Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 01/04/2026, n. 91
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Sentenza 1 aprile 2026

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  • Improcedibile
    Impossibilità di imputazione delle singole condotte

    La Corte rileva una completa sovrapposizione dell'attività gestionale di due agenti contabili, con confusione operativa in particolare nella fase di versamento, che ha reso non intellegibile l'imputazione delle singole condotte. Tale circostanza, già rilevata dall'ufficio ragioneria, impedisce di definire il conto regolare e di porre a base della responsabilità contabile dell'agente un debito per ammanco, stante l'assenza di puntuali elementi di prova circa la riconducibilità del fatto alla persona dell'agente.

  • Improcedibile
    Ammanco per storno di fatture

    La Corte rileva una completa sovrapposizione dell'attività gestionale di due agenti contabili, con confusione operativa in particolare nella fase di versamento, che ha reso non intellegibile l'imputazione delle singole condotte. Tale circostanza, già rilevata dall'ufficio ragioneria, impedisce di definire il conto regolare e di porre a base della responsabilità contabile dell'agente un debito per ammanco, stante l'assenza di puntuali elementi di prova circa la riconducibilità del fatto alla persona dell'agente.

  • Improcedibile
    Omessi versamenti in tesoreria

    La Corte rileva una completa sovrapposizione dell'attività gestionale di due agenti contabili, con confusione operativa in particolare nella fase di versamento, che ha reso non intellegibile l'imputazione delle singole condotte. Tale circostanza, già rilevata dall'ufficio ragioneria, impedisce di definire il conto regolare e di porre a base della responsabilità contabile dell'agente un debito per ammanco, stante l'assenza di puntuali elementi di prova circa la riconducibilità del fatto alla persona dell'agente.

  • Improcedibile
    Sentenza precedente favorevole

    La Corte rileva una completa sovrapposizione dell'attività gestionale di due agenti contabili, con confusione operativa in particolare nella fase di versamento, che ha reso non intellegibile l'imputazione delle singole condotte. Tale circostanza, già rilevata dall'ufficio ragioneria, impedisce di definire il conto regolare e di porre a base della responsabilità contabile dell'agente un debito per ammanco, stante l'assenza di puntuali elementi di prova circa la riconducibilità del fatto alla persona dell'agente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 01/04/2026, n. 91
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria
    Numero : 91
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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