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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/12/2024, n. 3742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3742 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2408 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Cretì, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Alberto Egidio Gatto, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento matrimonio.
All'udienza del 20 marzo 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 2.4.2024, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.3.2021, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con il 14.7.1999 secondo il rito Controparte_1 concordatario in Nardò (LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro Per unione erano nate due figlie e, cioè, il 3.3.1999 e il 12.7.1995; che con decreto Per_1 del 28.1.2020 del Tribunale di Lecce era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi, alle condizioni indicate in atti;
che a far data dalla separazione le parti non si erano mai riconciliate, né avevano ripreso la convivenza;
che, durante gli anni di vita matrimoniale, aveva dovuto affrontare le gravi difficoltà economiche e psicologiche della
1 moglie, meglio illustrate in atti, e che, in ragione di ciò, aveva dovuto vendere un immobile di sua proprietà sito in Milano e aveva dovuto occuparsi dei lavori di ristrutturazione della casa coniugale sita in Nardò, ricevuta in eredità dalla moglie ma intestata alle due figlie a causa dei problemi finanziari della convenuta;
che, inoltre, dall'epoca della separazione erano peggiorate le sue condizioni di salute, come più ampiamente specificato in ricorso, sicché vi erano i presupposti per una modifica delle condizioni concordate in sede di separazione, limitatamente all'assegnazione a sé del primo piano della casa coniugale, occupato dalla convenuta e dalla figlia, e alla previsione di un contributo a titolo di assegno divorzile in suo favore;
che era disoccupato mentre la convenuta svolgeva la professione di
OSS e che, pertanto, la situazione economica delle parti era quella specificata in atti. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, con assegnazione a sé della casa coniugale e la previsione di un contributo mensile, da porsi a carico della convenuta, a titolo di assegno divorzile per sé, pari ad euro
250,00.
costituendosi con memoria depositata il 9.10.2021, non si Controparte_1
è opposta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha contestato fermamente le avverse deduzioni e richieste e ha dedotto a sua volta: che le condizioni abitative del ricorrente erano ben diverse da quelle descritte in ricorso e che, inoltre, egli aveva trasferito la sua residenza in una villa sita in Torre Inserraglio, ricevuta in eredità dalla Per_ moglie e intestata alla figlia pur conservando la disponibilità del garage dell'abitazione familiare al solo fine di osservare i movimenti della moglie;
che, in data 21.3.2019, il ricorrente si era reso destinatario di una denuncia-querela per gli episodi di maltrattamenti posti in essere nei confronti della moglie, riportati in memoria, sicché era stato sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed era stato avviato un procedimento penale nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 572 c.p., iscritto al n. 2824/2019 R.G.N.R.; che la situazione lavorativa ed economico-patrimoniale delle parti e delle due figlie era quella descritta in atti e che ella occupava la casa coniugale con la sola figlia , non ancora economicamente Per_1
Per_ autonoma;
che era aiutata economicamente dalla figlia che il solo fine del ricorrente era riappropriarsi della casa coniugale, da cui era stato allontanato in seguito ai provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria penale. Ha chiesto, quindi, la conferma delle condizioni della separazione.
La Presidente delegata ha ascoltato le parti all'udienza di comparizione del 14.10.2021
e, all'esito, dato atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a continuare a vivere
2 separatamente alle stesse condizioni della separazione;
ha disposto, quindi, procedersi all'istruzione della causa.
Dopo il deposito delle memorie integrative e delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 15.2.2023 la G.I., a parziale modifica di quella depositata in data 1°.10.2022, ha ammesso le prove orali richieste dalle parti, nei limiti indicati nell'ordinanza stessa.
Dopo il completamento dell'istruttoria orale, all'udienza del 20.3.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e disponendo la trasmissione degli atti al p.m. in sede per il suo rituale intervento.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta, da riqualificarsi come scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto il vincolo coniugale secondo il rito civile e non concordatario, secondo quanto desumibile dalla certificazione in atti.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Come esposto in narrativa, le ulteriori richieste formulate dalle parti sono le seguenti: il ricorrente ha chiesto assegnarsi a sé la casa familiare e porsi a carico della convenuta un assegno divorzile in proprio favore, mentre la resistente ha chiesto di confermare le statuizioni di cui al decreto di omologa della separazione del 23.1.2020.
Le condizioni concordate tra le parti in sede di separazione, poi omologate dal
Tribunale, erano le seguenti:
“- 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
- 2) La casa coniugale in Nardò alla via Cecchi n. 122, di proprietà del sig. è assegnata Pt_1 alla sig.ra mentre il sig. manterrà per sé il deposito-garage al piano interrato con CP_1 Pt_1 accesso separato, previa esecuzione, a sua cura e spese, delle opere murarie di separazione dei due ambienti e delle utenze anche mediante contatori di sottrazione;
resta inteso che il Sig. prenderà possesso del Pt_1
3 garage soltanto a lavori ultimati e, fino ad allora, l'accesso gli sarà consentito solo ed esclusivamente per la realizzazione delle opere di cui sopra.
- 3) I ricorrenti convengono che il sig. prenderà i beni personali e gli strumenti di lavoro Pt_1 esistenti all'interno dell'immobile assegnato alla sig.ra concordando le modalità del prelievo. CP_1
- 4) Stante lo stato di disoccupazione della Sig.ra e del Sig. e le precarie CP_1 Pt_1 condizioni di salute di quest'ultimo, le parti rinunciano a qualunque mantenimento reciproco e dichiarano che provvederanno direttamente, equamente e secondo le rispettive possibilità alle esigenze delle figlie maggiorenni, in particolare di , studente universitaria. Per_1
Per
- 5) Il Sig. si impegna a trasferire, a cura e spese della figlia , la proprietà Pt_1 dell'autovettura Lancia Y tg. CN257ES e del ciclomotore Vespa Piaggio Tg. X4257V in favore della figlia la quale, attualmente, ne detiene il possesso”. Persona_3
Per quanto rileva in questa sede, quindi, le uniche domande che possono ritenersi proposte dalla resistente nel presente giudizio sono costituite dall'assegnazione a sé della casa familiare e dalla conferma dell'obbligo per i genitori di contribuire secondo le rispettive possibilità alle esigenze di , non economicamente autonoma. Per_1
Per quanto attiene all'assegnazione della casa familiare, da entrambe le parti richiesta, va richiamato il consolidato principio giurisprudenziale, qui condiviso, secondo cui tale assegnazione, in materia di separazione o divorzio, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, con la conseguenza che la concessione del beneficio in questione e il correlativo potere di assegnazione da parte del giudice restano subordinati all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti (cfr. Cass. 26.1.2006 n. 1545, 22.3.2007 n. 6979,
14.5.2007 n. 10994 e 21.1.2011 n. 1491).
Nel caso in esame non è controversa la circostanza che nessuna delle figlie conviva con il padre, sicché ciò è, in ogni caso, ostativo all'accoglimento della domanda di assegnazione della casa familiare al ricorrente.
Quanto all'eventuale conferma dell'assegnazione della casa familiare alla resistente – così confermando quanto concordemente previsto in sede di separazione – assume rilievo la circostanza della perdurante non autosufficienza economica della figlia , che lo Per_1 stesso ricorrente ammette essere ancora convivente con la madre.
In proposito, secondo quanto è emerso dalla prova orale assunta in ordine all'attività lavorativa di , la ragazza (nata il [...] e che nel ricorso per separazione Per_1 consensuale era indicata come studentessa universitaria) ha sempre svolto lavoretti saltuari e a chiamata, percependo in passato euro 350,00 al mese e più di recente euro 450,00
4 mensili (così come precisato dalla stessa, escussa come teste all'udienza del 16.11.2023, nel corso del quale ha altresì dichiarato: “A D.R. quello che guadagnavo quando lavoravo allo
“ non era sufficiente a coprire le spese universitarie e sanitarie;
neanche quello che percepisco ora è Pt_2 sufficiente. Qualche volta mi aiuta mio padre, così come mia madre.”), importo non certo sufficiente a garantirne l'autosufficienza economica, né vi è prova che abbia successivamente incrementato in modo significativo il suo reddito. Anche il ricorrente in sede di interrogatorio formale ha dichiarato: “A D.R. adesso mia figlia lavora in un'Agenzia viaggi;
prima svolgeva l'attività di cameriera precaria;
i soldi che guadagnava non erano sufficienti a sostenersi, per cui io
l'aiutavo e la aiuto ancora. Non so dire quanto guadagna attualmente . So che lavora tutti i Per_1 giorni.”. Con riferimento ai compensi per l'impiego di come tirocinante (come dalla Per_1 stessa precisato) presso un'Agenzia di viaggi, d'altra parte, non vi è alcuna prova che il suo reddito sia maggiore di quello indicato in sede di escussione testimoniale. E' documentato in atti, invece, il contratto di tirocinio formativo, con il relativo compenso: l'atto è stato depositato dalla resistente in data 9.5.2023, insieme al modello C2 storico relativo alla figlia e ad ulteriore documentazione sull'attività lavorativa di quest'ultima, coerente con i Per_1
Per_ risultati della prova orale, già richiamati. Anche la sorella pure ascoltata come teste, ha confermato che non ha affatto raggiunto l'autosufficienza economica e continua ad Per_1 essere aiutata dai familiari.
Permangono, pertanto, i presupposti (non autosufficienza economica della figlia
, convivente con la madre) per la conferma dell'assegnazione alla resistente della casa Per_1 familiare.
Quanto alle modalità di contribuzione dei genitori alle esigenze di , in Per_1 mancanza di una specifica richiesta di un assegno mensile, potrà stabilirsi che le spese straordinarie per la figlia saranno a carico di entrambi i genitori in pari misura, richiamando la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018.
Non può trovare accoglimento, infine, la richiesta del ricorrente di porre a carico della convenuta un assegno divorzile.
Secondo il più recente orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di
Cassazione, ai sensi dell'art. 5 co. 6 l. 898/1970, dopo le modifiche introdotte con la l.
74/1987, il riconoscimento di tale assegno, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il
5 parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (questo il principio di diritto enunciato da Cass. s.u. 11.7.2018 n. 18287).
Nel caso in esame non vi è prova di uno squilibrio tra le condizioni economico – patrimoniali delle parti e, in particolare, di una migliore condizione economico – patrimoniale della resistente rispetto a quella del ricorrente.
Nel corso dell'udienza di prima comparizione del 14.10.2021, il ricorrente ha dichiarato di essere disoccupato, anche in considerazione delle sue precarie condizioni di salute, e di percepire, quale unica fonte di reddito, il reddito di cittadinanza, erogatogli nella misura di euro 500,00 mensili, mentre la resistente ha dichiarato di essere disoccupata e di
“lavorare a chiamata come OSS”; le successive acquisizioni istruttorie, poi, non sono affatto significative di una condizione reddituale della resistente migliore di quella del coniuge separato. Il ricorrente, infatti, ha avuto un reddito netto, nell'anno di imposta 2022
(cfr. dichiarazione ai fini fiscali depositata il 19.3.2024) di euro 11.261,58, mentre nessuna prova è stata acquisita, nel corso dell'istruttoria, in ordine ad eventuali redditi della resistente, la quale, secondo le deduzioni in atti, non ha mai presentato dichiarazioni dei redditi, non essendovi obbligata.
Con il decreto del 2020 che ha omologato la separazione personale dei coniugi,
d'altra parte, le parti avevano concordemente rinunciato a qualunque reciproco mantenimento e non vi sono elementi che inducano a ritenere significativamente modificate le condizioni economiche delle parti rispetto alla situazione esistente all'epoca della separazione, in quanto lo stato di disoccupazione del ricorrente e la sua incapacità lavorativa, in ragione delle sue condizioni di salute, sussistevano già all'epoca della separazione, né il ricorrente ha dedotto, a fondamento della sua richiesta, specifiche circostanze che giustifichino l'attribuzione di un assegno divorzile in funzione compensativa o perequativa.
Ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo secondo i criteri dettati dal D.M.
10.3.2014 n. 55, vanno poste a carico del ricorrente, secondo il criterio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
6 definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 16.3.2021 da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Nardò il 14.7.1999 da Pt_1
e ed iscritto nei registri di matrimonio di detto
[...] Controparte_1
Comune dell'anno 1999 n. 17 P. I, alle seguenti condizioni:
1. conferma dell'assegnazione a della casa familiare;
Controparte_1
2. onere delle spese straordinarie per la figlia a carico di entrambi i genitori in Per_1 pari misura, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo indicato in parte motiva;
b) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dal ricorrente;
c) condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte resistente, delle spese processuali, liquidate in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie, in misura pari al 15%, IVA
e CAP come per legge;
d) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28.11.2024.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
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