Articolo 1 della Legge 25 settembre 1981, n. 535
Versione
29 settembre 1981
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Versione
28 luglio 1983
Art. 1. Articolo unico

Il decreto-legge 23 luglio 1981, n. 396 , concernente differimento del termine di cui all' articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385 , in materia di indennita' di espropriazione, e' convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 1, le parole "16 agosto 1982" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1982". ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 15-19 luglio 1983, n.223 (in
G.U. 1a s.s. 27/07/1983, n. 205) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della presente legge.

Entrata in vigore il 28 luglio 1983
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