Art. 1. Articolo unico
Il decreto-legge 23 luglio 1981, n. 396 , concernente differimento del termine di cui all' articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385 , in materia di indennita' di espropriazione, e' convertito in legge con la seguente modificazione:
All'articolo 1, le parole "16 agosto 1982" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1982". ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 15-19 luglio 1983, n.223 (in
G.U. 1a s.s. 27/07/1983, n. 205) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della presente legge.
Il decreto-legge 23 luglio 1981, n. 396 , concernente differimento del termine di cui all' articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385 , in materia di indennita' di espropriazione, e' convertito in legge con la seguente modificazione:
All'articolo 1, le parole "16 agosto 1982" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1982". ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 15-19 luglio 1983, n.223 (in
G.U. 1a s.s. 27/07/1983, n. 205) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della presente legge.