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Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
L. 187/2024
RECLAMO AVVERSO DINIEGO SOSPENSIVA composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. nel procedimento iscritto al n. 727 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente tra OD
nato in [...], in data [...], (ID PA0012794; Parte_1
rappresentato e difeso, dall'avv. Maria Giulia Fava, pec: P.IVA_1
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reclamante nei confronti di
Controparte_1
[...]
[...] reclamato con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO
Letti gli atti;
all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 11 aprile 2025; OSSERVA
1. Con provvedimento emesso in data 26.3.2025 il Tribunale di Palermo Sezione
Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione Cittadini UE - pronunciandosi nell'ambito del ricorso ex art. 35 d. lgs. proposto da avverso il provvedimento del Questore di del Parte_1 CP_1
28.2.2025, notificatogli in pari data, con cui la domanda di protezione internazionale da egli formulata è stata dichiata inammissibile – ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
2. Il Tribunale ha negato la sospensione evidenziando, in particolare, che ai sensi dell'art. 35bis, comma 5, del D. Lgs. 25/2008 la proposizione del ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'art. 29bis e che nel caso di specie la domanda reiterata di protezione internazionale è stata decisa ai sensi del citato art. 29bis, comma 1bis, nella fase di esecuzione del provvedimento di espulsione.
3. Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo reclamo, in data 5 aprile
2025, evidenziando che: a) era giunto in Italia nel 2015 e aveva Parte_1
presentato domanda di protezione internazionale;
b) in data 3.8.2016 gli veniva riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria, in ragione della necessità di sostegno psicologico e, pertanto, gli veniva rilasciato un permesso di soggiorno delle durata biennale;
c) che scaduto il biennio, avanzava domanda di rinnovo, del quale però non conosceva l'esito, nonostante avvesse più volte richiesto informazioni;
d) che in data
11.2.2025 veniva fermato dalle forze dell'ordine e in data 13.2.2025 avanzava una nuova domanda di protezione fondata su nuove circostanze, derivanti dalla sua disabilità fisica consistente nell'avere la mano sinistra completamente deformata;
e) che tale disabilità, ove venisse rimpatriato, gli comporterebbe gravi danni, considerato che in
Nigeria le persone affette da disabilità sono emerginate e costrette a vivere per strada chiedendo l'elemosina; f) che non erano stati rispettati i tempi per la procedura
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile accelerata ex art. 28bis D. Lgs 25/2008 e che ciò determina la sospensione automatica del provvedimento di diniego della . Controparte_1
4. Sulla base di tali argomenti ha invocato la riforma del Parte_1
provvedimento reclamato ed il conseguente accoglimento della istanza di sospensiva.
5. È intervenuto nel procedimento il Procuratore Generale, che ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo, richiamando gli artt. 29bis comma 1 bis e 35bis comma 3 del D. Lgs. 25/2008.
6. In data 9 aprile 2025 parte reclamante ha depositato le note di trattazione scritta.
7. Secondo l'assunto di il Tribunale avrebbe erroneamente Parte_1
negato la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di inammissibilità adottato dalla Questura di avendo omesso di considerare che, ai sensi CP_1 dell'art. 28bis del D. Lgs. 25/2008, in caso di domanda reiterata la CP_1
adotta la decisione entro cinque giorni, laddove, nel caso di specie, la
[...]
domanda di protezione internazionale è stata presentata in data 13.2.2025 e la decisione è stata adottata in data 28.2.2025. Deduce, poi, che non sarebbe stata adeguatamente valutata la sua situazione e, dunque, la sussistenza delle gravi e circostanziate ragioni che giustificano la sospensione, posto che il Tribunale non avrebbe considerato la disabilità di cui è affetto (mano sinistra deformata), in caso di rimpatrio lo sottopporrebbe ad una situazione di marginalizzazione, non essendovi in Nigeria una politica inclusiva e di rispetto della disabilità.
8. Entrambe le deduzioni non sono fondate.
9. Ed invero, con riferimento al mancato rispetto dei termini della procedura c.d. accelerata va rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dal reclamante, non è stata utilizzata la procedura di cui all'art. 28bis del D. Lgs. 25/2008, ma quella di cui all'art. 29 bis, comma 1bis, del medesimo D. Lgs.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile 10. In particolare, quest'ultima norma dispone che “Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, il questore, sulla base del parere del presidente della del luogo in Controparte_1 cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), fermi restando i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
11. Nel caso di specie, infatti, la domanda reiterata veniva presentata in fase di esecuzione del provvedimento di espulsione del giorno 11.2.2025, di tal che non si applicano i termini di cui all'art. 28bis richiamati dal reclamante, in quanto l'art. 29 bis, comma 1 bis, prevede che la Questura procede con immediatezza all'esame della domanda e, in difetto di un termine perentorio, deve ritenersi che la decisione emessa in data 28.2.2025, a fronte della presentazione della domanda il 13.2.2025, sia stata adottata tempestivamente.
12. Quanto alla dedotta marginalizzazione a causa della disabilità del reclamante va osservato che sulla base delle informazioni più recenti sulla Nigeria, il 23 gennaio 2019
è stata promulgata la Legge sulla Proibizione della Discriminazione contro le Persone con Disabilità del 2018 (la Legge sulla Disabilità o la Legge), che prevede una responsabilità sia penale che civile nei confronti dell'autore della discriminazione
(fonte (2019) DISCRIMINATION AGAINST PERSONS WITH Persona_1
DISABILITIES (PROHIBITION) ACT, 2018 – OVERVIEW AND IMPACT. Available at: https://www.olaniwunajayi.net/blog/wpcontent/uploads/2019/03/DISCRIMINATI
Controparte_2
. Tanto comporta che, sotto tale profilo, non
[...]
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile sussistono le gravi e circostanziate ragioni per concedere la chiesta sospensiva.
13. Le superiori considerazioni comportano il rigetto del reclamo.
14. In ragione delle questioni trattate e della peculiare natura del procedimento, le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, lette le conclusioni delle parti e del Procuratore Generale
- Rigetta il reclamo
- Compensa le spese
Dispone che la cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del giorno 11 aprile 2025
Il Consigliere rel.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile