TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11396/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 11396/2023 R.G. promossa da:
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ), residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Valverde (CT), Via Dei Lillà n. 7, elettivamente domiciliata in Catania, via M. Ventimiglia n.
117, presso lo studio dell'avv. Marco Scilletta, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce all'atto di appello;
Appellante
Contro
P.IVA: , in persona del suo procuratore ad Controparte_1 P.IVA_1
negotia, con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, ed elettivamente domiciliata in via
F. De Roberto, 34, presso studio dell'Avv. Davide Maria Bisicchia, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Appellata
e nei confronti
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Nipitelli n. 5/b; Appellato contumace
------------
Conclusioni
pagina 1 di 8 All'udienza del 18 dicembre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
----------
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 47/2023 RG, resa in data 19 marzo 2023, il Giudice di Pace di
Mascalucia ha rigettato la domanda con cui , proprietaria dell'autoveicolo Parte_1
Renault Clio, TG FH524SM, chiedeva dichiararsi, in ordine al sinistro stradale verificatosi il 7 giugno 2020 a Pedara, la responsabilità esclusiva del conducente del motociclo, TG
DM43508, ed al contempo condannarsi in qualità di proprietario, in Controparte_2
solido con , compagnia di assicurazioni tenuta alla RCA, al Controparte_1
risarcimento dei danni materiali occorsi.
aveva esposto, in seno all'atto introduttivo del giudizio, che, nella data Parte_1
occasione, si era trovata a percorrere la via Don Ludovico Pappalardo di Pedara allorché, completato l'attraversamento dell'incrocio, era stata urtata, nella sua fiancata sinistra, dallo scooter di il quale, provenendo dalla via S. Biagio, nell'atto di effettuare Controparte_2
manovra di svolta sulla via Dante Alighieri, aveva mancato di concedere la dovuta precedenza ed aveva finito per impattare, a causa della velocità sostenuta, contro altri due veicoli.
Il Giudice di primo grado, alla stregua delle risultanze istruttorie, ha rigettato la domanda attorea, indi condannando al pagamento delle spese di lite e dei compensi di Parte_1
CTU.
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha formulato appello . Parte_1
Si è doluta, nella specie, con il primo motivo di gravame, della statuizione di prime cure in ordine alla valutazione dei mezzi istruttori, all'uopo sostenendo la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione resa in giudizio.
Nello specifico, ha rilevato, con riguardo alla espletata prova per testi, che il GDP aveva erroneamente reputato, quanto all'una, l'inattendibilità del teste in ordine Testimone_1
pagina 2 di 8 alla fornita ricostruzione della dinamica dell'evento, ed aveva incomprensibilmente trascurato,
l'altra testimonianza, quella resa da , conducente del veicolo coinvolto Testimone_2
nel sinistro.
Ha lamentato, dipoi, l'omessa analisi delle risultanze di CTU, che per vero avevano attestato la compatibilità dei danni riportati dall'autovettura con la descritta dinamica del sinistro, e si è doluto della mancata valorizzazione delle riproduzioni fotografiche prodotte in atti e, nondimeno, dello schizzo planimetrico effettuato dai VV.UU. intervenuti sui luoghi.
Ha contestato, con il secondo motivo di impugnazione, il capo relativo alle spese processuali, oltreché la liquidazione dei compensi di CTU, giacché posti anch'essi a suo carico.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la , asserendo Controparte_1
l'infondatezza, oltreché l'inammissibilità, dell'interposto appello, e chiedendone, dunque, il rigetto. seppur ritualmente citato, non curava di costituirsi. Controparte_2
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
-----------
Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di il quale, Controparte_2
seppur ritualmente e tempestivamente citato, non ha curato di costituirsi.
Venendo al merito della devoluta controversia, l'appellante, con i primi cinque motivi di gravame, deduce nel complesso l'erronea statuizione in prime cure quanto alla valutazione delle risultanze istruttorie, rilevando la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione resa in giudizio.
Lo fa, nella specie, riportandosi ora alle dichiarazioni testimoniali, ora alla relazione di
CTU, nella parte in cui il perito di ufficio ha, in effetti, accertato la compatibilità dei danni riportati dall'autovettura con la dinamica del sinistro, sì come enunciata in citazione: nello pagina 3 di 8 specifico, quanto alla espletata prova testimoniale, lamenta la mancanza di Parte_1
qualsivoglia elemento di inattendibilità della deposizione resa dal primo teste - tale Tes_1
- e sostiene, poi, che il giudice di primo grado avrebbe errato nel tralasciare la
[...] deposizione del secondo informatore, , conducente l'autoveicolo. Testimone_2
Valorizza pure, a fondamento dell'appello, gli accertamenti effettuati dai VVUU intervenuti suoi luoghi, segnatamente, lo schizzo planimetrico prodotto in atti e gli allegati rilievi fotografici che attestano il punto d'urto e lo stato di quiete dei veicoli subito dopo l'evento.
Il complesso degli elementi di giudizio acquisiti in atti ben propende, a parere del
Tribunale, per ricostruire la dinamica del dedotto sinistro sì come, per il vero, descritta in citazione.
In questo senso, agli atti, vi è che la espletata CTU - nel suo valore probatorio corroborato da elementi tecnici non confutabili né, di fatto, confutati - partendo dall'assunto dell'accertata compatibilità dei danni con gli urti riportati dalle autovetture coinvolte, ha, in effetti, aderito alla versione fornita dalla parte attrice quanto alla dinamica dell'evento all'uopo dedotto: il riferimento è, in particolare, al dato secondo cui il veicolo della , Parte_1
provenendo dalla via Don Ludovico Pappalardo, aveva, in verità, digià completato l'attraversamento dell'incrocio allorquando il motociclo, TG. DM43508, provenendo a sua volta dalla via S. Biagio per immettersi - anch'esso - sulla via Dante Alighieri, impattava “a velocità non consona alle caratteristiche della strada”, prima, sul paraurti anteriore sinistro dello stesso, poi su altra autovettura in corsa e, in ultimo, per rimbalzo, di nuovo sulla prima, urtandone, stavolta, il lato posteriore (pp. 8, 9 CTU - relazione integrativa).
Volendo lasciare in disparte la dichiarazione resa da , per vero Testimone_2
tendente pur essa ad accreditare la dinamica allegata da , in quanto Parte_1 conducente dell'autovettura e, per ciò stesso, incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cpc, come tempestivamente contestato sul rilievo che “potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento” (Cass. 2022 n. 13501), siffatta dinamica, d'altra parte,
è stata confermata, oltreché dai rilievi fotografici rinvenuti in atti, anche dalla prova orale di
, della cui attendibilità non è invero dato di addurre dubbio alcuno, Testimone_1
pagina 4 di 8 ritenendosi essa, nella specie, precisa e puntuale con riguardo alle persone coinvolte nel sinistro e al tratto di strada ove è occorso l'incidente (“un giorno di giugno di circa 2 anni fa, alle ore 16:30 circa, alla guida della mia autovettura percorrevo in Pedara la via D. Alighieri in direzione S.G. La Punta (…) ho visto che una vettura che mi precedeva, in senso di marcia opposto rispetto a quello da me percorso, dopo avere superato l'intersezione…”), oltreché verosimile in merito ai punti d'urto dei veicoli coinvolti “(…) veniva collisa sul paraurti, parafango anteriore sx da uno scooter che tentava di immettersi su via D. Alighieri da tergo” e relativamente ai danni materiali di conseguenza riportati.
Dunque, il complesso degli accertamenti probatori acquisiti in atti attesta inequivocabilmente la condotta negligente del conducente il motociclo che, proponendo dalla via San Biagio, si è immesso sulla via Pappalardo senza la necessaria cautela.
Senonchè, dalla superiore ricostruzione non è dato di ricavare alcunchè in ordine al rispetto del segnale di STOP che, nella data situazione, gravava sul conducente l'autoveicolo
Renault Clio.
Ben al contrario, vi sono, per un verso - benché di valore indiziario - le dichiarazioni spontanee rese ai VVUU in fase di istruttoria da , cioè dalla conducente del CP_3
terzo veicolo coinvolto, Fiat TG. DP018HR, condotto alla guida sulla via Dante Alighieri, nel senso opposto di marcia a quello dell'autoveicolo Renault Clio, la quale ha riferito che, nel momento in cui lo scooter, provenendo dalla sinistra, si apprestava a svoltare nella sua medesima direzione, l'autista di quest'ultimo non arrestò il mezzo al segnale di Stop.
A conferma di ciò vi è, poi, il processo verbale di contravvenzione elevato a carico di
[...]
ai sensi dell'art. 145 CdS che è stato, è vero, annullato con la Sentenza n. Parte_1
1139/2021 RG del GdP di Catania del 30 giugno 2021, epperò per ragioni attinenti alla notificazione e non nel merito della contestazione.
De nessun rilievo è, per contro, la circostanza della mancata costituzione in giudizio di non potendosi condividere l'assunto proposto dalla difesa Controparte_2 dell'appellante di una qualche valenza indiziaria in ragione dell'assenza di valide ragioni da opporre alla pretesa attorea: il comportamento contumaciale, nell'ordinamento giuridico italiano, è pacificamente inteso come comportamento neutro, di talchè la contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole pagina 5 di 8 alla pretesa della controparte, per il fatto che lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio e, perciò, non permette, certo, di invocare il principio di non contestazione, valevole solo per le parti costituite.
Le ricadute delle superiori evidenze processuali sono, a tal punto, del tutto palesi.
La dedotta vicenda appare connotata dall'accertamento in concreto della colpa di entrambi i conducenti gli autoveicoli coinvolti – l'uno, perché posto in area di incrocio e, quindi, obbligato tanto ad arrestarsi al segnale di Stop quanto a dare la precedenza ai veicoli in transito, l'altro, perché manca della necessaria cautela nell'atto di effettuare manovra di svolta a sinistra, peraltro intrapresa a velocità di marcia non consona – di talché essa deve necessariamente ricondursi alla fattispecie normativa dell'art. 2054 c.c., ciò facendosi in ottemperanza al consolidato principio di diritto per il quale l'accertata esistenza dei veicoli coinvolti nel sinistro giustifica il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento (Cass.
2015 n. 18479).
Il principio di pari responsabilità comporta, allora, il riconoscimento, in riforma dell'impugnata decisione, dell'azionata pretesa nella misura del 50% di quanto riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni, sì come stimati dal CTU, al netto del fermo tecnico, in euro
1.780,38 (iva esclusa).
Ne viene, pertanto, che e vanno Controparte_2 Controparte_1
condannati, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di , della complessiva Parte_1
somma di euro 890,19, oltre interessi legali.
Alcunché è da riconoscere, si ripete, a titolo di danno c.d. da fermo tecnico, stante la mancanza, in atti, della documentazione attestante l'avvenuta riparazione del mezzo e/o la presa in noleggio di un mezzo sostitutivo: sul punto il Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale esso non può considerarsi sussistente in re ipsa quale conseguenza automatica del sinistro stradale, in quanto l'indisponibilità d'un autoveicolo pagina 6 di 8 durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato (Cass. 2016 n. 18773).
Resta la contestata statuizione sulle spese di giudizio, sì come integralmente liquidate in prime cure a carico dell'attrice.
L'esito del giudizio giustifica, in riforma del relativo capo della sentenza di primo grado, il riconoscimento delle stesse in favore dell'attrice/odierna appellante nella medesima misura percentuale dell'acclarata responsabilità: , in solido con Controparte_1 CP_2
vanno dunque condannati alla refusione delle spese processuali nella misura
[...]
della metà di quanto liquidato in primo grado, cioè in euro 632,50, oltre accessori di legge.
Per quanto concerne le spese processuali del presente grado di giudizio, considerato l'esito complessivo, si dispone la compensazione delle spese nella misura del 50%, dipoi condannandosi e in solido tra loro e in Controparte_1 Controparte_2
favore di , alla refusione del restante 50%. Parte_1
Esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 secondo i seguenti parametri: valore della causa, sino ad € 5.200 – compensi medi – fasi studio, introduttiva e decisione, nel complesso
€ 1.701,00, la metà del quale, segnatamente € 850,50 vano riconosciuti a . Parte_1
Quanto, in ultimo, alle contestate spese di CTU, essendo la espletata consulenza resasi necessaria per il contestato accertamento della dinamica del sinistro, esse, in riforma alla statuizione di primo grado, vanno poste, in solido, a carico delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11396/2023 RG, nella contumacia di in riforma della sentenza n. 47/2023 RG, resa dal Controparte_2
Giudice di Pace di Mascalucia in data 29 marzo 2023, così statuisce: condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, in favore di , di euro 890,19 (iva esclusa), oltre accessori;
Parte_1
condanna e in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_2
refusione, in favore di , delle spese processuali di primo grado - nella misura Parte_1
della metà - che si liquidano in euro 632,50, oltre iva, cpa e spese generali;
compensa le spese processuali del presente grado di giudizio nella misura della metà e condanna e in solido tra loro, in favore di Controparte_1 Controparte_2
pagina 7 di 8 , al pagamento della residua metà, cioè della somma di euro 850,50, oltre iva Parte_1
cpa e spese generali come per legge.
Le spese processuali sono distratte in favore del procuratore costituito.
Pone a carico di e in solido tra loro, le Controparte_1 Controparte_2
spese di CTU come già liquidate.
Così deciso in Catania, il 26 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 11396/2023 R.G. promossa da:
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ), residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Valverde (CT), Via Dei Lillà n. 7, elettivamente domiciliata in Catania, via M. Ventimiglia n.
117, presso lo studio dell'avv. Marco Scilletta, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce all'atto di appello;
Appellante
Contro
P.IVA: , in persona del suo procuratore ad Controparte_1 P.IVA_1
negotia, con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, ed elettivamente domiciliata in via
F. De Roberto, 34, presso studio dell'Avv. Davide Maria Bisicchia, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Appellata
e nei confronti
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Nipitelli n. 5/b; Appellato contumace
------------
Conclusioni
pagina 1 di 8 All'udienza del 18 dicembre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
----------
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 47/2023 RG, resa in data 19 marzo 2023, il Giudice di Pace di
Mascalucia ha rigettato la domanda con cui , proprietaria dell'autoveicolo Parte_1
Renault Clio, TG FH524SM, chiedeva dichiararsi, in ordine al sinistro stradale verificatosi il 7 giugno 2020 a Pedara, la responsabilità esclusiva del conducente del motociclo, TG
DM43508, ed al contempo condannarsi in qualità di proprietario, in Controparte_2
solido con , compagnia di assicurazioni tenuta alla RCA, al Controparte_1
risarcimento dei danni materiali occorsi.
aveva esposto, in seno all'atto introduttivo del giudizio, che, nella data Parte_1
occasione, si era trovata a percorrere la via Don Ludovico Pappalardo di Pedara allorché, completato l'attraversamento dell'incrocio, era stata urtata, nella sua fiancata sinistra, dallo scooter di il quale, provenendo dalla via S. Biagio, nell'atto di effettuare Controparte_2
manovra di svolta sulla via Dante Alighieri, aveva mancato di concedere la dovuta precedenza ed aveva finito per impattare, a causa della velocità sostenuta, contro altri due veicoli.
Il Giudice di primo grado, alla stregua delle risultanze istruttorie, ha rigettato la domanda attorea, indi condannando al pagamento delle spese di lite e dei compensi di Parte_1
CTU.
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha formulato appello . Parte_1
Si è doluta, nella specie, con il primo motivo di gravame, della statuizione di prime cure in ordine alla valutazione dei mezzi istruttori, all'uopo sostenendo la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione resa in giudizio.
Nello specifico, ha rilevato, con riguardo alla espletata prova per testi, che il GDP aveva erroneamente reputato, quanto all'una, l'inattendibilità del teste in ordine Testimone_1
pagina 2 di 8 alla fornita ricostruzione della dinamica dell'evento, ed aveva incomprensibilmente trascurato,
l'altra testimonianza, quella resa da , conducente del veicolo coinvolto Testimone_2
nel sinistro.
Ha lamentato, dipoi, l'omessa analisi delle risultanze di CTU, che per vero avevano attestato la compatibilità dei danni riportati dall'autovettura con la descritta dinamica del sinistro, e si è doluto della mancata valorizzazione delle riproduzioni fotografiche prodotte in atti e, nondimeno, dello schizzo planimetrico effettuato dai VV.UU. intervenuti sui luoghi.
Ha contestato, con il secondo motivo di impugnazione, il capo relativo alle spese processuali, oltreché la liquidazione dei compensi di CTU, giacché posti anch'essi a suo carico.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la , asserendo Controparte_1
l'infondatezza, oltreché l'inammissibilità, dell'interposto appello, e chiedendone, dunque, il rigetto. seppur ritualmente citato, non curava di costituirsi. Controparte_2
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
-----------
Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di il quale, Controparte_2
seppur ritualmente e tempestivamente citato, non ha curato di costituirsi.
Venendo al merito della devoluta controversia, l'appellante, con i primi cinque motivi di gravame, deduce nel complesso l'erronea statuizione in prime cure quanto alla valutazione delle risultanze istruttorie, rilevando la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione resa in giudizio.
Lo fa, nella specie, riportandosi ora alle dichiarazioni testimoniali, ora alla relazione di
CTU, nella parte in cui il perito di ufficio ha, in effetti, accertato la compatibilità dei danni riportati dall'autovettura con la dinamica del sinistro, sì come enunciata in citazione: nello pagina 3 di 8 specifico, quanto alla espletata prova testimoniale, lamenta la mancanza di Parte_1
qualsivoglia elemento di inattendibilità della deposizione resa dal primo teste - tale Tes_1
- e sostiene, poi, che il giudice di primo grado avrebbe errato nel tralasciare la
[...] deposizione del secondo informatore, , conducente l'autoveicolo. Testimone_2
Valorizza pure, a fondamento dell'appello, gli accertamenti effettuati dai VVUU intervenuti suoi luoghi, segnatamente, lo schizzo planimetrico prodotto in atti e gli allegati rilievi fotografici che attestano il punto d'urto e lo stato di quiete dei veicoli subito dopo l'evento.
Il complesso degli elementi di giudizio acquisiti in atti ben propende, a parere del
Tribunale, per ricostruire la dinamica del dedotto sinistro sì come, per il vero, descritta in citazione.
In questo senso, agli atti, vi è che la espletata CTU - nel suo valore probatorio corroborato da elementi tecnici non confutabili né, di fatto, confutati - partendo dall'assunto dell'accertata compatibilità dei danni con gli urti riportati dalle autovetture coinvolte, ha, in effetti, aderito alla versione fornita dalla parte attrice quanto alla dinamica dell'evento all'uopo dedotto: il riferimento è, in particolare, al dato secondo cui il veicolo della , Parte_1
provenendo dalla via Don Ludovico Pappalardo, aveva, in verità, digià completato l'attraversamento dell'incrocio allorquando il motociclo, TG. DM43508, provenendo a sua volta dalla via S. Biagio per immettersi - anch'esso - sulla via Dante Alighieri, impattava “a velocità non consona alle caratteristiche della strada”, prima, sul paraurti anteriore sinistro dello stesso, poi su altra autovettura in corsa e, in ultimo, per rimbalzo, di nuovo sulla prima, urtandone, stavolta, il lato posteriore (pp. 8, 9 CTU - relazione integrativa).
Volendo lasciare in disparte la dichiarazione resa da , per vero Testimone_2
tendente pur essa ad accreditare la dinamica allegata da , in quanto Parte_1 conducente dell'autovettura e, per ciò stesso, incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cpc, come tempestivamente contestato sul rilievo che “potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento” (Cass. 2022 n. 13501), siffatta dinamica, d'altra parte,
è stata confermata, oltreché dai rilievi fotografici rinvenuti in atti, anche dalla prova orale di
, della cui attendibilità non è invero dato di addurre dubbio alcuno, Testimone_1
pagina 4 di 8 ritenendosi essa, nella specie, precisa e puntuale con riguardo alle persone coinvolte nel sinistro e al tratto di strada ove è occorso l'incidente (“un giorno di giugno di circa 2 anni fa, alle ore 16:30 circa, alla guida della mia autovettura percorrevo in Pedara la via D. Alighieri in direzione S.G. La Punta (…) ho visto che una vettura che mi precedeva, in senso di marcia opposto rispetto a quello da me percorso, dopo avere superato l'intersezione…”), oltreché verosimile in merito ai punti d'urto dei veicoli coinvolti “(…) veniva collisa sul paraurti, parafango anteriore sx da uno scooter che tentava di immettersi su via D. Alighieri da tergo” e relativamente ai danni materiali di conseguenza riportati.
Dunque, il complesso degli accertamenti probatori acquisiti in atti attesta inequivocabilmente la condotta negligente del conducente il motociclo che, proponendo dalla via San Biagio, si è immesso sulla via Pappalardo senza la necessaria cautela.
Senonchè, dalla superiore ricostruzione non è dato di ricavare alcunchè in ordine al rispetto del segnale di STOP che, nella data situazione, gravava sul conducente l'autoveicolo
Renault Clio.
Ben al contrario, vi sono, per un verso - benché di valore indiziario - le dichiarazioni spontanee rese ai VVUU in fase di istruttoria da , cioè dalla conducente del CP_3
terzo veicolo coinvolto, Fiat TG. DP018HR, condotto alla guida sulla via Dante Alighieri, nel senso opposto di marcia a quello dell'autoveicolo Renault Clio, la quale ha riferito che, nel momento in cui lo scooter, provenendo dalla sinistra, si apprestava a svoltare nella sua medesima direzione, l'autista di quest'ultimo non arrestò il mezzo al segnale di Stop.
A conferma di ciò vi è, poi, il processo verbale di contravvenzione elevato a carico di
[...]
ai sensi dell'art. 145 CdS che è stato, è vero, annullato con la Sentenza n. Parte_1
1139/2021 RG del GdP di Catania del 30 giugno 2021, epperò per ragioni attinenti alla notificazione e non nel merito della contestazione.
De nessun rilievo è, per contro, la circostanza della mancata costituzione in giudizio di non potendosi condividere l'assunto proposto dalla difesa Controparte_2 dell'appellante di una qualche valenza indiziaria in ragione dell'assenza di valide ragioni da opporre alla pretesa attorea: il comportamento contumaciale, nell'ordinamento giuridico italiano, è pacificamente inteso come comportamento neutro, di talchè la contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole pagina 5 di 8 alla pretesa della controparte, per il fatto che lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio e, perciò, non permette, certo, di invocare il principio di non contestazione, valevole solo per le parti costituite.
Le ricadute delle superiori evidenze processuali sono, a tal punto, del tutto palesi.
La dedotta vicenda appare connotata dall'accertamento in concreto della colpa di entrambi i conducenti gli autoveicoli coinvolti – l'uno, perché posto in area di incrocio e, quindi, obbligato tanto ad arrestarsi al segnale di Stop quanto a dare la precedenza ai veicoli in transito, l'altro, perché manca della necessaria cautela nell'atto di effettuare manovra di svolta a sinistra, peraltro intrapresa a velocità di marcia non consona – di talché essa deve necessariamente ricondursi alla fattispecie normativa dell'art. 2054 c.c., ciò facendosi in ottemperanza al consolidato principio di diritto per il quale l'accertata esistenza dei veicoli coinvolti nel sinistro giustifica il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento (Cass.
2015 n. 18479).
Il principio di pari responsabilità comporta, allora, il riconoscimento, in riforma dell'impugnata decisione, dell'azionata pretesa nella misura del 50% di quanto riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni, sì come stimati dal CTU, al netto del fermo tecnico, in euro
1.780,38 (iva esclusa).
Ne viene, pertanto, che e vanno Controparte_2 Controparte_1
condannati, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di , della complessiva Parte_1
somma di euro 890,19, oltre interessi legali.
Alcunché è da riconoscere, si ripete, a titolo di danno c.d. da fermo tecnico, stante la mancanza, in atti, della documentazione attestante l'avvenuta riparazione del mezzo e/o la presa in noleggio di un mezzo sostitutivo: sul punto il Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale esso non può considerarsi sussistente in re ipsa quale conseguenza automatica del sinistro stradale, in quanto l'indisponibilità d'un autoveicolo pagina 6 di 8 durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato (Cass. 2016 n. 18773).
Resta la contestata statuizione sulle spese di giudizio, sì come integralmente liquidate in prime cure a carico dell'attrice.
L'esito del giudizio giustifica, in riforma del relativo capo della sentenza di primo grado, il riconoscimento delle stesse in favore dell'attrice/odierna appellante nella medesima misura percentuale dell'acclarata responsabilità: , in solido con Controparte_1 CP_2
vanno dunque condannati alla refusione delle spese processuali nella misura
[...]
della metà di quanto liquidato in primo grado, cioè in euro 632,50, oltre accessori di legge.
Per quanto concerne le spese processuali del presente grado di giudizio, considerato l'esito complessivo, si dispone la compensazione delle spese nella misura del 50%, dipoi condannandosi e in solido tra loro e in Controparte_1 Controparte_2
favore di , alla refusione del restante 50%. Parte_1
Esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 secondo i seguenti parametri: valore della causa, sino ad € 5.200 – compensi medi – fasi studio, introduttiva e decisione, nel complesso
€ 1.701,00, la metà del quale, segnatamente € 850,50 vano riconosciuti a . Parte_1
Quanto, in ultimo, alle contestate spese di CTU, essendo la espletata consulenza resasi necessaria per il contestato accertamento della dinamica del sinistro, esse, in riforma alla statuizione di primo grado, vanno poste, in solido, a carico delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11396/2023 RG, nella contumacia di in riforma della sentenza n. 47/2023 RG, resa dal Controparte_2
Giudice di Pace di Mascalucia in data 29 marzo 2023, così statuisce: condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, in favore di , di euro 890,19 (iva esclusa), oltre accessori;
Parte_1
condanna e in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_2
refusione, in favore di , delle spese processuali di primo grado - nella misura Parte_1
della metà - che si liquidano in euro 632,50, oltre iva, cpa e spese generali;
compensa le spese processuali del presente grado di giudizio nella misura della metà e condanna e in solido tra loro, in favore di Controparte_1 Controparte_2
pagina 7 di 8 , al pagamento della residua metà, cioè della somma di euro 850,50, oltre iva Parte_1
cpa e spese generali come per legge.
Le spese processuali sono distratte in favore del procuratore costituito.
Pone a carico di e in solido tra loro, le Controparte_1 Controparte_2
spese di CTU come già liquidate.
Così deciso in Catania, il 26 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8