consente al consumatore di corrispondere, tempo per tempo, un tasso in linea con le variazioni di mercato estero di riferimento. Il rischio connesso a questa tipologia di finanziamenti si riferisce alla possibilità di variazioni anche significative dell'importo della rata in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi della quotazione del parametro di riferimento oltre che dalla modificazione del rapporto di cambio tra l'euro e la valuta di riferimento”.
pagina 20 di 25 Il rischio cambio appare, pertanto, complessivamente adeguatamente illustrato con riguardo alla possibilità che, a fronte di una svalutazione della moneta di pagamento su quella di indicizzazione, l'importo da restituire sia anche considerevolmente superiore a quello nominalmente ricevuto, in euro, alla data di stipulazione del contratto, come del resto già rilevato sia nella giurisprudenza di questo Tribunale
(cfr. sent. del 13 ottobre 2022 che ha definito il procedimento n. 39694/2020 R.G.; sent. 759/2022 del 28.1.2022) sia in quella Corte d'Appello di Milano (cfr. sent. 948 del 21.3.2022; sent. 1234 del 12.4.2022) sia nella centinaia di provvedimenti di merito conformi adottate dalla giurisprudenza italiana, prodotte nella documentazione allegata da parte resistente (doc. 17-186; 195-200; 204-225), la cui correttezza è stata da ultimo confermata anche dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 30556 del 3.11.2023 (doc. 15 res.).
Non si ritiene, inoltre, dirimente, al fine di escludere una corretta rappresentazione del rischio cambio la mancata consegna di scenari previsionali sull'andamento atteso dei rapporti di valuta con riguardo al periodo di esecuzione dei contratti di mutuo, non essendo possibile compiere alcun dato previsionale effettivamente attendibile con proiezione decennale o pluridecennale, e corrispondente quindi alla durata dei mutui.
Deve, pertanto, ritenersi che il rischio cambio fosse stato correttamente e comprensibilmente rappresentato ai consumatori mutuatari prima ed in sede di stipulazione del contratto, i quali tuttavia si sono consapevolmente assunti tale rischio confidando nella (allora storica e consolidata) stabilità del rapporto di cambio euro/franco svizzero ed al fine di ottenere l'auspicato risparmio di spesa derivante dall'applicazione di tasso variabile indicizzato al libor CHF 6m piuttosto che all'euribor.
Né può dirsi che l'assunzione di tale rischio comporti un significativo squilibrio delle prestazioni contrattuali, essendo il rischio cambio così come il rischio di variazione dei tassi di interesse gravante, in egual misura, su entrambe le parti.
Invero appare scorretto ritenere che la mutuataria non subisca il rischio cambio perché ha consegnato l'importo mutuato, in euro, al momento della stipulazione del contratto di mutuo. È infatti evidente che l'apprezzamento della valuta con la quale la mutuante ha pagato l'importo mutuato sulla valuta di conversione delle rate restitutorie, avrebbe comportato nel corso della riduzione una significativa riduzione pagina 21 di 25 dei crediti esigibili dalla mutuante nel corso dell'esecuzione del contratto di mutuo e che quindi il rischio cambio sia stato sostenuto in egual misura dai mutuanti quanto dai mutuatari.
Deve pertanto escludersi che, in concreto, le clausole convenute agli artt. 4, 4-bis e
7 del contratto di mutuo fossero nulle ai sensi dell'art. 33, comma 1, e 34 del cod. cons., per gli effetti di cui all'art. 36 cod. cons.
ON riguardo poi nello specifico all'art. 7 dei contratti di mutui, come evidenziato dall'Autorità Garante e dalla giurisprudenza di merito che ha avuto modo di valutare tale clausola, la stessa contiene una evidente imprecisione linguistica quando fa riferimento all'importo da corrispondere per l'estinzione anticipata con riguardo al “capitale restituito” in luogo del “capitale residuo” o “da restituire”. Tale difetto di chiarezza della clausola può far insorgere un dubbio sulla sua interpretazione che tuttavia, come già rilevato nella giurisprudenza di merito preponderante che ha avuto modo di analizzare la questione, può essere risolta facendo ricorso al criterio ermeneutico imposto dall'art. 35, comma 2, cod. cons.
Come recentemente evidenziato da questo Tribunale infatti “la clausola n. 7 (…) contiene una evidente improprietà laddove fa riferimento al calcolo di quanto il mutuatario deve pagare sulla base del capitale 'restituito', anziché del capitale 'da restituire'. Tale imprecisione però non comporta di per sé alcun vizio di nullità. È sufficiente ricorrere ad una interpretazione logica e sistematica per ricondurre la previsione al capitale residuo e ciò è reso immediatamente evidente dal fatto che subito dopo il riferimento al capitale restituito la clausola prevede proprio il pagamento degli arretrati che fossero dovuti dal mutuatario. Peraltro anche in questo caso si può osservare che la formulazione letterale della clausola non comporta di per sé alcuno squilibrio tra le obbligazioni delle parti: a parte l'assurdità di calcolare il dovuto su quanto già restituito, l'applicazione letterale sarebbe favorevole o sfavorevole al mutuatario a seconda che gli abbia già rimborsato meno della metà del dovuto, oppure di più.” (così sent. Tribunale Milano 5 agosto 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 5287/2020).
Ancor più chiaramente il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5166 del 7.3.2019 ha evidenziato che “l'art. 7 del contratto consente l'estinzione anticipata a condizione di aver pagamento gli arretrati dovuti, le spese giudiziali sin qui maturati sino al giorno dell'estinzione.
pagina 22 di 25 In tale caso, ai fini del rimborso anticipato, viene espressamente prevista una duplice operazione matematica: 'il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, Verranno calcolati in franchi svizzeri in base al Tasso di cambio convenzionale, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Euro rilevato sulla pagina FXBK ONtroparte_3
nel circuito Reuter e pubblicato su Il Sole 24 ore nel giorno dell'operazione di rimborso'.
Al riguardo, parte attrice si duole, innanzitutto, della scarsa chiarezza dell'espressione “capitale restituito”, ritenendo la stessa equivoca, potendo significare tanto capitale già restituito” quanto “capitale da restituire”.
In realtà, il capitale già restituito/ammortato, attraverso il meccanismo di indicizzazione sopra descritto delle rate costanti del piano di ammortamento e dei conguagli semestrali, risulta già convertito in franchi svizzeri. Per cui, a discapito della paventata scarsa chiarezza, appare evidente che la clausola in esame si riferisca al capitale residuo, vale a dire a quello ancora da restituire, espresso, naturalmente, in euro.
In maniera speculare rispetto al meccanismo di indicizzazione utilizzato durante l'ammortamento del mutuo per il calcolo dei conguagli semestrali, il capitale da restituire deve essere ricalcolato secondo il tasso di cambio franco svizzero/euro al momento dell'estinzione. In tale caso viene a mancare l'ulteriore parametro del tasso di interesse perché la somma da restituire comprende il solo capitale.
Di conseguenza, pur senza indicare formule matematiche che, peraltro, avrebbero ingenerato maggiore confusione in un contraente consumatore, la clausola in esame indica in sequenza in termini narrativi, le due operazioni matematiche da effettuare per determinare il capitale da restituire indicizzato.
Innanzitutto, il capitale residuo in euro va convertito in franchi svizzeri secondo il tasso di cambio convenzionalmente stabilito al momento della stipulazione del contratto: ciò è necessario dal momento che il mutuatario ha continuato a versare le rate costanti previste dal piano di ammortamento allegato al mutuo calcolate sulla base del medesimo tasso di cambio storico rilevato al momento dell'erogazioni
(fatti salvi i conguagli semestrali, che però non incidono direttamente sull'ammontare delle rate in quanto vengono accreditati ovvero addebitati sul deposito fruttifero), per calcolare quanti franchi svizzeri corrisponde il capitale pagina 23 di 25 residuo è necessario convertire in tale valuta il capitale residuo, espresso in euro dal piano di ammortamento, utilizzando lo stesso tasso di cambio storico adottato al momento dell'erogazione.
Una volta calcolato il residuo capitale in franchi svizzeri, al tasso convenzionalmente stabilito, l'importo così ottenuto va ricalcolato in euro, al tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla banca per estinguere il mutuo.
Si tratta dunque della medesima esplicazione del rischio tipico del contratto, assunto tanto dal mutuatario quanto dal mutuante, già nella fase iniziale di predisposizione del piano di ammortamento. Difatti, nel caso in cui al momento dell'estinzione anticipata il, l'euro si sia apprezzato sul franco svizzero, il mutuatario dovendo
'spendere' meno euro per saldare il debito in franchi, sarà avvantaggiato e la banca si vedrà restituito un capitale minore di quello originariamente concesso.
In caso contrario di apprezzamento del franco svizzero sull'euro - come è avvenuto nel caso concreto, il mutuatario sopporterà il rischio di dover restituire un capitale maggiore”.
ONclusivamente, pertanto, la scarsa chiarezza della disposizione richiamata deve determinarne una interpretazione favorevole al consumatore, ai sensi dell'art. 35, comma 2 cod. cons., imponendo di ritenere il riferimento al “capitale restituito” contenuto all'art. 7 del contratto come a quello residuo alla data di estinzione anticipata del contratto. In questo modo alla clausola, sebbene scritta in modo poco chiaro, può essere attribuito il significato più favorevole al consumatore, all'interpretazione sistematica del contratto ed alla causa concreta del contratto concluso tra il professionista ed il consumatore.
10. Per tutte le ragioni sinora illustrate, le domande degli attori si sono, quindi rivelate interamente infondate e devono essere integralmente rigettate.
11. Le spese seguono la soccombenza degli attori ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore (non determinato) della controversia, applicando i parametri medi ed aggiornati previsti dal DM 55/2014 (come modificato nel 2022) per le fasi introduttiva, di studio e decisoria della presente controversia siccome effettivamente svolte, minimi per la fase decisoria, svolta solo oralmente. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM richiamato, applica un incremento dell'importo dei compensi così determinato in misura pari al 60%.
pagina 24 di 25
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
e , e Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, e Pt_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
e e ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17
, e , e Parte_24 Parte_18 Parte_19 Parte_20
, e nei confronti di Parte_21 Parte_22 Parte_23
; ONtroparte_1
2) condanna altresì e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e , e
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, e e Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
e , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_24
e , e , Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
e in solido, a rimborsare in favore di Parte_22 Parte_23
le spese di giudizio, che liquida in € ONtroparte_1
19.163,20 per compensi, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 23 dicembre 2025
La giudice
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